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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/08/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2225/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2225 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
corrente in Lampedusa e Linosa (AG), via Controparte_1
delle Grotte n° 4, C.F.: , in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Calogero La Novara, del Foro di Agrigento, (C.F.: , Fax: 0922/1836355, CodiceFiscale_1
PEC: , e Attilio Gagliano (C.F. ), elett.te dom.ta in Email_1 C.F._2
Agrigento, Viale della Vittoria, 145, presso quest'ultimo difensore;
nato a [...] il [...], C.F.: , e CP_1 CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentati e Parte_1 CodiceFiscale_4
difesi dall'Avv. Calogero La Novara, del Foro di Agrigento, (C.F.: , Fax: CodiceFiscale_1
0922/1836355, PEC: , presso il cui studio in Siculiana (AG), via Dell'Olivo Email_1
n° 14, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
pagina 1 di 16 ATTRICE
contro una società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai OP
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita IVA n. , e per essa, P.IVA_2
quale mandataria, (nuova denominazione assunta da come deliberato CP_3 CP_4
dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 Persona_1
marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di
Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona e codice fiscale P.IVA giusta procura del 20 luglio 2017 n. 60852 P.IVA_3 P.IVA_4
di rep. e n. 11359 di racc. in Notaio di Milano registrato a Milano 4 il 21 luglio 2017 Persona_2
al n. 40324 Serie 1T, in atti, in persona della Dr. nato a [...] il [...], Quadro Controparte_5
direttivo di munito dei poteri di rappresentanza e di firma, in forza di procura CP_3
autenticata nelle firme dal Notaio Dott. di Roma del 17.06.2020, Rep.n.56707, Per_3
Racc.n.16500, rappresentata e difesa dall'Avv. Dino Russo (Tel-Fax: 0925/905117; C.F.
), in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di C.F._5
quest'ultimo difensore;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “VOGLIA IL TRIBUNALE Respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, Preliminarmente, - ritenere, dichiarare e valutare se le frasi “Ma c'è di più!! Con condotta
pagina 2 di 16 temeraria finalizzata ad indurre in errore il decidente, e CHE COMUNQUE DENOTA IL
SUPERFICIALE ESAME DEL'ATTO DI PRECETTO …” (cfr. pagina 8, rigo 9 e ss.), e: “… offende
l'intelligenza di chi legge” …” (cfr. pagina 12, ultimo rigo), siano passibili di censura ex art. 89 c.p.c.
e, conseguentemente, emettere i provvedimenti ritenuti opportuni Sempre in via preliminare, - ritenere,
dichiarare e valutare se, alla luce delle spiegate domande e delle eccezioni spiegate ex adverso in
relazione alle stesse, sussistono i presupposti per attivare e disporre l'intervento ex art. 107 c.p.c. nel
presente procedimento della società cessionaria del credito che, per come dedotto da controparte,
dovrebbe essere in persona del suo l.r.p.t.. Nel merito, - Dire e dichiarare la Controparte_6
nullità insanabile dell'atto di precetto oggi opposto, per intervenuta violazione dell'art. 480 c.p.c.,
stante l'inesistenza della preventiva notificazione del titolo esecutivo;
- Dire e dichiarare la nullità
della presunta intervenuta cessione di credito per violazione del disposto normativo di cui all'art. 1264
cod. civ. e di cui all'art. 58 T.U.B., con conseguente statuizione di nullità dell'atto di precetto oggi
opposto; - Dire e dichiarare l'intervenuta applicazione e pattuizione di tassi di interessi oltre soglia
usura ex L. 108/1996, con conseguente statuizione di nullità del contratto di mutuo ipotecario e/o di
nullità della specifica clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi convenzionali e/o
moratori; - Statuire e dichiarare, all'esito e per l'effetto, che tutte le somme corrisposte ratealmente
vanno computate a deconto dell'originario capitale mutuato;
- Condannare, sempre all'esito e per
l'effetto, l'odierna parte convenuta/opposta, in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione, anche per
imputazione, delle somme tutte indebitamente introitate a titolo di interessi convenzionali e/o moratori;
- Dire e dichiarare, infine, la nullità della fidejussione che, sempre secondo la non dimostrata
prospettazione fatta da controparte, sarebbe stata prestata dai sigg.ri e CP_1 Pt_1
Condannare ex art. 96 c.p.c., parte opposta, al risarcimento dei danni nella misura che sarà
[...]
