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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8371/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14 luglio 2025 da
1) Parte_1 nata Milano il 19 ottobre 1974 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con le Avv.te Giada Simona Andriolo e Maria Elena Giuseppina Pagani presso il quale ha eletto domicilio telematico - Email_1
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e 2) Controparte_1
Nato a Milano il 18 dicembre 1967 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Fabio Ray presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AS (PC) il 29 maggio 1999 Atto n.3, Parte II, s. C Ufficio 1 Anno 1999 In separazione dei beni. pagina 1 di 7 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di AS (PC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Atto n.3, Parte II, s. C Ufficio 1 Anno 1999),
• dichiarare compensate le spese legali;
ULTERIORI PATTUIZIONI 1) La casa familiare, sita in Milano alla via Innocenzo Isimbardi 19, in comproprietà in ragione del 50% tra i coniugi, sarà posta in vendita (con le relative pertinenze), conferendo i signori e _1
mandato congiunto irrevocabile sin dalla data di iscrizione a ruolo del presente ricorso, CP_1 all'agenzia Immobiliare 80 Milano, con vendita a un prezzo non inferiore a € 220.000,00, ponendo come primo termine di perfezionamento del negozio dal tempo del mandato all'Agenzia il mese di dicembre 2025; ove la vendita si perfezionasse prima del mese di dicembre 2025, la parti concordano che comunque il rogito avvenga non prima del mese di dicembre 2025 stesso e comunque non prima di tre mesi dall'accettazione della proposta o dal preliminare, per permettere al signor , che CP_1 attualmente abita l'immobile, di poter reperire idonea abitazione e provvedere ad asportare beni ed effetti personali.
2) Sin d'ora le parti concordano che dal gennaio 2025 al giugno 2026 il prezzo a cui porre in vendita l'immobile di cui sopra scenda a un diverso prezzo inferiore, con il tetto minimo che sin d'ora concordano di euro 210.000,00.
3) Decorso, eventualmente, inutilmente il termine di cui al punto 2), i coniugi si impegnano a ridiscutere il prezzo di vendita dell'immobile.
4) In ogni caso, si chiederà all'Agenzia di comunicare ogni eventuale offerta di acquisto e i coniugi si impegnano a valutarla.
5) Sino al rogito per la compravendita dell'immobile, in ragione del fatto che il signor vi sta CP_1 abitando in via esclusiva, e la signora sta sopportando i costi di una locazione, il marito _1 continuerà a provvedere a sostenere i pagamenti di Tasse e spese sull'immobile sia di natura ordinaria che straordinaria, precisandosi che in caso di qualche irregolarità o inadempimento anche involontario a far data dal 01.10.23 fino all'effettivo rilascio e/o al rogito il medesimo dovrà provvedere alla relativa regolarizzazione in tempo utile all'eventuale rogito, nulla pretendendo dal coniuge (come anche poi richiamato dalle successive condizioni n.9 e 13).
6) In virtù di quanto alla precedente condizione 5) la signora rinuncia a chiedere al marito _1 qualsivoglia somma pretesa/dovuta per indennità di occupazione del detto immobile.
7) Quanto agli arredi e corredi del domicilio coniugale i coniugi danno atto di aver già provveduto alle divisioni/ assegnazioni tra loro.
8) Le parti concordano che al momento del rogito il ricavato dalla vendita dell'immobile sarà diviso al 50% secondo le relative quote di proprietà. Il signor si impegna a distrarre a favore della CP_1 signora sul saldo del ricavato la ulteriore differenza di euro 8.000,00, a titolo di rimborso del _1
50% del costo effettivo in relazione alla pratica INPS attivata dalla signora che si farà carico di _1 pagina 2 di 7 assolvere ai relativi ratei, per il riscatto dei periodi contributivi per la figlia PE
9) Il IG. , attualmente unico occupante dell'immobile già da tempo liberato dalla IG.ra CP_1 _1
(ut supra), si impegna a rilasciare l'immobile di cui al punto 1 libero da sé e cose sue entro la data del fissando rogito impegnandosi sin da ora a mantenere manlevata e indenne la IG.ra da _1 qualsivoglia pregiudizio patrimoniale di natura contrattuale ed extracontrattuale direttamente o indirettamente conseguente all'eventuale inadempimento della presente clausola.
10)Non viene previsto nel presente accordo alcun assegno a favore dell'uno o dell'altro coniuge, stante comunque l'attuale capacità lavorativa degli stessi, dichiarandosi essi coniugi oggi economicamente autosufficienti.
11) I conti correnti intestati a ciascun coniuge resteranno al rispettivo titolare, senza reciproche pretese.
12) Quanto all'autovettura intestata al signor Citroen C3 Aircross - Targa GE683TT - questa CP_1 sarà donata alla figlia - previo assolvimento dei bolli arretrati di cui si farà carico il signor PE
, così come i costi di trasferimento;
con ciò le parti nulla avranno più da pretendere CP_1 reciprocamente per qualsivoglia ragione economica e patrimoniale legata a costi etc… reciprocamente assolti per la detta vettura. 13) Con l'adempimento delle prefate condizioni che congiuntamente e consensualmente dichiarano di accettare, i signori e , danno atto di aver risolto ogni questione patrimoniale, per cui _1 CP_1 nulla hanno ulteriormente a pretendere l'uno nei riguardi dell'altra, per qualsiasi ragione causa o titolo.
*** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato la volontà di separarsi, hanno confermato anche le condizioni concordate ai punti 5,6,7,8,9,10,11,12,13 ma modificando le pattuizioni sopra richiamate da NN. da 1 a 4 come da lett. E delle dichiarazioni depositate in uno con le note in sostituzione d'udienza, per cui:
A definizione degli assetti separativi, la signora cederà il 50% della relativa Parte_1 quota di comproprietà dell'immobile sito in Milano alla Via Innocenzo Isimbardi n.19 al signor
, con quanto l'arreda e correda e relative pertinenze, non gravato da Controparte_1 mutuo. Nelle more della formalizzazione della compravendita, come già indicato alla condizione 5 del ricorso introduttivo, sino al rogito per la compravendita dell'immobile, in ragione del fatto che il signor sta abitando l'unità immobiliare in via esclusiva, e la CP_1 signora sta sopportando i costi di una locazione, il marito continuerà a provvedere a _1 sostenere i pagamenti di tasse e spese sull'immobile sia di natura ordinaria che straordinaria, precisandosi che in caso di qualche irregolarità o inadempimento anche involontario a far data dal 01.10.23 fino all'effettivo rilascio e/o al rogito il medesimo dovrà provvedere alla relativa regolarizzazione in tempo utile all'eventuale rogito, nulla pretendendo dal coniuge (come anche poi richiamato dalle successive condizioni n.9 e 13).
pagina 3 di 7 In ragione di ciò la signora si obbliga a trasferire al signor Parte_1 Controparte_1
la propria quota di comproprietà pari 50% dell'immobile sito in Milano alla Via
[...]
Innocenzo Isimbardi n.19, al piano primo (secondo fuori terra), composto da due locali, cucina e servizio, con annesso vano di cantina al piano interrato, il tutto contraddistinto con interno n.7
Dati identificativi: Comune di MILANO (F205) (MI)
Foglio 579 Particella 433 Subalterno 7
Classamento:
Rendita: Euro 537,12
Rendita: Lire 1.040.000
Zona censuaria 3,
Categoria A/3a), Classe 4, Consistenza 4 vani
Partita: 82447
Particelle corrispondenti al catasto terreni
Indirizzo: VIA INNOCENZO ISIMBARDI n. 19 Piano S1 - 1
Dati di superficie: Totale: 69 m2 Totale escluse aree scoperte b): 66 m2
Ultimo atto di aggiornamento: Impianto meccanografico del 30/06/1987
ATTO DI PROVENIENZA:
Atto del 10/01/2000 Pubblico ufficiale Notaia ede Persona_2
MILANO (MI) Repertorio n. 28067 - COMPRAVENDITA
Voltura n. 310146.1/2000 in atti dal 08/03/2000
Il signor dichiara di accettare il prefato trasferimento immobiliare. Controparte_1
Le parti specificano che la cessione avviene a titolo oneroso al prezzo di euro 110.000,00 e precisamente
- euro 5.000,00 quale caparra confirmatoria contestualmente al deposito della dichiarazione delle parti per l'udienza, a mezzo bonifico bancario istantaneo irrevocabile
(entro le ore 12.00 del 22/09/2025);
- euro 11.500,00 entro 30 gg a far data dal 22/09/2025 quale integrazione della caparra confirmatoria (raggiungendo così il 15% del corrispettivo totale) a mezzo bonifico bancario istantaneo irrevocabile;
- euro 93.500,00 a mezzo assegno/i circolare/i intestati alla signora a Parte_1 saldo, al rogito entro la data del 31 gennaio 2026, in uno con l'importo di euro 8.000,00 quale rimborso per il riscatto di cui alla condizione 8) ricorso introduttivo (quindi complessivamente euro 101.500,00), costituendo il termine del 31 gennaio 2026 termine pagina 4 di 7 essenziale convenuto e accettato dalle parti per la stipula e il saldo con ogni conseguenza di Legge.
Le parti dichiarano, inoltre, che il rogito avverrà avanti a Notaio di fiducia di parte acquirente e pertanto sarà di sua competenza assumere l'obbligo di provvedere alla trascrizione del prefato trasferimento presso il competente Conservatore, con espresso esonero della
Cancelleria dell'intestato Tribunale da ogni adempimento relativo al trasferimento immobiliare e dalla conseguente responsabilità.
Allegano copia dell'atto di provenienza del bene. (sub a)
In ogni caso, resta fermo che il mancato o ritardato pagamento di anche uno solo dei versamenti pattuiti da parte del signor costituirà motivo di recesso del contratto con incontestato CP_1 diritto da parte della signora a trattenere in via definitiva gli importi versati a titolo di _1 caparra confirmatoria e con la ulteriore conseguenza che la casa, dal giorno successivo allo scadere di ogni singolo termine di cui sopra, verrà rimessa in vendita alle condizioni di cui all'attuale mandato all'agenzia già sottoscritto dalle parti, con riserva di valutare una prima diminuzione del prezzo da euro 220.000,00 a euro a 210.000,00 dal Mese di marzo 2026.
Ove il signor risultasse parzialmente o totalmente inadempiente, infatti, la casa CP_1 familiare, sita in Milano alla via Innocenzo Isimbardi 19, in comproprietà in ragione del 50% tra i coniugi, sarà posta in vendita (con le relative pertinenze), riestendendosi gli effetti del mandato congiunto irrevocabile già conferito dalle parti all'agenzia Immobiliare 80 Milano.
La presente pattuizione sostituisce e assorbe le condizioni da 1 a 4 del ricorso introduttivo, modificando l'interpretazione della condizione 8) per cui, come sopra detto, rispetto al saldo pattuito pari ad euro 110.000,00, il signor , in sede di stipula della cessione, dovrà CP_1 versare ulteriori euro 8.000,00 per la quota parte riscatto a favore della figlia e impattando sul contenuto della condizione 13);
ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in AS (PC) il 29 maggio 1999 Atto n.3,
[...]
Parte II, s. C Ufficio 1 Anno 1999, in separazione dei beni.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 24.9.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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