TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 9987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9987 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2274 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e rimessa in decisione all'udienza del 11.12.2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Parte_1
Via Brenta, n. 6 presso lo Pt_2 Parte_3
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Angelo Sonnino (C.F.
P.E.C. CodiceFiscale_1
) e RU UN Email_1
(C.F. P.E.C. C.F._2
;) in virtù di procura in Email_2
calce alla citazione di primo grado.
PARTE APPELLANTE 2
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore.
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione della Sentenza n. 11970/21, depositata in data 21.05.2021, dal Giudice di Pace di Roma,
Sezione V, nella persona del Giudice Dott.ssa Gabriella
Caiazzo, nell'ambito del procedimento avente R.G. n.
18043/21.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte appellante concludeva come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, notificato alla convenuta in data 17.12.2021, Controparte_1 Pt_1
impugnava la sentenza n. 11970/21 resa dal Giudice
[...]
di Pace di Roma e depositata in data 21.05.2021, chiedendo di “riformare parzialmente la sentenza n. 11970/21, resa in data 21.05.2021 dal Giudice di Pace di Roma, Sezione V, nella persona del Giudice Dott.ssa Caiazzo, nell'ambito del procedimento rubricato al R.G. n. 18043/21; e, per l'effetto, rideterminare il compenso spettante all'Avv. Angelo Sonnino dichiaratosi antistatario, nella misura minima prevista dalle tabelle forensi di cui al D.M. 10 Marzo 2014, n. 55, condannando la al versamento dell'importo Controparte_1 3
di € 265,00 a tale titolo oltre al rimborso del contributo unificato di € 43,00 e così per un importo totale di € 308,00.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Il Giudice, visto l'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., differiva la data della prima udienza al 27.09.2022.
All'udienza del 27.09.2022, svolta in modalità cartolare, il Giudice dichiarava la contumacia della parte appellata e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
27.11.2024.
All'udienza del 27.11.2024, svolta in modalità cartolare, venivano precisate le conclusioni;
quindi, la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dall'8.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, assumeva quanto segue:
1. con atto di citazione notificato in data 21.12.2020,
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
per sentirla condannare al pagamento in suo
[...]
favore della somma di € 33,99 a titolo di rimborso del prezzo del biglietto aereo ai sensi del Reg. CE 261/04,
a causa della cancellazione del volo;
4
2. nel menzionato giudizio, la società aerea convenuta rimaneva contumace;
3. il Giudice di Pace di Roma adito, istruita documentalmente la causa, riconosceva il diritto dell'attore al rimborso del prezzo del biglietto aereo e, per l'effetto, condannava al Controparte_1
pagamento della somma di € 29,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, condannando altresì la medesima convenuta alla rifusione delle spese del giudizio;
4. Tuttavia, il Giudice liquidava tali spese di lite nei limiti del valore della domanda, ai sensi dell'art. 91, ult. comma, c.p.c., quantificandole nella somma pari ad €
29,99, da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Sonnino dichiaratosi antistatario, oltre accessori di legge;
5. Ciò posto, l'appellante impugnava la menzionata sentenza nella parte in cui liquidava il compenso legale in misura inferiore ai minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014;
6. In particolare, parte appellante rappresentava che la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure risultava incongrua atteso che la stessa: non era corrispondente al minimo tabellare;
non aveva tenuto conto della fase istruttoria e decisionale;
infine, non 5
aveva previsto il rimborso del contributo unificato integralmente versato;
7. Pertanto, parte appellante ne demandava la parziale riforma e, per l'effetto, chiedeva la condanna dell'appellata al pagamento, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, dell'importo complessivo pari ad € 308,00 di cui €265,00 a titolo di compenso spettante all'avvocato ed € 43,00 quale rimborso del contributo unificato.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va rilevata la proponibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 327 c.p.c., in quanto tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza. Si rileva altresì l'ammissibilità della menzionata impugnazione in quanto non soggiacente ai limiti imposti dall'art. 339, 3° comma, c.p.c., come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, per l'appello delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità. La materia di cui è causa, invero, rientra più correttamente tra quelle devolute alla cognizione di diritto del giudice di pace, per le ragioni che si esporranno di seguito, e risulta quindi sottratta al regime di impugnazione a critica vincolata configurato dalla menzionata normativa. 6
Nel merito, si rileva che il giudice di pace ha liquidato le spese nei limiti di € 29,99, oltre accessori di legge;
in parte motiva ha argomentato la indicata limitazione sostenendo l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 91 ultimo comma c.p.c..
