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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/07/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3765/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3765/2021 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Parte_1 C.F._1
Ricci e dall'avv. M. Novella Priori, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara al C.SO
VITTORIO EMANUELE 161- pec e Email_1 Email_2
ATTORE contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da Avv. Piero Novelli, domicilio eletto presso
Em_ lo studio di questi in Ancona al CORSO MAZZINI 107 - pec .
[...]
Email_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte attrice - a parziale modifica di quanto richiesto ai punti 3) e 4) delle conclusioni dell'atto di citazione, previa rinuncia alla somma di € 5.000,00 di cui all'assegno circolare n. 03-00614022-
07 del 21.10.2015 tratto su , conclude affinché, ribadita Controparte_1
ogni domanda già formulata, voglia condannare la Controparte_2
a risarcire all'attrice la somma di € 37.400,00, oltre rivalutazione a far data dagli
[...]
pagina 1 di 5 episodi contestati, oltre interessi come per legge. e a parziale modifica di quanto richiesto ai punti
3) e 4) delle conclusioni dell'atto di citazione, previa rinuncia alla somma di € 5.000,00 di cui all'assegno circolare n. 03-00614022-07 del 21.10.2015 tratto su Controparte_1
, conclude affinché, ribadita ogni domanda già formulata, voglia condannare la
[...] [...]
a risarcire all'attrice la somma di € 37.400,00, Controparte_2
oltre rivalutazione a far data dagli episodi contestati, oltre interessi come per legge.
Parte convenuta - rigettarsi la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto la domanda attrice e chiedeva ammettersi le richieste istruttorie già avanzate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era stato introdotto con atto di citazione da contro la Parte_1 [...]
contestando alcune operazioni mai autorizzate sul Controparte_2
c/c n. 01/200/2505 acceso presso l'istituto bancario e per l'effetto era domandato accertarsi il grave inadempimento della convenuta con la condanna al pagamento di un danno per euro
42.400,00, oltre rivalutazione e interessi. Nello specifico lamentava prelievi da terzi mai autorizzati ed eseguiti in data 21.10.2015, 26.10.2015 e 11.02.2016 per importi pari a € 3.000,00,
1.900,00 e 2.500,00; della richiesta di emissione di un assegno circolare per € 5.000,00, nonché della disposizione di giroconto in favore di. per € 30.000,00, entrambi in data Testimone_1
21.10.2015.
Si costituiva la parte convenuta chiedendo l'integrale rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
In sede di prima udienza su richiesta delle difese erano concessi i termini ex art. 183, cpc VI comma.
Il G.I. tenuto conto della natura delle questioni sollevate e l'oggetto della lite invitava le parti a tentare la mediazione, veniva in conformità attivata la relativa procedura con esto infruttuoso e il
G.I. ritenuta la causa matura la tratteneva a decisone. Successivamente con ordinanza la causa era rimessa in istruttoria ritenuto opportuno disporre una perizia grafologica. Tale attività istruttoria appariva necessaria considerato che la domanda risarcitoria di parte attrice si fondava sulla non autenticità di sottoscrizioni sul documento sub 4 datato 9.9.2015 riportante timbro postale
9.9.2015 e sul documento sub 10, (specimen) datato 10.10.2014. Emergeva sempre dalla lettura delle produzioni documentali come in tale ultimo documento si leggeva la raccolta di due firme pagina 2 di 5 una riferibile alla parte attrice e l'altra al “delegato” e che risultava redatto tale documento in una un'unica data. Il G.I. ribadita come la questioni ero tutte riconducibili a produzioni documentali in quanto le contestazioni mosse si riferivano tutte ad attività della banca in sede di stipula del contratto con la formazione del cosiddetto specimen e autorizzazione di delega a terzi a svolgere operazioni sul conto.
Partendo dalla considerazione che le produzioni rilevanti ai fini del decidere erano a cura del parte attrice, seppure di provenienza e redazione della convenuta in quanto venivano offerta a questa in via giudiziale con un prodromico procedimento monitoro, ma comunque “in copia” e precisamente a seguito di D.I. n.178.2021 emesso dal Tribunale di Pescara su ricorso del parte attrice. In questo assetto probatorio la difesa convenuta a seguito della produzione in giudizio del doc. 10 non ha avanzato istanza di verificazione e al riguardo seguendo questo modalità non sussiste all'evidenza un onere in capo alla medesima di chiederne la verificazione, non trovando applicazione, al riguardo, gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore (Cass. N. 24539/2016). In tal senso era rimessa in istruttoria la causa ritenendo di poter ritualmente “utilizzare” la produzione documentale ai fini del decidere, sic era disposta CTU affidata allo studio della dr.ssa Dopo il deposito dell'elaborato Persona_1
peritale era ritenuto opportuno convocare il CTU per rendere chiarimenti su alcune espressioni usate nel suo elaborato.
