CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GI ER - Presidente - Sent. n. 2225 Sez. MI LV CC – 09/12/2025 SS PE - Relatore - R.G.N. 31796/2025 UE SI AN RA ha pronunciato la seguente Sul ricorso proposto nell’interesse di: AR GE, nato a [...] dé Tirreni il 04/03/1961, avverso la ordinanza del 8 settembre 2025 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SS PE;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 846 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 09/12/2025 2 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Salerno rigettava l’appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza emessa in data 15 luglio 2025 dal G.i.p. del detto Tribunale, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione, con quella degli arresti domiciliari, respingendo la domanda volta alla rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza per le ipotesi contestate, come aggravate, e della adeguatezza del solo presidio inframurario. 1.1. Il Tribunale rigettava l’appello, confermando la sussistenza di un grave quadro indiziario per entrambe le ipotesi contestate e ravvisando persistente attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, tutelabili solo con la misura di massima afflittività, e proporzione della durata della misura rispetto ai termini massimi della fase. 2. Si procede nei confronti del ricorrente per due delitti di concorso in usura aggravata ed estorsione in concorso, fatti aggravati anche dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa ed indicati in imputazione come commessi negli anni 2023 e 2024, misura detentiva in corso (per questa causa) dal 30 giugno 2025. 3. Con i motivi di ricorso proposti, nell’interesse dell’imputato, il difensore deduce: 3.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione quanto ad apprezzamento della gravità indiziaria per le ipotesi di reato contestate. Rileva che, con riferimento ai capi 1) e 2), l’ordinanza impugnata avrebbe fondato la ritenuta sussistenza del quadro indiziario sulla presunta esistenza di minacce o pressioni esercitate da EN UL nei confronti di RT, nonché sull’asserita iniziativa autonoma dell’odierno ricorrente nel proseguire l’attività estorsiva. Tali premesse, secondo il ricorrente, sarebbero tuttavia equivoche e non rispondenti alle emergenze processuali. La difesa sottolinea che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che parte rilevante della messaggistica tra i due soggetti risulta irrimediabilmente perduta, poiché, come dichiarato dallo stesso RT in sede di interrogatorio di garanzia, UL era solito utilizzare messaggi dotati di timer di autodistruzione, allo scopo di impedire la conservazione delle conversazioni. Inoltre, dalle dichiarazioni scritte del RT, ritualmente depositate, sarebbe emersa con chiarezza una condotta illecita attribuibile allo UL ai danni del primo;
tuttavia, l’ordinanza non reca alcun cenno alla memoria difensiva. Secondo il ricorrente, il Tribunale, così come il GIP, avrebbe altresì travisato il significato della condotta del RT, il quale sarebbe stato coinvolto nella vicenda unicamente in ragione delle pressioni esercitate dallo UL e dallo stesso PO, che gli aveva chiesto di intermediare nella speranza di ottenere un aiuto per estinguere il proprio debito. In 3 questo contesto dovrebbe essere letta anche l’espressione riportata nell’ordinanza (“Ti devi stare fermo ora vediamo come possiamo fare”), interpretata dal Tribunale in modo fuorviante: essa costituiva, secondo il ricorrente, un monito rivolto da un uomo adulto a un giovane dal temperamento violento, al fine di scongiurare qualsiasi iniziativa pericolosa nei confronti del PO o dei suoi familiari, nella consapevolezza che lo UL non avrebbe facilmente desistito dal proprio proposito estorsivo. Il ricorrente contesta, quindi, che dalle emergenze investigative possa desumersi una sua adesione al disegno illecito dello UL o il suggerimento di modalità alternative di approccio. Parimenti infondata sarebbe l’affermazione secondo cui egli avrebbe partecipato a una riunione con il PO presso il cimitero di Cava de’ Tirreni: l’episodio risulta riferito unicamente dallo UL e non trova conferma nelle dichiarazioni del PO, con conseguente assoluta incertezza della circostanza. Da ciò deriverebbe, secondo il ricorrente, una ricostruzione parziale