Versione
25 agosto 2016
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1 marzo 2017
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Art. 2.
Parita' tra i sessi nei consorzi di tutela
1. All' articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e successive modificazioni, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
«17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 ».
2. All' articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Lo statuto dei consorzi costituiti ai sensi del comma 1 deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 ».
3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro ((un anno)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato e' pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.
Parita' tra i sessi nei consorzi di tutela
1. All' articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e successive modificazioni, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
«17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 ».
2. All' articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Lo statuto dei consorzi costituiti ai sensi del comma 1 deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 ».
3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro ((un anno)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato e' pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 27 giugno 2019 · 0.90298086
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso iscritto al n. 52 reg. ric. del 2018, la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, e degli art. 2, 3, 4 e 8, nonché dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154), oltre che dell'intero decreto legislativo medesimo. La ricorrente chiede, inoltre, a questa Corte di decidere, «ove necessario, sui motivi di impugnazione dell'art. 15 della legge n. 154 del 2016, che si devono …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/02/2023, n. 154Provvedimento: Corte di Appello di Catanzaro Sezione prima civile Repubblica italiana In nome del popolo italiano Procedimento n. 497/2022 R.G. La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta: dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere estensore); dott.ssa Beatrice Magarò (Consigliere). ha pronunciato la presente SENTENZA Nella causa civile n. 497/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra: 1) Parte_1 (codice fiscale C.F._1 ), nata a [...] (CZ) il 27.8.1976 e residente a [...], alla piazza Garibaldi, n. 3, elettivamente domiciliata in Cosenza, al corso Luigi Fera, n. 23, presso lo …Leggi di più...
- par condicio·
- ineleggibilità·
- decadenza dalla carica·
- giurisdizione elettorale·
- art. 22 d.lgs. n. 150/2011·
- controllo istituzionale·
- interpretazione sistematica·
- interpretazione letterale·
- azione popolare·
- art. 2, comma 1°, n. 5, legge n. 154/1981