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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/07/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 10/07/2025 nella causa RG n. 545/2024 promossa da
, , in qualità di rappresentante legale Parte_1 C.F._1 della figlia minore , , assistita dall'avv. Persona_1 C.F._2
SALVATORE CARMELINA
Parte ricorrente
Contro
, , assistito Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ZECCHINI SILVIA Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
• la presente decisione ha ad oggetto l'opposizione proposta da di caro, in Parte_1 qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale sulla minore , Persona_1 contro le conclusioni a lei non favorevoli a cui è pervenuto il C.T.U. nel corso della prima fase del procedimento ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c., instaurato dalla medesimo per veder accertare lo status, in capo alla figlia, di minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età (ai fini del riconoscimento dell' indennità di frequenza);
• l'opposizione appare fondata e deve essere pertanto accolta;
• sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive, convincenti, complete e che non sono state contestate dalle parti nel termine appositamente loro concesso - e che pertanto il
Tribunale ritiene di poter fare proprie - il C.T.U. nominato nella presente fase ha concluso in questi termini:
• “Dalla disamina della florida documentazione sanitaria e dagli elementi clinici emersi in occasione dell'indagine medico – legale peritale si evince che è affetta Persona_1 da disturbo specifico della lettura compitazione / abilità e capacità scolastiche;
disturbo specifico delle abilità aritmetiche. Trattasi di minore di anni 10 la cui anamnesi familiare risulta positiva per DSA/ ADHD da parte di un fratello maggiore. Nota al servizio di Logopedia dell'ASL di Biella dal 2021 per difficoltà abilità linguistiche . Una valutazione psicodiagnostica effettuata nel luglio 2023 veniva caratterizzata dalla presenza di difficoltà nell'attenzione - concentrazione , lentezza nella lettura , difficoltà nell'orientamento nel tempo e nella memorizzazione. Consapevole di tali problematiche la minore esprime delle notevoli difficoltà, nella fase in cui le insegnanti le propongono dei lavori da svolgere in autonomia . Per quando dalla scala di Wish IV emerge che l' abilità intellettiva globale si colloca nella norma = 98 , l'analisi fattoriale evidenzia un range nella media per quanto attiene la comprensione verbale , ragionamento viso percettivo, memoria di lavoro. Per contro l'indice di velocità di elaborazione si colloca sotto la media con una discrepanza significativa tra le abilità generali e le competenze cognitive. Collateralmente una
1 valutazione neuropsicologica di secondo livello rileva una qualità dell'attenzione alterata da stimoli di distrazione interni , con un punteggio molto basso nella velocità di elaborazione e vigilanza , il che giustifica che la suddetta fatica nel mantenere la concentrazione per lunghi periodi di tempo. I questionari osservativi del comportamento di disattenzione impulsività ed iperattività evidenziano la presenza di comportamenti legati a disattenzione nei principali contesti di vita , con note di impulsività e di iperattività in ambito familiare. Ne consegue che la medesima al fine di mantenere i tempi di studio in linea con i compagni di classe necessita di aiuto e sollecitazioni .Ciò comporta un senso di frustrazione , a ciò si aggiunge che l'aumento del contenuto didattico esplicano un riflesso negativo sui processi di apprendimento e di autostima . Stante tali disturbi del neurosviluppo ( DSA – ADHD ) nell'Ottobre /2023 veniva redatta dal Servizio Neuropsichiatria Infantile dell'ASL di Biella una certificazione di DSA con rilievo di : Disturbo specifico della lettura compitazione altri disturbi delle abilità scolastiche . Sulla scorta di con quanto refertato, al fine di permettere alla minore di esprimere le proprie potenzialità e farle utilizzare degli strumenti compensativi veniva instaurato da parte della
Scuola Primaria un piano didattico personalizzato. Ciò nonostante il potenziamento degli apprendimenti, a fronte dell'importante caduta attentiva permangono difficoltà in seno alla medesima . Gli elementi clinici emersi in occasione dell'indagine medico legale suffragano quanto emerso nei vari controlli clinici logopedici / neuropsichiatria infantile . Trattasi di minore in buone condizioni cliniche generali ,assenza di elementi segni neurologici focali. .