ritenuta di giustizia dal Decidente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
procedimento con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
pagina 3 di 16 Nell'interesse di parte convenuta: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE Adversis Reiectis Rigettare
tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste formulate dagli opponenti sicchè inammissibili e,
comunque, infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che non provate, per le ragioni tutte sopra esposte
e/o per quelle che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia;
Condannare gli opponenti alla refusione delle
spese di causa ed al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art.96 c.p.c., da liquidarsi
equitativamente”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28/7/2021, la società
[...]
e i fideiussori e hanno Controparte_1 CP_1 Parte_1
convenuto in giudizio la società e, per essa, la mandataria OP
, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto che era stato loro CP_3
notificato dalla società convenuta il 16.07.2021.
2. A sostegno dell'opposizione hanno dedotto:
a. che, con atto di precetto notificato in data del 16.07.2021,
[...]
e per essa, quale mandataria, avevano Controparte_7 CP_3
intimato alla società nonché, in virtù e nei Controparte_1
limiti della prestata fidejussione, ai sigg.ri e il CP_1 Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 268.618,43, di cui € 248.628,11 per capitale;
€ 19.720,32 per interessi contrattuali;
€ 270,00 per compensi professionali;
b. che la pretesa della parte convenuta originerebbe dal mutuo fondiario di originarie €
300.000,00 del 24.06.2005, Rep. n° 47957 – Racc. n° 19959, concesso dal
[...]
alla società odierna opponente Parte_2 Controparte_1
;
[...]
pagina 4 di 16 c. che il credito, secondo la prospettazione dell'intimante/odierna opposta, sarebbe stato ceduto alla stessa in data 14.07.2017;
d. che l'atto di precetto sarebbe nullo ex art. 480, comma 2, c.p.c. per l'omessa notifica del titolo esecutivo;
la parte intimante, odierna convenuta, avrebbe infatti deliberatamente omesso la notifica del titolo affermando l'applicabilità al caso di specie degli artt. 38 e
41 TUB che esonerano il creditore fondiario dall'onere di notificare il titolo esecutivo;
nel caso di specie, tuttavia, in base alla prospettazione degli opponenti, il titolo non sarebbe costituito da un mutuo fondiario ma da un mutuo ipotecario ed infatti le somme erogate dalla Banca non sarebbero state impiegate per l'acquisto dell'immobile ipotecato;
non sarebbe applicabile, pertanto, la disciplina invocata da parte convenuta in materia di mutuo fondiario;
e. che la parte intimante, odierna convenuta, avrebbe omesso la notificazione della cessione del credito prevista dall'art. 1264 cod. civ.; non avrebbe dimostrato neppure l'effettiva esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 58 T.U.B.;
f. che il contratto di mutuo sarebbe affetto da nullità essendo stati pattuiti interessi legali
e/o di mora ben oltre superiori al Tasso Soglia Usura ex L. 108/1996;
g. che le censure appena sintetizzate si rifletterebbero anche sulla validità delle fideiussioni prestate a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo.
3. Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha affermato l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto. Ha dedotto, in particolare, che la qualificazione del contratto come
mutuo fondiario non richiederebbe la destinazione delle somme mutuate all'acquisto del bene oggetto di ipoteca in favore del mutuante. Ha aggiunto che, nel caso di specie, le somme mutuate sarebbero state comunque impiegate dalla società debitrice per l'acquisto, dal pagina 5 di 16 precedente proprietario e terzo datore d'ipoteca, dell'immobile costituito in garanzia. La società
convenuta ha inoltre affermato che, nel caso di specie, la cessione del credito sarebbe avvenuta nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, disciplinata dalla L. n.130/1990, onde si applicherebbero le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario che stabiliscono specifici adempimenti, effettivamente posti in essere dalla cessionaria,
in luogo della notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.. Ha infine affermato la genericità e l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto per violazione della disciplina antiusura e il suo difetto di legittimazione passiva in relazione a pretese e contestazioni basate su fatti anteriori alla cessione, essendosi resa “cessionaria di crediti e non già di passività”.
