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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/11/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Mitola Maria - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento ex artt. 392 e ss. c.p.c. iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 1558, TRA
elettivamente domiciliato in IA alla via De Parte_1 Florio n. 38/A presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Staso (p.e.c.:
fax: 0884/586667), da cui è Email_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato all'atto di riassunzione,
– ricorrente in riassunzione – E (già Controparte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari alla via Melo n. 97, è domiciliata ex lege,
– resistente in riassunzione – All'udienza del giorno 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito del dispositivo. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. LA SEN T ENZ A N. 192/2018 DEL TRIBUNALE DI FO GG IA. Con sentenza n. 192/2018 il Tribunale di Foggia, pronunciando sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta da in sede di Parte_1 riassunzione del giudizio originariamente proposto dinanzi alla
[...] (definito con declaratoria di difetto di Controparte_3 giurisdizione del Giudice tributario in favore del Giudice ordinario ), nei confronti di [l'opponente aveva Controparte_4 chiesto dichiararsi nulla, illegittima ed inefficace l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 014100-17 in data 05/10/2012 emessa da Controparte_4
, avente ad oggetto il pagamento della somma di €. 56.011,20 a titolo di
[...] sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 (riveniente dal verbale di constatazione in data 07/05/2010 ), eccependo e/o deducendo: 1) il difetto di legittimazione passiva di lui opponente, per estraneità all'illecito contestato, non essendo egli opponente il titolare della concessione dello stabilimento balneare ove l'illecito era stato accertato;
2) la prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione ex art. 28 della L. n. 689/1981, essendo decorso un quinquennio dalla consumazione dell'illecito contestato;
3) l'illegittimità degli atti assunti a presupposto dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione; 4) l'erronea quantificazione della sanzione irrogata], così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-ingiunzione opposta;
2) condannava la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquidava in € 477,00
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per esborsi ed € 7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario pari al 15%, C.P.A. e I.V.A. I.B. LA S ENT EN ZA N. 2268/2019 D EL LA CO RTE DI APPELL O D I BA R I. Con sentenza n. 2268/2019 la Corte di appello di Bari, definitivamente pronunciando, nelle cause riunite iscritte ai nn. 1206/2018 e 1566/2018 R.G., sulle impugnazioni proposte da Controparte_1 (già ) di nei
[...] Controparte_1 Controparte_4 CP_4 confronti di avverso la sentenza n. 192/2018 del Parte_1 Tribunale di Foggia, così provvedeva: 1) accoglieva l'appello e, per l'effetto, rigettava l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione emessa dall di Controparte_1
2) condannava al pagamento delle spese del CP_4 Parte_1 secondo grado di giudizio, che liquidava in € 1.888,50, oltre rimborso forfettario pari al 15%, C.A.P. e I.V.A. I.C. L'ORD INANZ A N. 21696/2024 D ELL A CO RT E D I C ASS AZ ION E. Con ordinanza n. 21696/2024 la Corte di cassazione, pronunciando sull'impugnazione proposta d a , nei confronti di Parte_1 di Controparte_6
avverso la sentenza n. 2268/2019 della Corte di Appello di Bari , così CP_4 provvedeva: A) rigettava il primo motivo di ricorso [con cui il ricorrente aveva lamentato
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. 689/1981, 19 D.Lg s. 374/1990 e 158 c.p. (anche per errata qualificazione giuridica dei fatti) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, deducendo: che il Giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, aveva ritenuto che la condotta sanzionata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 non fosse quella dell'occupazione delle aree collocate a una distanza inferiore a quella di rispetto doganale (occupazione che eventualmente, ricorrendone i presupposti, avrebbe giustificato l'ordine di demolizione del manufatto previsto dal terzo comma dello stesso articolo) , ma l'attività materiale volta ad “eseguire la costruzione”, ritenendo tale attività del tutto perfezionata nel momento in cui “il manufatto è stato completato ed i lavori di costruzione sono cessati”, richiamando la giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione (Cass. pen. n. 10642/2003); che il Giudice di prime cure, nel motivare la sentenza, aveva affermato che, anche volendo qualificare la condotta di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 come
“illecito permanente”, come ritenuto da Cass. n. 3535 /2012, si sarebbe dovuto concludere che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 158 c.p., il termine di prescrizione decorreva dal giorno in cui era “cessata la permanenza”, cioè dalla cessazione dell'attività di costruzione], osservando: che trattavasi di un illecito di carattere permanente, non essendo state demolite le opere realizzate in prossimità della linea doganale – ampliamento della struttura adibita a direzione e ristorante, costruzione di quattordici bungalows – e ritenute abusive dall'amministrazione in sede di sopralluogo;
che la prescrizione di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981 operava con riguardo sia alla violazione, sia alla relativa sanzione pecuniaria, e il relativo termine quinquennale decorre va, ove questa avesse carattere permanente, come nella fattispecie in esame, dal la data di cessazione della permanenza ovvero, quando non vi fosse la prova di tale cessazione, dalla data dell'accertamento della violazione;
che il diritto di credito dell'Amministrazione alla somma di danaro, costituente la sanzione amministrativa pecuniaria, sorge va direttamente dalla violazione, la quale si pone va come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento aveva l'effetto di determinare la somma dovuta;
B) accoglieva il secondo motivo del ricorso [con il quale il ricorrente aveva
CP_ Proc. n. 1558/2024 R.G.A.C.C. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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lamentato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 del c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – vizio e nullità del procedimento – art. 360, punti 4 e 5 del c.p.c.”, deducendo: il proprio difetto di legittimazione passiva , in quanto nella relazione di stima sommaria allegata all'atto di contestazione delle violazioni amministrative del 24/05/2010, espressamente richiamato nell'ordinanza- ingiunzione, veniva riportato che l'accertamento era stato effettuato “presso lo stabilimento balneare denominato Ca mping Cervo, ubicato in località finale di Via Nettuno del Comune di Zapponeta, in concessione al sig. ” Parte_1 (nell'oggetto della relazione era esplicitamente e formalmente indicata la “
[...]
- Comune di Zapponeta”); che tale assunto, fondante la Parte_2 responsabilità del ricorrente per le violazioni contestate, era del tutto erroneo, atteso che il “Camping Cervo” risultava essere in concessione esclusivamente a d Parte_3
, nata a [...] il [...], come risultava comprovato
[...] documentalmente dall'autorizzazione rilasciata dal Comune di Zapponeta ad Parte_3
in data 17/05/1977, Prot. n. 11765, per l'installazione del “Camping Cervo”
[...] (doc. 4 fascicolo di primo grado del ricorrente) ; che, pertanto, era evidente che il presupposto della contestazione richiamata nel provvedimento impugnato, così come rappresentato nella relazione di stima sommaria allegata all'atto di contestazione del 24/10/2010, era del tutto errato, in quanto le opere che si riten evano realizzate in assenza di autorizzazione si assum evano facenti parte integrante ed esclusiva del Camping Cervo, la cui titolarità era stata attribuita a lui ricorrente, mentre la stessa ditta era intestata esclusivamente a d;
che non erano stati esaminati Parte_3 gli ulteriori profili di doglianza riguardanti la legittimità dei presupposti richiamati nell'ordinanza-ingiunzione riguardo all'individuazione della linea demaniale e all'identificazione della prossimità della stessa come prescritto dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 374/1990, così come la quantificazione delle opere riportata nell'ordinanza impugnata], cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte di Appello di Bari , in diversa composizione, a cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità . I.D. IL PROC. N. 1558/2024 R.G.A.C.C. I.D.1. , con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. , Parte_1 introduceva il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di appello di Bari, per ivi sentire accogliere, in applicazione del dictum enunciato dalla Corte di Cassazione, le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare ed assorbente, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Controparte_1 in quanto depositato fuori termine;
2) in via subordinata e nel
[...] merito, rigettare il gravame così come proposto da Controparte_1
confermando integralmente la sentenza n. 192/2018 del
[...] Tribunale di Foggia, con vittoria di spese , diritti ed onorari giudiziali;
3) in via estremamente gradata, accogliere l'opposizione spiegata avverso l'ordinanza- ingiunzione opposta, in virtù dei motivi enunciati con il ricorso in opposizione, avverso i quali non era stata presa posizione dal Giudice di appello;
4) in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati nell'ordinanza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e in diritto;
5) condannare la controparte alla rifusione di spese e competenze del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio. I.D.2. Controparte_8
, nonostante la rituale notificazione del ricorso in riassunzione
[...] e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione, non si costituiva.
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I.D.
3. All'udienza del giorno 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito del dispositivo. II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. LA D ECL ARATO RIA D I C ONT UM AC IA. Innanzitutto, va dichiarata la contumacia di
[...]
che, nonostante la rituale Controparte_8 notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione (eseguita da in data 07/01/2025, a mezzo Parte_1 di p.e.c.), non si è costituita nel presente procedimento. II.B. L'OG GETTO D EL GIUD IZ IO D I RINVIO. II.B.1. Premessa. In via preliminare, al fine di delimitare esattamente l'oggetto del presente giudizio di rinvio, è opportuno evidenziare:
♠ che l'ordinanza n. 21969/2024 della Corte di cassazione, come visto, rigettò il primo motivo dell'impugnazione proposta da Parte_1
[“Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. 689/1981, 19 D.Lgs. 374/1990 e 158 c.p. (anche per errata qualificazione giuridica dei fatti) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”]1 ed accolse, nei limiti precisati in motivazione, il secondo motivo dell'impugnazione proposta dal
[...]
[“Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 del c.p.c. Pt_1 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – vizio e nullità del procedimento – art. 360, punti 4 e 5 del c.p.c.”]2;
♠ che, a sostegno della decisione di accoglimento del secondo motivo di ricorso
{per ragioni che, come sta per vedersi, sono concretamente inquadrabili nell'alveo dell'art. 360 comma 1° nn. 3) e 5) c.p.c., sicché il rinvio disposto dalla Corte di cassazione va qualificato non come rinvio improprio o restitutorio (che ha luogo quando la sentenza impugnata per cassazione, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale, nel qual caso, se il rinvio è alla Corte di appello, questa conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di Giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte3), bensì come rinvio proprio o prosecutorio [che ha luogo quando la sentenza di secondo grado impugnata sia stata cassata per motivi di merito (error in judicando, per violazione o falsa applicazione di norma di diritto,
o errore logico, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), nel qual caso, se il rinvio è alla Corte di appello, dinanzi a questa si sv olge una nuova ed autonoma fase processuale, in quanto “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce – come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua
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inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio – la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti d alla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.”]4}, la Corte suprema osservò testualmente quanto segue: « 2.1. – Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione. Se è vero che la responsabilità grava su chi ha realizzato le opere anche se non proprietario del bene, di tutta evidenza la sentenza impugnata non ha affrontato la questione prospettata della titolarità della concessione dello stabilimento balneare, nel cui ambito sono state realizzate le opere oggetto dell'ordinanza ingiunzione. Sul punto, la corte di appello, in maniera del tutto apodittica, ha ritenuto che non si ravvisasse alcun difetto di legittimazione passiva - questione non esaminata in sentenza di primo grado in quanto ritenuta assorbita - trattandosi del proprietario del campeggio dove sono stati realizzati gli abusi. Parte ricorrente aveva prodotto nel corso del giudizio di primo grado documentazione da cui risultava che l'autorizzazione era stata invece rilasciata a Parte_3 La corte di appello ha affermato apoditticamente che il Parte_1 risponde come proprietario ma non ci dice da dove ricava tale affermazione e non considera neppure il fatto che il ricorrente era stato attinto dalla ordinanza ingiunzione quale concessiona rio e non quale proprietario (v. ricorso pag. 17). Gli ulteriori aspetti dedotti nel motivo risultano assorbiti, stante il rilievo preliminare della questione legata alla titolarità della concessione, aspetto che la corte di appello dovrà riesaminare. 3. - Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va, quindi, accolto nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.». II.B.2. L'oggetto del giudizio. In ragione di quanto chiarito in premessa, l'oggetto del presente giudizio , avente natura rescissoria, è costituito dalle domande proposte da Parte_1
, sulle quali questa Corte di appello, in qualità di Giudice di rinvio, deve
[...]