Non presenti discinesie, aspetti atassici , disprassici , né disartrici . Collaborante, tono dell'umore eutimico . Risponde in modo coerente ed adeguato alle domande semplici , con presenza della madre . Buona la capacità di comprensione delle domande poste, con evidenza di un modesto rallentamento nell'elaborazione delle risposte , , ipovalida la capacità attentiva selettiva e sostenuta durante il colloquio , . Eloquio ben sistematizzato interrotto da elaborazioni ideative e verbali non in stretta connessione con il contesto verbale . Sulla scorta di quanto repertato in documentazione sanitaria e con quanto obiettivato , pare equo e giustificato riconoscere i benefici di cui alla Legge 118 / 1971 ;
Legge n. 289 del 11 .10.1990 , in quanto minore deambulante con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età . In relazione al percorso clinico neuropsichiatrico e alla fisiologica crescita maturativa della minore, opportuno un rivedibilità tra due ( 2 ) anni di tale giudizio medico legale . Tali benefici decorrono dalla data della domanda amministrativa.”;
• la domanda deve, in conclusione, essere accolta, con il riconoscimento in capo alla minore, dalla data della domanda amministrativa, dello lo status di minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età;
• la decisione sulle spese di entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. – comprese entrambe le C.T.U. - segue la soccombenza dell' ; CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento dell'opposizione,
• accerta in capo a lo status di minore con difficoltà persistenti a Persona_1 svolgere compiti e funzioni proprie della sua età;
• condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente nella misura CP_1 complessiva di € 5.500 oltre accessori;
• pone tutte le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Biella, 10.7.25. La Giudice
Dr.ssa Francesca Marchese
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 10/07/2025 nella causa RG n. 545/2024 promossa da
, , in qualità di rappresentante legale Parte_1 C.F._1 della figlia minore , , assistita dall'avv. Persona_1 C.F._2
SALVATORE CARMELINA
Parte ricorrente
Contro
, , assistito Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ZECCHINI SILVIA Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
• la presente decisione ha ad oggetto l'opposizione proposta da di caro, in Parte_1 qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale sulla minore , Persona_1 contro le conclusioni a lei non favorevoli a cui è pervenuto il C.T.U. nel corso della prima fase del procedimento ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c., instaurato dalla medesimo per veder accertare lo status, in capo alla figlia, di minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età (ai fini del riconoscimento dell' indennità di frequenza);
• l'opposizione appare fondata e deve essere pertanto accolta;
• sulla scorta di spiegazioni che appaiono esaustive, convincenti, complete e che non sono state contestate dalle parti nel termine appositamente loro concesso - e che pertanto il
Tribunale ritiene di poter fare proprie - il C.T.U. nominato nella presente fase ha concluso in questi termini:
• “Dalla disamina della florida documentazione sanitaria e dagli elementi clinici emersi in occasione dell'indagine medico – legale peritale si evince che è affetta Persona_1 da disturbo specifico della lettura compitazione / abilità e capacità scolastiche;
disturbo specifico delle abilità aritmetiche. Trattasi di minore di anni 10 la cui anamnesi familiare risulta positiva per DSA/ ADHD da parte di un fratello maggiore. Nota al servizio di Logopedia dell'ASL di Biella dal 2021 per difficoltà abilità linguistiche . Una valutazione psicodiagnostica effettuata nel luglio 2023 veniva caratterizzata dalla presenza di difficoltà nell'attenzione - concentrazione , lentezza nella lettura , difficoltà nell'orientamento nel tempo e nella memorizzazione. Consapevole di tali problematiche la minore esprime delle notevoli difficoltà, nella fase in cui le insegnanti le propongono dei lavori da svolgere in autonomia . Per quando dalla scala di Wish IV emerge che l' abilità intellettiva globale si colloca nella norma = 98 , l'analisi fattoriale evidenzia un range nella media per quanto attiene la comprensione verbale , ragionamento viso percettivo, memoria di lavoro. Per contro l'indice di velocità di elaborazione si colloca sotto la media con una discrepanza significativa tra le abilità generali e le competenze cognitive. Collateralmente una
