Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 846
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione quanto ad apprezzamento della gravità indiziaria

    I motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili perché richiedono una rinnovata valutazione della gravità indiziaria, aspetto non deducibile in sede di legittimità. La Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. La difesa tende a sollecitare una rivalutazione del compendio indiziario, prospettando una lettura alternativa degli accadimenti che si risolve in un'inammissibile richiesta di riesame del merito.

  • Rigettato
    Vizi quanto a valenza della presunzione di pericolosità in relazione alle contestate aggravanti del metodo e delle finalità mafiose

    Il Tribunale ha esplicitamente affrontato i temi della gravità indiziaria e della presunzione di adeguatezza, ritenendola non vinta da alcun elemento di novità concreta. La condotta del ricorrente, che ha svolto il ruolo di intermediario contribuendo alla vicenda estorsiva e usuraria, mostrando piena consapevolezza di agevolare la compagine associativa, è stata ritenuta ostativa all'adozione di misure meno afflittive. È stata esclusa l'ignoranza sulla natura usuraria del debito e valorizzato il comportamento del ricorrente che, pur a conoscenza dello stato detentivo di UL, ha reiteratamente comunicato con lui, consentendogli l'uso illecito di dispositivi elettronici e favorendone la prosecuzione di attività delittuose.

  • Rigettato
    Violazione della legge penale riguardo all'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

    Il Tribunale ha fornito una motivazione lineare e coerente, rilevando la ricorrenza del metodo mafioso come aggravante ad effetto speciale di natura oggettiva, riferita alle modalità della condotta e non alle caratteristiche soggettive dell'agente. I toni pacati utilizzati non escludono la valenza intimidatoria della condotta, in quanto richiamavano la forza del clan. Quanto all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, è stata fatta corretta applicazione del principio che richiede un dolo intenzionale, applicandosi al concorrente consapevole dell'altrui finalità mafiosa. Il ricorrente era perfettamente consapevole delle finalità estorsive perseguite da UL e della natura usuraria del debito, ponendosi in condotta stabilmente funzionale agli scopi del clan.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 846
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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