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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/02/2026, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06660/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00944 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06660/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6660 del 2025, proposto dall'Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici di quest'ultima siti in Roma, via dei
Portoghesi n. 12
contro
GI OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Greco e Paolo
Provenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 06660/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)
n. 2257/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GI OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Consigliere Michele
CH;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
(ANVUR) e il Ministero dell'Università e della Ricerca appellano la sentenza del
T.A.R. per il Lazio (Roma) che ha annullato il giudizio di inidoneità espresso dalla
Commissione ministeriale nell'ambito del procedimento di abilitazione scientifica nazionale del prof. GI OR per il ruolo di professore universitario di prima fascia di Diritto Commerciale.
2. All'esito della camera di consiglio calendarizzata in data 9 settembre 2025 per la trattazione dell'istanza cautelare promossa dal Ministero ex art. 98 c.p.a., il Collegio ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, in quanto: “a) il giudizio collegiale di inidoneità (reso dalla commissione ministeriale competente in sede di diniego dell'abilitazione scientifica nazionale) risulta basato su una valutazione ampiamente motivata e dettagliata che esprime la posizione della maggioranza dei membri della commissione di esame (tre membri su cinque); b)
l'applicazione del principio maggioritario appare più che sufficiente ad assolvere all'onere motivazionale richiesto nella sede procedimentale de qua; c) la sentenza appellata obbligherebbe il Ministero appellante ad espletare, nelle more della N. 06660/2025 REG.RIC.
definizione del giudizio di merito, una nuova attività valutativa suscettibile di rivelarsi completamente superflua, ciò che determinerebbe un inutile dispendio di attività amministrativa, tanto più ove consideri – in una logica di contemperamento dei contrapposti interessi – che l'appellato può comunque presentare una nuova domanda di abilitazione”.
3. Con memoria di costituzione in giudizio depositata in data 22 gennaio 2026,
l'appellato (originario ricorrente in primo grado) ha dichiarato che:
(i) a seguito della sentenza appellata egli “nel frattempo aveva presentato una nuova domanda nell'ambito del quarto quadrimestre della tornata 2023/2025” e ha quindi
“ricevuto l'abilitazione a professore di I fascia di Diritto Commerciale”;
(ii) “alla luce di tale sopravvenienza, che ha consentito al Prof. OR di ottenere aliunde il bene della vita per il quale aveva agito in giudizio, è in radice venuto meno
l'interesse dell'esponente a coltivare l'azione a suo tempo intrapresa e, di conseguenza, a portare ad esecuzione il decisum reso inter partes”.
(iii) dunque “formalmente RINUNCIA al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza ex adverso appellata, chiedendo che Voglia Codesto Ecc.mo Collegio compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
4. La memoria di costituzione sopra richiamata, contenente l'espressa rinunzia al ricorso di primo grado da parte dell'odierno appellato, è stata anche notificata al
Ministero appellante.
5. All'udienza pubblica del 3 febbraio 2026 il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
6. Nel processo amministrativo di appello, ai sensi degli artt. 35 e 84 cod. proc. amm., in caso di rinuncia, sia al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sia agli effetti della sentenza di accoglimento del medesimo, nonché di mancata opposizione N. 06660/2025 REG.RIC.
della parte appellata, deve essere dichiarato estinto il giudizio di primo grado ed annullata senza rinvio la sentenza appellata (Cons. Stato, VII, 14 giugno 2023, n. 5849;
IV, 22 febbraio 2017, n. 824; IV, 27 settembre 2016, n. 3958).
Ciò in quanto, come chiarito da un costante insegnamento giurisprudenziale, in caso di dichiarazione di rinuncia da parte dell'appellato all'azione intrapresa ed agli effetti in suo favore derivanti dalla sentenza di primo grado, viene meno l'interesse al ricorso in ordine al quale è intervenuta la pronuncia, con preclusione del riesame della questione già decisa; ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, e non l'estinzione del solo giudizio di appello, che esplicherebbe l'effetto di far passare in giudicato la sentenza impugnata.
7. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il Collegio dichiara estinto il giudizio di primo grado e, per l'effetto, annulla la sentenza appellata senza rinvio.
8. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura in rito della pronunzia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza appellata.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI TE, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere N. 06660/2025 REG.RIC.
