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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/10/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Volontaria Giurisdizione
n. 1401/2025 r.g.v.g.
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Laura Speranza Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1401 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto e vertente
TRA
- nata a [...], il [...] – c.f. Parte_1 C.F._1
E
- nato a [...], il [...] – c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianmario di Lauro, presso il cui studio, sito in Castellammare di Stabia (NA), alla via Rispoli, n. 113, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Con note congiunte depositate in data 16.09.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, la difesa delle parti ha concluso “affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le conclusioni già rassegnate in ricorso con le modifiche ed integrazioni apportate nelle presenti note: Conclusioni Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto a Castellammare di Stabia (Na) il dì 22 agosto 2005, trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Castellammare di Stabia (Na) al n. 331, Serie A, Parte II (Anno 2005); Ordinare al Comune di
Castellammare di Stabia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Compensare integralmente le spese di lite della presente procedura giudiziale. Omologare le seguenti condizioni: le figlie minori Persona_1
, nata il [...] a [...] e , nata il [...] a
[...] Persona_2
Castellammare di Stabia restano affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, e le stesse resteranno collocate in modo privilegiato con la madre nella casa già coniugale in Castellammare di Stabia alla via Rajola Renato nr. 1, in comproprietà della sig.ra , alla stessa già assegnata in sede di separazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole Parte_1 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
il sig.
[...] si obbliga a versare la somma di € 365,00 (tre-centosessantacinque,00) mensile (rivalutabile, anno per Parte_2 anno, secondo gli indici ISTAT, che verranno pubblicati e relativi alle famiglie di operai ed impiegati) a titolo di mantenimento per ogni figlia minore e, quindi, la somma mensile complessiva di € 730.00 (settecentotrenta/00) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra ; tutte le spese mediche, scolastiche Parte_1
e straordinarie come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torre Annunziata ed il C.O.A., saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come per legge purché documentate e preventivamente tra gli stessi concordate;
la sig.ra , avendo le minori con sé, riscuoterà interamente l'assegno unico delle stesse ed il coniuge Parte_1 autorizza sin d'ora la loro riscossione;
circa il diritto di visita, in considerazione dell'attività lavorativa fuori regione del sig.
le minori, come da piano genitoriale debitamente sottoscritto dalle parti…, trascorreranno con il
Parte_2 predetto sig. il fine settimana, per due volte al mese, a settimane alterne, a partire dall'uscita di
Parte_2 scuola del giovedì e continuativamente sino alle ore 11.00 della domenica, con onere del sig. di
Parte_2 riaccompagnarle a casa della mamma la domenica al termine dell'orario fissato. Qualora il sig.
Parte_2 possa trattenersi per più giorni, le minori, compatibilmente ai loro impegni scolastici ed extrascolastici, potranno restare con lui per il tutto il tempo della permanenza e, comunque, quando lo vorranno. In ogni caso, nei giorni in cui le minori sono affidate al padre, quest'ultimo si occuperà di tutto l'occorrente, andandole a prendere a scuola nelle giornate di giovedì, accompagnandole e riprendendole da scuola nella giornata di venerdì, nonchè garantendo anche la partecipazione delle stesse ad eventuali attività ludiche ed extrascolastiche;
le minori trascorreranno, altresì, con il sig. almeno
Parte_2
15 giorni, anche in periodi frazionati di 7/8 giorni consecutivi ciascuno, durante il periodo estivo dal 01/07 al 30/08, periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
salvo diverso accordo, le minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni le principali festività e comunque i giorni 24 – 25 oppure 26 Dicembre, i giorni 31 Dicembre oppure 1 e 2 Gennaio, i giorni di sabato Santo oppure Pasqua e lunedì in Albis;
il sig. potrà Parte_2 tenere con sè le figlie nei giorni dei rispettivi onomastici e compleanni anche se gli stessi non ricadono nei periodi nei quali le stesse è stabilito stiano con il papà; i ricorrenti rinunciano reciprocamente al versamento dell'assegno divorzile in quanto economicamente autosufficienti;
i ricorrenti, quindi, sottoscrivendo il presente accordo, ad ogni effetto di legge, rinunciano reciprocamente ad ogni altra pendenza di carattere economico, passata e futura, scaturente dall'intercorsa relazione matrimoniale e, pertanto, dichiarano, sin d'ora, di essere soddisfatti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, e viceversa, per alcuna ragione, azione ed eccezione, relativa alla pregressa vicenda familiare;
dare atto che i ricorrenti si rilasciano, sin d'ora, reciproco consenso a poter espatriare e ad ottenere il rilascio od il rinnovo del passaporto, così come della carta d'identità valida per l'espatrio, senza bisogno di ulteriore assenso e/o ratifica da parte dell'uno o dell'altro coniuge;
in considerazione del fatto che il sig. lavora a Torino, le parti hanno pattuito che fermo restando che Parte_2 le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione e salute) saranno prese sempre congiuntamente da entrambi
i genitori, il sig. sin d'ora autorizza la sig.ra a curare personalmente tutti i relativi Parte_2 Parte_1 adempimenti con facoltà di compilare e firmare da sola eventuali moduli, richieste etc. da presentare alle istituzioni pubbliche
e/o a privati (scuola, ospedali, medici specialisti, associazioni sportive etc.) senza bisogno di ulteriore assenso e/o ratifica”.
