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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/05/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1583/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1583/2022
PROMOSSA DA
C.F.: , elettivamente domiciliata in Paternò, Via Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele n. 389, presso lo studio dell'avv. Alfio Franco Amato che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Di
Garanzia Vittime Della Strada, elettivamente domiciliata in Catania, Viale XX Settembre n. 45, presso lo studio dell'avv. Antonino Lanza che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E CONTRO
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Catania Parte_1 CP_2
e la compagnia quale impresa designata
[...] Controparte_1
per la gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., per ivi sentirli condannare al pagamento in proprio favore, in solido tra di loro, della complessiva somma di €
78.319,00, o di quell'altro maggiore o minore importo da determinare a mezzo di c.t.u., oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni fisici patiti nel sinistro occorsole in data 03.10.2015, alle ore 20,30 circa, verificatosi sulla S.S. 121, sulla corsia di marcia Paternò-Catania, in territorio del
Comune di Motta Sant'Anastasia.
A fondamento della domanda ha affermato che in data Parte_1
03.10.2015, alle ore 20,30 circa, il , mentre stava percorrendo la S.S. 121 CP_2
alla guida della propria autovettura Ford Ka tg. AR006CE con lei a bordo, in direzione di marcia Paternò-Catania, giunto all'altezza del Km 8+600 in territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia, poco dopo il distributore carburanti Agip, improvvisamente perdeva il controllo della sopradetta autovettura Ford Ka ed andava a sbattere dapprima contro il guard-rail posto al centro della carreggiata di marcia e poi contro un muro posto al margine destro della carreggiata di marcia, per finire la propria corsa al centro della carreggiata;
che sui luoghi teatro dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri di Belpasso, di Motta Sant'Anastasia nonché i VVFF per eseguire i rilievi di rito;
che in seguito al descritto sinistro, ella aveva riportato notevoli danni fisici per le cui cure veniva accompagnato da un ambulanza del 118 al P.S. dell'Ospedale . Controparte_3
pagina 2 di 19 Si è costituita in giudizio la compagnia quale Controparte_1
impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. contestando la dinamica del sinistro prospettata dall'attrice ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva: a fondamento delle proprie difese la compagnia ha dedotto l'imputabilità dell'evento dannoso al caso fortuito, costituito nel caso in esame dall'improvviso scoppio dello pneumatico anteriore destro dell'autovettura Ford
Ka, come si poteva evincere dalle dichiarazioni rese dal convenuto CP_2
ai Carabinieri di Motta Sant'Anastasia secondo cui “ero alla guida della
[...]
mia autovettura Ford Ka e stavo percorrendo la S.S. 121 in direzione Catania, durante la marcia improvvisamente la ruota anteriore destra si bucava e a seguito di ciò perdevo il controllo del mezzo andando ad urtare il guardrail e successivamente a carambolare da sinistra a destra o viceversa, sin quando il mezzo finiva la sua corsa”; che lo scoppio improvviso dello pneumatico - come statuito dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità - integrava il caso fortuito che, in quanto caratterizzato da imprevedibilità ed inevitabilità, faceva venir meno la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. a carico del conducente del veicolo;
che, alla luce di quanto sopra dedotto, era di tutta evidenza la carenza di legittimazione passiva della Compagnia giusta il disposto di cui all'art. 141 del codice delle assicurazioni a mente del quale “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro”; che, ad ogni buon conto, in caso di accertata responsabilità del nella causazione CP_2
dell'evento, occorreva ridurre l'ammontare del risarcimento richiesto giusta il combinato disposto degli artt. 172 c.d.s. e 1227, commi 1 e 2, c.c., a seguito della partecipazione colposa dell'attrice per il mancato uso delle cinture di sicurezza;
che pagina 3 di 19 la quantificazione degli asseriti danni fisici prospettata da parte attrice si palesava eccessiva e non provata, necessitandosi all'occorrenza di una c.t.u. medico-legale atta a verificare il nesso di causalità e la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice adito ha ammesso la prova testimoniale e l'interrogatorio formale come dedotti da parte attrice, assunti all'udienza del
1.02.2020; disattesa la richiesta di espletamento di c.t.u. medico – legale, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'adozione, ad opera del Tribunale di Catania, della sentenza n. 3412 del 2022, pubblicata in data 26.07.2022, con la quale è stata disattesa la domanda di risarcimento del danno azionata dalla sul Pt_1
presupposto che il sinistro si era verificato a causa dello scoppio dello pneumatico della ruota anteriore destra del mezzo su cui era traportata la parte attrice, come risultava dal contenuto della relazione stilata dai Carabinieri della Stazione di Motta
Sant'Anastasia nella quale veniva riportato che il aveva dichiarato che CP_2
“Ero alla guida della mia autovettura Ford Ka targata AR006CE e stavo percorrendo la strada statale 121 in direzione Catania, durante la marcia improvvisamente la ruota anteriore destra si bucava e a seguito di ciò perdevo il controllo del mezzo andando ad urtare il guardrail e successivamente a carambolare da sinistra a destra o viceversa, sin quando il mezzo non finiva la sua corsa. A bordo della macchina vi era anche la mia ragazza tale Parte_1
, e che la foratura dello pneumatico aveva integrato gli estremi del caso
[...]
fortuito escludente la responsabilità del conducente e della compagnia convenuta. ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n. 3412 del 2022 censurandone il contenuto nella misura in cui, sulla base di un'errata lettura delle risultanze documentali e delle dichiarazioni proferite dal pagina 4 di 19 teste escusso e dal convenuto , aveva disatteso la domanda risarcitoria: CP_2
l'appellante ha rilevato come nessuna foratura dello pneumatico sinistro del veicolo incidentato fosse mai stata riscontrata né tanto meno verbalizzata, non comprendendosi come i Carabinieri della Stazione di Motta Sant'Anastasia, intervenuti dopo circa due ore dalla verificazione del sinistro, avessero potuto riportare la frase del secondo cui egli aveva peso il controllo della CP_2
autovettura a seguito della improvvisa foratura della ruota ad onta del fatto che il non era più presente nel luogo del sinistro al momento del loro arrivo;
che CP_2
le deposizioni del teste e del convenuto avevano pienamente Pt_1 CP_2
confermato la dinamica del sinistro e la improvvisa perdita del controllo del veicolo a causa della condotta imprudente del conducente che, nel corso del giudizio, aveva candidamente riferito che stava “andando un pò forte e ho perso il controllo della macchina (…) andavo a circa 100 Km orari, comunque oltre il limite di velocità”; che, anche a volere considerare avveratosi lo scoppio improvviso della ruota e a volere sussumere tale scoppio nella nozione del fortuito, occorreva considerare che il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venire meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c. sempre che non sussista una coeva condotta imprudente del conducente del veicolo quale l'eccessiva velocità; che, in tema di danni derivanti dalla circolazione, lo scoppio improvviso di pneumatico, per poter operare come caso fortuito, non deve essere collegato a colpa concorrente del conducente, ad esempio per l'eccessiva velocità o usura della gomma medesima, venendo in tal caso meno la sua assoluta imprevedibilità ed inevitabilità; che, piuttosto, il non avere eseguito le dovute manutenzioni al veicolo o l'avere tenuto una velocità non consona alle circostanze del caso o addirittura in pagina 5 di 19 violazione dei limiti previsti, costituiva violazione degli obblighi di custodia e di guida prudente cui il proprietario del veicolo era tenuto e che metteva fuori gioco l'esimente del caso fortuito.
