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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13718/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND LI Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto n. 13718/2025
R.G. promosso da
) (avv. MARINI LAURA MARIA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. CONTRINI SIMONA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“dare atto che la casa coniugale sita a Bassano Bresciano (BS) Via Cigole, n.4, in comproprietà tra i coniugi al momento della separazione, verrà o è stata acquistata dalla Sig.ra Parte_1 entro i termini previsti e con le modalità concordate in sede di separazione;
dare atto che i coniugi hanno estinto anticipatamente il mutuo ipotecario acceso presso la CP_1 gravante sulla casa coniugale e di aver estinto il conto corrente intestato ad entrambi
[...] presso la CP_1 i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano sin da ora alla richiesta di qualsivoglia contributo reciproco;
dichiarano altresì, con l'esatto adempimento e rispetto delle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del giudizio, di aver estinto ogni pendenza patrimoniale e/o ogni comproprietà;
ordinare al Comune di Manerbio (BS) di annotare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali
darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 6.11.1993, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Manerbio (atto n. 45 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma/modifica delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
ND LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND LI Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto n. 13718/2025
R.G. promosso da
) (avv. MARINI LAURA MARIA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. CONTRINI SIMONA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“dare atto che la casa coniugale sita a Bassano Bresciano (BS) Via Cigole, n.4, in comproprietà tra i coniugi al momento della separazione, verrà o è stata acquistata dalla Sig.ra Parte_1 entro i termini previsti e con le modalità concordate in sede di separazione;
dare atto che i coniugi hanno estinto anticipatamente il mutuo ipotecario acceso presso la CP_1 gravante sulla casa coniugale e di aver estinto il conto corrente intestato ad entrambi
[...] presso la CP_1 i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano sin da ora alla richiesta di qualsivoglia contributo reciproco;
dichiarano altresì, con l'esatto adempimento e rispetto delle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del giudizio, di aver estinto ogni pendenza patrimoniale e/o ogni comproprietà;
ordinare al Comune di Manerbio (BS) di annotare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali
darsi atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 6.11.1993, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Manerbio (atto n. 45 parte II serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma/modifica delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
ND LI