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statuire direttamente. II.B.
2.a. Al primo punto delle conclusioni del ricorso in riassunzione,
[...] ha chiesto a questa Corte di appello, in via preliminare ed Parte_1 assorbente, di voler “dichiarare inammissibile l'appello così come proposto dall' Parte_4 poiché depositato oltre il termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c.”, deducendo che l'appello avverso la sentenza di primo grado, notificata il 22/01/2018, era stato inoltrato telematicamente in data 30/04/2018 e quindi dopo la scadenza del c.d. termine breve di impugnazione (30 giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza). La richiesta, così come formulata, è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: a) in primo luogo, perché , come già chiarito in precedenza, questa Corte, quale Giudice di rinvio, non ha il compito di pronunciarsi sull'appello proposto da Controparte_1 CP_4 di avverso la sentenza n. 192/2018 del Tribunale di Foggia;
b) in
[...] CP_4 secondo luogo, perché l'eccezione de qua era stata motivatamente rigettata da questa Corte d'appello con la sentenza n. 2268/2019 (v. pag. 3 della sentenza , ove risultano puntualmente esposte le ragioni – che, peraltro, si palesano del tutto corrette e condivisibili – sulla base delle quali era stata affermata la tempestività dell'appello5), non impugnata per cassazione, con riferimento a tale specifico profilo, dal , sicché la questione risulta ormai coperta dal giudicato Parte_1 interno. II.B.
2.b. Al secondo punto delle conclusioni del ricorso in riassunzione,
[...] ha chiesto a questa Corte di appello , in via subordinata e Parte_1 nel merito, di voler rigettare il gravame così come proposto dall CP_1 [...] nfermando integralmente la Controparte_8 sentenza n. 192/2018 del Tribunale di Foggia. La richiesta, così come formulata, è inammissibile, essendosi già chiarito in precedenza (v. sopra, sub II.B.
2.a.) che il giudizio di rinvio proprio (come il presente giudizio è) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado , ma integra una nuova ed autonoma fase che ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza
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sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti . Pertanto, compito di questa Corte è valutare, nei limiti posti dall'ordinanza n. 21696/2024 della Corte di Cassazione , le domande proposte dalle parti , segnatamente l'opposizione proposta da avverso Parte_1 l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 014100-17 in data 05/10/2012 di
[...]
[.. (già ) Controparte_1 Controparte_1 di (oggetto, come sta per vedersi, delle richieste Controparte_4 CP_4 formulate dal ai punti terzo e quarto delle conclusioni del ricorso Parte_1 in riassunzione). II.B.
2.c. Ai punti terzo e quarto delle conclusioni del ricorso in riassunzione,
[...] ha chiesto a questa Corte di appello, in via estremamente Parte_1 gradata, di voler accogliere l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 014100-17 in data 05/10/2012 di (ora Controparte_1 [...]
- di “in virtù Controparte_1 Controparte_4 CP_4 dei motivi e delle argomentazioni svolte con il ricorso in opposizione avverso i quali non è stata presa alcuna posizione dell'autorità appellante” e in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza6 di rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione, “adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto”. In mancanza di più puntuali specificazioni, si rende dunque necessario esaminare i motivi enunciati da a sostegno dell'originaria Parte_1 opposizione, già sintetizzati precedentemente nei seguenti termini (v. sopra, parag I.A.): 1) difetto di legittimazione passiva dell'opponente, per estraneità del medesimo all'illecito contestato, non essendo l'opponente titolare della concessione dello stabilimento ove l'illecito era stato accertato;
2) prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione ex art. 28 della L. n. 689/1981, essendo decorso un quinquennio dalla consumazione dell'illecito contestato;
3) illegittimità degli atti (in particolare degli atti di accertamento della NE di TO), accertata con sentenza n. 428/201 1 del assunti a CP_10 presupposto dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione; 4) erronea quantificazione della sanzione irrogata. Nel prosieguo, si procederà all'esame dei predetti motivi nel medesimo ordine . II.B.
2.c.1. Il difetto di legittimazione passiva (primo motivo di opposizione).
a sostegno dell'eccezione di difetto di legittimazione Parte_1 passiva proposta con l'atto di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, aveva asserito che nella “relazione di stima sommaria” in data 11/05/2010, allegata all'“atto di contestazione di violazioni amministrative” in data 24/05/2010 richiamato nell'ordinanza-ingiunzione opposta, era scritto che l'accertamento era stato “effettuato presso lo stabilimento balneare denominato 'Camping Cervo' … in concessione al Sig. , mentre invece il Camping Cervo Parte_1 era in concessione ad (coniuge d i . Parte_3 Parte_1 La Corte suprema, a tal riguardo, rilevò che il Giudice di appello, nel respingere l'eccezione, non aveva affrontato la questione della titolarità della concessione dello stabilimento balneare, nel cui ambito erano state realizzate le opere oggetto dell'ordinanza di ingiunzione , e aveva affermato apoditticamente che il
[...]
rispondeva come proprietario, senza dire da dove aveva ricavato tale Pt_1 affermazione e senza considerare che il ricorrente era stato attinto dall'ordinanza-
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ingiunzione quale concessionario e non quale proprietario. Il primo motivo di opposizione è infondato. Infatti, nonostante l'erronea dicitura riportata nella relazione di stima, l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 014100-17 in data 05/10/2012 di
[...] di era stata emessa nei confronti di Controparte_4 CP_4 [...] non in quanto “concessionario” dello stabilimento balneare Parte_1 (essendo invece concessionaria, pacificamente, la di lui moglie Parte_3
, ma in quanto “proprietario” e “trasgressore” della norma di cui
[...] all'art. 19 comma 1° del D.Lgs. n. 374/1990. Ciò era esplicitato nella stessa ordinanza-ingiunzione opposta, nella parte in cui , dopo essere stato rilevato che “il trasgressore non ha definito in via agevolata la violazione a suo carico” (il che già stava chiaramente a significare, come sarà meglio evidenziato più oltre, che era stato individuato Parte_1 come “trasgressore”, cioè come autore della violazione contestata), si evidenziava (in risposta alla memoria difensiva presentata dal in data Parte_1 23/06/2010) quanto segue: «Ritenuto di dover rigettare il primo motivo di censura, riguardante il lamentato difetto di legittimazione passiva del sig.
[...]
, in quanto se pure lo stabilimento balneare ad insegna 'Camping Cervo' Pt_1
– presso il quale risultano realizzate le opere oggetto della contestata violazione
– è in concessione alla sig.ra , moglie del sig. , Parte_3 Parte_1 in realtà proprietario del campeggio è proprio il signor cosicché Parte_1 questi è comunque responsabile del pagamento della sanzione ex art. 6 della L. n. 689/81.”. Ne deriva che il era comunque tenuto al pagamento della sanzione Parte_1 quale “proprietario” della struttura “Camping Cervo” nella quale erano state realizzate le opere oggetto della contestata violazione, come chiaramente affermato nell'ordinanza-ingiunzione: invero, il richiamato art. 6 della L. 689/1981 prevedeva (e prevede), al comma 1°, che «Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà .». Dunque, il proprietario risponde senz'altro del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, come congruamente affermato nell'ordinanza- ingiunzione impugnata. Ma vi è di più. La norma citata dispone che il proprietario è obbligato in solido con l'autore della violazione (la disposizione trova concreta applicazione, ovviamente, qualora l'autore della violazione sia soggetto diverso dal proprietario) . Ebbene, dagli atti emerge che oltre ad essere il Parte_1 proprietario del “complesso recettivo complementare con insegna 'Camping Cervo' con servizio di bar - ristorante” gestito da sua moglie Parte_3 (come può desumersi dalle istanze presentate da e dai Parte_3 provvedimenti adottati dal Comune di Zapponeta negli anni '70 e '80 del secolo scorso nonché dall'istanza di concessione edilizia presentata in data 14/11/1996 da e – nelle rispettive qualità di Parte_1 Parte_3 proprietario ed esercente del campeggio denominato “Camping Cervo” – al Comune di Zapponeta e dalla concessione edilizia n. 19 del 17/05/1997 rilasciata dal Comune di Zapponeta a per Controparte_11 Parte_3 l'esecuzione dei lavori di sistemazione del campeggio denominato “Camping
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Cervo”)7, era anche l'autore della violazione oggetto dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 014100-17 in data 05/10/2012 dell' Controparte_4 di [come può desumersi dalla D.I.A. in data 04/04/2005 presentata
[...] CP_4 da nella qualità di proprietario dell'immobile Parte_1 denominato “Camping Cervo”, al Comune di Zapponeta in data 07/04/2005 nonché dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da Parte_1
, nella qualità di proprietario dell'immobile denominato “Camping
[...] Cervo”, in data 04/04/2005 e dalla documentazione integrativa trasmessa da
[...]