Si è costituita nel giudizio di appello la compagnia Controparte_1
quale impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., contestando le avverse difese ed instando per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata: l'appellata ha ribadito la coerenza della ricostruzione dei fatti posta in essere dal decidente in prime cure, avuto viepiù riguardo alle contraddizioni emerse tra la deposizione del teste zio della odierna Tes_1
appellante, e il convenuto conducente del veicolo e, per la non Controparte_2
temuta ipotesi di accoglimento dell'appello, ha riproposto le doglianze assorbite in prime cure quali il concorso di colpa della danneggiata a seguito del mancato uso delle cinture di sicurezza e la contestazione della quantificazione dei danni subiti dalla da ritenere spropositata e non provata. Pt_1
Radicatosi il contraddittorio, la Corte ha, con ordinanza datata 9 ottobre 2023, dato ingresso alla c.t.u. medico-legale al fine della quantificazione dei danni subiti dalla seguito del sinistro per cui è lite, sul presupposto della esistenza di un Pt_1
profilo di responsabilità del nella causazione dell'evento anche a seguito CP_2
dell'asserito scoppio dello pneumatico, ed al fine della verifica della compatibilità dei danni subiti dalla on l'uso delle cinture di sicurezza il cui mancato Pt_1
utilizzo ad opera della danneggiata è stato più volte ribadito dalla difesa della compagnia assicurata a fondamento dell'invocato concorso di colpa;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 febbraio 2025.
pagina 6 di 19 Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere accogliere l'appello fatto valere da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
La domanda di risarcimento del danno azionata dalla er le lesioni subite Pt_1
trae linfa dal sinistro occorsole allorché il proprio fidanzato alla Controparte_2
guida dell'auto Ford Ka, mentre facevano ritorno a Catania da Paternò percorrendo la strada statale n. 121, perdeva il controllo del veicolo andando a sbattere dapprima sul guardrail posto al centro della carreggiata, poi sul guardrail a destra ed infine centrando un ostacolo che determinava l'arresto del veicolo: a seguito della carambola e dell'urto finale la riportava vistosi danni alla propria Pt_1
integrità fisica per il cui ristoro ha incoato il presente giudizio avverso il conducente
, risultato sprovvisto di patente di guida e di copertura assicurativa, ed CP_2
avverso la compagnia quale impresa designata per Controparte_1
la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: la sentenza del Tribunale di Catania n. 3412 del 2022 ha disatteso la domanda risarcitoria avendo accertato che il sinistro era dipeso dallo scoppio improvviso della ruota destra del veicolo, scoppio improvviso da sussumere nella categoria del caso fortuito costituente esimente di responsabilità per il conducente del veicolo secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a mente della quale “In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti
l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile” (si vedano le sentenze
20 maggio 2016, n. 10409 e 6 settembre 2012, n. 14959).
pagina 7 di 19 Ad avviso della al contrario, non era emersa alcuna prova del fatto che Pt_1
il sinistro e la conseguente perdita di controllo del veicolo fossero dipesi dallo scoppio di uno pneumatico, e quand'anche tale scoppio si fosse in concreto verificato, esso era stata causato dall'eccessiva velocità del veicolo tenuta imprudentemente dal il quale ha, davanti al Giudice, candidamente CP_2
affermato di procedere a velocità elevata con andatura superiore ai limiti di legge.
Delle due prospettazioni difensive la Corte predilige quella palesata dalla difesa di parte appellante vuto riguardo alle seguenti considerazioni. Pt_1
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva – rectius di difetto di titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio - sollevata dalla compagnia appellata per la riconducibilità dell'evento dannoso al caso fortuito, si fonda sulla presunta dichiarazione resa dal conducente dell'autovettura Ford Ka, , ai Controparte_2
Carabinieri di Motta Sant'Anastasia, successivamente non confermata dallo stesso in sede di interrogatorio formale, trasfusa nella relazione di incidente stradale versata in atti: se si legge il testo della relazione, si noterà che dopo avere dato atto di avere allocato il veicolo incidentato presso un pubblico depositario, i verbalizzanti riportavano la su riferita dichiarazione in modo del tutto scollegato dalla narrazione dei fatti e senza avere dato atto di avere identificato il CP_2
prima dell'affermazione delle predette dichiarazioni, senza comunque sottacere che non si comprende come gli operanti possano avere ascoltato il dal CP_2
momento che sono intervenuti in loco all'incirca un'ora e quarantacinque minuti dopo la verificazione del sinistro allorché sia il che la terza Controparte_4
trasportata odierna appellante non si trovavano più sul luogo dell'incidente, in quanto trasferiti con ambulanza presso l'Ospedale IB . CP_3
pagina 8 di 19 Non risulta poi trasfusa alcuna dichiarazione del neanche in seno alla CP_2
relazione stesa dai Carabinieri di Belpasso, intervenuti nell'immediatezza dei fatti quanto ancora verosimilmente il era presente, i quali nulla hanno riferito CP_2
in merito ad un presunto scoppio dello pneumatico dell'autovettura ad onta della certosina ricostruzione delle modalità con le quali si è verificato il sinistro.
Ma ciò che fa propendere per la sussistenza di una concomitante responsabilità del conducente del veicolo che mette fuori gioco il caso fortuito, avendo reso non imprevedibile ed inevitabile la foratura della ruota, è il contenuto delle affermazioni proferite dal in sede di interrogatorio formale (“stavo andando un pò forte CP_2
e ho perso il controllo della macchina… andavo a circa 100 Km orari, comunque oltre il limite di velocità”) che attestano l'esistenza di una grave imprudenza da quest'ultimo perpetrata alla guida del veicolo a velocità sostenuta, superiore ai limiti previsti per una strada notoriamente molto pericolosa quale risulta essere la S.S. 121
Catania – Paternò: tali dichiarazioni sono attendibili in quanto riferite dal Pt_2
contra se, potendo questi, che è risultato privo di patente di guida e con polizza assicurativa scaduta da tre anni, essere chiamato in manleva dalla Compagnia convenuta per quanto quest'ultima verrà ad essere condannata per ristorare la ei danni subiti. Pt_1
Ammesso che vi sia stato la foratura della ruota destra dell'autovettura Ford Ka, non vi è dubbio che quest'ultima sia stata cagionata dall'eccessiva velocità dell'auto la quale, a causa della elevata forza cinetica, ha cominciato a carambolare verso il guardrail posto al centro della carreggiata, che separava fortunatamente le corsie di marcia, poi verso il guardrail di destra ed infine verso un ostacolo che ne ha determinato l'arresto: tale dinamica è stata confermata sia da teste che dal Tes_1
in sede di interpello ed è stata riportata nelle relazioni dei verbalizzanti sì CP_2
pagina 9 di 19 da potersi ritenere del tutto pacifica, di talché anche a volere prospettare la verificazione dello scoppio improvviso dello pneumatico, in realtà rimasto del tutto indimostrato, ciò che ha giocato un ruolo preponderante nella causazione del sinistro
è stata l'eccessiva velocità tenuta dal e la sua conseguente condotta CP_2
imprudente che ha reso l'asserita foratura del tutto prevedibile ed evitabile.