Le conclusioni del PM non sono pervenute.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.07.2025, i ricorrenti in epigrafe generalizzati hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Castellammare di Stabia
(NA), in data 22.08.2005.
I ricorrenti hanno precisato che, dalla predetta unione, sono nate due figlie, [nata a Persona_1
Castellammare di Stabia (Na), 14.02.2012] e [nata a [...], il Persona_2
02.01.2016].
Le parti, altresì, hanno chiarito di essersi separate con separazione consensuale, omologata dall'intestato
Tribunale, con decreto n. 1882/2021, emesso in data 01.03.2021, all'esito della loro comparizione dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale all'udienza presidenziale del 10.02.2021, e che lo stato di separazione, da allora, è proseguito ininterrottamente, venendo definitivamente meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Pertanto, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e provvedersi, quanto alle statuizioni accessorie, in senso conforme a quanto pattuito e trasfuso nel ricorso depositato.
2. Con le note ritualmente depositate dal procuratori delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, sottoscritte anche dagli istanti, il difensore dei ricorrenti ha ribadito la volontà dei loro assistiti di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, bensì modificate con specifico riferimento all'importo del contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie minori, sul punto recependo le indicazioni del Tribunale meglio dettagliate nel decreto depositato in data 15.07.2025; sicché, con ordinanza resa in data 22.10.2025, il Giudice relatore, preso atto di quanto precede, ha riservato la causa in decisione al collegio.
3. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castellammare di
Stabia (NA), il 22.08.2005, da e , è fondata e va, pertanto, accolta. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento conclusosi con separazione consensuale omologata con decreto n. 1882/2021 (comparizione invero avvenuta il 10.02.2021) e, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno disposte le formalità previste dalla legge.
In ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, ritiene il Tribunale di poter recepire in proposito l'accordo conseguito dalle parti e di cui al ricorso depositato in data 06.07.2025, per come parzialmente modificato con le note depositate in data 16.09.2025 e sottoscritte dalle parti, in quanto conforme a norme imperative e all'interesse delle figlie minori, senza necessità dell'ascolto di queste, in considerazione del contenuto dell'intesa, da reputarsi congrua alla luce delle allegazioni delle parti e della disamina della documentazione prodotta, da cui, in particolare, si evince il buon tenore di vita della famiglia e la circostanza che vive a Torino, ciò che ha influito sulla Parte_2 regolamentazione del diritto-dovere di visita paterno delle figlie minori [invero, Parte_2 svolge la professione di impiegato a Torino con un reddito annuo lordo pari a Euro 71.893,00 per l'anno
2023 e pari a Euro 69.545,00 per l'anno 2022 (cfr. dichiarazione dei redditi 2023/2024 depositate in data
06.07.2025), non è proprietario di beni immobili, non è titolare di quote societarie ed è proprietario dell'autovettura Renault Twingo targata FT106FN; svolge la professione di impiegata in Parte_1
Castellammare di Stabia (NA), percependo un reddito annuo lordo di Euro 40.422,70 per l'anno 2022, di
Euro 42.393,59 per l'anno 2023, di Euro 48.898,33 per l'anno 2024 (cfr. CUD 2023/2024/2025 depositati in data 06.07.2025) ed è titolare del diritto di proprietà per 500/1000 di tre immobili siti in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Rajola n. 1 e identificati nel N.C.E.U. al foglio 7, particella 71, sub. 3), sub. 4) e sub.5); la stessa non è titolare di quote societarie e non è proprietaria di alcun veicolo].