– in qualità di “committente” dei lavori concernenti il Parte_1 fabbricato adibito a bar, ristorante, cucina, facente parte del Campeggio Cervo sito in Zapponeta alla via Nettuno di cui alla D.I.A. presentata in data 07/04/2005
– al Comune di Zapponeta in data 05/07/2005 (elaborati grafici, relazione tecnica di asseverazione, asseverazione del tecnico, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata )8, tutti documenti comprovanti che Parte_1
era il committente delle opere la cui esecuzione era stata ritenuta in
[...] contrasto con l'art. 19 comma 1° del D.Lgs. n. 374/1990. Ciò, del resto, risulta confermato dallo stesso tenore dell'ordinanza-ingiunzione, nella parte in cui detto provvedimento, riferendosi al , evidenziava Parte_1 (come già rimarcato in precedenza) che “è stato invitato il trasgressore a definire la violazione stessa in misura ridotta” e, ancora, che “il trasgressore non ha definito in via agevolata la violazione a suo carico”: difatti, l'atto di contestazione di violazioni amministrative n. 014100 -115 del 24/05/2010 (a seguito del quale il aveva presentato, in data 23/06/2010, la Parte_1 memoria difensiva sopra citata) aveva contestato “al sig. Parte_5
la violazione del precetto recato dal comma primo dell'art. 19 del
[...] citato D.L.vo n. 374/90”, invitando “il trasgressore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L. n. 689/81, ad estinguere la violazione in via agevolata , con il pagamento, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del presente atto, della somma di € 56.000,00, corrispondente alla sanzione in misura concretamente irrogabile, oltre alle spese di notifica del presente atto, pari ad € 5,60”, per avere il realizzato opere in prossimità della linea Parte_1 doganale in assenza della prescritta autorizzazione doganale (circostanza emergente, peraltro, anche dal “verbale di constatazione opere in prossimità della linea doganale art. 19 D.Lgs. 374/90” redatto dal geom. , CP_12 funzionario dell' di , in data 07/05/2010). Controparte_4 CP_4 Dunque, il fondamento della legittimazione passiva di Parte_1 quale destinatario dell'ordinanza-ingiunzione opposta si radica sia negli artt. 2 e ss. della L. n. 689/1981 (per essere il l'autore della violazione Parte_1 dell'art. 19 comma 1° del D.Lgs. n. 374/1990, consistita nella realizzazione di opere in prossimità della linea doganale nello stabilimento balneare denominato
“Camping Cervo”, ubicato in Zapponeta alla località finale di via Nettuno , senza l'autorizzazione del Direttore della circoscrizione doganale ) sia, in ogni caso, nell'art. 6 della L. n. 689/1981 (per essere il il proprietario dello Parte_1 stabilimento balneare nel quale erano state realizzate opere in prossimità della linea doganale senza la prescritta autorizzazione ). Ne deriva la sussistenza della legittimazione passiva di Parte_1 sia in quanto autore della violazione dell'art. 19 comma 1° del D.Lgs. n. 374/1990
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sia in quanto proprietario della struttura nella quale detta violazione era stata commessa. II.B.
2.c.2. La prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione ex art. 28 della L. n. 689/1981 (secondo motivo di opposizione).
a sostegno dell'eccezione di prescrizione proposta con Parte_1 l'atto di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, aveva dedotto: che l'attività materiale volta ad “eseguire la costruzione” si era del tutto perfezionata nel momento in cui il manufatto era stato completato ed i lavori di costruzione erano cessati;
che, anche a voler ritenere che l'illecito avesse carattere permanente, comunque la permanenza era cessata con la cessazione dell'attività di costruzione;
che l'attività di costruzione era cessata alla data del 29/05/2005, sicché, alla data di contestazione della violazione ( 29/05/2010), la prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/1981 era già maturata. La questione, riepilogata nei suoi aspetti essenziali solo per ragioni di completezza e chiarezza espositiva , non può più essere presa in esame da questa Corte, in quanto l'eccezione di prescrizione, decisa dalla Corte suprema con l'ordinanza n. 21696/2024 reiettiva del primo motivo dell'impugnazione proposta dal [v. sopra, parag. I.C., sub A)], è ormai coperta dal giudicato Parte_1 interno. II.B.
2.c.3. L'illegittimità degli atti assunti a presupposto dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione (terzo motivo di opposizione).
con l'eccezione de qua, si era doluto del mancato Parte_1 accertamento, da parte di Controparte_4 della violazione dell'art. 19 comma 1° del D. Lgs. n. 374/1990 , deducendo: che l'ordinanza-ingiunzione impugnata richiam ava il verbale di constatazione in data 07/05/2010, redatto dall di a seguito di segnalazione CP_4 CP_1 CP_4 effettuata dalla NE di TO di IA con nota prot. n. 2248 in data 04/02/2010; che dal verbale di constatazione in data 07/05/2010 dell' CP_4 di non si evinceva alcuna concreta attività di accertamento della
[...] CP_4 violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 (ossia della realizzazione di opere in prossimità della linea doganale), atteso che il funzionario dell' CP_4 di si era limitato a richiamare l'atto presupposto, ovvero la
[...] CP_4 segnalazione della NE di TO di IA;
che tale segnalazione, tuttavia, era stata dichiarata illegittima ed annullata con sentenza n. 428/2011 in data 24/02/2011-10/03/2011 del , il quale, in accoglimento del CP_10 ricorso proposto da lui opponente contro il Comune di Zapponeta e la NE di TO di IA [“per l'annullamento previa sospensiva … dell'ordinanza n. 11/2020 del 23.6.2010 (prot. n. 4051 del 3/7/2010)… a firma del Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica - Demanio e Patrimonio del Comune di Zapponeta” e “di tutti gli altri atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché ignoti, comunque lesivi della sfera del ricorrente, compreso il verbale di accertamento redatto dalla NE di TO di IA (atto richiamato nell'ordinanza di cui sopra e non conosciuto)”], aveva annullato “i provvedimenti impugnati”, osservando che gli atti di accertamento posti in essere dalla NE di TO di IA , assunti dal Comune di Zapponeta quale presupposto indefettibile dell'ordinanza di sgombero, erano illegittimi perché l'intero procedimento di formazione dell'accertamento posto in essere dalla NE di porto di IA era viziato da gravi ed insanabili carenze amministrative, in quanto la NE di porto di IA non aveva osservato le disposizioni di cui all'art. 32 cod. nav. prima di procedere alla
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redazione del verbale di accertamento della linea doganale;
che l'accertamento della NE di TO era stato assunto a presupposto anche dell'azione esercitata dall' , avente ad oggetto i medesimi Controparte_4 immobili, sicché anche l'ordinanza-ingiunzione emessa da Controparte_4
fondandosi su un accertamento (della NE di TO di
[...] IA) dichiarato illegittimo dal , doveva essere riconosciuta CP_10 nulla ed improduttiva di effetti giuridici Il motivo di opposizione qui in esame è fondato. Dal verbale di constatazione redatto in data 07/05/2010 dal geom. CP_12 (funzionario dell' ), atto che ha valore
[...] Controparte_4 autonomo e riveste, ex art. 2700 c.c., fede privilegiata (ossia fino a querela di falso) in relazione alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo aveva formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attestava avvenuti in sua presenza o da lui compiuti , non si evince in modo inequivoco che il funzionario dell' di Controparte_4 CP_4 avesse concretamente accertato la sussistenza della violazione contestata. Tale accertamento, infatti, avrebbe richiesto un'autonoma verifica della c.d. linea doganale nonché un riscontro della prossimità ad essa delle opere realizzate da
Parte_1 Sta di fatto, però, che dal “verbale di constatazione opere in prossimità della linea doganale art. 19 D.Lgs. 374/90” redatto in data 07/05/2010 dal geom. emergeva (ed emerge) che costui, dopo essersi recato nel luogo CP_12 dell'infrazione (Camping Cervo di proprietà di e gestito Parte_1 dalla di lui moglie , non aveva eseguito alcuna attività di Parte_3 accertamento autonomo della c.d. linea doganale e della prossimità ad essa delle opere realizzate dal , ma si era limitato a individuare e rilevare le Parte_1 opere che la NE di TO di IA , con nota prot. n. 2248 in data 04/02/2010, aveva segnalato essere state realizzate in prossimità della linea doganale senza il prescritto nulla osta: ciò si desume sia dall'incipit del verbale di constatazione in data 07/05/2010 (“a seguito di segnalazione della NE di TO di IA …, il sottoscritto Geom. si è recato Parte_6 in località 'finale di via Nettuno' del Comune di Zapponeta per verificare le opere realizzate dal Sig. come accertato dalla suddetta Parte_5 NE di porto di IA ed oggetto di specifica C.N.R.”), sia dalla descrizione delle “operazioni compiute” esposta nel verbale de quo (“In sede di sopralluogo, effettuato congiuntamente al Sig. previo Parte_1 incontro ed acquisizione di documentazione integrativa presso la stessa NE di TO di IA, si è proceduto alla individuazione ed al rilevamento delle opere eseguite in assenza del nulla osta doganale. A l riguardo occorre precisare che le opere oggetto di C.N.R., eseguite in prossimità della dividente demaniale nonché in prossimità della linea dogana le, risalgono, in parte, ad epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 19 del D. Lgs. 374/90.”), sia dal contenuto della relazione di stima sommaria in data 11/05/2010
[da cui si evince l'oggettiva conferma che il geom. in sede di CP_12 sopralluogo il giorno 07/05/2010, non aveva effettuato alcun autonomo accertamento della sussistenza della violazione di cui all'art. 19 comma 1° del D. Lgs. n. 374/1990 (ossia della realizzazione di opere da parte del Parte_1 in prossimità della linea doganale , senza la prescritta autorizzazione ), ma si era limitato ad 'individuare' e a 'rilevare' gli immobili segnalati dalla NE di TO di IA come 'abusivi' (perché realizzati – a dire della NE
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di TO – in prossimità della linea doganale , senza la prescritta autorizzazione) ai fini della stima degli stessi , essendo la stima del valore delle opere abusivamente realizzate necessaria ai fini della determinazione , da parte dell' della sanzione irrogabile per la violazione dell'art. Controparte_1 19 comma 1° del D. Lgs. n. 374/1990 (accertata esclusivamente, si ribadisce, dalla NE di TO di IA) . In definitiva, non essendo stato eseguito, da parte del funzionario dell'Ufficio delle Dogane di Foggia, alcun autonomo accertamento della violazione dell'art. 19 comma 1° del D. Lgs. n. 374/1990 , al verbale di constatazione in data 07/05/2010 [esclusivamente fondato, per relationem, sull'accertamento compiuto dalla NE di TO di IA (giusta segnalazione trasmessa da quest'ultima, con nota prot. n. 2248 in data 04/02/2010, all' Controparte_4
[... ed al Comune di Zapponeta), giudicato tuttavia illegittimo ed annullato CP_4 per vizi procedurali dal con la citata sentenza n. 428/2011 in data CP_10 24/02/2011-10/03/2011 (v. sopra)] non può essere attribuito, sotto il profilo de quo, alcun valore di fede privilegiata (ex art. 2700 c.c.). Ne consegue che l'ordinanza-ingiunzione era stata emessa da CP_1 sulla base di un verbale di constatazione che , radicandosi – per relationem
[...]
– in un accertamento della NE di TO di IA dichiarato illegittimo ed annullato dal Giudice amministrativo (sentenza n. 428/2011 del
), non può non essere ritenuto a sua volta illegittimo in parte qua e, CP_10 conseguentemente, inidoneo a dimostrare in modo sufficiente la sussistenza della violazione contestata a (art. 19 comma 1° del D. Lgs. n. Parte_1 374/1990), posta a fondamento dell'emissione, nei confronti del , Parte_1 dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0014100-17 del 05/10/2012 di
[...]
di è noto, infatti, che l'art. 6 comma 11° Controparte_4 CP_4 del D.Lg. n. 150/2011 stabilisce, in materia di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, che «Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilit à dell'opponente.» [tale disposizione – identica a quella contenuta nell'art. 23 comma 12° della L. n. 689/1981, abrogato dall'art. 34 comma 1° lett. c) del citato D.Lg. n. 150/2011 – recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'Autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi9]. Dalla fondatezza del motivo di opposizione qui in esame non può non discendere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0014100-17 in data 05/10/2012 di (già Controparte_1
) - di Controparte_1 Controparte_4 CP_4 II.B.
