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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/11/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) iscritto al n. 343/2025 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 [...]
), entrambi rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti dagli Avv.ti Giampietro e Maddalena Colombini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Via Tozzi n.10, San Quirico
d'RC (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a Taurasi (AV) in data 19 Gennaio 2019, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Quirico
d'RC (SI) al n. 1 p. 2 S. B anno 2019
- ordinare al Comune di San Quirico d'RC (SI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE alle medesime condizioni sopra esposte per la separazione” ad eccezione dei punti 3) e 4) modificati con le note di udienza del 6.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 19/01/2019, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Quirico
d'RC (SI) al n. 1, p. 2, S. B, anno 2019 e che si sono separati con sentenza di questo Tribunale del 2.4.2025; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli (16.05.2018) ed (22.11.2022) e ritenuto che le Per_1 Per_2 condizioni inerenti agli stessi appaiono rispondenti al loro interesse morale e materiale;
2 rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970;
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
19/01/2019 dai coniugi , nato il [...] a [...] Parte_1
(PA) e , atto trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di San Quirico d'RC (SI) al n. 1, p. 2, S. B, anno
2019 alle seguenti condizioni:
1. Affidare i figli minori e congiuntamente ad Per_1 Persona_3 entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre riservando per il prosieguo la decisione di un collocamento paritario degli stessi presso la madre e il padre;
2. Assegnare la casa coniugale alla madre che ci Parte_2 vivrà con i propri figli minori e;
Per_1 Per_2
RAPPORTI CON I FIGLI E RELATIVO MANTENIMENTO
Tenuto conto del fatto che la madre lavora come cameriera presso un ristorante in orario tra le ore 18.00 e le ore 22.30 l'intera settimana fatta eccezione del lunedì, mentre il padre lavora come operaio presso una impresa edile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.30, la gestione e la regolamentazione del diritto di visita sarà il seguente.
3. Il martedì il padre preleverà entrambi i figli al momento dell'uscita dalla scuola alle 16.30 e li terrà con sé sino al giovedì mattina in cui li riaccompagnerà a scuola alle 8.30.
4. Il venerdì la madre preleverà i figli all'uscita della scuola alle 16.30 e li accompagnerà dal padre, presso cui trascorreranno la notte. Il padre poi riporterà i figli alla madre il sabato alle ore 15.00.
3 5. Tenuto conto delle sopra descritte modalità non è prevista la visita infrasettimanale.
6. Durante le vacanze natalizie un genitore terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 28 dicembre oppure dal 28 dicembre al 3 gennaio;
7. Durante le vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre dal venerdì precedente la Pasqua sino al lunedì dell'Angelo; fatti salvi gli impegni lavorativi della madre;
8. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori sino a 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
nel periodo invernale dopo il sei Gennaio e compatibilmente con le esigenze dei minori gli stessi potranno trascorrere una settimana con la madre tenuto conto delle difficoltà della stessa di ottenere due settimane nel periodo estivo.
9. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
10. Tenuto conto che quotidianamente il padre si occuperà dei minori lo stesso verserà un assegno mensile di euro 100,00 (euro cento/00) per ciascun bambino a titolo di concorso al mantenimento, gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT.
I versamenti saranno effettuati presso le seguenti coordinata bancarie:
Banca Intesa San Paolo filiale Montalcino IBAN
[...].
11. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro
12. Saranno a carico dei genitori il 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute per i piccoli con obbligo al versamento previa documentazione delle spese relativamente alle attività scolastiche e assistenza sanitaria, a titolo puramente indicativo: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico.
4 13. Saranno ripartite sempre al 50% le spese per attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche non coperte dal SSN laddove la spesa sia stata preventivamente concordata tra i genitori.
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
14. I ricorrenti sono comproprietari dell'abitazione coniugale posta in San
Quirico d'RC Vicolo del Vecchietta n. 13/a acquistato in data 30.11.2021 come da contratto allegato (Doc. 3) tramite accensione di mutuo ipotecario con Banca Intesa San Paolo Spa per la durata di anni 30 come da contratto allegato (Doc. 4). Il rateo mensile ammonta ad €. 560,00 che sarà versato in parti uguali alla scadenza. Le parti si impegnano a mettere in vendita l'immobile appena sarà possibile.
15. I ricorrenti hanno acceso un finanziamento con PR S.p.A. della durata di nove anni e un rateo mensile di €. 550,00 che pagheranno in parti uguali.
16. I ricorrenti hanno altresì contratto un finanziamento con FI
Banca S.p.A. della durata di quattro anni e con rateo mensile di €. 175,00 che pagheranno in parti uguali.
17. Il sg. ha acquistato dalla sig.ra l'autovettura marca Pt_1 Parte_2
Nissan modello Qashqai anno 2018 targata FR661KZ.
18. I coniugi sono titolari di conto corrente cointestato acceso presso la banca Intesa San Paolo Agenzia di Montalcino sul quale attualmente vengono domiciliate anche le utenze della casa coniugale;
detta conto corrente rimarrà cointestato ma sarà utilizzato esclusivamente dalla sig.ra
[...]
mentre il sig. provvederà a versare Parte_2 Parte_1 mensilmente entro il giorno 20 (venti) di ogni mese gli assegni alimentari per i figli, il rimborso pari al 50% dei canoni del mutuo (€. 280,00 circa) e dei finanziamenti PR (€. 275,00) e FI (€. 87,50) mentre per il rimborso delle spese straordinarie per i figli i coniugi si accorderanno di volta in volta.
Le coordinate IBAN presso le quali effettuare il versamento sono
[...]
5 I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Quirico d'RC
(SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso oggi in Siena, 14/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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