Comparsa il CTU all'udienza del 30.1.2024 e resi i necessari chiarimenti le difese congiuntamente erano a chiedere fissarsi udienza per la precisazione dele conclusioni e in conformità il G.I. rinvia la casa a nuova udienza da tenersi nel forme della trattazione scritta. In sede di tale udienza la casa era trattenuta a decisione con cessione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve essere evidenziato come le difese erano a precisare le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate dalle parti, anche se erano richiamate nella verbale di udienza a trattazione scritta le sole note della parte attrice;
si constata in atti come la difesa convenuta era ritualmente a depositare sue note scritte in data 13.11.2024 in cui precisava le conclusioni ma reiterava anche istanza di ammissione di prove orali. A tal riguardo deve essere ribadito come nel processo verbale di udienza del 3.10.2024 si legge come “I procuratori chiedono che sia fissata udienza per la precisazione delle conclusioni” e sulla portata di tale verbalizzazione non risultano mossi rilievi nelle successive note scritte difensive. pagina 3 di 5 Preliminarmente, viene evidenziato come le questioni sollevate nella presente causa presentano una natura prettamente documentale in quanto afferenti alla formazioni di documenti necessari alla operatività del rapporto di conto corrente, si contesta la utilizzabilità e fruibilità dall'istituto di tali documenti nelle operazioni contestate e su queste premesse appare inammissibile ogni capitolo di prova orale afferente alla loro formazione. La prova orale volta in definitiva ad accertare la autenticità delle sottoscrizioni presentava evidenti criticità laddove erano chiamati testi su circostanze relative al loro stesso operato con possibili evidenti risvolti di responsabilità personale che avrebbero potuto minare la stessa autenticità dele dichiarazioni.
In tal senso era demandato allo studio della CTU accertare o meno l'autenticità dele firme contestate come apocrife dalla difesa attrice. In questa strumento istruttorio demandato dal G.I. assume rilievo la condotta processuale adottata dalla difesa convenuta che scientemente non ha fornito, nonostante invito rivoltole, i documenti de quibus in formato cartacee. All'udienza del
24.10.2025 si legge come il G.I. “invita la difesa convenutala a fornire in visione alla CTU i documenti sopra citati in formato cartaceo e consentirne la riproduzione, il tutto in sede di inizio delle operazioni peritali, tenuto conto del circostanza che la difesa attrice ha la disponibilità della sola copia di detti documenti peraltro acquisita attraverso ordine giudiziale”.
A tale invito la difesa convenuta non dato alcun seguito e questo ha comportato, come diretta conseguenza, le conclusioni dello studio affidato al CTU il quale ha evidenziato e meglio precisato in sede di ulteriore sua comparizione alla udienza del 3.10.2024, come non è possibile accertare che le firme contestate sia riferibili alla parte attrice in quanto l'indagine si è dovuta limitare a copie in formato digitale.
A fronte delle specifiche contestazioni della parte attrice, che peraltro non risultano coperte da alcuna decadenza o prescrizione, appare evidente come la difesa convenuta non ha raggiunto il suo onere probatorio volto a dimostrare documentalmente come la banca ha raccolto le sottoscrizioni poi contestate e così formato in modo conforme alle regole di settore i relativi documenti.
Per queste ragioni devono ritenersi inefficaci per difetto di autorizzazione tutte le operazioni contestate e che hanno portato ala uscita di denaro dal conto corrente della parte attrice con conseguenziale condanna della convenuta a restituire alla parte attrice le somme pagate senza autorizzazione, oltre rivalutazione dalla data della avanzata contestazione e interessi legali.
pagina 4 di 5 In questi termini la domanda attrice deve ritenersi fondata.
Nella situazione delle spese deve tuttavia tenere in considerazione come in corso di causa risulta una rinuncia a una parte della domanda introdotta con l'atto di citazione, in particolare per la somma di euro 5.000,00 relativa ad assegno circolare poi portato all'incasso. In tal senso deve riconoscersi una parziale compensazione del spese di lite nella misura di 1/5, così come, in via definitiva, sul costo della CTU già liquidato in Decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente la domanda attrice inizialmente proposta con il presente giudizio e per l'effetto condannare la a risarcire all'attrice Controparte_2 la somma di € 37.400,00, oltre rivalutazione e interessi come per legge.
Condanna altresì la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice nella misura di 4/5 e che liquida, per l'intero, in euro 545,00 per esborsi, euro 537,00 per costo della procedura di mediazione, euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap.
