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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PARISI DOMENICO, TO
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 748/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00052892 25 002 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 473/2024 depositato il
23/10/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 22.4.2024 all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia – Riscossione di Avellino, nonché depositato il 2.5.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.01220240005289225000, notificata in data 28.2.2024, per la riscossione della complessiva somma di €97.529,63 dovuta per imposta di registro su provvedimenti giudiziari dell'anno 2015, sostenendone l'illegittimità in primo luogo per mancanza di provvedimento giudiziario definitivo, essendo stato regolarmente impugnato in via giurisdizionale l'avviso di liquidazione originario ed essendo ancora pendente innanzi alla Corte di Cassazione il relativo ricorso avverso la sentenza della CTR di Salerno che aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In via subordinata sosteneva l'impossibilità di iscrivere a ruolo interessi e sanzioni perché non preceduti da avviso di liquidazione con l'indicazione delle modalità di calcolo. Chiedeva quindi l'annullamento della cartella di pagamento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente la opposta Agenzia delle Entrate e chiedeva rigettarsi la proposta opposizione, evidenziando che la natura di imposta principale di registro liquidata nel 2015 consentiva la riscossione anche in pendenza del relativo giudizio, mentre interessi e sanzioni scaturivano automaticamente dall'omesso pagamento dell'imposta nei termini previsti, così che nessun ulteriore avviso di liquidazione era dovuto. Precisava poi che la ricorrente non aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CTR di Salerno n.8067/2021, la quale pertanto era definitiva nei suoi confronti, pur non escludendo per il futuro la possibilità di avvalersi dell'eventuale pronuncia a favore nei confronti degli altri coobbligati.
Sosteneva poi il rispetto di tutte le indicazioni prescritte dalla legge per la formazione della cartella e concludeva per il rigetto del ricorso e della istanza cautelare, con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 16.7.2024 la Corte respingeva la domanda cautelare e, alla successiva udienza del 22.10.2024, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'opposizione sia infondata e debba essere rigettata. Premesso invero che non sussiste alcun vizio di motivazione della cartella esattoriale opposta, che presenta tutte le voci e le indicazioni in chiaro previste dall'art.25 del DPR 602/1973 e menziona chiaramente la derivazione del ruolo da giudizio di omologa di concordato del tribunale di Avellino, ben conosciuto dalla ricorrente per esserne stata parte, deve osservarsi che l'imposta in contestazione è l'imposta principale di registro dovuta in percentuale sul valore dei beni oggetto di trasferimento a terzi, e quindi non sospendibile ex art.56 DPR 131/1986. Inoltre la sentenza della CTR Salerno n.8067/05/2021, che ha già valutato il merito della contestazione determinando la legittimità dell'operato dell'Ufficio, è divenuta definitiva per la ricorrente Ricorrente_1, risultando ricorrenti in Cassazione solo i coobbligati Società_1 Spa e Nominativo_2. Al momento pertanto, non esiste alcun vizio della cartella opposta che ne possa determinare la sospensione o l'annullamento, apparendo legittimi anche gli accessori della sanzione e degli interessi, determinati contestualmente secondo le norme per la riscossione delle entrate tributarie. Rimane solo aperta, per il futuro, l'eventuale revocazione della sentenza in esecuzione all'esiti del giudizio in Cassazione attualmente ancora pendente, certamente estensibile a tutti i coobbligati.
Una tale possibilità, unita alla peculiarità della fattispecie, giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PARISI DOMENICO, TO
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 748/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2024 00052892 25 002 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 473/2024 depositato il
23/10/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 22.4.2024 all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia – Riscossione di Avellino, nonché depositato il 2.5.2024 presso questa Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.01220240005289225000, notificata in data 28.2.2024, per la riscossione della complessiva somma di €97.529,63 dovuta per imposta di registro su provvedimenti giudiziari dell'anno 2015, sostenendone l'illegittimità in primo luogo per mancanza di provvedimento giudiziario definitivo, essendo stato regolarmente impugnato in via giurisdizionale l'avviso di liquidazione originario ed essendo ancora pendente innanzi alla Corte di Cassazione il relativo ricorso avverso la sentenza della CTR di Salerno che aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In via subordinata sosteneva l'impossibilità di iscrivere a ruolo interessi e sanzioni perché non preceduti da avviso di liquidazione con l'indicazione delle modalità di calcolo. Chiedeva quindi l'annullamento della cartella di pagamento, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente la opposta Agenzia delle Entrate e chiedeva rigettarsi la proposta opposizione, evidenziando che la natura di imposta principale di registro liquidata nel 2015 consentiva la riscossione anche in pendenza del relativo giudizio, mentre interessi e sanzioni scaturivano automaticamente dall'omesso pagamento dell'imposta nei termini previsti, così che nessun ulteriore avviso di liquidazione era dovuto. Precisava poi che la ricorrente non aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CTR di Salerno n.8067/2021, la quale pertanto era definitiva nei suoi confronti, pur non escludendo per il futuro la possibilità di avvalersi dell'eventuale pronuncia a favore nei confronti degli altri coobbligati.
Sosteneva poi il rispetto di tutte le indicazioni prescritte dalla legge per la formazione della cartella e concludeva per il rigetto del ricorso e della istanza cautelare, con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 16.7.2024 la Corte respingeva la domanda cautelare e, alla successiva udienza del 22.10.2024, decideva la controversia nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'opposizione sia infondata e debba essere rigettata. Premesso invero che non sussiste alcun vizio di motivazione della cartella esattoriale opposta, che presenta tutte le voci e le indicazioni in chiaro previste dall'art.25 del DPR 602/1973 e menziona chiaramente la derivazione del ruolo da giudizio di omologa di concordato del tribunale di Avellino, ben conosciuto dalla ricorrente per esserne stata parte, deve osservarsi che l'imposta in contestazione è l'imposta principale di registro dovuta in percentuale sul valore dei beni oggetto di trasferimento a terzi, e quindi non sospendibile ex art.56 DPR 131/1986. Inoltre la sentenza della CTR Salerno n.8067/05/2021, che ha già valutato il merito della contestazione determinando la legittimità dell'operato dell'Ufficio, è divenuta definitiva per la ricorrente Ricorrente_1, risultando ricorrenti in Cassazione solo i coobbligati Società_1 Spa e Nominativo_2. Al momento pertanto, non esiste alcun vizio della cartella opposta che ne possa determinare la sospensione o l'annullamento, apparendo legittimi anche gli accessori della sanzione e degli interessi, determinati contestualmente secondo le norme per la riscossione delle entrate tributarie. Rimane solo aperta, per il futuro, l'eventuale revocazione della sentenza in esecuzione all'esiti del giudizio in Cassazione attualmente ancora pendente, certamente estensibile a tutti i coobbligati.
Una tale possibilità, unita alla peculiarità della fattispecie, giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.