2.c.4. L'erronea quantificazione della sanzione irrogata (quarto motivo di opposizione). La fondatezza del terzo motivo di opposizione [da cui discende l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0014100 -17 in data 05/10/2012 di
[...]
[.. (già Controparte_1 Controparte_1
per mancanza di prove sufficienti della Controparte_2 responsabilità dell'opponente] comporta, inevitabilmente, l'assorbimento del quarto motivo di opposizione , con il quale il aveva lamentato Parte_1 l'erronea quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da
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di con l'ordinanza- Controparte_4 CP_4 ingiunzione opposta. II.C. CONC LUS ION I. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo dell'opposizione proposta da (rigettato il primo, inammissibile il secondo ed assorbito Parte_1 il quarto), l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0014100 -17 in data 05/10/2012, emessa da (già Controparte_1 [...]
) - di va annullata. CP_1 Controparte_4 CP_4 II.D. IL REGO LAMENT O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I. Con la presente sentenza devono essere regolate non solo le spese dell'odierno giudizio di rinvio, ma anche quelle del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e del giudizio di legittimità . La Corte suprema ha chiarito (e da tale autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) che “In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazio ne giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avut o inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio”10. 10 così Cass., n. 30529/2017, che in motivazione ha precisato (§ XI.1., pag. 37) che allorquando “sia pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo, e, quando, come nella specie, riformi altresì la sentenza di primo grado, provvede sulle spese dell'intero giudizio, rinnovandone totalmente l'allocazione, in conseguenza, appunto, di un apprezzamento necessariamente unitario;
sicché non può dirsi completata l'opera svolta da un difensore nei pregressi gradi o fasi del processo, al fine di compensarla con diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali del tempo, sol perché gli stessi si fossero di volta in volta conclusi con sentenze emesse prima dell'entrata in vigore del d.m. 20 luglio 2012, n. 140.”. Tale pronuncia ha dato continuità (aggiungendo l'espresso riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore dei nuovi parametri e anche nel successivo giudizio di rinvio) al principio già sancito qualche anno prima dalle sezioni unite della Corte suprema, secondo cui “In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.” [così si era espressa Cass., sez. un., n. 17405/2012 (nel medesimo senso, in motivazione, Cass., sez. un., n. 17406/2012). In senso analogo, successivamente, Cass., ord. n. 19989/2021 (secondo cui “In tema
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Tale principio, quantunque affermato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/201211 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del CP_13 decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”), è applicabile anche con riferimento al D.M. Giustizia n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)12 e succ. modd.13, in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022 ) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012. Ne consegue che questa Corte, nel liquidare le spese del giudizio di primo grado, del giudizio di secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, deve applicare i parametri di cui ai citati D.M. Giustizia n. 55/2014 e successivi DD.MM. modificativi (D.M. Giustizia n. 37/2018 e D.M. Giustizia n. 147/2022). L'esito altalenante dei primi due gradi di giudizio [il primo grado era stato definito con sentenza favorevole al , ma per una ragione Parte_1 (prescrizione) giudicata infondata sia in secondo grado sia nel giudizio di legittimità], l'accoglimento solo parziale del ricorso per cassazione proposto dal
[limitatamente al secondo motivo di impugnazione (attinente al Parte_1 difetto di legittimazione passiva), poiché il primo motivo (attinente alla prescrizione) fu giudicato infondato] e l'esito finale della controversia {con la presente sentenza sono state accertate l'infondatezza del primo motivo di opposizione (difetto di legittimazione passiva) , l'inammissibilità del secondo motivo di opposizione (prescrizione) e la fondatezza solo del terzo motivo di opposizione [mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, stante l'illegittimità – accertata in altra controversia, definita con sentenza n. 428/2011 del – degli atti assunti da CP_10 Controparte_1 (già )
[...] Controparte_1 Controparte_2
a presupposto dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0014100-17 in data
[...]
di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.”); Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.)]. 11 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22/08/2012, n. 195, ed entrato in vigore in data 23/08/2012. 12 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 13 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022.
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05/10/2012 emessa nei confronti di , con conseguente Parte_1 assorbimento del quarto motivo di opposizione (erronea quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l'ordinanza-ingiunzione opposta)} giustificano la compensazione per ⅔, tra le parti, delle spese del giudizio di primo grado, del giudizio di secondo grado , del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio {liquidate come da dispositivo , in misura compresa tra i valori minimi ed i valori medi (avuto riguardo alla natura ed alla non particolare difficoltà della controversia, alla limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle caratteristiche dell'attività prestata ed all'impegno richiesto dalla stessa ), precisando che la fase istruttoria e/o di trattazione, neppure normativamente prevista per il giudizio di legittimità (v. tabella “13. Giudizi innanzi alla Corte di cassazione e alle Giurisdizioni superiori” allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd.) , non va computata sia per il giudizio di secondo grado sia per il presente giudizio di rinvio [nei quali non risultano svolte attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione ai sensi dell'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd., sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase14], tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia, ricompreso nello scaglione da €. 52.000,01 a €. 260.000,00 – dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ . modd. (e segnatamente: tabella “2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale” per il giudizio di primo grado;
tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di appello” per il giudizio di secondo grado;
tabella “13. Giudizi innanzi alla Corte di cassazione e alle Giurisdizioni superiori” per il giudizio di legittimità; tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di appello” per il presente giudizio di rinvio) ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} , ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., sicché (già Controparte_1
- di va condannata alla Controparte_1 Controparte_4 CP_4 rifusione, in favore di del residuo ⅓. Parte_1
P.Q.M.
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definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1558/2024 R.G.A.C.C., quale Giudice di rinvio a seguito di annullamento della sentenza n. 2268/2019 della Corte di appello di Bari disposto ai sensi dell'art. 383 c.p.c. con ordinanza n. 21696/2024 della Corte di cassazione, sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data
[...] 27/11/2024, nei confronti di
[...]
in persona del leg ale Controparte_8 rappresentante pro tempore, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede: 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 014100-17 in data 05/10/2012 del Direttore dell'UFFICIO
[...] ; Controparte_4
2) compensa, per ⅔, le spese del giudizio di primo grado tra le parti e condanna parte resistente in riassunzione alla rifusione, in favore di parte ricorrente in riassunzione, del residuo ⅓, liquidando il tutto in €. 7.977,00, di cui €. 477,00 per esborsi ed €. 7.500,00 per compenso, e determinando il dovuto in €. 2.659,00, di cui €. 159,00 per esborsi ed €. 2.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
3) compensa, per ⅔, le spese del giudizio di secondo grado tra le parti e condanna parte resistente in riassunzione alla rifusione, in favore di parte ricorrente in riassunzione, del residuo ⅓, liquidando il tutto in €. 5.400,00, tutti per compenso, e determinando il dovuto in €. 1.800,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
4) compensa, per ⅔, le spese del giudizio di legittimità tra le parti e condanna parte resistente in riassunzione alla rifusione, in favore di parte ricorrente in riassunzione, del residuo ⅓, liquidando il tutto in €. 6.045,00, di cui €. 1.545,00 per esborsi ed €. 4.500,00 per compenso, e determinando il dovuto in €. 2.015,00, di cui €. 515,00 per esborsi ed €. 1.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legg e;
5) compensa, per ⅔, le spese del presente giudizio di rinvio tra le parti e condanna parte resistente in riassunzione alla rifusione, in favore di parte ricorrente in riassunzione, del residuo ⅓, liquidando il tutto in €. 6.186,00, di cui €. 786,00 per esborsi ed €. 5.400,00 per compenso, e determinando il dovuto in €. 2.062,00, di cui €. 262,00 per esborsi ed €. 1.800,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per le gge. Bari, 14 ottobre 2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. MA MITOLA
Provvedimen to red atto con la collabor azion e del dott. magistrato ordinario Persona_2 in tirocinio.
CP_ Proc. n. 1558/2024 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 v. sopra, parag. I.C., sub A). 2 v. sopra, parag. I.C., sub B). 3 così Cass., n. 23314/2018. In senso conforme Cass., n. 4290/2015. V., altresì, Cass., n. 6326/2019. 4 così Cass., ord. n. 15143/2021. In senso conforme Cass., n. 1824/2005; Cass., n. 13833/2002. V., altresì, Cass., ord. n. 24372/2022 (secondo cui “Il giudizio di rinvio … per motivi di merito integra una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.”); Cass., ord. n. 10009/2017; Cass., n. 14892/2000; Cass., n. 6828/1998; Cass., n. 5901/1994. 5 difatti, a pag. 3 della sentenza n. 2268/2019 si legge testualmente quanto segue: «L'appello è tempestivo. Ed infatti, l' risulta costituita nel Controparte_4 giudizio di primo grado con un proprio funzionario nella persona del Direttore p.t. dott. CP_9
(vd. comparsa di costituzione versata nel fascicolo di primo grado). A questo punto è appena
[...] il caso di rammentare che con riferimento all'assistenza delle Amministrazioni dello Stato da parte di propri funzionari, la Corte di Cassazione ha già, da tempo, affermato il principio secondo cui la notifica della sentenza, che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione va effettuata nei confronti del funzionario incaricato della difesa, a norma dell'art. 330 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 23 maggio 2013, n. 12730; id. Cass. 30 gennaio 2009, n. 2528; 22 febbraio 2008, n. 4690). Orbene, nel caso di specie, l'appello è stato inoltrato telematicamente in data 30 aprile 2018 ma dalle relate di notifica a mezzo di posta elettronica certificata in atti si evince che la sentenza di primo grado è stata notificata in data 22 gennaio 2018 all' di , domiciliata ex lege presso Controparte_8 CP_4 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed il successivo 30 marzo 2018 all' in Controparte_1 persona del Direttore p.t. quindi, una notifica al funzionario delegato in quanto procuratore Per_1 costituito con la conseguenza che quelle eseguite non sono idonee a far decorrere il termine annuale invocato dall'appellato.». 6 recte: ordinanza (N.d.E.). 7 v. pagg. 64 e ss. del fascicolo dell'opponente depositato in primo grado. 8 v. pagg. 74 e ss. del fascicolo dell'opponente depositato in primo grado. 9 così Cass., n. 3741/1999. 14 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.” (come è noto, le attività previste dall'art. 350 c.p.c., nei giudizi dinanzi alla Corte di appello disciplinati dal rito del lavoro, sono equiparabili a quelle di cui alle udienze di discussione). Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. parag. 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che in precedenza applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto.
