TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 3100/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT AM Presidente dott. LU LL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 3100/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LITRICO PAOLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in NONE il 24.06.1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NONE (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22.09.1995, il 18.05.1997 e l 17.08.2004. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09.10.2019. Con ricorso depositato il 13.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il signor e la sig.ra si impegnano ad assegnare in Parte_1 Parte_2 piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitu' attiva e passiva, come fino ad ora praticati, ai figli e la quota di comproprietà' del seguente bene Persona_4 CP_1 CP_2 immobile, sito nel Comune di None (TO), per la per la rispettiva quota 500/1000 di proprietà del sig.
e la quota pari a 500/1000 di proprietà della sig.ra Parte_1 Parte_2
a) Al Piano rialzato (primo fuori terra) Alloggio avente accesso dal civico n. 2 (due) di Via Turati, registrato nel Catasto Fabbricati del Comune di Torino due e così censito: Comune di None, Foglio 27, Particella n. 741, Sub. 3, in Via Padre Angelico 24, int. 6 P.T., Lot. A, , Cat. A/2, cl. 2, Vani 4, R.C. Euro 464,81; b) Al piano Sotterraneo Locale uso cantina distinto con la dicitura cantina e con il numero 8.
DÀ ATTO che le parti ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 artt. 3 e 76, nella consapevolezza della responsabilità' penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22, legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, dichiarano e danno atto che il trasferimento avverrà senza il pagamento di alcuna somma da parte dei figli e e Persona_4 CP_1 CP_2 che quanto convenuto per la sopra indicata cessione e' stato interamente conferito con le modalità sopra indicate.
DISPONE che il sig. corrisponda alla moglie, sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento del figlio , pur maggiorenne ma che frequenta ancora un CP_2 percorso di studio, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno annualmente rivalutabile secondo l'Indice ISTAT, di €. 290,00 (duecentonovanta), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche. Per le ulteriori non citate i coniugi richiamano integralmente il Protocollo d'Intesa Magistrati-Avvocati del Tribunale di Torino;
L'assegno di mantenimento al figlio CP_2 decadrà automaticamente nel momento in cui eperirà una stabile occupazione Per_3
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19.12.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU LL RT AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT AM Presidente dott. LU LL Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 3100/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LITRICO PAOLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in NONE il 24.06.1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NONE (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22.09.1995, il 18.05.1997 e l 17.08.2004. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09.10.2019. Con ricorso depositato il 13.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NONE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il signor e la sig.ra si impegnano ad assegnare in Parte_1 Parte_2 piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitu' attiva e passiva, come fino ad ora praticati, ai figli e la quota di comproprietà' del seguente bene Persona_4 CP_1 CP_2 immobile, sito nel Comune di None (TO), per la per la rispettiva quota 500/1000 di proprietà del sig.
e la quota pari a 500/1000 di proprietà della sig.ra Parte_1 Parte_2
a) Al Piano rialzato (primo fuori terra) Alloggio avente accesso dal civico n. 2 (due) di Via Turati, registrato nel Catasto Fabbricati del Comune di Torino due e così censito: Comune di None, Foglio 27, Particella n. 741, Sub. 3, in Via Padre Angelico 24, int. 6 P.T., Lot. A, , Cat. A/2, cl. 2, Vani 4, R.C. Euro 464,81; b) Al piano Sotterraneo Locale uso cantina distinto con la dicitura cantina e con il numero 8.
DÀ ATTO che le parti ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 artt. 3 e 76, nella consapevolezza della responsabilità' penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22, legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, dichiarano e danno atto che il trasferimento avverrà senza il pagamento di alcuna somma da parte dei figli e e Persona_4 CP_1 CP_2 che quanto convenuto per la sopra indicata cessione e' stato interamente conferito con le modalità sopra indicate.
DISPONE che il sig. corrisponda alla moglie, sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento del figlio , pur maggiorenne ma che frequenta ancora un CP_2 percorso di studio, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno annualmente rivalutabile secondo l'Indice ISTAT, di €. 290,00 (duecentonovanta), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche. Per le ulteriori non citate i coniugi richiamano integralmente il Protocollo d'Intesa Magistrati-Avvocati del Tribunale di Torino;
L'assegno di mantenimento al figlio CP_2 decadrà automaticamente nel momento in cui eperirà una stabile occupazione Per_3
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19.12.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU LL RT AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.