L'art. 91 c.p.c., comma 4, introdotto dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13, comma 1, conv. dalla l. 12 febbraio 2012, n. 10, dispone che, nelle cause previste dall'art. 82, comma 1, c.p.c., le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.
Ai sensi dell'art. 82 cod. proc. civ., comma 1, “davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro
1.100”.
Peraltro, dalla lettura dell'art. 113 cod. proc. civ., comma 2, a norma del quale “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.”, risulta, evidente che la disposizione di cui all'art. 91 cod. proc. civ., comma 4, si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace (Cass. Civ., Sezione II, sentenza del 30 aprile 2014 n. 9556). 7
Così chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 91, 4° comma, c.p.c., va altresì evidenziato che la Corte costituzionale, nel rigettare una questione di legittimità costituzionale di tale norma in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., ha specificato che, con la disciplina censurata, il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità in tema di norme processuali in termini ragionevoli poiché le cause coinvolte sono esclusivamente quelle semplici e snelle devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace, ove la parte può stare in giudizio personalmente;
inoltre, le eventuali difficoltà nel reperimento di un difensore che adegui l'importo del proprio onorario a quello del valore della lite si risolve in un mero inconveniente di fatto;
infine, il principio del bilanciamento dei valori di pari rilievo costituzionale rende il diritto di difesa cedevole a fronte del valore del giusto processo (Corte cost., 04/06/2014, n.
157).
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità, ha ulteriormente specificato che il limite del valore della domanda per le spese giudiziali, sancito dall'art. 91, comma
4, c.p.c., opera soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica alle controversie che, pur di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole, sul piano costituzionale, l'esclusione del limite di liquidazione (v. Cass.,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021, Rv. 661118- 8
02; Cass. n. 369 del 2017; Cass. civ., Sez. VI - 2,
05/05/2016, n. 8961; Cass. n. 9556 del 2014, succitata).
La Suprema Corte ha poi evidenziato che la distinzione che discende dalla interpretazione dell'art. 91, comma 4, c.p.c., qui affermata, non può ritenersi lesiva di principi costituzionali, atteso che la previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82, comma 1, c.p.c. di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie;
la esclusione della detta limitazione per i giudizi sottratti alla giurisdizione di equità, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100,00 €, trova invece giustificazione in ciò che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto;
in tali giudizi, quindi, la difesa tecnica appare in ogni caso giustificata, se non indispensabile, tenuto conto della complessità delle questioni che possono essere prospettate anche da cause di importo inferiore a 1.100,00 € (v. Cass.
Sez. 6-2, ord. n. 369 del 10.01.2017, succitata).
Pertanto, ai fini dell'applicazione della norma in commento, occorre, preliminarmente, verificare se la materia trattata rientri o meno tra quelle riservate al giudizio secondo equità del giudice di pace.
Orbene, nel caso di specie, il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto la richiesta di rimborso del prezzo corrisposto in occasione della conclusione del contratto di 9
trasporto aereo con la odierna Controparte_1 convenuta.
L'acquisto del biglietto aereo, a ben guardare, comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità dell'art. 1342 cod. civ., in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su di un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto. Pertanto, le relative controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano sottratte al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio
2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile
2003, n. 63 (v. Cass. civ.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17080 del 10/07/2013, Rv. 627678
-01; Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 11361 del 11/05/2010, Rv. 613363-
01).