1. dott. Mitola Maria - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento ex artt. 392 e ss. c.p.c. iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 1558, TRA
elettivamente domiciliato in IA alla via De Parte_1 Florio n. 38/A presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Staso (p.e.c.:
fax: 0884/586667), da cui è Email_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato all'atto di riassunzione,
– ricorrente in riassunzione – E (già Controparte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari alla via Melo n. 97, è domiciliata ex lege,
– resistente in riassunzione – All'udienza del giorno 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito del dispositivo. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. LA SEN T ENZ A N. 192/2018 DEL TRIBUNALE DI FO GG IA. Con sentenza n. 192/2018 il Tribunale di Foggia, pronunciando sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta da in sede di Parte_1 riassunzione del giudizio originariamente proposto dinanzi alla
[...] (definito con declaratoria di difetto di Controparte_3 giurisdizione del Giudice tributario in favore del Giudice ordinario ), nei confronti di [l'opponente aveva Controparte_4 chiesto dichiararsi nulla, illegittima ed inefficace l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 014100-17 in data 05/10/2012 emessa da Controparte_4
, avente ad oggetto il pagamento della somma di €. 56.011,20 a titolo di
[...] sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 (riveniente dal verbale di constatazione in data 07/05/2010 ), eccependo e/o deducendo: 1) il difetto di legittimazione passiva di lui opponente, per estraneità all'illecito contestato, non essendo egli opponente il titolare della concessione dello stabilimento balneare ove l'illecito era stato accertato;
2) la prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione ex art. 28 della L. n. 689/1981, essendo decorso un quinquennio dalla consumazione dell'illecito contestato;
3) l'illegittimità degli atti assunti a presupposto dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione; 4) l'erronea quantificazione della sanzione irrogata], così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'ordinanza-ingiunzione opposta;
2) condannava la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquidava in € 477,00
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per esborsi ed € 7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario pari al 15%, C.P.A. e I.V.A. I.B. LA S ENT EN ZA N. 2268/2019 D EL LA CO RTE DI APPELL O D I BA R I. Con sentenza n. 2268/2019 la Corte di appello di Bari, definitivamente pronunciando, nelle cause riunite iscritte ai nn. 1206/2018 e 1566/2018 R.G., sulle impugnazioni proposte da Controparte_1 (già ) di nei
[...] Controparte_1 Controparte_4 CP_4 confronti di avverso la sentenza n. 192/2018 del Parte_1 Tribunale di Foggia, così provvedeva: 1) accoglieva l'appello e, per l'effetto, rigettava l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione emessa dall di Controparte_1
2) condannava al pagamento delle spese del CP_4 Parte_1 secondo grado di giudizio, che liquidava in € 1.888,50, oltre rimborso forfettario pari al 15%, C.A.P. e I.V.A. I.C. L'ORD INANZ A N. 21696/2024 D ELL A CO RT E D I C ASS AZ ION E. Con ordinanza n. 21696/2024 la Corte di cassazione, pronunciando sull'impugnazione proposta d a , nei confronti di Parte_1 di Controparte_6
avverso la sentenza n. 2268/2019 della Corte di Appello di Bari , così CP_4 provvedeva: A) rigettava il primo motivo di ricorso [con cui il ricorrente aveva lamentato
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. 689/1981, 19 D.Lg s. 374/1990 e 158 c.p. (anche per errata qualificazione giuridica dei fatti) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, deducendo: che il Giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, aveva ritenuto che la condotta sanzionata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 non fosse quella dell'occupazione delle aree collocate a una distanza inferiore a quella di rispetto doganale (occupazione che eventualmente, ricorrendone i presupposti, avrebbe giustificato l'ordine di demolizione del manufatto previsto dal terzo comma dello stesso articolo) , ma l'attività materiale volta ad “eseguire la costruzione”, ritenendo tale attività del tutto perfezionata nel momento in cui “il manufatto è stato completato ed i lavori di costruzione sono cessati”, richiamando la giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione (Cass. pen. n. 10642/2003); che il Giudice di prime cure, nel motivare la sentenza, aveva affermato che, anche volendo qualificare la condotta di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 come
“illecito permanente”, come ritenuto da Cass. n. 3535 /2012, si sarebbe dovuto concludere che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 158 c.p., il termine di prescrizione decorreva dal giorno in cui era “cessata la permanenza”, cioè dalla cessazione dell'attività di costruzione], osservando: che trattavasi di un illecito di carattere permanente, non essendo state demolite le opere realizzate in prossimità della linea doganale – ampliamento della struttura adibita a direzione e ristorante, costruzione di quattordici bungalows – e ritenute abusive dall'amministrazione in sede di sopralluogo;
che la prescrizione di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981 operava con riguardo sia alla violazione, sia alla relativa sanzione pecuniaria, e il relativo termine quinquennale decorre va, ove questa avesse carattere permanente, come nella fattispecie in esame, dal la data di cessazione della permanenza ovvero, quando non vi fosse la prova di tale cessazione, dalla data dell'accertamento della violazione;
che il diritto di credito dell'Amministrazione alla somma di danaro, costituente la sanzione amministrativa pecuniaria, sorge va direttamente dalla violazione, la quale si pone va come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento aveva l'effetto di determinare la somma dovuta;
B) accoglieva il secondo motivo del ricorso [con il quale il ricorrente aveva
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lamentato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 del c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – vizio e nullità del procedimento – art. 360, punti 4 e 5 del c.p.c.”, deducendo: il proprio difetto di legittimazione passiva , in quanto nella relazione di stima sommaria allegata all'atto di contestazione delle violazioni amministrative del 24/05/2010, espressamente richiamato nell'ordinanza- ingiunzione, veniva riportato che l'accertamento era stato effettuato “presso lo stabilimento balneare denominato Ca mping Cervo, ubicato in località finale di Via Nettuno del Comune di Zapponeta, in concessione al sig. ” Parte_1 (nell'oggetto della relazione era esplicitamente e formalmente indicata la “
[...]
- Comune di Zapponeta”); che tale assunto, fondante la Parte_2 responsabilità del ricorrente per le violazioni contestate, era del tutto erroneo, atteso che il “Camping Cervo” risultava essere in concessione esclusivamente a d Parte_3
, nata a [...] il [...], come risultava comprovato
[...] documentalmente dall'autorizzazione rilasciata dal Comune di Zapponeta ad Parte_3
in data 17/05/1977, Prot. n. 11765, per l'installazione del “Camping Cervo”
[...] (doc. 4 fascicolo di primo grado del ricorrente) ; che, pertanto, era evidente che il presupposto della contestazione richiamata nel provvedimento impugnato, così come rappresentato nella relazione di stima sommaria allegata all'atto di contestazione del 24/10/2010, era del tutto errato, in quanto le opere che si riten evano realizzate in assenza di autorizzazione si assum evano facenti parte integrante ed esclusiva del Camping Cervo, la cui titolarità era stata attribuita a lui ricorrente, mentre la stessa ditta era intestata esclusivamente a d;
che non erano stati esaminati Parte_3 gli ulteriori profili di doglianza riguardanti la legittimità dei presupposti richiamati nell'ordinanza-ingiunzione riguardo all'individuazione della linea demaniale e all'identificazione della prossimità della stessa come prescritto dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 374/1990, così come la quantificazione delle opere riportata nell'ordinanza impugnata], cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte di Appello di Bari , in diversa composizione, a cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità . I.D. IL PROC. N. 1558/2024 R.G.A.C.C. I.D.1. , con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. , Parte_1 introduceva il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di appello di Bari, per ivi sentire accogliere, in applicazione del dictum enunciato dalla Corte di Cassazione, le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare ed assorbente, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Controparte_1 in quanto depositato fuori termine;
2) in via subordinata e nel
[...] merito, rigettare il gravame così come proposto da Controparte_1
confermando integralmente la sentenza n. 192/2018 del
[...] Tribunale di Foggia, con vittoria di spese , diritti ed onorari giudiziali;
3) in via estremamente gradata, accogliere l'opposizione spiegata avverso l'ordinanza- ingiunzione opposta, in virtù dei motivi enunciati con il ricorso in opposizione, avverso i quali non era stata presa posizione dal Giudice di appello;
4) in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati nell'ordinanza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e in diritto;
5) condannare la controparte alla rifusione di spese e competenze del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio. I.D.2. Controparte_8
, nonostante la rituale notificazione del ricorso in riassunzione
[...] e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione, non si costituiva.
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I.D.
3. All'udienza del giorno 14/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito del dispositivo. II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. LA D ECL ARATO RIA D I C ONT UM AC IA. Innanzitutto, va dichiarata la contumacia di
[...]
che, nonostante la rituale Controparte_8 notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione (eseguita da in data 07/01/2025, a mezzo Parte_1 di p.e.c.), non si è costituita nel presente procedimento. II.B. L'OG GETTO D EL GIUD IZ IO D I RINVIO. II.B.1. Premessa. In via preliminare, al fine di delimitare esattamente l'oggetto del presente giudizio di rinvio, è opportuno evidenziare:
♠ che l'ordinanza n. 21969/2024 della Corte di cassazione, come visto, rigettò il primo motivo dell'impugnazione proposta da Parte_1
[“Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. 689/1981, 19 D.Lgs. 374/1990 e 158 c.p. (anche per errata qualificazione giuridica dei fatti) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”]1 ed accolse, nei limiti precisati in motivazione, il secondo motivo dell'impugnazione proposta dal
[...]
[“Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 del c.p.c. Pt_1 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – vizio e nullità del procedimento – art. 360, punti 4 e 5 del c.p.c.”]2;
♠ che, a sostegno della decisione di accoglimento del secondo motivo di ricorso
{per ragioni che, come sta per vedersi, sono concretamente inquadrabili nell'alveo dell'art. 360 comma 1° nn. 3) e 5) c.p.c., sicché il rinvio disposto dalla Corte di cassazione va qualificato non come rinvio improprio o restitutorio (che ha luogo quando la sentenza impugnata per cassazione, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale, nel qual caso, se il rinvio è alla Corte di appello, questa conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di Giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte3), bensì come rinvio proprio o prosecutorio [che ha luogo quando la sentenza di secondo grado impugnata sia stata cassata per motivi di merito (error in judicando, per violazione o falsa applicazione di norma di diritto,
o errore logico, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), nel qual caso, se il rinvio è alla Corte di appello, dinanzi a questa si sv olge una nuova ed autonoma fase processuale, in quanto “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce – come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua
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inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio – la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti d alla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.”]4}, la Corte suprema osservò testualmente quanto segue: « 2.1. – Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione. Se è vero che la responsabilità grava su chi ha realizzato le opere anche se non proprietario del bene, di tutta evidenza la sentenza impugnata non ha affrontato la questione prospettata della titolarità della concessione dello stabilimento balneare, nel cui ambito sono state realizzate le opere oggetto dell'ordinanza ingiunzione. Sul punto, la corte di appello, in maniera del tutto apodittica, ha ritenuto che non si ravvisasse alcun difetto di legittimazione passiva - questione non esaminata in sentenza di primo grado in quanto ritenuta assorbita - trattandosi del proprietario del campeggio dove sono stati realizzati gli abusi. Parte ricorrente aveva prodotto nel corso del giudizio di primo grado documentazione da cui risultava che l'autorizzazione era stata invece rilasciata a Parte_3 La corte di appello ha affermato apoditticamente che il Parte_1 risponde come proprietario ma non ci dice da dove ricava tale affermazione e non considera neppure il fatto che il ricorrente era stato attinto dalla ordinanza ingiunzione quale concessiona rio e non quale proprietario (v. ricorso pag. 17). Gli ulteriori aspetti dedotti nel motivo risultano assorbiti, stante il rilievo preliminare della questione legata alla titolarità della concessione, aspetto che la corte di appello dovrà riesaminare. 3. - Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va, quindi, accolto nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.». II.B.2. L'oggetto del giudizio. In ragione di quanto chiarito in premessa, l'oggetto del presente giudizio , avente natura rescissoria, è costituito dalle domande proposte da Parte_1
, sulle quali questa Corte di appello, in qualità di Giudice di rinvio, deve
[...]
