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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 917/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018388382000 TARSU/TIA 2012
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130017647528000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, decisamente privo del requisito di sinteticità, depositato in data 11/2/2025 NO IN chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249018388382000 notificata in data
18/11/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 933,57 a titolo di TARSU 2012 per conto del Comune di Messina, sul presupposto della cartella n. 29520130017647528000. Eccepiva: difetto di motivazione;
omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione; decadenza.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo l'avvenuta notifica della cartella presupposta;
avvenuta domanda di rateizzazione con decadenza del 29/6/2022; difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva il comune di Messina eccependo difetto di legittimazione passiva, avvenuta notifica degli atti di accertamento e fondatezza della pretesa.
Prima dell'udienza veniva depositato certificato di morte del ricorrente.
Conseguentemente veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio non veniva riassunto. Sicchè, decorso il temine di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c., ai sensi dell'art. 307 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del giudizio. In mancanza di riassunzione, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 917/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018388382000 TARSU/TIA 2012
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130017647528000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, decisamente privo del requisito di sinteticità, depositato in data 11/2/2025 NO IN chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249018388382000 notificata in data
18/11/2024 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 933,57 a titolo di TARSU 2012 per conto del Comune di Messina, sul presupposto della cartella n. 29520130017647528000. Eccepiva: difetto di motivazione;
omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione; decadenza.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo l'avvenuta notifica della cartella presupposta;
avvenuta domanda di rateizzazione con decadenza del 29/6/2022; difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva il comune di Messina eccependo difetto di legittimazione passiva, avvenuta notifica degli atti di accertamento e fondatezza della pretesa.
Prima dell'udienza veniva depositato certificato di morte del ricorrente.
Conseguentemente veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio non veniva riassunto. Sicchè, decorso il temine di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c., ai sensi dell'art. 307 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del giudizio. In mancanza di riassunzione, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.