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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/05/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
<<<>>>
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, visto l' art 281
sexies c.p.c. dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 1373/23 avente ad oggetto risoluzione contratto per finita locazione
TRA
Sig.ra (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/02/1986 e residente in [...], in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
(P.IVA ), con sede legale in Poggiomarino (NA) alla Via CP_2 P.IVA_1
Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 2 (sub doc. 1) ed il Sig. (C.F. Controparte_3
), nato a [...] il C.F._2
27/02/1951ed ivi residente a[...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, III comma,
c.p.c., dall'Avv. (C.F. ) e dall'Avv. Parte_2 C.F._3
Marco Schipani (C.F. ) e con gli stessi elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio del Prof. Avv. Francesco Fimmanò in Napoli al
Centro Direzionale Isola E/1.
CONTRO
con sede in LA, via Valtellina 15/17, numero di Controparte_4
iscrizione presso il registro delle imprese di LA-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale , R.E.A. MI-2559090, iscritta nell'Elenco delle P.IVA_2
Società SPV al n. 35644.4 tenuto dalla Banca d'Italia, rappresentata dalla mandataria ( con sede legale in Via Valtellina Controparte_5
15/17, LA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di LA Monza Brianza Lodi n. , iscritta nel registro degli P.IVA_3
intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo 385/1993) giusta procura del 11.5.2021, a rogito del Notaio Dott. (Rep Persona_1
144302 e Racc. 37203), registrata a LA – DP II il 12.5.2021 al n. 47618 Serie
1T (All. 1), società a sua volta rappresentata dalla sub (mandataria)
[...]
(con sede legale in LA Via Valtellina 15/17, Controparte_6
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di LA Monza
Brianza Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA ) giusta procura del P.IVA_4
24.1.2023, a rogito del Notaio Dott. (Rep 149423 e Racc. Persona_1
39487), registrata a LA – DP II il 30.1.2023 al n. 6790 Serie 1T (All. 2), in persona del procuratore nato a [...] il [...], in Controparte_7
virtù di procura conferita con atto del 25.5.2020, a rogito del Notaio Dott.
di LA (Rep 142719 - Racc. 36506), registrata a LA Persona_1
– DP II il 27.5.2020 al n. 35001 Serie 1T (All. 3), rappresentata e difesa dall'Avv.
Dario Martella (C.F. ) del Foro di Roma, ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Largo di Torre
Argentina 11, in forza di procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto,
devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
Con decreto n. 83/2022 depositato in cancelleria in data 13/01/2023 e successivo provvedimento di correzione di errore materiale del 22/01/2023,
notificati in data 27/01/2023 alla società ed ai fideiussore, il Tribunale di Torre
Annunziata, nella persona del Giudice dott. Salvatore Nasti, ingiungeva agli odierni opponenti di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso: la somma di € 46.538,70, oltre interessi come da domanda;
spese relative alla procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi € 1.900,00, di cui euro 270,00 per spese, oltre alle successive, la aveva costituito CP_2
in data 12/02/2016 con il il rapporto di conto corrente n. Controparte_8
10874, con contratto del 21/07/2016; la rre. aveva stipulato con il CP_2
Banco di Napoli S.p.A. una linea di credito per anticipo fatture da valere sul rapporto di conto corrente n. 10874 di € 40.000,00, e che, in pari data, si costituivano fideiussori omnibus della società gli odierni opponenti
[...]
e fino alla concorrenza della somma di € CP_3 Parte_1
60.000,00; con comunicazione del 02/11/2017, il Banco di Napoli S.p.A. aveva revocato gli affidamenti ed intimato il pagamento del dovuto;
Vi è agli atti una lettera di riconoscimento della Bi Erre s.r.l. nei confronti del banco di
Napoli della somma di euro 42.056,32., proponendo al contempo di effettuare il pagamento dell'intero importo dovuto mediante un pagamento rateale non onorato e integralmente scaduto. Con atto del 10.10.2018, a rogito Notaio
di Torino (Rep. 7660 - Racc. 3703) Persona_2 Controparte_9
ha incorporato per fusione Banco di Napoli S.p.A. ed è subentrata in tutti i rapporti attivi del Banco di Napoli S.p.A. con effetto giuridico dal 26.11.2018.