Dunque, la disposizione di cui all'art. 91 cod. proc. civ., comma 4, non è applicabile al presente giudizio, avente ad oggetto un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., come tale escluso dalla giurisdizione equitativa del giudice di pace.
La sentenza impugnata va pertanto riformata in parte qua, dovendosi condannare la società appellata al 10
pagamento integrale delle spese processuali di primo grado, da liquidarsi secondo il valore della causa e l'attività difensiva svolta, con il beneficio della distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nella liquidazione delle spese processuali del primo grado, in considerazione della non elevata complessità della controversia, si reputa equo applicare i parametri minimi dello scaglione fino a € 1.100,00, quantificate nella complessiva somma pari ad € 216,00, di cui € 43,00 a titolo di esborsi per contributo unificato come documentato nella nota di iscrizione al ruolo, ed € 173,00 a titolo di compensi, di cui € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva, € 34,00 per la fase istruttoria, € 71,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario, iva e CPA come per legge.
Anche le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore della controversia di € 216,00,
(pari all'importo delle spese processuali di primo grado), nella somma complessiva di € 323,50, di cui € 91,50 per esborsi documentati ed € 232,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA e iva, anche in questo caso con la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Partendo dai parametri minimi previsti per lo scaglione fino a 1.100,00 € dalle tabelle allegate al citato decreto per 11
ciascuna fase del giudizio e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria, sono così liquidati in favore di parte appellante compensi nella misura di € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2274/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 11970/21 emessa dal Giudice di pace di Roma, condanna al pagamento Controparte_1
integrale delle spese processuali di primo grado, che liquida in euro 216,00, di cui € 43,00 a titolo di esborsi documentati ed € 173,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e iva, da distrarre in favore dell'avv. Angelo Sonnino;
❖ condanna a rifondere Controparte_1
all'appellante le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma complessiva di € 323,50, di cui € 91,50 per esborsi documentati ed € 232,00 per compensi, di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA 12
come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Angelo
Sonnino, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 3.7.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Castello, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22.10.2024)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2274 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e rimessa in decisione all'udienza del 11.12.2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Parte_1
Via Brenta, n. 6 presso lo Pt_2 Parte_3
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Angelo Sonnino (C.F.
P.E.C. CodiceFiscale_1
) e RU UN Email_1
(C.F. P.E.C. C.F._2
;) in virtù di procura in Email_2
calce alla citazione di primo grado.
PARTE APPELLANTE 2
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore.
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione della Sentenza n. 11970/21, depositata in data 21.05.2021, dal Giudice di Pace di Roma,
Sezione V, nella persona del Giudice Dott.ssa Gabriella
Caiazzo, nell'ambito del procedimento avente R.G. n.
18043/21.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte appellante concludeva come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, notificato alla convenuta in data 17.12.2021, Controparte_1 Pt_1
impugnava la sentenza n. 11970/21 resa dal Giudice
[...]
di Pace di Roma e depositata in data 21.05.2021, chiedendo di “riformare parzialmente la sentenza n. 11970/21, resa in data 21.05.2021 dal Giudice di Pace di Roma, Sezione V, nella persona del Giudice Dott.ssa Caiazzo, nell'ambito del procedimento rubricato al R.G. n. 18043/21; e, per l'effetto, rideterminare il compenso spettante all'Avv. Angelo Sonnino dichiaratosi antistatario, nella misura minima prevista dalle tabelle forensi di cui al D.M. 10 Marzo 2014, n. 55, condannando la al versamento dell'importo Controparte_1 3
di € 265,00 a tale titolo oltre al rimborso del contributo unificato di € 43,00 e così per un importo totale di € 308,00.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Il Giudice, visto l'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., differiva la data della prima udienza al 27.09.2022.
All'udienza del 27.09.2022, svolta in modalità cartolare, il Giudice dichiarava la contumacia della parte appellata e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
27.11.2024.
