Art. 3.
Lo statuto delle camere di commercio italiane all'estero deve, in ogni caso, determinare:
1) le attivita' che l'associazione intende svolgere per incrementare gli scambi commerciali con l'Italia;
2) le condizioni e le modalita' per l'acquisto e la perdita della qualita' di socio;
3) la composizione e le modalita' di costituzione degli organi dell'associazione;
4) le condizioni e le modalita' con le quali possono essere deliberate le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'associazione;
5) le modalita' di approvazione dei bilanci annuali.
Lo statuto delle camere di commercio italiane all'estero deve, in ogni caso, determinare:
1) le attivita' che l'associazione intende svolgere per incrementare gli scambi commerciali con l'Italia;
2) le condizioni e le modalita' per l'acquisto e la perdita della qualita' di socio;
3) la composizione e le modalita' di costituzione degli organi dell'associazione;
4) le condizioni e le modalita' con le quali possono essere deliberate le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'associazione;
5) le modalita' di approvazione dei bilanci annuali.