Successivamente, costituita ai sensi della legge 30 aprile Controparte_4
1999, n. 130, con sede in LA, via Valtellina 15/17, numero di iscrizione presso il registro delle imprese di LA-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale , R.E.A. MI- 2559090, iscritta nell'Elenco delle Società SPV P.IVA_2
al n. 35644.4 tenuto dalla Banca d'Italia, è divenuta - nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata da ai Controparte_9
sensi della Legge 130/99 - titolare di un portafoglio di crediti. Di tale cessione
è stato dato avviso mediante pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla
Legge 130/99, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23
novembre 2019, foglio delle inserzioni n. 138. In relazione ai crediti oggetto della cessione, con atto del 11.5.2021, a rogito del Notaio Controparte_4
Dott. (Rep n. 144302 e Racc. n. 37203: ns. All. 1) ha Persona_1
conferito a procura speciale per compiere, in Controparte_5
nome e per conto della mandante, atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari utili e opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione,
gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad esso collegati, ivi comprese azioni legali esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per esse.
Per detti rapporti il creditore ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n.
83/2023 del Tribunale di Torre Annunziata in data 13.1.2023, poi corretto con l'ordinanza del 22.1.2023 (R.G. n. 1515/2022) nei confronti della CP_2
nonché nei confronti dei Sigg.ri e Controparte_3 Parte_1
notificato in data 27.1.2023 alla Società e in data 1.2.2023 ai Sigg.ri CP_2
e . Parte_1 Controparte_3
Con atto di citazione notificato in data 27.2.2023 la ed i Parte_3 CP_2
garanti Sigg. e hanno proposto Parte_1 Controparte_3
opposizione deducendo in via preliminare: i) l'incompetenza territoriale del
Tribunale Civile di Torre Annunziata in favore del Tribunale di Nola;
ii) il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del d. lgs. n.
28/2010; iii) la carenza di legittimazione attiva di iv) Controparte_4
l'indeterminatezza del credito;
v) l'indeterminatezza del tasso di interesse;
vi)
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale;
vii) l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e di disponibilità fondi;
viii) la violazione della Legge n. 198/96; ix) la nullità della fideiussione omnibus perché in contrasto con l'art. 2 della L. n. 287 del 1990 e l'art. 1419 c.c.; x) la violazione dell'art. 1957 c.c.; xi) la violazione degli artt. 1955 e 1956 c.c.; xi) l'exceptio doli;
xii) il risarcimento del danno cagionato ai fideiussori.. Si è costituita in giudizio con la mandataria Controparte_4 Controparte_5
che contesta le domande avversarie, e deduce quanto segue. Dunque passando all'esame dell'odierna opposizione si rileva innanzitutto l'infondatezza dell'eccezione sull'incompetenza territoriale.
Secondo quanto sostenuto dagli opponenti si sarebbe dovuto adire il
Tribunale di Nola, giacché deduco che il contratto è stato inequivocabilmente sottoscritto in San PE NO (NA) e, pertanto, ai sensi dell'art. 20
c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, risulterebbe competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Tuttavia, sono fondate le contestazioni della controparte che CP_4
rileva invero come l'art. 20 c.p.c., che disciplina il “foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione”, prevede la possibilità di scelta, ad opera dell'attore-ricorrente, di due fori facoltativi e speciali (il forum contractus e forum destinatae solutionis), che si aggiungono al foro generale previsto dagli artt. 18 e 19 c.p.c. Ed infatti la lettera della norma implica proprio che si tratta di fori elettivamente concorrenti, pertanto l'attore potrà scegliere liberamente l'uno o l'altro: il convenuto deve adeguarsi alla scelta dell'attore,
che non è tenuto a motivare la sua decisione. E dunque, l'eccezione mossa dagli opponenti deve ritenersi infondata sul punto.