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statuire direttamente. II.B.
2.a. Al primo punto delle conclusioni del ricorso in riassunzione,
[...] ha chiesto a questa Corte di appello, in via preliminare ed Parte_1 assorbente, di voler “dichiarare inammissibile l'appello così come proposto dall' Parte_4 poiché depositato oltre il termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c.”, deducendo che l'appello avverso la sentenza di primo grado, notificata il 22/01/2018, era stato inoltrato telematicamente in data 30/04/2018 e quindi dopo la scadenza del c.d. termine breve di impugnazione (30 giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza). La richiesta, così come formulata, è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: a) in primo luogo, perché , come già chiarito in precedenza, questa Corte, quale Giudice di rinvio, non ha il compito di pronunciarsi sull'appello proposto da Controparte_1 CP_4 di avverso la sentenza n. 192/2018 del Tribunale di Foggia;
b) in
[...] CP_4 secondo luogo, perché l'eccezione de qua era stata motivatamente rigettata da questa Corte d'appello con la sentenza n. 2268/2019 (v. pag. 3 della sentenza , ove risultano puntualmente esposte le ragioni – che, peraltro, si palesano del tutto corrette e condivisibili – sulla base delle quali era stata affermata la tempestività dell'appello5), non impugnata per cassazione, con riferimento a tale specifico profilo, dal , sicché la questione risulta ormai coperta dal giudicato Parte_1 interno. II.B.
2.b. Al secondo punto delle conclusioni del ricorso in riassunzione,
[...] ha chiesto a questa Corte di appello , in via subordinata e Parte_1 nel merito, di voler rigettare il gravame così come proposto dall CP_1 [...] nfermando integralmente la Controparte_8 sentenza n. 192/2018 del Tribunale di Foggia. La richiesta, così come formulata, è inammissibile, essendosi già chiarito in precedenza (v. sopra, sub II.B.
2.a.) che il giudizio di rinvio proprio (come il presente giudizio è) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado , ma integra una nuova ed autonoma fase che ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza
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sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti . Pertanto, compito di questa Corte è valutare, nei limiti posti dall'ordinanza n. 21696/2024 della Corte di Cassazione , le domande proposte dalle parti , segnatamente l'opposizione proposta da avverso Parte_1 l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 014100-17 in data 05/10/2012 di
[...]
[.. (già ) Controparte_1 Controparte_1 di (oggetto, come sta per vedersi, delle richieste Controparte_4 CP_4 formulate dal ai punti terzo e quarto delle conclusioni del ricorso Parte_1 in riassunzione). II.B.
2.c. Ai punti terzo e quarto delle conclusioni del ricorso in riassunzione,
[...] ha chiesto a questa Corte di appello, in via estremamente Parte_1 gradata, di voler accogliere l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 014100-17 in data 05/10/2012 di (ora Controparte_1 [...]
- di “in virtù Controparte_1 Controparte_4 CP_4 dei motivi e delle argomentazioni svolte con il ricorso in opposizione avverso i quali non è stata presa alcuna posizione dell'autorità appellante” e in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza6 di rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione, “adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto”. In mancanza di più puntuali specificazioni, si rende dunque necessario esaminare i motivi enunciati da a sostegno dell'originaria Parte_1 opposizione, già sintetizzati precedentemente nei seguenti termini (v. sopra, parag I.A.): 1) difetto di legittimazione passiva dell'opponente, per estraneità del medesimo all'illecito contestato, non essendo l'opponente titolare della concessione dello stabilimento ove l'illecito era stato accertato;
2) prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione ex art. 28 della L. n. 689/1981, essendo decorso un quinquennio dalla consumazione dell'illecito contestato;
3) illegittimità degli atti (in particolare degli atti di accertamento della NE di TO), accertata con sentenza n. 428/201 1 del assunti a CP_10 presupposto dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione; 4) erronea quantificazione della sanzione irrogata. Nel prosieguo, si procederà all'esame dei predetti motivi nel medesimo ordine . II.B.
2.c.1. Il difetto di legittimazione passiva (primo motivo di opposizione).
a sostegno dell'eccezione di difetto di legittimazione Parte_1 passiva proposta con l'atto di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, aveva asserito che nella “relazione di stima sommaria” in data 11/05/2010, allegata all'“atto di contestazione di violazioni amministrative” in data 24/05/2010 richiamato nell'ordinanza-ingiunzione opposta, era scritto che l'accertamento era stato “effettuato presso lo stabilimento balneare denominato 'Camping Cervo' … in concessione al Sig. , mentre invece il Camping Cervo Parte_1 era in concessione ad (coniuge d i . Parte_3 Parte_1 La Corte suprema, a tal riguardo, rilevò che il Giudice di appello, nel respingere l'eccezione, non aveva affrontato la questione della titolarità della concessione dello stabilimento balneare, nel cui ambito erano state realizzate le opere oggetto dell'ordinanza di ingiunzione , e aveva affermato apoditticamente che il
[...]
rispondeva come proprietario, senza dire da dove aveva ricavato tale Pt_1 affermazione e senza considerare che il ricorrente era stato attinto dall'ordinanza-
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ingiunzione quale concessionario e non quale proprietario. Il primo motivo di opposizione è infondato. Infatti, nonostante l'erronea dicitura riportata nella relazione di stima, l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 014100-17 in data 05/10/2012 di
[...] di era stata emessa nei confronti di Controparte_4 CP_4 [...] non in quanto “concessionario” dello stabilimento balneare Parte_1 (essendo invece concessionaria, pacificamente, la di lui moglie Parte_3
, ma in quanto “proprietario” e “trasgressore” della norma di cui
[...] all'art. 19 comma 1° del D.Lgs. n. 374/1990. Ciò era esplicitato nella stessa ordinanza-ingiunzione opposta, nella parte in cui , dopo essere stato rilevato che “il trasgressore non ha definito in via agevolata la violazione a suo carico” (il che già stava chiaramente a significare, come sarà meglio evidenziato più oltre, che era stato individuato Parte_1 come “trasgressore”, cioè come autore della violazione contestata), si evidenziava (in risposta alla memoria difensiva presentata dal in data Parte_1 23/06/2010) quanto segue: «Ritenuto di dover rigettare il primo motivo di censura, riguardante il lamentato difetto di legittimazione passiva del sig.
[...]
, in quanto se pure lo stabilimento balneare ad insegna 'Camping Cervo' Pt_1
– presso il quale risultano realizzate le opere oggetto della contestata violazione
– è in concessione alla sig.ra , moglie del sig. , Parte_3 Parte_1 in realtà proprietario del campeggio è proprio il signor cosicché Parte_1 questi è comunque responsabile del pagamento della sanzione ex art. 6 della L. n. 689/81.”. Ne deriva che il era comunque tenuto al pagamento della sanzione Parte_1 quale “proprietario” della struttura “Camping Cervo” nella quale erano state realizzate le opere oggetto della contestata violazione, come chiaramente affermato nell'ordinanza-ingiunzione: invero, il richiamato art. 6 della L. 689/1981 prevedeva (e prevede), al comma 1°, che «Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà .». Dunque, il proprietario risponde senz'altro del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, come congruamente affermato nell'ordinanza- ingiunzione impugnata. Ma vi è di più. La norma citata dispone che il proprietario è obbligato in solido con l'autore della violazione (la disposizione trova concreta applicazione, ovviamente, qualora l'autore della violazione sia soggetto diverso dal proprietario) . Ebbene, dagli atti emerge che oltre ad essere il Parte_1 proprietario del “complesso recettivo complementare con insegna 'Camping Cervo' con servizio di bar - ristorante” gestito da sua moglie Parte_3 (come può desumersi dalle istanze presentate da e dai Parte_3 provvedimenti adottati dal Comune di Zapponeta negli anni '70 e '80 del secolo scorso nonché dall'istanza di concessione edilizia presentata in data 14/11/1996 da e – nelle rispettive qualità di Parte_1 Parte_3 proprietario ed esercente del campeggio denominato “Camping Cervo” – al Comune di Zapponeta e dalla concessione edilizia n. 19 del 17/05/1997 rilasciata dal Comune di Zapponeta a per Controparte_11 Parte_3 l'esecuzione dei lavori di sistemazione del campeggio denominato “Camping
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Cervo”)7, era anche l'autore della violazione oggetto dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 014100-17 in data 05/10/2012 dell' Controparte_4 di [come può desumersi dalla D.I.A. in data 04/04/2005 presentata
[...] CP_4 da nella qualità di proprietario dell'immobile Parte_1 denominato “Camping Cervo”, al Comune di Zapponeta in data 07/04/2005 nonché dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da Parte_1
, nella qualità di proprietario dell'immobile denominato “Camping
[...] Cervo”, in data 04/04/2005 e dalla documentazione integrativa trasmessa da
[...]