Pescara, 6 luglio 2025
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3765/2021 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Parte_1 C.F._1
Ricci e dall'avv. M. Novella Priori, domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara al C.SO
VITTORIO EMANUELE 161- pec e Email_1 Email_2
ATTORE contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da Avv. Piero Novelli, domicilio eletto presso
Em_ lo studio di questi in Ancona al CORSO MAZZINI 107 - pec .
[...]
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CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte attrice - a parziale modifica di quanto richiesto ai punti 3) e 4) delle conclusioni dell'atto di citazione, previa rinuncia alla somma di € 5.000,00 di cui all'assegno circolare n. 03-00614022-
07 del 21.10.2015 tratto su , conclude affinché, ribadita Controparte_1
ogni domanda già formulata, voglia condannare la Controparte_2
a risarcire all'attrice la somma di € 37.400,00, oltre rivalutazione a far data dagli
[...]
pagina 1 di 5 episodi contestati, oltre interessi come per legge. e a parziale modifica di quanto richiesto ai punti
3) e 4) delle conclusioni dell'atto di citazione, previa rinuncia alla somma di € 5.000,00 di cui all'assegno circolare n. 03-00614022-07 del 21.10.2015 tratto su Controparte_1
, conclude affinché, ribadita ogni domanda già formulata, voglia condannare la
[...] [...]
a risarcire all'attrice la somma di € 37.400,00, Controparte_2
oltre rivalutazione a far data dagli episodi contestati, oltre interessi come per legge.
Parte convenuta - rigettarsi la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto la domanda attrice e chiedeva ammettersi le richieste istruttorie già avanzate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era stato introdotto con atto di citazione da contro la Parte_1 [...]
contestando alcune operazioni mai autorizzate sul Controparte_2
c/c n. 01/200/2505 acceso presso l'istituto bancario e per l'effetto era domandato accertarsi il grave inadempimento della convenuta con la condanna al pagamento di un danno per euro
42.400,00, oltre rivalutazione e interessi. Nello specifico lamentava prelievi da terzi mai autorizzati ed eseguiti in data 21.10.2015, 26.10.2015 e 11.02.2016 per importi pari a € 3.000,00,
1.900,00 e 2.500,00; della richiesta di emissione di un assegno circolare per € 5.000,00, nonché della disposizione di giroconto in favore di. per € 30.000,00, entrambi in data Testimone_1
21.10.2015.
Si costituiva la parte convenuta chiedendo l'integrale rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
In sede di prima udienza su richiesta delle difese erano concessi i termini ex art. 183, cpc VI comma.
Il G.I. tenuto conto della natura delle questioni sollevate e l'oggetto della lite invitava le parti a tentare la mediazione, veniva in conformità attivata la relativa procedura con esto infruttuoso e il
G.I. ritenuta la causa matura la tratteneva a decisone. Successivamente con ordinanza la causa era rimessa in istruttoria ritenuto opportuno disporre una perizia grafologica. Tale attività istruttoria appariva necessaria considerato che la domanda risarcitoria di parte attrice si fondava sulla non autenticità di sottoscrizioni sul documento sub 4 datato 9.9.2015 riportante timbro postale
9.9.2015 e sul documento sub 10, (specimen) datato 10.10.2014. Emergeva sempre dalla lettura delle produzioni documentali come in tale ultimo documento si leggeva la raccolta di due firme pagina 2 di 5 una riferibile alla parte attrice e l'altra al “delegato” e che risultava redatto tale documento in una un'unica data. Il G.I. ribadita come la questioni ero tutte riconducibili a produzioni documentali in quanto le contestazioni mosse si riferivano tutte ad attività della banca in sede di stipula del contratto con la formazione del cosiddetto specimen e autorizzazione di delega a terzi a svolgere operazioni sul conto.
Partendo dalla considerazione che le produzioni rilevanti ai fini del decidere erano a cura del parte attrice, seppure di provenienza e redazione della convenuta in quanto venivano offerta a questa in via giudiziale con un prodromico procedimento monitoro, ma comunque “in copia” e precisamente a seguito di D.I. n.178.2021 emesso dal Tribunale di Pescara su ricorso del parte attrice. In questo assetto probatorio la difesa convenuta a seguito della produzione in giudizio del doc. 10 non ha avanzato istanza di verificazione e al riguardo seguendo questo modalità non sussiste all'evidenza un onere in capo alla medesima di chiederne la verificazione, non trovando applicazione, al riguardo, gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore (Cass. N. 24539/2016). In tal senso era rimessa in istruttoria la causa ritenendo di poter ritualmente “utilizzare” la produzione documentale ai fini del decidere, sic era disposta CTU affidata allo studio della dr.ssa Dopo il deposito dell'elaborato Persona_1
peritale era ritenuto opportuno convocare il CTU per rendere chiarimenti su alcune espressioni usate nel suo elaborato.