Altresì infondata risulta il motivo d'opposizione concernente il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il cui verbale risulta depositato in data 23.10.2023 (procedimento di mediazione n. 5112/2023
rilasciato dall'Organismo di mediazione ADR Intesa Sede di Torre
Annunziata) da parte della difesa di CP_4 CP_4 Invero risulta fondata la contestazione mossa dall'opponente sulla mancata prova della titolarità del credito da parte di CP_4 CP_4
Pertanto, eccepiscono gli opponenti, il decreto ingiuntivo è stato emesso in palese violazione dell'art. 633 c.p.c., in quanto il credito azionato difetterebbe dei connotati di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dalla norma.
E' notorio in Giurisprudenza che “l'idoneità probatoria del saldo conto certificato
ai sensi dell'art. 50 del d.lg. 385/93 è limitata al procedimento monitorio e non si
estende al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non potendo integrare, in caso
di contestazione, prova a favore dell'istituto di credito dell'entità del credito essendo
atto unilaterale proveniente dal creditore” (cfr. Tribunale di LA sez. VI 15
ottobre 2013, n. 12774).
Nel presente giudizio sono stati invero prodotti quali documenti comprovanti la titolarità attiva del rapporto da parte di la CP_4
dichiarazione di cessione, l'avviso di cessione pubblicato in gazzetta, nonché
un estratto di conto.
Pertanto manca allo stato la produzione di un documento che attesti in maniera granitica prova documentale della concreta inclusione del credito tra quelli effettivamente ceduti come richiesto dalla giurisprudenza maggioritaria. Ed infatti, con riguardo al caso di un'operazione di cessione dei crediti in blocco a tenore della speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB,
costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
La giurisprudenza di merito ha più volte affermato che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa considerarsi sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto deve produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato appunto in
Gazzetta Ufficiale.
Gli ermellini hanno a più riprese ribadito il principio secondo cui la cessionaria, tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco, è sì esonerata dall'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto, ma è comunque tenuta a individuare il contenuto del contratto di cessione, altrimenti non può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza di quest'ultima. (Cass. Civ., Sez. III, n. 3405/2024; Cass. Civ.,
Sez. III, n. 12739/2021 e Cass. Civ., Sez. III, n. 24798/2020).
Possiamo concludere a questo punto che l'opposta non ha fornito né nella fase monitoria né nell'odierno giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto, e pertanto, della propria legittimazione ad agire nei confronti degli opponenti, né tantomeno dell'esistenza del credito nella misura richiesta. Come sopra menzionato, i documenti prodotti, tra cui l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso dei crediti ceduto che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base della tipologia dei crediti. Agli atti risulta una dichiarazione del rivolta alla indicando Controparte_8 CP_4
un rapporto di conto non identificabile con l'opponente né con i fideiussori di cui risultano depositati i contratti sempre con la cedente senza alcun collegamento con la cessionaria ultima che ha agito in giudizio. Anche il riconoscimento del debito è effettuato nei confronti del senza Controparte_8
che possa ricondursi con certezza alla posizione debitoria degli opponenti.
L'orientamento giurisprudenziale da ultimo consolidato con pronuncia n.
5478 del 2024, Sez. I civ. Corte di Cassazione, ha ribadito che la società
cessionaria di crediti in blocco ha l'onere di produrre in giudizio i documenti comprovanti l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione. Non bastando la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell'estratto di cessione, ma è necessario fornire prova documentale concreta,
in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del TUB.
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n. 83/2023
oggetto di impugnazione. Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra disattesa;
1. Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 83/2023 – emesso in data 16/01/2023 dal Tribunale di Torre Annunziata.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei CP_4
presenti opponenti che si liquidano in euro 1.618,00 oltre IVA e CPA come per legge e 15% spese generali.