e frammentaria dei fatti, sfociata in un’erronea valutazione della gravità indiziaria, anche con riguardo al capo 3), per il quale il Tribunale non avrebbe adeguatamente apprezzato l’assenza di consapevolezza del RT circa la richiesta di denaro avanzata dallo UL. 3.2. I medesimi vizi sono denunziati quanto a valenza della presunzione di pericolosità, secondo il disposto del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., in relazione alle contestate aggravanti del metodo e delle finalità mafiose contestate. Osserva che il comportamento del RT — il quale, pur non avendo inizialmente denunciato i fatti per il legame affettivo con UL, ha poi reso dichiarazioni accusatorie sia in sede di interrogatorio di garanzia sia nel memoriale difensivo — avrebbe dovuto essere valutato come idoneo a escludere la necessità di misure restrittive. Sostiene, inoltre, che il Tribunale non avrebbe potuto attribuire rilievo a precedenti penali risalenti nel tempo, privi di attualità, né all’omesso impedimento dell’uso del telefono da parte di UL in carcere, non costituendo tali circostanze elementi idonei a fondare una pericolosità concreta. Evidenzia, infine, che la natura episodica della condotta, l’assenza di collegamenti con il contesto associativo richiamato e il comportamento collaborativo avrebbero dovuto condurre a escludere ogni attualità del pericolo di reiterazione. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce ancora la violazione della legge penale, riguardo all’applicazione delle aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Si contesta, in particolare, la ritenuta sussistenza del metodo mafioso ai capi 1) e 2), rilevando che l’intermediazione svolta nella vicenda, su richiesta della parte offesa, escluderebbe l’estensione dell’aggravante al concorrente. Assume che la condotta del RT fosse del tutto priva di modalità idonee a evocare la forza intimidatrice tipica di un’associazione camorristica e che, pertanto, non potesse ravvisarsi alcun metodo 4 espressione di mafiosità nell’agire. Quanto all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, il ricorrente sostiene che manca qualsiasi elemento da cui desumere che i fatti contestati siano stati commessi con l’intento di favorire l’associazione criminale di cui lo UL sarebbe membro. 1. Il ricorso è inammissibile giacché sostenuto da motivi aspecifici e comunque non deducibili innanzi alla Corte di legittimità. 1.1. I motivi di ricorso non sono prospettabili nella sede di legittimità, giacché richiedono alla Corte una rinnovata valutazione della gravità indiziaria per le ipotesi rubricate, come aggravate); gli stessi motivi appaiono altresì meramente reiterativi ed aspecifici, in quanto rifiutano ogni forma di confronto dialettico con gli argomenti usati dal tribunale del controllo cautelare per respingere i motivi di appello spiegati ex art. 310 cod. proc. pen. 1.2. I motivi tendono a prospettare alla Corte di legittimità vizi attinenti alla corretta identificazione e valorizzazione dei “gravi indizi di colpevolezza”, richiesti dal testo dell’art. 273 cod. proc. pen. quale precondizione dell’applicabilità della cautela personale;
tutti aspetti che il Tribunale per il riesame ha diffusamente trattato, esaminato ed argomentato nel corpo motivazionale della ordinanza impugnata. 2. In via preliminare, giova ribadire quale sia il perimetro di valutazione del giudice di legittimità in materia di misure cautelari personali. 2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01) hanno avuto modo di chiarire che "In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie". Tale orientamento, dal quale il Collegio che oggi siede in udienza non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; da ultimo, Sez. 2, n. 37417 del 14/10/2025, Amato, non massimata). Consegue che "L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 5 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione dl specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato" (In motivazione, la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976; Sez. 2, n. 23272, del 7/5/2024, n.m.). 