Comparsa il CTU all'udienza del 30.1.2024 e resi i necessari chiarimenti le difese congiuntamente erano a chiedere fissarsi udienza per la precisazione dele conclusioni e in conformità il G.I. rinvia la casa a nuova udienza da tenersi nel forme della trattazione scritta. In sede di tale udienza la casa era trattenuta a decisione con cessione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve essere evidenziato come le difese erano a precisare le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate dalle parti, anche se erano richiamate nella verbale di udienza a trattazione scritta le sole note della parte attrice;
si constata in atti come la difesa convenuta era ritualmente a depositare sue note scritte in data 13.11.2024 in cui precisava le conclusioni ma reiterava anche istanza di ammissione di prove orali. A tal riguardo deve essere ribadito come nel processo verbale di udienza del 3.10.2024 si legge come “I procuratori chiedono che sia fissata udienza per la precisazione delle conclusioni” e sulla portata di tale verbalizzazione non risultano mossi rilievi nelle successive note scritte difensive. pagina 3 di 5 Preliminarmente, viene evidenziato come le questioni sollevate nella presente causa presentano una natura prettamente documentale in quanto afferenti alla formazioni di documenti necessari alla operatività del rapporto di conto corrente, si contesta la utilizzabilità e fruibilità dall'istituto di tali documenti nelle operazioni contestate e su queste premesse appare inammissibile ogni capitolo di prova orale afferente alla loro formazione. La prova orale volta in definitiva ad accertare la autenticità delle sottoscrizioni presentava evidenti criticità laddove erano chiamati testi su circostanze relative al loro stesso operato con possibili evidenti risvolti di responsabilità personale che avrebbero potuto minare la stessa autenticità dele dichiarazioni.
In tal senso era demandato allo studio della CTU accertare o meno l'autenticità dele firme contestate come apocrife dalla difesa attrice. In questa strumento istruttorio demandato dal G.I. assume rilievo la condotta processuale adottata dalla difesa convenuta che scientemente non ha fornito, nonostante invito rivoltole, i documenti de quibus in formato cartacee. All'udienza del
24.10.2025 si legge come il G.I. “invita la difesa convenutala a fornire in visione alla CTU i documenti sopra citati in formato cartaceo e consentirne la riproduzione, il tutto in sede di inizio delle operazioni peritali, tenuto conto del circostanza che la difesa attrice ha la disponibilità della sola copia di detti documenti peraltro acquisita attraverso ordine giudiziale”.
A tale invito la difesa convenuta non dato alcun seguito e questo ha comportato, come diretta conseguenza, le conclusioni dello studio affidato al CTU il quale ha evidenziato e meglio precisato in sede di ulteriore sua comparizione alla udienza del 3.10.2024, come non è possibile accertare che le firme contestate sia riferibili alla parte attrice in quanto l'indagine si è dovuta limitare a copie in formato digitale.
A fronte delle specifiche contestazioni della parte attrice, che peraltro non risultano coperte da alcuna decadenza o prescrizione, appare evidente come la difesa convenuta non ha raggiunto il suo onere probatorio volto a dimostrare documentalmente come la banca ha raccolto le sottoscrizioni poi contestate e così formato in modo conforme alle regole di settore i relativi documenti.
Per queste ragioni devono ritenersi inefficaci per difetto di autorizzazione tutte le operazioni contestate e che hanno portato ala uscita di denaro dal conto corrente della parte attrice con conseguenziale condanna della convenuta a restituire alla parte attrice le somme pagate senza autorizzazione, oltre rivalutazione dalla data della avanzata contestazione e interessi legali.
pagina 4 di 5 In questi termini la domanda attrice deve ritenersi fondata.
Nella situazione delle spese deve tuttavia tenere in considerazione come in corso di causa risulta una rinuncia a una parte della domanda introdotta con l'atto di citazione, in particolare per la somma di euro 5.000,00 relativa ad assegno circolare poi portato all'incasso. In tal senso deve riconoscersi una parziale compensazione del spese di lite nella misura di 1/5, così come, in via definitiva, sul costo della CTU già liquidato in Decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente la domanda attrice inizialmente proposta con il presente giudizio e per l'effetto condannare la a risarcire all'attrice Controparte_2 la somma di € 37.400,00, oltre rivalutazione e interessi come per legge.
Condanna altresì la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice nella misura di 4/5 e che liquida, per l'intero, in euro 545,00 per esborsi, euro 537,00 per costo della procedura di mediazione, euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap.
Pescara, 6 luglio 2025
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5