1 valutazione neuropsicologica di secondo livello rileva una qualità dell'attenzione alterata da stimoli di distrazione interni , con un punteggio molto basso nella velocità di elaborazione e vigilanza , il che giustifica che la suddetta fatica nel mantenere la concentrazione per lunghi periodi di tempo. I questionari osservativi del comportamento di disattenzione impulsività ed iperattività evidenziano la presenza di comportamenti legati a disattenzione nei principali contesti di vita , con note di impulsività e di iperattività in ambito familiare. Ne consegue che la medesima al fine di mantenere i tempi di studio in linea con i compagni di classe necessita di aiuto e sollecitazioni .Ciò comporta un senso di frustrazione , a ciò si aggiunge che l'aumento del contenuto didattico esplicano un riflesso negativo sui processi di apprendimento e di autostima . Stante tali disturbi del neurosviluppo ( DSA – ADHD ) nell'Ottobre /2023 veniva redatta dal Servizio Neuropsichiatria Infantile dell'ASL di Biella una certificazione di DSA con rilievo di : Disturbo specifico della lettura compitazione altri disturbi delle abilità scolastiche . Sulla scorta di con quanto refertato, al fine di permettere alla minore di esprimere le proprie potenzialità e farle utilizzare degli strumenti compensativi veniva instaurato da parte della
Scuola Primaria un piano didattico personalizzato. Ciò nonostante il potenziamento degli apprendimenti, a fronte dell'importante caduta attentiva permangono difficoltà in seno alla medesima . Gli elementi clinici emersi in occasione dell'indagine medico legale suffragano quanto emerso nei vari controlli clinici logopedici / neuropsichiatria infantile . Trattasi di minore in buone condizioni cliniche generali ,assenza di elementi segni neurologici focali. .
Non presenti discinesie, aspetti atassici , disprassici , né disartrici . Collaborante, tono dell'umore eutimico . Risponde in modo coerente ed adeguato alle domande semplici , con presenza della madre . Buona la capacità di comprensione delle domande poste, con evidenza di un modesto rallentamento nell'elaborazione delle risposte , , ipovalida la capacità attentiva selettiva e sostenuta durante il colloquio , . Eloquio ben sistematizzato interrotto da elaborazioni ideative e verbali non in stretta connessione con il contesto verbale . Sulla scorta di quanto repertato in documentazione sanitaria e con quanto obiettivato , pare equo e giustificato riconoscere i benefici di cui alla Legge 118 / 1971 ;
Legge n. 289 del 11 .10.1990 , in quanto minore deambulante con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età . In relazione al percorso clinico neuropsichiatrico e alla fisiologica crescita maturativa della minore, opportuno un rivedibilità tra due ( 2 ) anni di tale giudizio medico legale . Tali benefici decorrono dalla data della domanda amministrativa.”;
• la domanda deve, in conclusione, essere accolta, con il riconoscimento in capo alla minore, dalla data della domanda amministrativa, dello lo status di minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età;
• la decisione sulle spese di entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. – comprese entrambe le C.T.U. - segue la soccombenza dell' ; CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento dell'opposizione,
• accerta in capo a lo status di minore con difficoltà persistenti a Persona_1 svolgere compiti e funzioni proprie della sua età;
• condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente nella misura CP_1 complessiva di € 5.500 oltre accessori;
• pone tutte le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Biella, 10.7.25. La Giudice
Dr.ssa Francesca Marchese
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