2.2. La difesa tende invece a sollecitare una rivalutazione del compendio indiziario, prospettando una lettura alternativa degli accadimenti che si risolve in un’inammissibile richiesta di riesame del merito. Il Tribunale ha ritenuto pacificamente integrato il quadro indiziario relativo alle ipotesi di reato contestate nella forma aggravata, sottolineando come emerga la piena consapevolezza del RT di avere fornito, con la propria condotta, un contributo agevolativo al contesto illecito in cui opera UL, condividendone, di fatto, le scelte criminali. Ed operando nell’illecito con un metodo che impone alle persone offese prestazioni dovute in ragione del “peso” che grava che quel determinato territorio e ne soffoca gli aneliti imprenditoriali. Del pari per le finalità di agevolazione del clan UL, rese evidenti dalle espressioni usate dal ricorrente nei confronti della persona offesa e dalla datata preconoscenza di UL e delle sue attività, che aveva scelto di favorire e portare a termine. 2.3. Il Tribunale della cautela, con il provvedimento oggi impugnato, emesso quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., non si è limitato ad opporre il “giudicato cautelare” già formatosi, ma ha esplicitamente affrontato i temi della gravità indiziaria e della presunzione di adeguatezza scolpita al comma 3 dell’art. 275 del codice di rito, ritenendola non vinta da alcun sopravvenuto elemento di novità concreta, né per il tempo trascorso dalla applicazione della misura (nell’ambito dei termini di fase e complessivi indicati dal legislatore processale) poteva ritenersi sproporzionato rispetto alla misura della sanzione irrogata, nella conformità verticale del giudizio di merito. Il Tribunale ha rilevato come il RT abbia svolto il ruolo di intermediario contribuendo alla vicenda estorsiva e usuraria ai danni di PO EN, mostrando piena consapevolezza di agevolare, attraverso tale opera, la compagine associativa facente capo al clan UL e contribuendo così a rafforzarne l’operatività e la capacità intimidatoria sul territorio di Cava de’ Tirreni. Il Tribunale ha inoltre escluso che l’indagato fosse ignaro della natura usuraria del debito preteso dal gruppo criminale, rilevando come tale consapevolezza fosse desumibile dal consolidato rapporto di conoscenza con la famiglia UL, dalle missive inviate da UL EN al RT 6 durante la detenzione, nonché dagli atti del procedimento del 2019, che vedevano il ricorrente coindagato per analoghe condotte aggravate dal metodo mafioso. È stato inoltre valorizzato il comportamento del RT che, pur a conoscenza dello stato detentivo di UL, ha reiteratamente comunicato con lui, consentendogli l’uso illecito di dispositivi elettronici e favorendone la prosecuzione di attività delittuose dal carcere. Tale condotta, ritenuta grave e dimostrativa della persistenza del vincolo con l’ambiente criminale di riferimento, è stata correttamente considerata ostativa all’adozione di misure meno afflittive. 2.4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alle aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Anche tale motivo è inammissibile. Il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione lineare, coerente e immune da vizi logici, rilevando in primo luogo la ricorrenza del metodo mafioso. Quest’ultimo è stato correttamente qualificato come aggravante ad effetto speciale di natura oggettiva, riferita alle modalità della condotta e non alle caratteristiche soggettive dell’agente. Ne consegue che esso può manifestarsi anche in forme non apertamente minacciose, purché idonee a evocare l’autorità e la forza intimidatrice dell’organizzazione mafiosa di riferimento. In tale prospettiva, i toni pacati utilizzati dal RT non escludono affatto la valenza intimidatoria della sua condotta, atteso che essa richiamava comunque in modo percepibile e consapevole la forza del clan UL. 2.5. Quanto all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5848 del 2020, secondo cui essa ha natura soggettiva e richiede un dolo intenzionale, applicandosi al concorrente che, pur non animato dallo scopo di favorire l’associazione, sia tuttavia consapevole dell’altrui finalità mafiosa. Nel caso di specie, il RT era perfettamente consapevole delle finalità estorsive perseguite da UL, già condannato per associazione mafiosa, e della natura usuraria del debito da riscuotere, ponendosi in condotta stabilmente funzionale al perseguimento degli scopi del clan. 3. Ai sensi dell’art. 94, comma 1 , disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell’istituto penitenziario di detenzione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. 7 Così deciso il 9 dicembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente SS PE GI ER