Raffaello Sestini, Consigliere
Michele CH, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Michele CH
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
DI TE
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00944 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06660/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6660 del 2025, proposto dall'Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici di quest'ultima siti in Roma, via dei
Portoghesi n. 12
contro
GI OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Greco e Paolo
Provenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 06660/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)
n. 2257/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GI OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Consigliere Michele
CH;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
(ANVUR) e il Ministero dell'Università e della Ricerca appellano la sentenza del
T.A.R. per il Lazio (Roma) che ha annullato il giudizio di inidoneità espresso dalla
Commissione ministeriale nell'ambito del procedimento di abilitazione scientifica nazionale del prof. GI OR per il ruolo di professore universitario di prima fascia di Diritto Commerciale.
2. All'esito della camera di consiglio calendarizzata in data 9 settembre 2025 per la trattazione dell'istanza cautelare promossa dal Ministero ex art. 98 c.p.a., il Collegio ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, in quanto: “a) il giudizio collegiale di inidoneità (reso dalla commissione ministeriale competente in sede di diniego dell'abilitazione scientifica nazionale) risulta basato su una valutazione ampiamente motivata e dettagliata che esprime la posizione della maggioranza dei membri della commissione di esame (tre membri su cinque); b)
l'applicazione del principio maggioritario appare più che sufficiente ad assolvere all'onere motivazionale richiesto nella sede procedimentale de qua; c) la sentenza appellata obbligherebbe il Ministero appellante ad espletare, nelle more della N. 06660/2025 REG.RIC.
definizione del giudizio di merito, una nuova attività valutativa suscettibile di rivelarsi completamente superflua, ciò che determinerebbe un inutile dispendio di attività amministrativa, tanto più ove consideri – in una logica di contemperamento dei contrapposti interessi – che l'appellato può comunque presentare una nuova domanda di abilitazione”.
3. Con memoria di costituzione in giudizio depositata in data 22 gennaio 2026,
l'appellato (originario ricorrente in primo grado) ha dichiarato che:
(i) a seguito della sentenza appellata egli “nel frattempo aveva presentato una nuova domanda nell'ambito del quarto quadrimestre della tornata 2023/2025” e ha quindi
“ricevuto l'abilitazione a professore di I fascia di Diritto Commerciale”;
(ii) “alla luce di tale sopravvenienza, che ha consentito al Prof. OR di ottenere aliunde il bene della vita per il quale aveva agito in giudizio, è in radice venuto meno
l'interesse dell'esponente a coltivare l'azione a suo tempo intrapresa e, di conseguenza, a portare ad esecuzione il decisum reso inter partes”.
(iii) dunque “formalmente RINUNCIA al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza ex adverso appellata, chiedendo che Voglia Codesto Ecc.mo Collegio compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
4. La memoria di costituzione sopra richiamata, contenente l'espressa rinunzia al ricorso di primo grado da parte dell'odierno appellato, è stata anche notificata al
Ministero appellante.
5. All'udienza pubblica del 3 febbraio 2026 il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
6. Nel processo amministrativo di appello, ai sensi degli artt. 35 e 84 cod. proc. amm., in caso di rinuncia, sia al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sia agli effetti della sentenza di accoglimento del medesimo, nonché di mancata opposizione N. 06660/2025 REG.RIC.
della parte appellata, deve essere dichiarato estinto il giudizio di primo grado ed annullata senza rinvio la sentenza appellata (Cons. Stato, VII, 14 giugno 2023, n. 5849;
IV, 22 febbraio 2017, n. 824; IV, 27 settembre 2016, n. 3958).
Ciò in quanto, come chiarito da un costante insegnamento giurisprudenziale, in caso di dichiarazione di rinuncia da parte dell'appellato all'azione intrapresa ed agli effetti in suo favore derivanti dalla sentenza di primo grado, viene meno l'interesse al ricorso in ordine al quale è intervenuta la pronuncia, con preclusione del riesame della questione già decisa; ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, e non l'estinzione del solo giudizio di appello, che esplicherebbe l'effetto di far passare in giudicato la sentenza impugnata.
7. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il Collegio dichiara estinto il giudizio di primo grado e, per l'effetto, annulla la sentenza appellata senza rinvio.
8. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura in rito della pronunzia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza appellata.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI TE, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere N. 06660/2025 REG.RIC.
Raffaello Sestini, Consigliere
Michele CH, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Michele CH
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
DI TE