– in qualità di “committente” dei lavori concernenti il Parte_1 fabbricato adibito a bar, ristorante, cucina, facente parte del Campeggio Cervo sito in Zapponeta alla via Nettuno di cui alla D.I.A. presentata in data 07/04/2005
– al Comune di Zapponeta in data 05/07/2005 (elaborati grafici, relazione tecnica di asseverazione, asseverazione del tecnico, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata )8, tutti documenti comprovanti che Parte_1
era il committente delle opere la cui esecuzione era stata ritenuta in
[...] contrasto con l'art. 19 comma 1° del D.Lgs. n. 374/1990. Ciò, del resto, risulta confermato dallo stesso tenore dell'ordinanza-ingiunzione, nella parte in cui detto provvedimento, riferendosi al , evidenziava Parte_1 (come già rimarcato in precedenza) che “è stato invitato il trasgressore a definire la violazione stessa in misura ridotta” e, ancora, che “il trasgressore non ha definito in via agevolata la violazione a suo carico”: difatti, l'atto di contestazione di violazioni amministrative n. 014100 -115 del 24/05/2010 (a seguito del quale il aveva presentato, in data 23/06/2010, la Parte_1 memoria difensiva sopra citata) aveva contestato “al sig. Parte_5
la violazione del precetto recato dal comma primo dell'art. 19 del
[...] citato D.L.vo n. 374/90”, invitando “il trasgressore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L. n. 689/81, ad estinguere la violazione in via agevolata , con il pagamento, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del presente atto, della somma di € 56.000,00, corrispondente alla sanzione in misura concretamente irrogabile, oltre alle spese di notifica del presente atto, pari ad € 5,60”, per avere il realizzato opere in prossimità della linea Parte_1 doganale in assenza della prescritta autorizzazione doganale (circostanza emergente, peraltro, anche dal “verbale di constatazione opere in prossimità della linea doganale art. 19 D.Lgs. 374/90” redatto dal geom. , CP_12 funzionario dell' di , in data 07/05/2010). Controparte_4 CP_4 Dunque, il fondamento della legittimazione passiva di Parte_1 quale destinatario dell'ordinanza-ingiunzione opposta si radica sia negli artt. 2 e ss. della L. n. 689/1981 (per essere il l'autore della violazione Parte_1 dell'art. 19 comma 1° del D.Lgs. n. 374/1990, consistita nella realizzazione di opere in prossimità della linea doganale nello stabilimento balneare denominato
“Camping Cervo”, ubicato in Zapponeta alla località finale di via Nettuno , senza l'autorizzazione del Direttore della circoscrizione doganale ) sia, in ogni caso, nell'art. 6 della L. n. 689/1981 (per essere il il proprietario dello Parte_1 stabilimento balneare nel quale erano state realizzate opere in prossimità della linea doganale senza la prescritta autorizzazione ). Ne deriva la sussistenza della legittimazione passiva di Parte_1 sia in quanto autore della violazione dell'art. 19 comma 1° del D.Lgs. n. 374/1990
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sia in quanto proprietario della struttura nella quale detta violazione era stata commessa. II.B.
2.c.2. La prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione ex art. 28 della L. n. 689/1981 (secondo motivo di opposizione).
a sostegno dell'eccezione di prescrizione proposta con Parte_1 l'atto di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, aveva dedotto: che l'attività materiale volta ad “eseguire la costruzione” si era del tutto perfezionata nel momento in cui il manufatto era stato completato ed i lavori di costruzione erano cessati;
che, anche a voler ritenere che l'illecito avesse carattere permanente, comunque la permanenza era cessata con la cessazione dell'attività di costruzione;
che l'attività di costruzione era cessata alla data del 29/05/2005, sicché, alla data di contestazione della violazione ( 29/05/2010), la prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/1981 era già maturata. La questione, riepilogata nei suoi aspetti essenziali solo per ragioni di completezza e chiarezza espositiva , non può più essere presa in esame da questa Corte, in quanto l'eccezione di prescrizione, decisa dalla Corte suprema con l'ordinanza n. 21696/2024 reiettiva del primo motivo dell'impugnazione proposta dal [v. sopra, parag. I.C., sub A)], è ormai coperta dal giudicato Parte_1 interno. II.B.
2.c.3. L'illegittimità degli atti assunti a presupposto dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione (terzo motivo di opposizione).
con l'eccezione de qua, si era doluto del mancato Parte_1 accertamento, da parte di Controparte_4 della violazione dell'art. 19 comma 1° del D. Lgs. n. 374/1990 , deducendo: che l'ordinanza-ingiunzione impugnata richiam ava il verbale di constatazione in data 07/05/2010, redatto dall di a seguito di segnalazione CP_4 CP_1 CP_4 effettuata dalla NE di TO di IA con nota prot. n. 2248 in data 04/02/2010; che dal verbale di constatazione in data 07/05/2010 dell' CP_4 di non si evinceva alcuna concreta attività di accertamento della
[...] CP_4 violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 (ossia della realizzazione di opere in prossimità della linea doganale), atteso che il funzionario dell' CP_4 di si era limitato a richiamare l'atto presupposto, ovvero la
[...] CP_4 segnalazione della NE di TO di IA;
che tale segnalazione, tuttavia, era stata dichiarata illegittima ed annullata con sentenza n. 428/2011 in data 24/02/2011-10/03/2011 del , il quale, in accoglimento del CP_10 ricorso proposto da lui opponente contro il Comune di Zapponeta e la NE di TO di IA [“per l'annullamento previa sospensiva … dell'ordinanza n. 11/2020 del 23.6.2010 (prot. n. 4051 del 3/7/2010)… a firma del Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica - Demanio e Patrimonio del Comune di Zapponeta” e “di tutti gli altri atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché ignoti, comunque lesivi della sfera del ricorrente, compreso il verbale di accertamento redatto dalla NE di TO di IA (atto richiamato nell'ordinanza di cui sopra e non conosciuto)”], aveva annullato “i provvedimenti impugnati”, osservando che gli atti di accertamento posti in essere dalla NE di TO di IA , assunti dal Comune di Zapponeta quale presupposto indefettibile dell'ordinanza di sgombero, erano illegittimi perché l'intero procedimento di formazione dell'accertamento posto in essere dalla NE di porto di IA era viziato da gravi ed insanabili carenze amministrative, in quanto la NE di porto di IA non aveva osservato le disposizioni di cui all'art. 32 cod. nav. prima di procedere alla
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redazione del verbale di accertamento della linea doganale;
che l'accertamento della NE di TO era stato assunto a presupposto anche dell'azione esercitata dall' , avente ad oggetto i medesimi Controparte_4 immobili, sicché anche l'ordinanza-ingiunzione emessa da Controparte_4
fondandosi su un accertamento (della NE di TO di
[...] IA) dichiarato illegittimo dal , doveva essere riconosciuta CP_10 nulla ed improduttiva di effetti giuridici Il motivo di opposizione qui in esame è fondato. Dal verbale di constatazione redatto in data 07/05/2010 dal geom. CP_12 (funzionario dell' ), atto che ha valore
[...] Controparte_4 autonomo e riveste, ex art. 2700 c.c., fede privilegiata (ossia fino a querela di falso) in relazione alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo aveva formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attestava avvenuti in sua presenza o da lui compiuti , non si evince in modo inequivoco che il funzionario dell' di Controparte_4 CP_4 avesse concretamente accertato la sussistenza della violazione contestata. Tale accertamento, infatti, avrebbe richiesto un'autonoma verifica della c.d. linea doganale nonché un riscontro della prossimità ad essa delle opere realizzate da
Parte_1 Sta di fatto, però, che dal “verbale di constatazione opere in prossimità della linea doganale art. 19 D.Lgs. 374/90” redatto in data 07/05/2010 dal geom. emergeva (ed emerge) che costui, dopo essersi recato nel luogo CP_12 dell'infrazione (Camping Cervo di proprietà di e gestito Parte_1 dalla di lui moglie , non aveva eseguito alcuna attività di Parte_3 accertamento autonomo della c.d. linea doganale e della prossimità ad essa delle opere realizzate dal , ma si era limitato a individuare e rilevare le Parte_1 opere che la NE di TO di IA , con nota prot. n. 2248 in data 04/02/2010, aveva segnalato essere state realizzate in prossimità della linea doganale senza il prescritto nulla osta: ciò si desume sia dall'incipit del verbale di constatazione in data 07/05/2010 (“a seguito di segnalazione della NE di TO di IA …, il sottoscritto Geom. si è recato Parte_6 in località 'finale di via Nettuno' del Comune di Zapponeta per verificare le opere realizzate dal Sig. come accertato dalla suddetta Parte_5 NE di porto di IA ed oggetto di specifica C.N.R.”), sia dalla descrizione delle “operazioni compiute” esposta nel verbale de quo (“In sede di sopralluogo, effettuato congiuntamente al Sig. previo Parte_1 incontro ed acquisizione di documentazione integrativa presso la stessa NE di TO di IA, si è proceduto alla individuazione ed al rilevamento delle opere eseguite in assenza del nulla osta doganale. A l riguardo occorre precisare che le opere oggetto di C.N.R., eseguite in prossimità della dividente demaniale nonché in prossimità della linea dogana le, risalgono, in parte, ad epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 19 del D. Lgs. 374/90.”), sia dal contenuto della relazione di stima sommaria in data 11/05/2010
[da cui si evince l'oggettiva conferma che il geom. in sede di CP_12 sopralluogo il giorno 07/05/2010, non aveva effettuato alcun autonomo accertamento della sussistenza della violazione di cui all'art. 19 comma 1° del D. Lgs. n. 374/1990 (ossia della realizzazione di opere da parte del Parte_1 in prossimità della linea doganale , senza la prescritta autorizzazione ), ma si era limitato ad 'individuare' e a 'rilevare' gli immobili segnalati dalla NE di TO di IA come 'abusivi' (perché realizzati – a dire della NE
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di TO – in prossimità della linea doganale , senza la prescritta autorizzazione) ai fini della stima degli stessi , essendo la stima del valore delle opere abusivamente realizzate necessaria ai fini della determinazione , da parte dell' della sanzione irrogabile per la violazione dell'art. Controparte_1 19 comma 1° del D. Lgs. n. 374/1990 (accertata esclusivamente, si ribadisce, dalla NE di TO di IA) . In definitiva, non essendo stato eseguito, da parte del funzionario dell'Ufficio delle Dogane di Foggia, alcun autonomo accertamento della violazione dell'art. 19 comma 1° del D. Lgs. n. 374/1990 , al verbale di constatazione in data 07/05/2010 [esclusivamente fondato, per relationem, sull'accertamento compiuto dalla NE di TO di IA (giusta segnalazione trasmessa da quest'ultima, con nota prot. n. 2248 in data 04/02/2010, all' Controparte_4
[... ed al Comune di Zapponeta), giudicato tuttavia illegittimo ed annullato CP_4 per vizi procedurali dal con la citata sentenza n. 428/2011 in data CP_10 24/02/2011-10/03/2011 (v. sopra)] non può essere attribuito, sotto il profilo de quo, alcun valore di fede privilegiata (ex art. 2700 c.c.). Ne consegue che l'ordinanza-ingiunzione era stata emessa da CP_1 sulla base di un verbale di constatazione che , radicandosi – per relationem
[...]
– in un accertamento della NE di TO di IA dichiarato illegittimo ed annullato dal Giudice amministrativo (sentenza n. 428/2011 del
), non può non essere ritenuto a sua volta illegittimo in parte qua e, CP_10 conseguentemente, inidoneo a dimostrare in modo sufficiente la sussistenza della violazione contestata a (art. 19 comma 1° del D. Lgs. n. Parte_1 374/1990), posta a fondamento dell'emissione, nei confronti del , Parte_1 dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0014100-17 del 05/10/2012 di
[...]
di è noto, infatti, che l'art. 6 comma 11° Controparte_4 CP_4 del D.Lg. n. 150/2011 stabilisce, in materia di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, che «Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilit à dell'opponente.» [tale disposizione – identica a quella contenuta nell'art. 23 comma 12° della L. n. 689/1981, abrogato dall'art. 34 comma 1° lett. c) del citato D.Lg. n. 150/2011 – recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'Autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi9]. Dalla fondatezza del motivo di opposizione qui in esame non può non discendere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0014100-17 in data 05/10/2012 di (già Controparte_1
) - di Controparte_1 Controparte_4 CP_4 II.B.