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SS PE;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 846 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 09/12/2025 2 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Salerno rigettava l’appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza emessa in data 15 luglio 2025 dal G.i.p. del detto Tribunale, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione, con quella degli arresti domiciliari, respingendo la domanda volta alla rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza per le ipotesi contestate, come aggravate, e della adeguatezza del solo presidio inframurario. 1.1. Il Tribunale rigettava l’appello, confermando la sussistenza di un grave quadro indiziario per entrambe le ipotesi contestate e ravvisando persistente attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, tutelabili solo con la misura di massima afflittività, e proporzione della durata della misura rispetto ai termini massimi della fase. 2. Si procede nei confronti del ricorrente per due delitti di concorso in usura aggravata ed estorsione in concorso, fatti aggravati anche dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa ed indicati in imputazione come commessi negli anni 2023 e 2024, misura detentiva in corso (per questa causa) dal 30 giugno 2025. 3. Con i motivi di ricorso proposti, nell’interesse dell’imputato, il difensore deduce: 3.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione quanto ad apprezzamento della gravità indiziaria per le ipotesi di reato contestate. Rileva che, con riferimento ai capi 1) e 2), l’ordinanza impugnata avrebbe fondato la ritenuta sussistenza del quadro indiziario sulla presunta esistenza di minacce o pressioni esercitate da EN UL nei confronti di RT, nonché sull’asserita iniziativa autonoma dell’odierno ricorrente nel proseguire l’attività estorsiva. Tali premesse, secondo il ricorrente, sarebbero tuttavia equivoche e non rispondenti alle emergenze processuali. La difesa sottolinea che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che parte rilevante della messaggistica tra i due soggetti risulta irrimediabilmente perduta, poiché, come dichiarato dallo stesso RT in sede di interrogatorio di garanzia, UL era solito utilizzare messaggi dotati di timer di autodistruzione, allo scopo di impedire la conservazione delle conversazioni. Inoltre, dalle dichiarazioni scritte del RT, ritualmente depositate, sarebbe emersa con chiarezza una condotta illecita attribuibile allo UL ai danni del primo;
tuttavia, l’ordinanza non reca alcun cenno alla memoria difensiva. Secondo il ricorrente, il Tribunale, così come il GIP, avrebbe altresì travisato il significato della condotta del RT, il quale sarebbe stato coinvolto nella vicenda unicamente in ragione delle pressioni esercitate dallo UL e dallo stesso PO, che gli aveva chiesto di intermediare nella speranza di ottenere un aiuto per estinguere il proprio debito. In 3 questo contesto dovrebbe essere letta anche l’espressione riportata nell’ordinanza (“Ti devi stare fermo ora vediamo come possiamo fare”), interpretata dal Tribunale in modo fuorviante: essa costituiva, secondo il ricorrente, un monito rivolto da un uomo adulto a un giovane dal temperamento violento, al fine di scongiurare qualsiasi iniziativa pericolosa nei confronti del PO o dei suoi familiari, nella consapevolezza che lo UL non avrebbe facilmente desistito dal proprio proposito estorsivo. Il ricorrente contesta, quindi, che dalle emergenze investigative possa desumersi una sua adesione al disegno illecito dello UL o il suggerimento di modalità alternative di approccio. Parimenti infondata sarebbe l’affermazione secondo cui egli avrebbe partecipato a una riunione con il PO presso il cimitero di Cava de’ Tirreni: l’episodio risulta riferito unicamente dallo UL e non trova conferma nelle dichiarazioni del PO, con conseguente assoluta incertezza della circostanza. Da ciò deriverebbe, secondo il ricorrente, una ricostruzione parziale e frammentaria dei fatti, sfociata in un’erronea valutazione della gravità indiziaria, anche con riguardo al capo 3), per il quale il Tribunale non avrebbe