La Corte rileva come il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venire meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c. in tema di danni derivanti dalla circolazione: in tale ottica, il conducente del veicolo può riuscire a fornire la prova liberatoria solo dimostrando il fortuito, vale a dire un elemento sostanzialmente estraneo alla sua sfera soggettiva. Tuttavia, in materia di responsabilità del conducente di cui all'art. 2054, primo comma, c.c. la giurisprudenza di legittimità ha sempre ricostruito la fattispecie in termini di responsabilità soggettiva, trattandosi di una responsabilità presunta da cui il conducente può liberarsi fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e tale prova liberatoria non va intesa nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Secondo tale giurisprudenza, lo scoppio improvviso di pneumatico, per poter operare come caso fortuito, non deve essere collegato a colpa concorrente del conducente, ad esempio per l'eccessiva velocità o usura della gomma medesima, perché in tal caso verrebbero meno la sua assoluta imprevedibilità ed inevitabilità.
Ebbene, non avere eseguito le dovute manutenzioni al veicolo, o aver tenuto, come nel caso al vaglio del presente giudizio, una velocità non consona, costituisce pagina 10 di 19 certamente violazione dell'obbligo di custodia cui il proprietario del veicolo è tenuto e per il quale non può essere invocata l'esimente del caso fortuito.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “Ora, non vi è dubbio che, in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, lo scoppio di uno pneumatico può costituire anche causa unica ed incolpevole dell'incidente ascrivibile al c.d. caso fortuito il quale, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato
l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile (cfr. Cass. n. 2006/13268). Ciò posto, mette conto però di sottolineare che lo scoppio di uno pneumatico, come ha già rilevato la giurisprudenza di questa Corte, può anche non costituire l'unica causa di un sinistro stradale, potendo concorrere con altre cause – quali l'imprudenza e
l'imperizia ravvisabili nella condotta di guida ascrivibili al conducente del veicolo sotto l'aspetto della colpa. E ciò, senza considerare il difetto di manutenzione del veicolo, ugualmente riconducibile a colpa dello stesso. La premessa torna utile nella misura in cui consente di ritenere che l'attrice, pur facendo riferimento nell'atto introduttivo del giudizio allo scoppio dello pneumatico come una causa del sinistro, ciò nonostante, nel convenire in giudizio il conducente dell'auto, su cui era stata trasportata unitamente al figlio, e nel chiedere la sua condanna al risarcimento dei danni, in solido con il proprietario della vettura e la compagnia assicuratrice, evidenziava altresì che lo scoppio della gomma, a suo avviso, non aveva determinato l'inevitabilità del fatto dannoso, ascrivibile evidentemente anche
a colpa del conducente. Pertanto, non merita alcuna censura la decisione
pagina 11 di 19 impugnata per aver la Corte territoriale, ad onta dello scoppio dello pneumatico, voluto accertare e verificare se ed in quale misura sussistesse altresì la colpa del conducente, concludendo infine per la piena riconducibilità dell'evento letale alla condotta di guida del P., in quanto, pur ammettendosi in ipotesi lo scoppio della gomma, non poteva però trascurarsi che il conducente aveva comunque perso il controllo dell'autovettura, così uscendo dalla sede stradale e cagionando il sinistro.
La soluzione adottata dal giudice di merito appare infatti perfettamente in linea con il disposto dell'art. 2054 c.c., comma 1, applicabile nella specie, il quale, come è noto, prevede una presunzione di colpa a carico del conducente. Ed è appena il caso di osservare che il contenuto della relativa prova liberatoria va individuato nella inevitabilità del fatto dannoso laddove nella vicenda processuale in esame il conducente della vettura non ha, neppure in minima parte, fornito la prova di un'effettiva impossibilità di evitare l'evento dannoso ricorrendo a manovre di fortuna che si presentassero come le più efficaci nel caso concreto ad evitare
l'evento lesivo” (si veda la sentenza 6 settembre 2012 n. 14959).
In definitiva devesi dichiarare la esclusiva responsabilità nella produzione dell'incidente per cui è causa alla condotta di guida imprudente e pericolosa tenuta dal , conducente dell'autovettura Ford Ka tg. AR 006 CE, con a bordo CP_2
quale terza trasportata l'odierna appellante alla quale spetta il Parte_1
ristoro dei danni subiti a seguito degli accertamenti peritali espletati nel corso del giudizio di appello.
La c.t.u. medico-legale a firma dott. ha accertato che “la Sig.ra Persona_1
, a seguito ed in conseguenza del sinistro del 03.10.2015, per cui Parte_1
è causa, riportò, compatibilmente con le modalità del sinistro, per come riferite e riportate negli atti di causa, una ferita lacero contusa all'emivolto ed alla regione
pagina 12 di 19 sinistra del capo, della lunghezza di poco meno di cm 10, oggi guarita con esiti parzialmente celati dalla ricrescita capillifera. Riportò altresì la frattura del malleolo mediale della caviglia sinistra, che necessitò di intervento chirurgico con apposizione di vite metallica per la ricomposizione e la sintesi della regione ossea danneggiata, in atto guarita con mezzi di sintesi in situ. Dopo i primi accertamenti prestati in PS, la danneggiata fu ricoverata presso
[...]
, ove fu degente dal 04.10.2015 al Controparte_5
28.10.2015, quando fu dimessa con prescrizione, oltre che di terapia medica, di
“scarico assoluto arto inf. sinistro”, fino al 19.11.2015. Da tale data, dopo confezionamento gambaletto gessato, era prescritta “deambulazione con stampelle
e carico progressivo”. Al controllo del 24.12.2015, dopo rimozione gesso, era prescritta fisioterapia per mobilizzazione della caviglia e svezzamento dai bastoni canadesi. Ai controlli radiografici, in data 02.02.2016, “maggiormente rappresentata è la formazione di callo osseo alla pregressa frattura, osteosintetizzata, del malleolo tibiale, rispetto all'esame dei 24.12.2015” ed al successivo controllo del 24.03.2016 la stessa frattura risultava “sufficientemente consolidata”, mentre al controllo clinico del 04.04.2016, la paziente era dichiarata
“guarita con postumi da valutare in sede Medico-Legale”. In conseguenza di tutti gli eventi sopra descritti, la danneggiata fu, quindi, ricoverata dal 03.10.2015 al
28.10.2015 e, successivamente, dopo la dimissione, impossibilitata a deambulare, essendole stato prescritto scarico assoluto dell'arto operato, fino al 19.11.2015. In tale periodo, pari a giorni 48, la stessa fu impossibilitata ad attendere ad ogni ordinaria propria occupazione, determinandosi, pertanto un periodo di Inabilità temporanea Assoluta di giorni 48. Nel successivo periodo, fino al 24.12.2015 (35 giorni), dovette intraprendere un carico progressivo, deambulando con bastoni
pagina 13 di 19 canadesi, e scaturendone limitazione progressivamente decrescente alle attività abituali del quotidiano e configurandosi, pertanto, un periodo di Invalidità
Temporanea Parziale al 75% di giorni 15 ed al 50% di giorni 20; fu successivamente prescritto svezzamento completo dai bastoni e ripresa della motilità articolare, con contestuale prescrizione di calze contenitive per favorire il ritorno venoso, in ragione di prodottisi edemi da stasi, con determinismo di un ulteriore periodo di Invalidità Temporanea Parziale al 25% di ulteriori giorni 20.
Residuano al sinistro danni permanenti (esito cicatriziale al capo, parzialmente evidente sul volto di giovane donna, esito cicatriziale ed impotenza funzionale caviglia sinistra), quantificabili, in termini di Danno biologico, secondo i principali baremes valutativi e in riferimento ai criteri statuiti dal Codice delle Assicurazioni private D. L.vo 7 settembre 2005, n. 209 e dal D.M. 3/7/2003, pubblicato sulla G.U.
n. 211 del 11/09/2003, nella misura del 12%” ed, in sede di integrazione peritale, che “La Signora riportò, a seguito del violento trauma stradale, Parte_1
oltre a una lesione alla caviglia sinistra, compatibile con impatto con le strutture interne dell'abitacolo sul fondo dello stesso, anche una vistosa ferita lacero contusa al capo, lunga complessivamente poco meno di 10 cm, estendentesi per oltre i due terzi alla regione parieto temporale destra, in seno al cuoio capelluto in cui è parzialmente mimetizzata, ed il cui prolungamento anteriore risulta visibile sulla fronte, al di sopra della regione sopracciliare. Tale lesione, tenuto conto delle modalità del sinistro, e del danno anteriore e sulle fiancate laterali, sia destra che sinistra, riportato dall'utilitaria sulla quale la Signora era trasportata, Pt_1
appare effettivamente, come la stessa danneggiata ha riferito, ragionevolmente correlabile ad urto avvenuto contro le strutture interne dell'abitacolo, poste lateralmente e superiormente al capo, ossia contro i montanti che sostengono il
pagina 14 di 19 tetto della vettura e che fanno da cornice superiore al finestrino. L'utilizzo del mezzo a tre punti di contenzione, pur riparando da urti anteriori ed in particolare, da escursioni antero-posteriori del corpo e del capo, protegge ben poco le stesse parti anatomiche dalle escursioni incontrollabili (quali si verificano negli istanti successivi ad un sinistro) in direzione laterale, rendendo compatibile con l'effettivo utilizzo della cintura di sicurezza le descritte modalità del sinistro e, di conseguenza, ogni lesione riportata dalla danneggiata ed, in particolare, la ferita lacero contusa parieto temporale al capo della stessa, che può, pertanto, essersi verificata nonostante l'utilizzo del mezzo di contenzione”, avendo in definitiva concluso che la a subito, per effetto del sinistro per cui è causa, lesioni Pt_1
compatibili con l'uso delle cinture di sicurezza, consistite in “Esiti di ferita lacero contusa al volto ed alla regione parietale dx, esiti di frattura del malleolo mediale caviglia sinistra, osteosintetizzata con mezzi metallici in situ”, che hanno determinato un danno biologico nella misura del 12%, I.T.A. per giorni 48, ed I.T.P. al 75% per giorni 15, al 50% per giorni 20 ed al 25% per ulteriori giorni 20.
La Corte condivide appieno le affermazioni del c.t.u. vuoi in punto quantificazione del danno non patrimoniale, vuoi con riguardo alla compatibilità delle lesioni riportate dalla con l'uso delle cinture di sicurezza ad opera di Pt_1
quest'ultima che va nella presente sede ribadito, considerato che le cinture di sicurezza evitano gli urti anteriori ed in particolare le escursioni antero-posteriori del corpo e del capo ma non proteggono dagli urti avvenuti contro le strutture interne dell'abitacolo poste lateralmente e superiormente al capo, vale a dire contro i montanti che sostengono il tetto della vettura e che fanno da cornice superiore al finestrino, e che nulla prova il fatto sostenuto dalla difesa della compagnia convenuta secondo cui il parabrezza anteriore del veicolo aveva riportato lesioni in pagina 15 di 19 più parti, essendo tali plurime lesioni al parabrezza frutto della violenza degli urti cui fu sottoposto il veicolo coinvolto e non ad eventuali collisioni del parabrezza con il capo della vittima odierna appellante.
Alla va riconosciuto un danno biologico da invalidità permanente nella Pt_1
misura di dodici punti percentuali: avuto riguardo ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale alle tabelle milanesi, in considerazione della circostanza che l'invalidità riportata è superiore a 9 punti, consegue un danno pari ad Euro
38.548,00; quanto al danno biologico temporaneo il c.t.u. ha riconosciuto un periodo di I.T.A. di giorni 48 e di I.T.P. di giorni 15 al 75%, di giorni 20 al 50% e di giorni
20 al 25%: sulla scorta di dette determinazioni, considerato l'importo di Euro 115,00 pro die, applicando le tabelle del Tribunale di Milano si ottengono i seguenti importi: Euro 5.520,00 per I.T.A., Euro 1.293,75 per I.T.P. al 75%, Euro 1.150,00 per I.T.P. al 50% ed Euro 575,00 per I.T.P. al 25 %, importi questi ultimi che esitano un risarcimento totale per invalidità temporanea di Euro 8.538,75.
In definitiva il danno non patrimoniale nella sua globalità va quantificato in Euro
47.086,75.
Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale e il debito che viene in considerazione è di valore, occorre tenere presente che è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. In merito agli pagina 16 di 19 interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Tale interesse va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 (ribadito, tra le altre, dalle sentenze della
Suprema Corte di Cassazione n. 12262 del 3 dicembre 1997 e n. 2796 del 10 marzo
2000) sulla somma capitale originaria rivalutata di anno in anno.
Considerato che il danno, quantificato in Euro 47.086,75, si è verificato in data 3 ottobre 2015, si perviene alla conclusione per cui il danno non patrimoniale da risarcire a va quantificato in moneta attuale in Euro 52.082,16: Parte_1
su tale somma, infine, decorreranno gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Le spese del giudizio, ivi compreso il costo della c.t.u. espletata in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno addossate ai convenuti e Controparte_2
quale impresa designata per la gestione dei sinistri Controparte_1
a carico del F.G.V.S., nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi delle controversie il cui valore va da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00, e ciò in considerazione dell'ammontare della liquidazione del danno risarcito prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento.
pagina 17 di 19
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1583/2022 R.G., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
e della compagnia quale impresa
[...] Controparte_1
designata per la gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. ed, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania n. 3412 del 2022, pubblicata in data
26.07.2022, dichiara l'integrale responsabilità di nella Controparte_2
causazione del sinistro verificatosi il 3 ottobre 2015 e condanna in solido e la al risarcimento del Controparte_2 Controparte_1
danno in favore di per l'importo di Euro 52.082,16, oltre Parte_1
la debenza degli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
3. Condanna e la in solido al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore dell'appellante delle spese Parte_1
processuali del primo grado e del presente grado di giudizio che si liquidano: quanto al primo grado, in Euro 786,00 per esborsi e in Euro 7.052,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 2.127,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, e quanto al presente grado in Euro 1.138,50 per esborsi ed Euro 7.160,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la pagina 18 di 19 fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge. Dispone la distrazione delle somme liquidate a titolo di spese processuali di entrambi i gradi a favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, avv. Alfio
Franco Amato;
4. Pone definitivamente e per intero le spese della c.t.u. medico-legale, nella misura già liquidata, a carico di e della compagnia Controparte_2
in via solidale. Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 19 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1583/2022
PROMOSSA DA
C.F.: , elettivamente domiciliata in Paternò, Via Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele n. 389, presso lo studio dell'avv. Alfio Franco Amato che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Di
Garanzia Vittime Della Strada, elettivamente domiciliata in Catania, Viale XX Settembre n. 45, presso lo studio dell'avv. Antonino Lanza che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E CONTRO
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Catania Parte_1 CP_2
e la compagnia quale impresa designata
[...] Controparte_1
per la gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., per ivi sentirli condannare al pagamento in proprio favore, in solido tra di loro, della complessiva somma di €
78.319,00, o di quell'altro maggiore o minore importo da determinare a mezzo di c.t.u., oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni fisici patiti nel sinistro occorsole in data 03.10.2015, alle ore 20,30 circa, verificatosi sulla S.S. 121, sulla corsia di marcia Paternò-Catania, in territorio del
Comune di Motta Sant'Anastasia.