2.c.4. L'erronea quantificazione della sanzione irrogata (quarto motivo di opposizione). La fondatezza del terzo motivo di opposizione [da cui discende l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0014100 -17 in data 05/10/2012 di
[...]
[.. (già Controparte_1 Controparte_1
per mancanza di prove sufficienti della Controparte_2 responsabilità dell'opponente] comporta, inevitabilmente, l'assorbimento del quarto motivo di opposizione , con il quale il aveva lamentato Parte_1 l'erronea quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da
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di con l'ordinanza- Controparte_4 CP_4 ingiunzione opposta. II.C. CONC LUS ION I. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo dell'opposizione proposta da (rigettato il primo, inammissibile il secondo ed assorbito Parte_1 il quarto), l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0014100 -17 in data 05/10/2012, emessa da (già Controparte_1 [...]
) - di va annullata. CP_1 Controparte_4 CP_4 II.D. IL REGO LAMENT O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I. Con la presente sentenza devono essere regolate non solo le spese dell'odierno giudizio di rinvio, ma anche quelle del giudizio di primo grado, del giudizio di appello e del giudizio di legittimità . La Corte suprema ha chiarito (e da tale autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) che “In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazio ne giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avut o inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio”10. 10 così Cass., n. 30529/2017, che in motivazione ha precisato (§ XI.1., pag. 37) che allorquando “sia pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo, e, quando, come nella specie, riformi altresì la sentenza di primo grado, provvede sulle spese dell'intero giudizio, rinnovandone totalmente l'allocazione, in conseguenza, appunto, di un apprezzamento necessariamente unitario;
sicché non può dirsi completata l'opera svolta da un difensore nei pregressi gradi o fasi del processo, al fine di compensarla con diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali del tempo, sol perché gli stessi si fossero di volta in volta conclusi con sentenze emesse prima dell'entrata in vigore del d.m. 20 luglio 2012, n. 140.”. Tale pronuncia ha dato continuità (aggiungendo l'espresso riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore dei nuovi parametri e anche nel successivo giudizio di rinvio) al principio già sancito qualche anno prima dalle sezioni unite della Corte suprema, secondo cui “In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.” [così si era espressa Cass., sez. un., n. 17405/2012 (nel medesimo senso, in motivazione, Cass., sez. un., n. 17406/2012). In senso analogo, successivamente, Cass., ord. n. 19989/2021 (secondo cui “In tema
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Tale principio, quantunque affermato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/201211 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del CP_13 decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”), è applicabile anche con riferimento al D.M. Giustizia n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”)12 e succ. modd.13, in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022 ) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012. Ne consegue che questa Corte, nel liquidare le spese del giudizio di primo grado, del giudizio di secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, deve applicare i parametri di cui ai citati D.M. Giustizia n. 55/2014 e successivi DD.MM. modificativi (D.M. Giustizia n. 37/2018 e D.M. Giustizia n. 147/2022). L'esito altalenante dei primi due gradi di giudizio [il primo grado era stato definito con sentenza favorevole al , ma per una ragione Parte_1 (prescrizione) giudicata infondata sia in secondo grado sia nel giudizio di legittimità], l'accoglimento solo parziale del ricorso per cassazione proposto dal
[limitatamente al secondo motivo di impugnazione (attinente al Parte_1 difetto di legittimazione passiva), poiché il primo motivo (attinente alla prescrizione) fu giudicato infondato] e l'esito finale della controversia {con la presente sentenza sono state accertate l'infondatezza del primo motivo di opposizione (difetto di legittimazione passiva) , l'inammissibilità del secondo motivo di opposizione (prescrizione) e la fondatezza solo del terzo motivo di opposizione [mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, stante l'illegittimità – accertata in altra controversia, definita con sentenza n. 428/2011 del – degli atti assunti da CP_10 Controparte_1 (già )
[...] Controparte_1 Controparte_2
a presupposto dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0014100-17 in data
[...]
di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di 'compenso' evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.”); Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.)]. 11 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22/08/2012, n. 195, ed entrato in vigore in data 23/08/2012. 12 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 13 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022.
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05/10/2012 emessa nei confronti di , con conseguente Parte_1 assorbimento del quarto motivo di opposizione (erronea quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l'ordinanza-ingiunzione opposta)} giustificano la compensazione per ⅔, tra le parti, delle spese del giudizio di primo grado, del giudizio di secondo grado , del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio {liquidate come da dispositivo , in misura compresa tra i valori minimi ed i valori medi (avuto riguardo alla natura ed alla non particolare difficoltà della controversia, alla limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle caratteristiche dell'attività prestata ed all'impegno richiesto dalla stessa ), precisando che la fase istruttoria e/o di trattazione, neppure normativamente prevista per il giudizio di legittimità (v. tabella “13. Giudizi innanzi alla Corte di cassazione e alle Giurisdizioni superiori” allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd.) , non va computata sia per il giudizio di secondo grado sia per il presente giudizio di rinvio [nei quali non risultano svolte attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione ai sensi dell'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd., sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase14], tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia, ricompreso nello scaglione da €. 52.000,01 a €. 260.000,00 – dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ . modd. (e segnatamente: tabella “2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale” per il giudizio di primo grado;
tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di appello” per il giudizio di secondo grado;
tabella “13. Giudizi innanzi alla Corte di cassazione e alle Giurisdizioni superiori” per il giudizio di legittimità; tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di appello” per il presente giudizio di rinvio) ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} , ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., sicché (già Controparte_1
- di va condannata alla Controparte_1 Controparte_4 CP_4 rifusione, in favore di del residuo ⅓. Parte_1
P.Q.M.
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definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1558/2024 R.G.A.C.C., quale Giudice di rinvio a seguito di annullamento della sentenza n. 2268/2019 della Corte di appello di Bari disposto ai sensi dell'art. 383 c.p.c. con ordinanza n. 21696/2024 della Corte di cassazione, sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data
[...] 27/11/2024, nei confronti di
[...]
in persona del leg ale Controparte_8 rappresentante pro tempore, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede: 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 014100-17 in data 05/10/2012 del Direttore dell'UFFICIO
[...] ; Controparte_4
2) compensa, per ⅔, le spese del giudizio di primo grado tra le parti e condanna parte resistente in riassunzione alla rifusione, in favore di parte ricorrente in riassunzione, del residuo ⅓, liquidando il tutto in €. 7.977,00, di cui €. 477,00 per esborsi ed €. 7.500,00 per compenso, e determinando il dovuto in €. 2.659,00, di cui €. 159,00 per esborsi ed €. 2.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
3) compensa, per ⅔, le spese del giudizio di secondo grado tra le parti e condanna parte resistente in riassunzione alla rifusione, in favore di parte ricorrente in riassunzione, del residuo ⅓, liquidando il tutto in €. 5.400,00, tutti per compenso, e determinando il dovuto in €. 1.800,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
4) compensa, per ⅔, le spese del giudizio di legittimità tra le parti e condanna parte resistente in riassunzione alla rifusione, in favore di parte ricorrente in riassunzione, del residuo ⅓, liquidando il tutto in €. 6.045,00, di cui €. 1.545,00 per esborsi ed €. 4.500,00 per compenso, e determinando il dovuto in €. 2.015,00, di cui €. 515,00 per esborsi ed €. 1.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legg e;
5) compensa, per ⅔, le spese del presente giudizio di rinvio tra le parti e condanna parte resistente in riassunzione alla rifusione, in favore di parte ricorrente in riassunzione, del residuo ⅓, liquidando il tutto in €. 6.186,00, di cui €. 786,00 per esborsi ed €. 5.400,00 per compenso, e determinando il dovuto in €. 2.062,00, di cui €. 262,00 per esborsi ed €. 1.800,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per le gge. Bari, 14 ottobre 2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. MA MITOLA
Provvedimen to red atto con la collabor azion e del dott. magistrato ordinario Persona_2 in tirocinio.
CP_ Proc. n. 1558/2024 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 v. sopra, parag. I.C., sub A). 2 v. sopra, parag. I.C., sub B). 3 così Cass., n. 23314/2018. In senso conforme Cass., n. 4290/2015. V., altresì, Cass., n. 6326/2019. 4 così Cass., ord. n. 15143/2021. In senso conforme Cass., n. 1824/2005; Cass., n. 13833/2002. V., altresì, Cass., ord. n. 24372/2022 (secondo cui “Il giudizio di rinvio … per motivi di merito integra una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.”); Cass., ord. n. 10009/2017; Cass., n. 14892/2000; Cass., n. 6828/1998; Cass., n. 5901/1994. 5 difatti, a pag. 3 della sentenza n. 2268/2019 si legge testualmente quanto segue: «L'appello è tempestivo. Ed infatti, l' risulta costituita nel Controparte_4 giudizio di primo grado con un proprio funzionario nella persona del Direttore p.t. dott. CP_9
(vd. comparsa di costituzione versata nel fascicolo di primo grado). A questo punto è appena
[...] il caso di rammentare che con riferimento all'assistenza delle Amministrazioni dello Stato da parte di propri funzionari, la Corte di Cassazione ha già, da tempo, affermato il principio secondo cui la notifica della sentenza, che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione va effettuata nei confronti del funzionario incaricato della difesa, a norma dell'art. 330 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 23 maggio 2013, n. 12730; id. Cass. 30 gennaio 2009, n. 2528; 22 febbraio 2008, n. 4690). Orbene, nel caso di specie, l'appello è stato inoltrato telematicamente in data 30 aprile 2018 ma dalle relate di notifica a mezzo di posta elettronica certificata in atti si evince che la sentenza di primo grado è stata notificata in data 22 gennaio 2018 all' di , domiciliata ex lege presso Controparte_8 CP_4 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed il successivo 30 marzo 2018 all' in Controparte_1 persona del Direttore p.t. quindi, una notifica al funzionario delegato in quanto procuratore Per_1 costituito con la conseguenza che quelle eseguite non sono idonee a far decorrere il termine annuale invocato dall'appellato.». 6 recte: ordinanza (N.d.E.). 7 v. pagg. 64 e ss. del fascicolo dell'opponente depositato in primo grado. 8 v. pagg. 74 e ss. del fascicolo dell'opponente depositato in primo grado. 9 così Cass., n. 3741/1999. 14 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.” (come è noto, le attività previste dall'art. 350 c.p.c., nei giudizi dinanzi alla Corte di appello disciplinati dal rito del lavoro, sono equiparabili a quelle di cui alle udienze di discussione). Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. parag. 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che in precedenza applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto.