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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/10/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
IA ER SC, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5710/2019 R.G. tra
, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Terenzio e Raffaele Taronna Parte_1
(comunicazioni a e Email_1
Email_2
Attore –
e
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardella Controparte_1
(comunicazioni a . oggia. it) Emai_3 Email_4 Email_5
- Convenuto –
Oggetto: “liquidazione compensi a seguito di cessazione della materia del contendere- illegittima delibera di
esclusione del socio”
Conclusioni: (precisate alla udienza del 9.10.2025):
Per tutte le parti costituite: come da verbale di udienza del 9.10.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore deduceva di avere costituito Parte_1
con atto a rogito del notaio del 23.6.2014 con i signori e Per_1 Persona_2 Parte_2
l'associazione con sede in Trani, priva di scopo di lucro e con finalità di
[...] CP_1
solidarietà sociale nel campo dell'istruzione e formazione;
deduceva che il primo consiglio direttivo durava in carica 5 anni ed era composto dall'attore come Presidente, da Persona_2
come vice presidente e dl come tesoriere;
deduceva che, dopo quindici anni di ordinata Parte_2
vita sociale, con l'assemblea dei soci del 29 aprile 2019 convocata su azione giudiziale del , Parte_2
1 fu revocata la nomina di Presidente del consiglio direttivo del per dedotte Per_2
inadempienze e nominati i componenti del nuovo Consiglio direttivo nel quale Parte_2
presidente e quale vicepresidente e tesoriere;
deduceva che, con il tempo, il disegno del Pt_1
volto ad estromettere dall'organico sociale i soci originari veniva in evidenza atteso che Parte_2
questi, di fatto, impediva all'odierno attore di svolgere il proprio ruolo di tesoriere impedendo l'accesso ai conti correnti bancari dell'associazione e impedendogli di conoscerei i progetti in preparazione, inoltre cambiando la serratura di accesso alla sede sociale.
Pertanto, con pec del 30 luglio 2019, il rassegnava le proprie dimissioni dall'associazione Pt_1
sollecitando l'immeditata convocazione dell'assemblea dei soci affinché procedesse alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio direttivo, atteso che a norma dell'art. 8 dello Statuto, il
Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di 8 componenti e nel caso in cui, come era accaduto in conseguenza delle dimissioni del il Consiglio risulti formato Pt_1
dall'unico Consigliere, è necessario convocare d'urgenza l'assemblea dei soci al fine della nomina del nuovo Consiglio direttivo.
Invece, il , incurante delle regole sociali, in data 7.8.2019 riuniva il Consiglio direttivo Parte_2
illegittimamente formato nella sua unica persona per deliberare l'illegittima esclusione del dall'associazione; convocata dunque l'assemblea dei soci per il 16/18 settembre 2019, il Per_2
ne contestava la legittimità poiché l'assemblea si sarebbe dovuta occupare solo della Pt_1
rielezione del consiglio direttivo e, comunque, rappresentava la propria impossibilità a presenziare alla stessa per ragioni di salute;
tuttavia, il Presidente , realizzata l'impossibilità di Parte_2
convocare l'assemblea dei soci per la data del 18.9.2019, in quella stessa data riuniva il Consiglio
direttivo nella sua unica persona deliberando l'esclusione del da socio. Pt_1
Avverso tale delibera di esclusione agiva dunque in giudizio il deducendo l'illegittimità Pt_1
della delibera in questione in virtù dell'art. 8 dello Statuto nella parte in cui prevede la necessaria partecipazione di almeno tre componenti ai fini della validità del Consiglio direttivo, sicchè in conseguenza delle dimissioni del sarebbe stato necessario convocare l'assemblea al fine della Pt_1
rinnovazione degli organi sociali.
A fortiori, illegittima è la delibera di esclusione del promanando da un organo privo di poteri Pt_1
ed illegittimamente costituito, inoltre deliberato senza avere preliminarmente contestato al Pt_1
gli addebiti che portavano all'esclusione, che il contestava nella loro fondatezza in relazione Pt_1
a ciascuno dei motivi dedotti. Inoltre, a norma dell'art. 5 dello Statuto, l'esclusione può essere
2 disposta in caso di mancato versamento delle quote sociali nonché nel caso di gravi motivi che, se oggetto di contestazione, devono essere valutati dal Giudice.
Concludeva pertanto chiedendo, previa sospensione degli effetti della delibera, accertata l'inesistenza della delibera di esclusione del socio adottata dal Consiglio direttivo in data Pt_1
18.9.2019, con conseguente reintegra del ex tunc nell'associazione con risarcimento Pt_1 CP_1
dei danni e compensi di lite da distrarre in favore dei procuratori costituiti in quanto antistatari.
Con comparsa di costituzione depositata il 4.10.2022 si costituiva la convenuta (avv. Nardella) CP_1
che, premessa la ricostruzione in fatto della vicenda per cui è procedimento, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda con condanna alle spese e competenze di lite deducendo, in particolare, la sussistenza dei gravi motivi a fondamento della delibera di esclusione del socio.
All'udienza di prima comparizione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, rinviata al fine dell'esame della comparsa di costituzione ed assegnati i termini ex art. 183 c.p.c, all'udienza successiva era rigettata la domanda cautelare di sospensione della delibera di esclusione del socio odierno attore che, a seguito di reclamo dinanzi al Collegio, era invece accolta;
nelle more, il processo era dapprima interrotto per cancellazione dall'albo degli avvocati dell'avv. Alloggio,
difensore della associazione convenuta ed, a seguito di riassunzione, veniva dichiarato il decesso dell'attore e chiesto dalla parte attrice dichiararsi la cessazione della materia del Parte_1
contendere.