A fondamento della domanda ha affermato che in data Parte_1
03.10.2015, alle ore 20,30 circa, il , mentre stava percorrendo la S.S. 121 CP_2
alla guida della propria autovettura Ford Ka tg. AR006CE con lei a bordo, in direzione di marcia Paternò-Catania, giunto all'altezza del Km 8+600 in territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia, poco dopo il distributore carburanti Agip, improvvisamente perdeva il controllo della sopradetta autovettura Ford Ka ed andava a sbattere dapprima contro il guard-rail posto al centro della carreggiata di marcia e poi contro un muro posto al margine destro della carreggiata di marcia, per finire la propria corsa al centro della carreggiata;
che sui luoghi teatro dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri di Belpasso, di Motta Sant'Anastasia nonché i VVFF per eseguire i rilievi di rito;
che in seguito al descritto sinistro, ella aveva riportato notevoli danni fisici per le cui cure veniva accompagnato da un ambulanza del 118 al P.S. dell'Ospedale . Controparte_3
pagina 2 di 19 Si è costituita in giudizio la compagnia quale Controparte_1
impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. contestando la dinamica del sinistro prospettata dall'attrice ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva: a fondamento delle proprie difese la compagnia ha dedotto l'imputabilità dell'evento dannoso al caso fortuito, costituito nel caso in esame dall'improvviso scoppio dello pneumatico anteriore destro dell'autovettura Ford
Ka, come si poteva evincere dalle dichiarazioni rese dal convenuto CP_2
ai Carabinieri di Motta Sant'Anastasia secondo cui “ero alla guida della
[...]
mia autovettura Ford Ka e stavo percorrendo la S.S. 121 in direzione Catania, durante la marcia improvvisamente la ruota anteriore destra si bucava e a seguito di ciò perdevo il controllo del mezzo andando ad urtare il guardrail e successivamente a carambolare da sinistra a destra o viceversa, sin quando il mezzo finiva la sua corsa”; che lo scoppio improvviso dello pneumatico - come statuito dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità - integrava il caso fortuito che, in quanto caratterizzato da imprevedibilità ed inevitabilità, faceva venir meno la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. a carico del conducente del veicolo;
che, alla luce di quanto sopra dedotto, era di tutta evidenza la carenza di legittimazione passiva della Compagnia giusta il disposto di cui all'art. 141 del codice delle assicurazioni a mente del quale “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro”; che, ad ogni buon conto, in caso di accertata responsabilità del nella causazione CP_2
dell'evento, occorreva ridurre l'ammontare del risarcimento richiesto giusta il combinato disposto degli artt. 172 c.d.s. e 1227, commi 1 e 2, c.c., a seguito della partecipazione colposa dell'attrice per il mancato uso delle cinture di sicurezza;
che pagina 3 di 19 la quantificazione degli asseriti danni fisici prospettata da parte attrice si palesava eccessiva e non provata, necessitandosi all'occorrenza di una c.t.u. medico-legale atta a verificare il nesso di causalità e la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice adito ha ammesso la prova testimoniale e l'interrogatorio formale come dedotti da parte attrice, assunti all'udienza del
1.02.2020; disattesa la richiesta di espletamento di c.t.u. medico – legale, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'adozione, ad opera del Tribunale di Catania, della sentenza n. 3412 del 2022, pubblicata in data 26.07.2022, con la quale è stata disattesa la domanda di risarcimento del danno azionata dalla sul Pt_1
presupposto che il sinistro si era verificato a causa dello scoppio dello pneumatico della ruota anteriore destra del mezzo su cui era traportata la parte attrice, come risultava dal contenuto della relazione stilata dai Carabinieri della Stazione di Motta
Sant'Anastasia nella quale veniva riportato che il aveva dichiarato che CP_2
“Ero alla guida della mia autovettura Ford Ka targata AR006CE e stavo percorrendo la strada statale 121 in direzione Catania, durante la marcia improvvisamente la ruota anteriore destra si bucava e a seguito di ciò perdevo il controllo del mezzo andando ad urtare il guardrail e successivamente a carambolare da sinistra a destra o viceversa, sin quando il mezzo non finiva la sua corsa. A bordo della macchina vi era anche la mia ragazza tale Parte_1
, e che la foratura dello pneumatico aveva integrato gli estremi del caso
[...]
fortuito escludente la responsabilità del conducente e della compagnia convenuta. ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n. 3412 del 2022 censurandone il contenuto nella misura in cui, sulla base di un'errata lettura delle risultanze documentali e delle dichiarazioni proferite dal pagina 4 di 19 teste escusso e dal convenuto , aveva disatteso la domanda risarcitoria: CP_2
l'appellante ha rilevato come nessuna foratura dello pneumatico sinistro del veicolo incidentato fosse mai stata riscontrata né tanto meno verbalizzata, non comprendendosi come i Carabinieri della Stazione di Motta Sant'Anastasia, intervenuti dopo circa due ore dalla verificazione del sinistro, avessero potuto riportare la frase del secondo cui egli aveva peso il controllo della CP_2
autovettura a seguito della improvvisa foratura della ruota ad onta del fatto che il non era più presente nel luogo del sinistro al momento del loro arrivo;
che CP_2
le deposizioni del teste e del convenuto avevano pienamente Pt_1 CP_2
confermato la dinamica del sinistro e la improvvisa perdita del controllo del veicolo a causa della condotta imprudente del conducente che, nel corso del giudizio, aveva candidamente riferito che stava “andando un pò forte e ho perso il controllo della macchina (…) andavo a circa 100 Km orari, comunque oltre il limite di velocità”; che, anche a volere considerare avveratosi lo scoppio improvviso della ruota e a volere sussumere tale scoppio nella nozione del fortuito, occorreva considerare che il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venire meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c. sempre che non sussista una coeva condotta imprudente del conducente del veicolo quale l'eccessiva velocità; che, in tema di danni derivanti dalla circolazione, lo scoppio improvviso di pneumatico, per poter operare come caso fortuito, non deve essere collegato a colpa concorrente del conducente, ad esempio per l'eccessiva velocità o usura della gomma medesima, venendo in tal caso meno la sua assoluta imprevedibilità ed inevitabilità; che, piuttosto, il non avere eseguito le dovute manutenzioni al veicolo o l'avere tenuto una velocità non consona alle circostanze del caso o addirittura in pagina 5 di 19 violazione dei limiti previsti, costituiva violazione degli obblighi di custodia e di guida prudente cui il proprietario del veicolo era tenuto e che metteva fuori gioco l'esimente del caso fortuito.