adeguatamente apprezzato l’assenza di consapevolezza del RT circa la richiesta di denaro avanzata dallo UL. 3.2. I medesimi vizi sono denunziati quanto a valenza della presunzione di pericolosità, secondo il disposto del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., in relazione alle contestate aggravanti del metodo e delle finalità mafiose contestate. Osserva che il comportamento del RT — il quale, pur non avendo inizialmente denunciato i fatti per il legame affettivo con UL, ha poi reso dichiarazioni accusatorie sia in sede di interrogatorio di garanzia sia nel memoriale difensivo — avrebbe dovuto essere valutato come idoneo a escludere la necessità di misure restrittive. Sostiene, inoltre, che il Tribunale non avrebbe potuto attribuire rilievo a precedenti penali risalenti nel tempo, privi di attualità, né all’omesso impedimento dell’uso del telefono da parte di UL in carcere, non costituendo tali circostanze elementi idonei a fondare una pericolosità concreta. Evidenzia, infine, che la natura episodica della condotta, l’assenza di collegamenti con il contesto associativo richiamato e il comportamento collaborativo avrebbero dovuto condurre a escludere ogni attualità del pericolo di reiterazione. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce ancora la violazione della legge penale, riguardo all’applicazione delle aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Si contesta, in particolare, la ritenuta sussistenza del metodo mafioso ai capi 1) e 2), rilevando che l’intermediazione svolta nella vicenda, su richiesta della parte offesa, escluderebbe l’estensione dell’aggravante al concorrente. Assume che la condotta del RT fosse del tutto priva di modalità idonee a evocare la forza intimidatrice tipica di un’associazione camorristica e che, pertanto, non potesse ravvisarsi alcun metodo 4 espressione di mafiosità nell’agire. Quanto all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, il ricorrente sostiene che manca qualsiasi elemento da cui desumere che i fatti contestati siano stati commessi con l’intento di favorire l’associazione criminale di cui lo UL sarebbe membro. 1. Il ricorso è inammissibile giacché sostenuto da motivi aspecifici e comunque non deducibili innanzi alla Corte di legittimità. 1.1. I motivi di ricorso non sono prospettabili nella sede di legittimità, giacché richiedono alla Corte una rinnovata valutazione della gravità indiziaria per le ipotesi rubricate, come aggravate); gli stessi motivi appaiono altresì meramente reiterativi ed aspecifici, in quanto rifiutano ogni forma di confronto dialettico con gli argomenti usati dal tribunale del controllo cautelare per respingere i motivi di appello spiegati ex art. 310 cod. proc. pen. 1.2. I motivi tendono a prospettare alla Corte di legittimità vizi attinenti alla corretta identificazione e valorizzazione dei “gravi indizi di colpevolezza”, richiesti dal testo dell’art. 273 cod. proc. pen. quale precondizione dell’applicabilità della cautela personale;
tutti aspetti che il Tribunale per il riesame ha diffusamente trattato, esaminato ed argomentato nel corpo motivazionale della ordinanza impugnata. 2. In via preliminare, giova ribadire quale sia il perimetro di valutazione del giudice di legittimità in materia di misure cautelari personali. 2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01) hanno avuto modo di chiarire che "In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie". Tale orientamento, dal quale il Collegio che oggi siede in udienza non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; da ultimo, Sez. 2, n. 37417 del 14/10/2025, Amato, non massimata). Consegue che "L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 5 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione dl specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato" (In motivazione, la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976; Sez. 2, n. 23272, del 7/5/2024, n.m.). 