Il giudice
Dott. Salvatore Nasti
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
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Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, visto l' art 281
sexies c.p.c. dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 1373/23 avente ad oggetto risoluzione contratto per finita locazione
TRA
Sig.ra (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/02/1986 e residente in [...], in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
(P.IVA ), con sede legale in Poggiomarino (NA) alla Via CP_2 P.IVA_1
Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 2 (sub doc. 1) ed il Sig. (C.F. Controparte_3
), nato a [...] il C.F._2
27/02/1951ed ivi residente a[...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, III comma,
c.p.c., dall'Avv. (C.F. ) e dall'Avv. Parte_2 C.F._3
Marco Schipani (C.F. ) e con gli stessi elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio del Prof. Avv. Francesco Fimmanò in Napoli al
Centro Direzionale Isola E/1.
CONTRO
con sede in LA, via Valtellina 15/17, numero di Controparte_4
iscrizione presso il registro delle imprese di LA-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale , R.E.A. MI-2559090, iscritta nell'Elenco delle P.IVA_2
Società SPV al n. 35644.4 tenuto dalla Banca d'Italia, rappresentata dalla mandataria ( con sede legale in Via Valtellina Controparte_5
15/17, LA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di LA Monza Brianza Lodi n. , iscritta nel registro degli P.IVA_3
intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo 385/1993) giusta procura del 11.5.2021, a rogito del Notaio Dott. (Rep Persona_1
144302 e Racc. 37203), registrata a LA – DP II il 12.5.2021 al n. 47618 Serie
1T (All. 1), società a sua volta rappresentata dalla sub (mandataria)
[...]
(con sede legale in LA Via Valtellina 15/17, Controparte_6
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di LA Monza
Brianza Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA ) giusta procura del P.IVA_4
24.1.2023, a rogito del Notaio Dott. (Rep 149423 e Racc. Persona_1
39487), registrata a LA – DP II il 30.1.2023 al n. 6790 Serie 1T (All. 2), in persona del procuratore nato a [...] il [...], in Controparte_7
virtù di procura conferita con atto del 25.5.2020, a rogito del Notaio Dott.
di LA (Rep 142719 - Racc. 36506), registrata a LA Persona_1
– DP II il 27.5.2020 al n. 35001 Serie 1T (All. 3), rappresentata e difesa dall'Avv.
Dario Martella (C.F. ) del Foro di Roma, ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Largo di Torre
Argentina 11, in forza di procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto,
devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
Con decreto n. 83/2022 depositato in cancelleria in data 13/01/2023 e successivo provvedimento di correzione di errore materiale del 22/01/2023,
notificati in data 27/01/2023 alla società ed ai fideiussore, il Tribunale di Torre
Annunziata, nella persona del Giudice dott. Salvatore Nasti, ingiungeva agli odierni opponenti di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso: la somma di € 46.538,70, oltre interessi come da domanda;
spese relative alla procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi € 1.900,00, di cui euro 270,00 per spese, oltre alle successive, la aveva costituito CP_2
in data 12/02/2016 con il il rapporto di conto corrente n. Controparte_8
10874, con contratto del 21/07/2016; la rre. aveva stipulato con il CP_2
Banco di Napoli S.p.A. una linea di credito per anticipo fatture da valere sul rapporto di conto corrente n. 10874 di € 40.000,00, e che, in pari data, si costituivano fideiussori omnibus della società gli odierni opponenti
[...]
e fino alla concorrenza della somma di € CP_3 Parte_1
60.000,00; con comunicazione del 02/11/2017, il Banco di Napoli S.p.A. aveva revocato gli affidamenti ed intimato il pagamento del dovuto;
Vi è agli atti una lettera di riconoscimento della Bi Erre s.r.l. nei confronti del banco di
Napoli della somma di euro 42.056,32., proponendo al contempo di effettuare il pagamento dell'intero importo dovuto mediante un pagamento rateale non onorato e integralmente scaduto. Con atto del 10.10.2018, a rogito Notaio
di Torino (Rep. 7660 - Racc. 3703) Persona_2 Controparte_9
ha incorporato per fusione Banco di Napoli S.p.A. ed è subentrata in tutti i rapporti attivi del Banco di Napoli S.p.A. con effetto giuridico dal 26.11.2018.