All'udienza del 27.11.2024, svolta in modalità cartolare, venivano precisate le conclusioni;
quindi, la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dall'8.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, assumeva quanto segue:
1. con atto di citazione notificato in data 21.12.2020,
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
per sentirla condannare al pagamento in suo
[...]
favore della somma di € 33,99 a titolo di rimborso del prezzo del biglietto aereo ai sensi del Reg. CE 261/04,
a causa della cancellazione del volo;
4
2. nel menzionato giudizio, la società aerea convenuta rimaneva contumace;
3. il Giudice di Pace di Roma adito, istruita documentalmente la causa, riconosceva il diritto dell'attore al rimborso del prezzo del biglietto aereo e, per l'effetto, condannava al Controparte_1
pagamento della somma di € 29,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, condannando altresì la medesima convenuta alla rifusione delle spese del giudizio;
4. Tuttavia, il Giudice liquidava tali spese di lite nei limiti del valore della domanda, ai sensi dell'art. 91, ult. comma, c.p.c., quantificandole nella somma pari ad €
29,99, da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Sonnino dichiaratosi antistatario, oltre accessori di legge;
5. Ciò posto, l'appellante impugnava la menzionata sentenza nella parte in cui liquidava il compenso legale in misura inferiore ai minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014;
6. In particolare, parte appellante rappresentava che la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure risultava incongrua atteso che la stessa: non era corrispondente al minimo tabellare;
non aveva tenuto conto della fase istruttoria e decisionale;
infine, non 5
aveva previsto il rimborso del contributo unificato integralmente versato;
7. Pertanto, parte appellante ne demandava la parziale riforma e, per l'effetto, chiedeva la condanna dell'appellata al pagamento, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, dell'importo complessivo pari ad € 308,00 di cui €265,00 a titolo di compenso spettante all'avvocato ed € 43,00 quale rimborso del contributo unificato.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va rilevata la proponibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 327 c.p.c., in quanto tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza. Si rileva altresì l'ammissibilità della menzionata impugnazione in quanto non soggiacente ai limiti imposti dall'art. 339, 3° comma, c.p.c., come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, per l'appello delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità. La materia di cui è causa, invero, rientra più correttamente tra quelle devolute alla cognizione di diritto del giudice di pace, per le ragioni che si esporranno di seguito, e risulta quindi sottratta al regime di impugnazione a critica vincolata configurato dalla menzionata normativa. 6
Nel merito, si rileva che il giudice di pace ha liquidato le spese nei limiti di € 29,99, oltre accessori di legge;
in parte motiva ha argomentato la indicata limitazione sostenendo l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 91 ultimo comma c.p.c..
L'art. 91 c.p.c., comma 4, introdotto dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13, comma 1, conv. dalla l. 12 febbraio 2012, n. 10, dispone che, nelle cause previste dall'art. 82, comma 1, c.p.c., le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.
Ai sensi dell'art. 82 cod. proc. civ., comma 1, “davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro
1.100”.
Peraltro, dalla lettura dell'art. 113 cod. proc. civ., comma 2, a norma del quale “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.”, risulta, evidente che la disposizione di cui all'art. 91 cod. proc. civ., comma 4, si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace (Cass. Civ., Sezione II, sentenza del 30 aprile 2014 n. 9556). 7
Così chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 91, 4° comma, c.p.c., va altresì evidenziato che la Corte costituzionale, nel rigettare una questione di legittimità costituzionale di tale norma in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., ha specificato che, con la disciplina censurata, il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità in tema di norme processuali in termini ragionevoli poiché le cause coinvolte sono esclusivamente quelle semplici e snelle devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace, ove la parte può stare in giudizio personalmente;
inoltre, le eventuali difficoltà nel reperimento di un difensore che adegui l'importo del proprio onorario a quello del valore della lite si risolve in un mero inconveniente di fatto;
infine, il principio del bilanciamento dei valori di pari rilievo costituzionale rende il diritto di difesa cedevole a fronte del valore del giusto processo (Corte cost., 04/06/2014, n.
157).
