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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/11/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 821 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
nata a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Marullo, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Egidio Marullo, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 31 marzo 2025, i Sig.ri
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere Parte_1 Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei tre figli , Per_1
e nati a Roma rispettivamente il 7.11.1999, il 14.10.2004 ed il Per_2 Per_3
1 15.05.2008, riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale dei figli.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di svolgere Parte_1 attività di insegnante alle dipendenze del percependo un Controparte_2 reddito mensile netto di circa € 1.700,00 per 13 mensilità, mentre il ha CP_1 dichiarato di lavorare in qualità di impiegato presso la SINERGY S.R.L. con un salario mensile di circa € 2.000,00 per 12 mensilità.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 12.05.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 29 ottobre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 iscritto al n. 821 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Controparte_1 dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
A) affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con Per_3 collocamento stabile del medesimo con la madre e con ampia facoltà del padre e del figlio medesimo, di concordare liberamente i tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio, come sta già avvenendo in questi ultimi tempi;
B) per l'effetto e quanto sopra, ed anche per il fatto che i due figli maggiorenni hanno espresso la volontà di continuare a vivere con la madre, assegna la casa
2 di proprietà del sig. alla signora così individuata , CP_1 Parte_1 immobile sito in Aranova( frazione del comune di Fiumicino) alla via Siliqua n
80 e precisamente: -appartamento al piano T-1 catastali, distinto al foglio 313
p.lla 794, sub 50 rendita €475,14 ctg A/2 , 4 vani: -posto auto al piano T distinto al foglio 313, p.lla 794, sub 40 , C/6 mq. 15, rendita €32,54; -posto auto al piano
T distinto al foglio 313, .lla 794, sub 41, C/6 , mq 15, rendita €32,54; con quanto in essa contenuto;
C) pone a carico del sig un assegno perequativo di contributo Controparte_1 al mantenimento dei figli determinato in euro seicento (€600,00) da corrispondersi in favore della sig.ra presso il suo Parte_1 domicilio oltre rivalutazione ISTAT come per legge dall'anno successivo a quello del provvedimento emanando ed oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso codesto Tribunale, ben noto alle parti
D) ai fini e quale elemento necessario per il componimento della crisi familiare in atto e ai fini della definizione del contezioso in forma condivisa, quale concorsuale forma di mantenimento del padre nei confronti dei tre figli, il sig si impegna ed obbliga a trasferire, comparendo dinanzi il Controparte_1 notaio scelto dalla s.ra ed a semplice comunicazione di Parte_1 costei, il diritto di proprietà dell'immobile ex casa coniugale in via Siliqua n.80
– in Fiumicino (RM) – come sopra meglio descritto nei confronti dei tre figli,
il 07/11/1999, il 14/10/2004 e il 15/05/2008 tutti Per_1 Per_2 Per_3 nati a Roma, in parti uguali tra loro, con mantenimento del debito relativo al mutuo gravante sul medesimo immobile a carico sempre del sig CP_1
[...]
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 4 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 821 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
nata a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Marullo, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Egidio Marullo, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 31 marzo 2025, i Sig.ri
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere Parte_1 Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei tre figli , Per_1
e nati a Roma rispettivamente il 7.11.1999, il 14.10.2004 ed il Per_2 Per_3
1 15.05.2008, riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale dei figli.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di svolgere Parte_1 attività di insegnante alle dipendenze del percependo un Controparte_2 reddito mensile netto di circa € 1.700,00 per 13 mensilità, mentre il ha CP_1 dichiarato di lavorare in qualità di impiegato presso la SINERGY S.R.L. con un salario mensile di circa € 2.000,00 per 12 mensilità.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 12.05.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 29 ottobre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 iscritto al n. 821 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Controparte_1 dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
A) affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con Per_3 collocamento stabile del medesimo con la madre e con ampia facoltà del padre e del figlio medesimo, di concordare liberamente i tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio, come sta già avvenendo in questi ultimi tempi;
B) per l'effetto e quanto sopra, ed anche per il fatto che i due figli maggiorenni hanno espresso la volontà di continuare a vivere con la madre, assegna la casa
2 di proprietà del sig. alla signora così individuata , CP_1 Parte_1 immobile sito in Aranova( frazione del comune di Fiumicino) alla via Siliqua n
80 e precisamente: -appartamento al piano T-1 catastali, distinto al foglio 313
p.lla 794, sub 50 rendita €475,14 ctg A/2 , 4 vani: -posto auto al piano T distinto al foglio 313, p.lla 794, sub 40 , C/6 mq. 15, rendita €32,54; -posto auto al piano
T distinto al foglio 313, .lla 794, sub 41, C/6 , mq 15, rendita €32,54; con quanto in essa contenuto;
C) pone a carico del sig un assegno perequativo di contributo Controparte_1 al mantenimento dei figli determinato in euro seicento (€600,00) da corrispondersi in favore della sig.ra presso il suo Parte_1 domicilio oltre rivalutazione ISTAT come per legge dall'anno successivo a quello del provvedimento emanando ed oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso codesto Tribunale, ben noto alle parti
D) ai fini e quale elemento necessario per il componimento della crisi familiare in atto e ai fini della definizione del contezioso in forma condivisa, quale concorsuale forma di mantenimento del padre nei confronti dei tre figli, il sig si impegna ed obbliga a trasferire, comparendo dinanzi il Controparte_1 notaio scelto dalla s.ra ed a semplice comunicazione di Parte_1 costei, il diritto di proprietà dell'immobile ex casa coniugale in via Siliqua n.80
– in Fiumicino (RM) – come sopra meglio descritto nei confronti dei tre figli,
il 07/11/1999, il 14/10/2004 e il 15/05/2008 tutti Per_1 Per_2 Per_3 nati a Roma, in parti uguali tra loro, con mantenimento del debito relativo al mutuo gravante sul medesimo immobile a carico sempre del sig CP_1
[...]
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 4 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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