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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G. 1468/2025 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Tania Vettore Presidente ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1468 del ruolo generale V.G. 2025, promossa con ricorso depositato in data
31.03.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Spinea (VE), in Via Monsignor Luigi Giussani n. 6, Scala A, int. 6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Cosma in Spinea (VE), Via Alfieri n. 2 (pec:
, che lo rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F: ), nata Montecchio Maggiore (VI) il 16 Parte_2 C.F._2
dicembre 1975 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Jacopo Marchini in Mirano (VE), Piazza Martiri della Libertà n. 16 (pec:
che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso Email_2
introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis. 51 ss. c.p.c.
Con provvedimento del giorno 01.07.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data ex art. 473bis.51, comma 2, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e ribadite nella note di trattazione scritta depositate in data 24-25.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025, che di seguito si riproducono: “Nel merito: In via Princiaple: 1) Per tutto quanto esposto in narrativa, a parziale modifica delle condizioni stabilite con sentenza n. 2287/2016 del 24.08.2016 emessa nel procedimento del Tribunale di Venezia rubricato al n.
4409/2016 R.G disporre che, salvo diverso accordo tra i genitori, il Sig. possa vedere la figlia quando Pt_1 Per_1
vorrà, pervio accordo con la madre, e la tenga presso di sé quantomeno secondo il seguente calendario: - A week end alternati il sabato e la domenica;
- Sia che stia con il padre nel week end sia che stia con la madre, starà con il Per_1 Per_1
padre anche tutti i venerdì e lunedì dall'uscita da scuola sino al giorno seguente quando il padre si occuperà di accompagnarla
a scuola. Nel caso in cui il mattino seguente non vi sia scuola la madre si occuperà di andare a prendere la figlia a casa del
padre alle ore 9.00; - starà con ciascun genitore per sette giorni durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante Per_1
le vacanze Pasquali;
- starà con il padre per due settimane durante il mese di agosto e una settimana durante il Per_1
mese di luglio. I genitori si comunicheranno reciprocamente i propri periodi di ferie entro il 15 maggio di ogni anno. 2) Per tutti i motivi esposti in narrativa disporre la revoca dell'obbligo in capo al sig. di corrispondere un assegno divorzile Pt_1
mensile di € 300,00 in favore della signora 3) Spese e compensi professionali del presente procedimento Parte_2
integralmente compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato congiuntamente, depositato in data 31.03.2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza di questo Tribunale n. 2287/2016, pubbl. il 24.08.2016, chiedendo la revoca dell'assegno divorzile in favore della sig.ra e la previsione di un mutato Parte_2
calendario di frequentazione e visita padre/figlia.
I ricorrenti hanno infatti dedotto che rispetto all'epoca del divorzio sono mutate sia le esigenze della figlia minore ora adolescente, sia la situazione reddituale e patrimoniale della signora la Per_1 Parte_2
quale ha ora un'occupazione stabile e continuativa ed ha acquistato un nuovo immobile ove si è trasferita con la figlia.
Alla luce di tali sopravvenute circostanze il sig. e la signora sono addivenuti ad un Pt_1 Parte_2
accordo per la modifica parziale delle condizioni di divorzio ed hanno proposto ricorso congiunto.
Con note di trattazione scritta depositate in data 24-25.06.2025 in sostituzione dell'udienza dell'1.07.2025
i ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è meritevole di accoglimento atteso che, laddove prevede la revoca dell'assegno divorzile, indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e modifica le modalità di frequentazione e visita del padre in conformità alle esigenze e all'interesse della figlia minore.
P.Q.M.
A parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Venezia n.
2287/2016 pubblicata in data 24.08.2016, dispone in conformità delle conclusioni di cui al ricorso riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte.
Spese del giudizio compensate fra le parti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 01.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Tania Vettore