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità, ha ulteriormente specificato che il limite del valore della domanda per le spese giudiziali, sancito dall'art. 91, comma
4, c.p.c., opera soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica alle controversie che, pur di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole, sul piano costituzionale, l'esclusione del limite di liquidazione (v. Cass.,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021, Rv. 661118- 8
02; Cass. n. 369 del 2017; Cass. civ., Sez. VI - 2,
05/05/2016, n. 8961; Cass. n. 9556 del 2014, succitata).
La Suprema Corte ha poi evidenziato che la distinzione che discende dalla interpretazione dell'art. 91, comma 4, c.p.c., qui affermata, non può ritenersi lesiva di principi costituzionali, atteso che la previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82, comma 1, c.p.c. di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie;
la esclusione della detta limitazione per i giudizi sottratti alla giurisdizione di equità, pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100,00 €, trova invece giustificazione in ciò che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto;
in tali giudizi, quindi, la difesa tecnica appare in ogni caso giustificata, se non indispensabile, tenuto conto della complessità delle questioni che possono essere prospettate anche da cause di importo inferiore a 1.100,00 € (v. Cass.
Sez. 6-2, ord. n. 369 del 10.01.2017, succitata).
Pertanto, ai fini dell'applicazione della norma in commento, occorre, preliminarmente, verificare se la materia trattata rientri o meno tra quelle riservate al giudizio secondo equità del giudice di pace.
Orbene, nel caso di specie, il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto la richiesta di rimborso del prezzo corrisposto in occasione della conclusione del contratto di 9
trasporto aereo con la odierna Controparte_1 convenuta.
L'acquisto del biglietto aereo, a ben guardare, comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità dell'art. 1342 cod. civ., in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su di un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto. Pertanto, le relative controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano sottratte al potere di quest'ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio
2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile
2003, n. 63 (v. Cass. civ.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17080 del 10/07/2013, Rv. 627678
-01; Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 11361 del 11/05/2010, Rv. 613363-
01).
Dunque, la disposizione di cui all'art. 91 cod. proc. civ., comma 4, non è applicabile al presente giudizio, avente ad oggetto un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., come tale escluso dalla giurisdizione equitativa del giudice di pace.
La sentenza impugnata va pertanto riformata in parte qua, dovendosi condannare la società appellata al 10
pagamento integrale delle spese processuali di primo grado, da liquidarsi secondo il valore della causa e l'attività difensiva svolta, con il beneficio della distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nella liquidazione delle spese processuali del primo grado, in considerazione della non elevata complessità della controversia, si reputa equo applicare i parametri minimi dello scaglione fino a € 1.100,00, quantificate nella complessiva somma pari ad € 216,00, di cui € 43,00 a titolo di esborsi per contributo unificato come documentato nella nota di iscrizione al ruolo, ed € 173,00 a titolo di compensi, di cui € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva, € 34,00 per la fase istruttoria, € 71,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario, iva e CPA come per legge.
Anche le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore della controversia di € 216,00,
(pari all'importo delle spese processuali di primo grado), nella somma complessiva di € 323,50, di cui € 91,50 per esborsi documentati ed € 232,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA e iva, anche in questo caso con la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Partendo dai parametri minimi previsti per lo scaglione fino a 1.100,00 € dalle tabelle allegate al citato decreto per 11
ciascuna fase del giudizio e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria, sono così liquidati in favore di parte appellante compensi nella misura di € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2274/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 11970/21 emessa dal Giudice di pace di Roma, condanna al pagamento Controparte_1
integrale delle spese processuali di primo grado, che liquida in euro 216,00, di cui € 43,00 a titolo di esborsi documentati ed € 173,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e iva, da distrarre in favore dell'avv. Angelo Sonnino;
❖ condanna a rifondere Controparte_1
all'appellante le spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma complessiva di € 323,50, di cui € 91,50 per esborsi documentati ed € 232,00 per compensi, di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA 12
come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Angelo
Sonnino, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 3.7.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Castello, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22.10.2024)