Successivamente, costituita ai sensi della legge 30 aprile Controparte_4
1999, n. 130, con sede in LA, via Valtellina 15/17, numero di iscrizione presso il registro delle imprese di LA-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale , R.E.A. MI- 2559090, iscritta nell'Elenco delle Società SPV P.IVA_2
al n. 35644.4 tenuto dalla Banca d'Italia, è divenuta - nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata da ai Controparte_9
sensi della Legge 130/99 - titolare di un portafoglio di crediti. Di tale cessione
è stato dato avviso mediante pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla
Legge 130/99, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23
novembre 2019, foglio delle inserzioni n. 138. In relazione ai crediti oggetto della cessione, con atto del 11.5.2021, a rogito del Notaio Controparte_4
Dott. (Rep n. 144302 e Racc. n. 37203: ns. All. 1) ha Persona_1
conferito a procura speciale per compiere, in Controparte_5
nome e per conto della mandante, atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari utili e opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione,
gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad esso collegati, ivi comprese azioni legali esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per esse.
Per detti rapporti il creditore ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n.
83/2023 del Tribunale di Torre Annunziata in data 13.1.2023, poi corretto con l'ordinanza del 22.1.2023 (R.G. n. 1515/2022) nei confronti della CP_2
nonché nei confronti dei Sigg.ri e Controparte_3 Parte_1
notificato in data 27.1.2023 alla Società e in data 1.2.2023 ai Sigg.ri CP_2
e . Parte_1 Controparte_3
Con atto di citazione notificato in data 27.2.2023 la ed i Parte_3 CP_2
garanti Sigg. e hanno proposto Parte_1 Controparte_3
opposizione deducendo in via preliminare: i) l'incompetenza territoriale del
Tribunale Civile di Torre Annunziata in favore del Tribunale di Nola;
ii) il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del d. lgs. n.
28/2010; iii) la carenza di legittimazione attiva di iv) Controparte_4
l'indeterminatezza del credito;
v) l'indeterminatezza del tasso di interesse;
vi)
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale;
vii) l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e di disponibilità fondi;
viii) la violazione della Legge n. 198/96; ix) la nullità della fideiussione omnibus perché in contrasto con l'art. 2 della L. n. 287 del 1990 e l'art. 1419 c.c.; x) la violazione dell'art. 1957 c.c.; xi) la violazione degli artt. 1955 e 1956 c.c.; xi) l'exceptio doli;
xii) il risarcimento del danno cagionato ai fideiussori.. Si è costituita in giudizio con la mandataria Controparte_4 Controparte_5
che contesta le domande avversarie, e deduce quanto segue. Dunque passando all'esame dell'odierna opposizione si rileva innanzitutto l'infondatezza dell'eccezione sull'incompetenza territoriale.
Secondo quanto sostenuto dagli opponenti si sarebbe dovuto adire il
Tribunale di Nola, giacché deduco che il contratto è stato inequivocabilmente sottoscritto in San PE NO (NA) e, pertanto, ai sensi dell'art. 20
c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, risulterebbe competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Tuttavia, sono fondate le contestazioni della controparte che CP_4
rileva invero come l'art. 20 c.p.c., che disciplina il “foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione”, prevede la possibilità di scelta, ad opera dell'attore-ricorrente, di due fori facoltativi e speciali (il forum contractus e forum destinatae solutionis), che si aggiungono al foro generale previsto dagli artt. 18 e 19 c.p.c. Ed infatti la lettera della norma implica proprio che si tratta di fori elettivamente concorrenti, pertanto l'attore potrà scegliere liberamente l'uno o l'altro: il convenuto deve adeguarsi alla scelta dell'attore,
che non è tenuto a motivare la sua decisione. E dunque, l'eccezione mossa dagli opponenti deve ritenersi infondata sul punto.