All'udienza del 4.4.2014 veniva formulata dal Giudice una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
che prevedeva la “cessazione della materia del contendere ed attribuzione ai difensori della parte attrice
dichiaratasi antistatari della somma di € 4.800,00, oltre accessori di legge ad integrale soddisfo delle
competenze legali”. Tale proposta, accettata dalla parte attrice, non era invece accolta dalla parte convenuta, e la causa era rinviata all'udienza del 9.10.2025 per la discussione e decisione ex art. 281
sexies c.p.c. con assegnazione del termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive che entrambe le parti depositavano insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze.
In particolare, la parte attrice insisteva per la pronuncia di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell'associazione convenuta al pagamento delle spese e competenze,
anche della fase cautelare, da distrarre in favore dei procuratori costituiti in quanto dichiaratisi
3 antistatari.
All'udienza del 9.10.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e la causa era riservata per la decisione.
Diritto.
Stante, dunque, il decesso della parte attrice, occorre dichiarare come da istanza delle parti, la cessazione della materia del contendere e tuttavia, ai soli fini della condanna alle spese, esaminare la fondatezza della domanda di parte attrice in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale.
A tal fine, è condivisibile la ricostruzione della parte attrice come accolta dal Collegio in sede di reclamo per cui “secondo cui, per effetto delle dimissioni del la cui decorrenza è immediata non Pt_1
potendosi applicare la norma dell'art. 24 che regola la diversa ipotesi delle dimissioni o del recesso
dell'associato, il Consiglio Direttivo, decaduto a norma di statuto, non avrebbe più potuto funzionare e il
altro non avrebbe dovuto e potuto fare che indire immediatamente l'assemblea dei soci per deliberare Parte_2
la rielezione del Consiglio Direttivo. È invece accaduto che il , unico componente del Consiglio Parte_2
direttivo, il pomeriggio del 30.7.19 ha deliberato l'ammissione di due nuove associate ad e la CP_1
cooptazione di una di loro, , nel consiglio direttivo, appare dotata di fumus l'impugnazione Controparte_2
della delibera del 30.7.19, effettuata dal nel procedimento di primo grado, in quanto adottata in Pt_1
violazione di ogni norma statutari da un consiglio direttivo composto da un solo membro (invece che da tre
membri, essendo il stato revocato e il dimissionario), che in quanto privo della maggioranza Per_2 Pt_1
dei suoi componenti, era oramai decaduto (art. 8 Statuto) sicché il Presidente avrebbe potuto solo indire
l'assemblea e non deliberare l'ingresso di nuovi aderenti e la cooptazione di uno di essi nel Consiglio
Direttivo, procedura questa peraltro prevista solo nell'ipotesi del venir meno di un componente, ferma però la
maggioranza dei consiglieri. L'illegittimità della delibera del 30.7.2019, adottata dal solo che non Parte_2
avrebbe potuto far funzionare un consiglio direttivo decaduto, si ripercuote a cascata sulle delibere successive
ed in particolare su quelle quivi impugnate, ovvero la delibera del 16.9.19 siccome adottata da una assemblea
costituita da aderenti il cui ingresso in appare deciso unilateralmente dal mentre avrebbe CP_1 Parte_2
dovuto essere deliberato da un consiglio direttivo regolarmente costituito con un minimo di tre membri e con
il voto di almeno due componenti e di poi, la delibera consiliare del 18.9.19 di esclusione del Pt_1
dall'associazione, anche questa siccome adottata illegittimamente da un consiglio direttivo eletto in modo
irregolare il 16.9.19 da aderenti il cui ingresso è come detto avvenuto in violazione di ogni norma di legge
4 (sul funzionamento degli origani collegiali) e statutaria. Né induce a diverse conclusioni la ratifica
dell'operato del Consiglio direttivo, deliberata dall'assemblea di il 16.9.2019 (delibera pure CP_1
impugnata dal , atteso che apparendo viziato ogni atto compiuto da un consiglio direttivo formato da Pt_1
un solo componente- -compresa quindi la delibera di ingresso di nuovi associati, Parte_2
l'assemblea così formata non avrebbe potuto ratificare un'attività che appare radicalmente illegittima”.
Per tali ragioni, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, le spese e le competenze del presente giudizio nonché della fase cautelare di reclamo devono essere poste a carico della parte convenuta e liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. in relazione alle cause di valore indeterminato a bassa complessità, ridotto il compenso per la fase istruttoria in ragione del solo deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., e per la fase decisionale in ragione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.ssa
IA ER SC - definitivamente pronunciando, ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 5710/2019 del Ruolo Generale, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande proposte da
[...]
con atto di citazione notificato in data 22.10.2019; Pt_1
2) tenuto e condanna il convenuto in persona del l.r.p.t. al pagamento Controparte_1
delle spese e competenze di lite che, in relazione al valore della controversia, in relazione alla fase cautelare di reclamo, liquida in euro 174,00 per spese ed euro 4.357,00 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale – ridotta del 50% in ragione della decisione in forma semplificata –) ed, in relazione al presente giudizio di merito, in euro 264,00 per spese ed euro 5.260,00 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria – rifotta del
50% in ragione del solo deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., fase decisionale – ridotta del 50% in ragione della decisione in forma semplificata -, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, VA e SS come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti avv. Vincenzo Terenzio e Raffaele Taronna in quanto dichiaratisi antistatari.
Trani, 9.10.2025
Il Giudice
IA ER SC
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