Si è costituita nel giudizio di appello la compagnia Controparte_1
quale impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., contestando le avverse difese ed instando per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata: l'appellata ha ribadito la coerenza della ricostruzione dei fatti posta in essere dal decidente in prime cure, avuto viepiù riguardo alle contraddizioni emerse tra la deposizione del teste zio della odierna Tes_1
appellante, e il convenuto conducente del veicolo e, per la non Controparte_2
temuta ipotesi di accoglimento dell'appello, ha riproposto le doglianze assorbite in prime cure quali il concorso di colpa della danneggiata a seguito del mancato uso delle cinture di sicurezza e la contestazione della quantificazione dei danni subiti dalla da ritenere spropositata e non provata. Pt_1
Radicatosi il contraddittorio, la Corte ha, con ordinanza datata 9 ottobre 2023, dato ingresso alla c.t.u. medico-legale al fine della quantificazione dei danni subiti dalla seguito del sinistro per cui è lite, sul presupposto della esistenza di un Pt_1
profilo di responsabilità del nella causazione dell'evento anche a seguito CP_2
dell'asserito scoppio dello pneumatico, ed al fine della verifica della compatibilità dei danni subiti dalla on l'uso delle cinture di sicurezza il cui mancato Pt_1
utilizzo ad opera della danneggiata è stato più volte ribadito dalla difesa della compagnia assicurata a fondamento dell'invocato concorso di colpa;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 febbraio 2025.
pagina 6 di 19 Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere accogliere l'appello fatto valere da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
La domanda di risarcimento del danno azionata dalla er le lesioni subite Pt_1
trae linfa dal sinistro occorsole allorché il proprio fidanzato alla Controparte_2
guida dell'auto Ford Ka, mentre facevano ritorno a Catania da Paternò percorrendo la strada statale n. 121, perdeva il controllo del veicolo andando a sbattere dapprima sul guardrail posto al centro della carreggiata, poi sul guardrail a destra ed infine centrando un ostacolo che determinava l'arresto del veicolo: a seguito della carambola e dell'urto finale la riportava vistosi danni alla propria Pt_1
integrità fisica per il cui ristoro ha incoato il presente giudizio avverso il conducente
, risultato sprovvisto di patente di guida e di copertura assicurativa, ed CP_2
avverso la compagnia quale impresa designata per Controparte_1
la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: la sentenza del Tribunale di Catania n. 3412 del 2022 ha disatteso la domanda risarcitoria avendo accertato che il sinistro era dipeso dallo scoppio improvviso della ruota destra del veicolo, scoppio improvviso da sussumere nella categoria del caso fortuito costituente esimente di responsabilità per il conducente del veicolo secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a mente della quale “In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti
l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile” (si vedano le sentenze
20 maggio 2016, n. 10409 e 6 settembre 2012, n. 14959).
pagina 7 di 19 Ad avviso della al contrario, non era emersa alcuna prova del fatto che Pt_1
il sinistro e la conseguente perdita di controllo del veicolo fossero dipesi dallo scoppio di uno pneumatico, e quand'anche tale scoppio si fosse in concreto verificato, esso era stata causato dall'eccessiva velocità del veicolo tenuta imprudentemente dal il quale ha, davanti al Giudice, candidamente CP_2
affermato di procedere a velocità elevata con andatura superiore ai limiti di legge.
Delle due prospettazioni difensive la Corte predilige quella palesata dalla difesa di parte appellante vuto riguardo alle seguenti considerazioni. Pt_1
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva – rectius di difetto di titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio - sollevata dalla compagnia appellata per la riconducibilità dell'evento dannoso al caso fortuito, si fonda sulla presunta dichiarazione resa dal conducente dell'autovettura Ford Ka, , ai Controparte_2
Carabinieri di Motta Sant'Anastasia, successivamente non confermata dallo stesso in sede di interrogatorio formale, trasfusa nella relazione di incidente stradale versata in atti: se si legge il testo della relazione, si noterà che dopo avere dato atto di avere allocato il veicolo incidentato presso un pubblico depositario, i verbalizzanti riportavano la su riferita dichiarazione in modo del tutto scollegato dalla narrazione dei fatti e senza avere dato atto di avere identificato il CP_2
prima dell'affermazione delle predette dichiarazioni, senza comunque sottacere che non si comprende come gli operanti possano avere ascoltato il dal CP_2
momento che sono intervenuti in loco all'incirca un'ora e quarantacinque minuti dopo la verificazione del sinistro allorché sia il che la terza Controparte_4
trasportata odierna appellante non si trovavano più sul luogo dell'incidente, in quanto trasferiti con ambulanza presso l'Ospedale IB . CP_3
pagina 8 di 19 Non risulta poi trasfusa alcuna dichiarazione del neanche in seno alla CP_2
relazione stesa dai Carabinieri di Belpasso, intervenuti nell'immediatezza dei fatti quanto ancora verosimilmente il era presente, i quali nulla hanno riferito CP_2
in merito ad un presunto scoppio dello pneumatico dell'autovettura ad onta della certosina ricostruzione delle modalità con le quali si è verificato il sinistro.
Ma ciò che fa propendere per la sussistenza di una concomitante responsabilità del conducente del veicolo che mette fuori gioco il caso fortuito, avendo reso non imprevedibile ed inevitabile la foratura della ruota, è il contenuto delle affermazioni proferite dal in sede di interrogatorio formale (“stavo andando un pò forte CP_2
e ho perso il controllo della macchina… andavo a circa 100 Km orari, comunque oltre il limite di velocità”) che attestano l'esistenza di una grave imprudenza da quest'ultimo perpetrata alla guida del veicolo a velocità sostenuta, superiore ai limiti previsti per una strada notoriamente molto pericolosa quale risulta essere la S.S. 121
Catania – Paternò: tali dichiarazioni sono attendibili in quanto riferite dal Pt_2
contra se, potendo questi, che è risultato privo di patente di guida e con polizza assicurativa scaduta da tre anni, essere chiamato in manleva dalla Compagnia convenuta per quanto quest'ultima verrà ad essere condannata per ristorare la ei danni subiti. Pt_1
Ammesso che vi sia stato la foratura della ruota destra dell'autovettura Ford Ka, non vi è dubbio che quest'ultima sia stata cagionata dall'eccessiva velocità dell'auto la quale, a causa della elevata forza cinetica, ha cominciato a carambolare verso il guardrail posto al centro della carreggiata, che separava fortunatamente le corsie di marcia, poi verso il guardrail di destra ed infine verso un ostacolo che ne ha determinato l'arresto: tale dinamica è stata confermata sia da teste che dal Tes_1
in sede di interpello ed è stata riportata nelle relazioni dei verbalizzanti sì CP_2
pagina 9 di 19 da potersi ritenere del tutto pacifica, di talché anche a volere prospettare la verificazione dello scoppio improvviso dello pneumatico, in realtà rimasto del tutto indimostrato, ciò che ha giocato un ruolo preponderante nella causazione del sinistro
è stata l'eccessiva velocità tenuta dal e la sua conseguente condotta CP_2
imprudente che ha reso l'asserita foratura del tutto prevedibile ed evitabile.