2.2. La difesa tende invece a sollecitare una rivalutazione del compendio indiziario, prospettando una lettura alternativa degli accadimenti che si risolve in un’inammissibile richiesta di riesame del merito. Il Tribunale ha ritenuto pacificamente integrato il quadro indiziario relativo alle ipotesi di reato contestate nella forma aggravata, sottolineando come emerga la piena consapevolezza del RT di avere fornito, con la propria condotta, un contributo agevolativo al contesto illecito in cui opera UL, condividendone, di fatto, le scelte criminali. Ed operando nell’illecito con un metodo che impone alle persone offese prestazioni dovute in ragione del “peso” che grava che quel determinato territorio e ne soffoca gli aneliti imprenditoriali. Del pari per le finalità di agevolazione del clan UL, rese evidenti dalle espressioni usate dal ricorrente nei confronti della persona offesa e dalla datata preconoscenza di UL e delle sue attività, che aveva scelto di favorire e portare a termine. 2.3. Il Tribunale della cautela, con il provvedimento oggi impugnato, emesso quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., non si è limitato ad opporre il “giudicato cautelare” già formatosi, ma ha esplicitamente affrontato i temi della gravità indiziaria e della presunzione di adeguatezza scolpita al comma 3 dell’art. 275 del codice di rito, ritenendola non vinta da alcun sopravvenuto elemento di novità concreta, né per il tempo trascorso dalla applicazione della misura (nell’ambito dei termini di fase e complessivi indicati dal legislatore processale) poteva ritenersi sproporzionato rispetto alla misura della sanzione irrogata, nella conformità verticale del giudizio di merito. Il Tribunale ha rilevato come il RT abbia svolto il ruolo di intermediario contribuendo alla vicenda estorsiva e usuraria ai danni di PO EN, mostrando piena consapevolezza di agevolare, attraverso tale opera, la compagine associativa facente capo al clan UL e contribuendo così a rafforzarne l’operatività e la capacità intimidatoria sul territorio di Cava de’ Tirreni. Il Tribunale ha inoltre escluso che l’indagato fosse ignaro della natura usuraria del debito preteso dal gruppo criminale, rilevando come tale consapevolezza fosse desumibile dal consolidato rapporto di conoscenza con la famiglia UL, dalle missive inviate da UL EN al RT 6 durante la detenzione, nonché dagli atti del procedimento del 2019, che vedevano il ricorrente coindagato per analoghe condotte aggravate dal metodo mafioso. È stato inoltre valorizzato il comportamento del RT che, pur a conoscenza dello stato detentivo di UL, ha reiteratamente comunicato con lui, consentendogli l’uso illecito di dispositivi elettronici e favorendone la prosecuzione di attività delittuose dal carcere. Tale condotta, ritenuta grave e dimostrativa della persistenza del vincolo con l’ambiente criminale di riferimento, è stata correttamente considerata ostativa all’adozione di misure meno afflittive. 2.4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alle aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Anche tale motivo è inammissibile. Il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione lineare, coerente e immune da vizi logici, rilevando in primo luogo la ricorrenza del metodo mafioso. Quest’ultimo è stato correttamente qualificato come aggravante ad effetto speciale di natura oggettiva, riferita alle modalità della condotta e non alle caratteristiche soggettive dell’agente. Ne consegue che esso può manifestarsi anche in forme non apertamente minacciose, purché idonee a evocare l’autorità e la forza intimidatrice dell’organizzazione mafiosa di riferimento. In tale prospettiva, i toni pacati utilizzati dal RT non escludono affatto la valenza intimidatoria della sua condotta, atteso che essa richiamava comunque in modo percepibile e consapevole la forza del clan UL. 2.5. Quanto all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5848 del 2020, secondo cui essa ha natura soggettiva e richiede un dolo intenzionale, applicandosi al concorrente che, pur non animato dallo scopo di favorire l’associazione, sia tuttavia consapevole dell’altrui finalità mafiosa. Nel caso di specie, il RT era perfettamente consapevole delle finalità estorsive perseguite da UL, già condannato per associazione mafiosa, e della natura usuraria del debito da riscuotere, ponendosi in condotta stabilmente funzionale al perseguimento degli scopi del clan. 3. Ai sensi dell’art. 94, comma 1 , disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell’istituto penitenziario di detenzione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. 7 Così deciso il 9 dicembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente SS PE GI ER