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 06.07.2025, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Castellammare di Stabia (NA), in data 22.08.2005, da e;
Parte_1 Parte_2
b) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori [nata a [...] Persona_1 di Stabia (NA), il 14.02.2012] e [nata a [...], il [...]], con Persona_2 residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale sita in Castellammare di Stabia (NA), alla via
Rajola, n.
1. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
c) dispone che il padre, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta fuori regione, potrà trascorrere con le figlie minori, come da piano genitoriale debitamente sottoscritto dalle parti:
- il fine settimana, per due volte al mese, a settimane alterne, a partire dall'uscita di scuola del giovedì e continuativamente sino alle ore 11.00 della domenica, con onere del sig. di Parte_2 riaccompagnarle a casa della mamma la domenica al termine dell'orario fissato. Qualora il sig.
[...]
possa trattenersi per più giorni, le minori, compatibilmente ai loro impegni scolastici ed Parte_2 extrascolastici, potranno restare con lui per il tutto il tempo della permanenza e, comunque, quando lo vorranno. In ogni caso, nei giorni in cui le minori sono affidate al padre, quest'ultimo si occuperà di tutto l'occorrente, andandole a prendere a scuola nelle giornate di giovedì, accompagnandole e riprendendole da scuola nella giornata di venerdì, nonchè garantendo anche la partecipazione delle stesse ad eventuali attività ludiche ed extrascolastiche;
- 15 giorni, anche in periodi frazionati di 7/8 giorni consecutivi ciascuno, durante il periodo estivo dal
01/07 al 30/08, da concordare preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- salvo diverso accordo, ad anni alterni, le principali festività e comunque i giorni 24 – 25 oppure 26
Dicembre, i giorni 31 Dicembre oppure 1 e 2 Gennaio, i giorni di Sabato Santo oppure Pasqua e lunedì in Albis;
- i giorni degli onomastici e compleanni delle figlie anche se gli stessi non ricadono nei periodi nei quali le stesse è stabilito stiano con il papà;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie minori, e la somma complessiva di Persona_1 Persona_2
Euro 730,00 (Euro 365,00 per ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario al genitore collocatario;
e) dispone che tutte le spese mediche, scolastiche e straordinarie come da protocollo d'intesa tra il
Tribunale di Torre Annunziata ed il C.O.A., occorrenti per le figlie minori, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come per legge purché documentate e preventivamente tra gli stessi concordate;
f) dà atto che avendo le minori con sé, riscuoterà interamente l'assegno unico delle stesse Parte_1
e che autorizza sin d'ora la loro riscossione;
Parte_2
g) dà atto che le parti rinunciano reciprocamente al versamento dell'assegno divorzile, in quanto economicamente autosufficienti;
h) dà atto che le parti, all'atto di sottoscrizione del presente accordo, ad ogni effetto di legge, rinunciano reciprocamente ad ogni altra pendenza di carattere economico, passata e futura, scaturente dall'intercorsa relazione matrimoniale e, pertanto, dichiarano, sin d'ora, di essere soddisfatti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, e viceversa, per alcuna ragione, azione ed eccezione, relativa alla pregressa vicenda familiare;
i) dà atto che i ricorrenti rilasciano, sin d'ora, reciproco consenso a poter espatriare e ad ottenere il rilascio od il rinnovo del passaporto, così come della carta d'identità valida per l'espatrio, senza bisogno di ulteriore assenso e/o ratifica da parte dell'uno o dell'altro coniuge;
j) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia (NA) per l'annotazione di cui all'art. 152 septies
c.p.c. (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 331, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di Castellammare di Stabia dell'anno 2005);
k) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Maria Rosaria Barbato