Altresì infondata risulta il motivo d'opposizione concernente il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il cui verbale risulta depositato in data 23.10.2023 (procedimento di mediazione n. 5112/2023
rilasciato dall'Organismo di mediazione ADR Intesa Sede di Torre
Annunziata) da parte della difesa di CP_4 CP_4 Invero risulta fondata la contestazione mossa dall'opponente sulla mancata prova della titolarità del credito da parte di CP_4 CP_4
Pertanto, eccepiscono gli opponenti, il decreto ingiuntivo è stato emesso in palese violazione dell'art. 633 c.p.c., in quanto il credito azionato difetterebbe dei connotati di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dalla norma.
E' notorio in Giurisprudenza che “l'idoneità probatoria del saldo conto certificato
ai sensi dell'art. 50 del d.lg. 385/93 è limitata al procedimento monitorio e non si
estende al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non potendo integrare, in caso
di contestazione, prova a favore dell'istituto di credito dell'entità del credito essendo
atto unilaterale proveniente dal creditore” (cfr. Tribunale di LA sez. VI 15
ottobre 2013, n. 12774).
Nel presente giudizio sono stati invero prodotti quali documenti comprovanti la titolarità attiva del rapporto da parte di la CP_4
dichiarazione di cessione, l'avviso di cessione pubblicato in gazzetta, nonché
un estratto di conto.
Pertanto manca allo stato la produzione di un documento che attesti in maniera granitica prova documentale della concreta inclusione del credito tra quelli effettivamente ceduti come richiesto dalla giurisprudenza maggioritaria. Ed infatti, con riguardo al caso di un'operazione di cessione dei crediti in blocco a tenore della speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB,
costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
La giurisprudenza di merito ha più volte affermato che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa considerarsi sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto deve produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato appunto in
Gazzetta Ufficiale.
Gli ermellini hanno a più riprese ribadito il principio secondo cui la cessionaria, tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco, è sì esonerata dall'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto, ma è comunque tenuta a individuare il contenuto del contratto di cessione, altrimenti non può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza di quest'ultima. (Cass. Civ., Sez. III, n. 3405/2024; Cass. Civ.,
Sez. III, n. 12739/2021 e Cass. Civ., Sez. III, n. 24798/2020).
Possiamo concludere a questo punto che l'opposta non ha fornito né nella fase monitoria né nell'odierno giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto, e pertanto, della propria legittimazione ad agire nei confronti degli opponenti, né tantomeno dell'esistenza del credito nella misura richiesta. Come sopra menzionato, i documenti prodotti, tra cui l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso dei crediti ceduto che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base della tipologia dei crediti. Agli atti risulta una dichiarazione del rivolta alla indicando Controparte_8 CP_4
un rapporto di conto non identificabile con l'opponente né con i fideiussori di cui risultano depositati i contratti sempre con la cedente senza alcun collegamento con la cessionaria ultima che ha agito in giudizio. Anche il riconoscimento del debito è effettuato nei confronti del senza Controparte_8
che possa ricondursi con certezza alla posizione debitoria degli opponenti.
L'orientamento giurisprudenziale da ultimo consolidato con pronuncia n.
5478 del 2024, Sez. I civ. Corte di Cassazione, ha ribadito che la società
cessionaria di crediti in blocco ha l'onere di produrre in giudizio i documenti comprovanti l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione. Non bastando la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell'estratto di cessione, ma è necessario fornire prova documentale concreta,
in conformità a quanto disposto dall'art. 58 del TUB.
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n. 83/2023
oggetto di impugnazione. Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra disattesa;
1. Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 83/2023 – emesso in data 16/01/2023 dal Tribunale di Torre Annunziata.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dei CP_4
presenti opponenti che si liquidano in euro 1.618,00 oltre IVA e CPA come per legge e 15% spese generali.
Il giudice
Dott. Salvatore Nasti