La Corte rileva come il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venire meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c. in tema di danni derivanti dalla circolazione: in tale ottica, il conducente del veicolo può riuscire a fornire la prova liberatoria solo dimostrando il fortuito, vale a dire un elemento sostanzialmente estraneo alla sua sfera soggettiva. Tuttavia, in materia di responsabilità del conducente di cui all'art. 2054, primo comma, c.c. la giurisprudenza di legittimità ha sempre ricostruito la fattispecie in termini di responsabilità soggettiva, trattandosi di una responsabilità presunta da cui il conducente può liberarsi fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e tale prova liberatoria non va intesa nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto.
Secondo tale giurisprudenza, lo scoppio improvviso di pneumatico, per poter operare come caso fortuito, non deve essere collegato a colpa concorrente del conducente, ad esempio per l'eccessiva velocità o usura della gomma medesima, perché in tal caso verrebbero meno la sua assoluta imprevedibilità ed inevitabilità.
Ebbene, non avere eseguito le dovute manutenzioni al veicolo, o aver tenuto, come nel caso al vaglio del presente giudizio, una velocità non consona, costituisce pagina 10 di 19 certamente violazione dell'obbligo di custodia cui il proprietario del veicolo è tenuto e per il quale non può essere invocata l'esimente del caso fortuito.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “Ora, non vi è dubbio che, in tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, lo scoppio di uno pneumatico può costituire anche causa unica ed incolpevole dell'incidente ascrivibile al c.d. caso fortuito il quale, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato
l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile (cfr. Cass. n. 2006/13268). Ciò posto, mette conto però di sottolineare che lo scoppio di uno pneumatico, come ha già rilevato la giurisprudenza di questa Corte, può anche non costituire l'unica causa di un sinistro stradale, potendo concorrere con altre cause – quali l'imprudenza e
l'imperizia ravvisabili nella condotta di guida ascrivibili al conducente del veicolo sotto l'aspetto della colpa. E ciò, senza considerare il difetto di manutenzione del veicolo, ugualmente riconducibile a colpa dello stesso. La premessa torna utile nella misura in cui consente di ritenere che l'attrice, pur facendo riferimento nell'atto introduttivo del giudizio allo scoppio dello pneumatico come una causa del sinistro, ciò nonostante, nel convenire in giudizio il conducente dell'auto, su cui era stata trasportata unitamente al figlio, e nel chiedere la sua condanna al risarcimento dei danni, in solido con il proprietario della vettura e la compagnia assicuratrice, evidenziava altresì che lo scoppio della gomma, a suo avviso, non aveva determinato l'inevitabilità del fatto dannoso, ascrivibile evidentemente anche
a colpa del conducente. Pertanto, non merita alcuna censura la decisione
pagina 11 di 19 impugnata per aver la Corte territoriale, ad onta dello scoppio dello pneumatico, voluto accertare e verificare se ed in quale misura sussistesse altresì la colpa del conducente, concludendo infine per la piena riconducibilità dell'evento letale alla condotta di guida del P., in quanto, pur ammettendosi in ipotesi lo scoppio della gomma, non poteva però trascurarsi che il conducente aveva comunque perso il controllo dell'autovettura, così uscendo dalla sede stradale e cagionando il sinistro.
La soluzione adottata dal giudice di merito appare infatti perfettamente in linea con il disposto dell'art. 2054 c.c., comma 1, applicabile nella specie, il quale, come è noto, prevede una presunzione di colpa a carico del conducente. Ed è appena il caso di osservare che il contenuto della relativa prova liberatoria va individuato nella inevitabilità del fatto dannoso laddove nella vicenda processuale in esame il conducente della vettura non ha, neppure in minima parte, fornito la prova di un'effettiva impossibilità di evitare l'evento dannoso ricorrendo a manovre di fortuna che si presentassero come le più efficaci nel caso concreto ad evitare
l'evento lesivo” (si veda la sentenza 6 settembre 2012 n. 14959).
In definitiva devesi dichiarare la esclusiva responsabilità nella produzione dell'incidente per cui è causa alla condotta di guida imprudente e pericolosa tenuta dal , conducente dell'autovettura Ford Ka tg. AR 006 CE, con a bordo CP_2
quale terza trasportata l'odierna appellante alla quale spetta il Parte_1
ristoro dei danni subiti a seguito degli accertamenti peritali espletati nel corso del giudizio di appello.
La c.t.u. medico-legale a firma dott. ha accertato che “la Sig.ra Persona_1
, a seguito ed in conseguenza del sinistro del 03.10.2015, per cui Parte_1
è causa, riportò, compatibilmente con le modalità del sinistro, per come riferite e riportate negli atti di causa, una ferita lacero contusa all'emivolto ed alla regione
pagina 12 di 19 sinistra del capo, della lunghezza di poco meno di cm 10, oggi guarita con esiti parzialmente celati dalla ricrescita capillifera. Riportò altresì la frattura del malleolo mediale della caviglia sinistra, che necessitò di intervento chirurgico con apposizione di vite metallica per la ricomposizione e la sintesi della regione ossea danneggiata, in atto guarita con mezzi di sintesi in situ. Dopo i primi accertamenti prestati in PS, la danneggiata fu ricoverata presso
[...]
, ove fu degente dal 04.10.2015 al Controparte_5
28.10.2015, quando fu dimessa con prescrizione, oltre che di terapia medica, di
“scarico assoluto arto inf. sinistro”, fino al 19.11.2015. Da tale data, dopo confezionamento gambaletto gessato, era prescritta “deambulazione con stampelle
e carico progressivo”. Al controllo del 24.12.2015, dopo rimozione gesso, era prescritta fisioterapia per mobilizzazione della caviglia e svezzamento dai bastoni canadesi. Ai controlli radiografici, in data 02.02.2016, “maggiormente rappresentata è la formazione di callo osseo alla pregressa frattura, osteosintetizzata, del malleolo tibiale, rispetto all'esame dei 24.12.2015” ed al successivo controllo del 24.03.2016 la stessa frattura risultava “sufficientemente consolidata”, mentre al controllo clinico del 04.04.2016, la paziente era dichiarata
“guarita con postumi da valutare in sede Medico-Legale”. In conseguenza di tutti gli eventi sopra descritti, la danneggiata fu, quindi, ricoverata dal 03.10.2015 al
28.10.2015 e, successivamente, dopo la dimissione, impossibilitata a deambulare, essendole stato prescritto scarico assoluto dell'arto operato, fino al 19.11.2015. In tale periodo, pari a giorni 48, la stessa fu impossibilitata ad attendere ad ogni ordinaria propria occupazione, determinandosi, pertanto un periodo di Inabilità temporanea Assoluta di giorni 48. Nel successivo periodo, fino al 24.12.2015 (35 giorni), dovette intraprendere un carico progressivo, deambulando con bastoni
pagina 13 di 19 canadesi, e scaturendone limitazione progressivamente decrescente alle attività abituali del quotidiano e configurandosi, pertanto, un periodo di Invalidità
Temporanea Parziale al 75% di giorni 15 ed al 50% di giorni 20; fu successivamente prescritto svezzamento completo dai bastoni e ripresa della motilità articolare, con contestuale prescrizione di calze contenitive per favorire il ritorno venoso, in ragione di prodottisi edemi da stasi, con determinismo di un ulteriore periodo di Invalidità Temporanea Parziale al 25% di ulteriori giorni 20.
Residuano al sinistro danni permanenti (esito cicatriziale al capo, parzialmente evidente sul volto di giovane donna, esito cicatriziale ed impotenza funzionale caviglia sinistra), quantificabili, in termini di Danno biologico, secondo i principali baremes valutativi e in riferimento ai criteri statuiti dal Codice delle Assicurazioni private D. L.vo 7 settembre 2005, n. 209 e dal D.M. 3/7/2003, pubblicato sulla G.U.
n. 211 del 11/09/2003, nella misura del 12%” ed, in sede di integrazione peritale, che “La Signora riportò, a seguito del violento trauma stradale, Parte_1
oltre a una lesione alla caviglia sinistra, compatibile con impatto con le strutture interne dell'abitacolo sul fondo dello stesso, anche una vistosa ferita lacero contusa al capo, lunga complessivamente poco meno di 10 cm, estendentesi per oltre i due terzi alla regione parieto temporale destra, in seno al cuoio capelluto in cui è parzialmente mimetizzata, ed il cui prolungamento anteriore risulta visibile sulla fronte, al di sopra della regione sopracciliare. Tale lesione, tenuto conto delle modalità del sinistro, e del danno anteriore e sulle fiancate laterali, sia destra che sinistra, riportato dall'utilitaria sulla quale la Signora era trasportata, Pt_1
appare effettivamente, come la stessa danneggiata ha riferito, ragionevolmente correlabile ad urto avvenuto contro le strutture interne dell'abitacolo, poste lateralmente e superiormente al capo, ossia contro i montanti che sostengono il
pagina 14 di 19 tetto della vettura e che fanno da cornice superiore al finestrino. L'utilizzo del mezzo a tre punti di contenzione, pur riparando da urti anteriori ed in particolare, da escursioni antero-posteriori del corpo e del capo, protegge ben poco le stesse parti anatomiche dalle escursioni incontrollabili (quali si verificano negli istanti successivi ad un sinistro) in direzione laterale, rendendo compatibile con l'effettivo utilizzo della cintura di sicurezza le descritte modalità del sinistro e, di conseguenza, ogni lesione riportata dalla danneggiata ed, in particolare, la ferita lacero contusa parieto temporale al capo della stessa, che può, pertanto, essersi verificata nonostante l'utilizzo del mezzo di contenzione”, avendo in definitiva concluso che la a subito, per effetto del sinistro per cui è causa, lesioni Pt_1
compatibili con l'uso delle cinture di sicurezza, consistite in “Esiti di ferita lacero contusa al volto ed alla regione parietale dx, esiti di frattura del malleolo mediale caviglia sinistra, osteosintetizzata con mezzi metallici in situ”, che hanno determinato un danno biologico nella misura del 12%, I.T.A. per giorni 48, ed I.T.P. al 75% per giorni 15, al 50% per giorni 20 ed al 25% per ulteriori giorni 20.
La Corte condivide appieno le affermazioni del c.t.u. vuoi in punto quantificazione del danno non patrimoniale, vuoi con riguardo alla compatibilità delle lesioni riportate dalla con l'uso delle cinture di sicurezza ad opera di Pt_1
quest'ultima che va nella presente sede ribadito, considerato che le cinture di sicurezza evitano gli urti anteriori ed in particolare le escursioni antero-posteriori del corpo e del capo ma non proteggono dagli urti avvenuti contro le strutture interne dell'abitacolo poste lateralmente e superiormente al capo, vale a dire contro i montanti che sostengono il tetto della vettura e che fanno da cornice superiore al finestrino, e che nulla prova il fatto sostenuto dalla difesa della compagnia convenuta secondo cui il parabrezza anteriore del veicolo aveva riportato lesioni in pagina 15 di 19 più parti, essendo tali plurime lesioni al parabrezza frutto della violenza degli urti cui fu sottoposto il veicolo coinvolto e non ad eventuali collisioni del parabrezza con il capo della vittima odierna appellante.
Alla va riconosciuto un danno biologico da invalidità permanente nella Pt_1
misura di dodici punti percentuali: avuto riguardo ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale alle tabelle milanesi, in considerazione della circostanza che l'invalidità riportata è superiore a 9 punti, consegue un danno pari ad Euro
38.548,00; quanto al danno biologico temporaneo il c.t.u. ha riconosciuto un periodo di I.T.A. di giorni 48 e di I.T.P. di giorni 15 al 75%, di giorni 20 al 50% e di giorni
20 al 25%: sulla scorta di dette determinazioni, considerato l'importo di Euro 115,00 pro die, applicando le tabelle del Tribunale di Milano si ottengono i seguenti importi: Euro 5.520,00 per I.T.A., Euro 1.293,75 per I.T.P. al 75%, Euro 1.150,00 per I.T.P. al 50% ed Euro 575,00 per I.T.P. al 25 %, importi questi ultimi che esitano un risarcimento totale per invalidità temporanea di Euro 8.538,75.
In definitiva il danno non patrimoniale nella sua globalità va quantificato in Euro
47.086,75.
Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale e il debito che viene in considerazione è di valore, occorre tenere presente che è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. In merito agli pagina 16 di 19 interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Tale interesse va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 (ribadito, tra le altre, dalle sentenze della
Suprema Corte di Cassazione n. 12262 del 3 dicembre 1997 e n. 2796 del 10 marzo
2000) sulla somma capitale originaria rivalutata di anno in anno.
Considerato che il danno, quantificato in Euro 47.086,75, si è verificato in data 3 ottobre 2015, si perviene alla conclusione per cui il danno non patrimoniale da risarcire a va quantificato in moneta attuale in Euro 52.082,16: Parte_1
su tale somma, infine, decorreranno gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Le spese del giudizio, ivi compreso il costo della c.t.u. espletata in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno addossate ai convenuti e Controparte_2
quale impresa designata per la gestione dei sinistri Controparte_1
a carico del F.G.V.S., nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi delle controversie il cui valore va da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00, e ciò in considerazione dell'ammontare della liquidazione del danno risarcito prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento.
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P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1583/2022 R.G., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
e della compagnia quale impresa
[...] Controparte_1
designata per la gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. ed, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania n. 3412 del 2022, pubblicata in data
26.07.2022, dichiara l'integrale responsabilità di nella Controparte_2
causazione del sinistro verificatosi il 3 ottobre 2015 e condanna in solido e la al risarcimento del Controparte_2 Controparte_1
danno in favore di per l'importo di Euro 52.082,16, oltre Parte_1
la debenza degli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
3. Condanna e la in solido al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore dell'appellante delle spese Parte_1
processuali del primo grado e del presente grado di giudizio che si liquidano: quanto al primo grado, in Euro 786,00 per esborsi e in Euro 7.052,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 2.127,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, e quanto al presente grado in Euro 1.138,50 per esborsi ed Euro 7.160,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la pagina 18 di 19 fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge. Dispone la distrazione delle somme liquidate a titolo di spese processuali di entrambi i gradi a favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, avv. Alfio
Franco Amato;
4. Pone definitivamente e per intero le spese della c.t.u. medico-legale, nella misura già liquidata, a carico di e della compagnia Controparte_2
in via solidale. Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 19 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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