4. Le parti hanno avanzato reciproche domande di condanna ex art. 96 cpc.
5. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria ed è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6. Nella comparsa conclusionale, la parte attrice, inoltre:
a. ha contestato la legittimatio ad causam del società convenuta per difetto di produzione dell'atto di cessione e, comunque, per difetto di mandato ad negotia et processum in capo alla procuratrice società , di cui ha affermato comunque il difetto di CP_3
legittimazione poiché non iscritta all'Albo ex art. 106 TUB;
b. ha eccepito la nullità del mandato conferito alla società in relazione alla CP_3
mancata iscrizione di quest'ultima società all'Albo di cui all'art. 106 TUB;
c. ha contestato l'esistenza di un valido mandato in favore della CP_3
pagina 6 di 16 d. ha eccepito la nullità della cessione del credito per violazione della normativa antiriciclaggio, “perché sussimibile nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 132 TUB, 12
quinquies, legge 356/1992, ovvero di cui agli artt. 648/bis e/o 648/ter del codice
penale”, perché dissimulante una cessione effettiva nei confronti del servicer CP_3
perché espressiva di un sistema elusivo anche sotto il profilo fiscale;
e. ha eccepito la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della disciplina antitrust,
per la vessatorietà delle clausole ivi contenute, per abusività (in applicazione della disciplina interna ed eurounitaria di tutela del consumatore).
7. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione avanzata dalla parte attrice sia infondata e debba essere respinta.
8. Quanto al primo motivo di opposizione, va ribadito il principio di diritto, che qui si condivide,
in base al quale <<[i]l mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs.
1 settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili>> (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4792 del 26/03/2012 (Rv. 621970 - 01)).
9. Si è efficacemente affermato, con specifico riferimento al mutuo fondiario, che nessuna delle norme da cui tale istituto è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso ne' vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9511 del
2007).
10. L'art. 38 TUB stabilisce infatti che il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte pagina 7 di 16 di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su
immobili.
11. Nel caso di specie, il contratto che costituisce il titolo sotteso all'esecuzione è costituito da un contratto di mutuo concesso da una Banca, a medio-lungo termine (il periodo di ammortamento previsto era di quindici anni), garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile urbano, al piano terra, adibito in locazione ad uso commerciale, sito in Lampedusa e Linosa, nella Via
Roma, catastalmente con consistenza di mq.334 e con superficie catastale di mq.393,confinante con Via Roma, con proprietà dello stesso e con proprietà di Parte_3 [...]
; - distinto nel N.C.R.U.,al foglio 18, particella 34 sub. 8, Via Roma Parte_4
,p.T,7.C.1,cat.C/1,cl.6,cons.334, sup.cat..393, Rendita R.15.110,70 in ditta a Parte_3
(doc. 3 fascicolo di parte convenuta).
[...]
12. Ne consegue che la società creditrice ha legittimamente omesso la notifica del titolo esecutivo in conformità al disposto dell'art. 41 TUB che stabilisce che nel procedimento di
espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo
contrattuale esecutivo.
13. Non è ammissibile la questione posta dalla parte attrice solo in comparsa conclusionale in relazione all'asserita mancata “trascrizione” dell'atto di cessione che escluderebbe la natura fondiaria del credito del cessionario.
14. La questione, infatti, implica un tardivo, e dunque inammissibile, ampliamento del thema
decidendum, non è assistita da alcun elemento di prova, ed in ogni caso è priva di fondamento.
La parte attrice richiama infatti, in proposito, un precedente di legittimità del tutto estraneo alla questione della natura fondiaria del mutuo e relativo esclusivamente agli effetti della distribuzione del ricavato dalla vendita forzata (Cass., Sez. III^, 16.1.2025, n. 1027).
pagina 8 di 16 15. Quanto al secondo motivo di opposizione, in base alla prospettazione dell'opponente, la parte intimante, odierna convenuta, avrebbe omesso la notificazione della cessione del credito prevista dall'art. 1264 cod. civ. e non avrebbe dimostrato neppure l'effettiva esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 58 T.U.B..
16. Va richiamato, in merito, il consolidato principio di diritto in base al quale <[i]l disposto
dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto
quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse
del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto
al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma
non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario,
operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo
cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione
dovuta>> (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11436 del 30/04/2021 (Rv. 661194 - 01)).
17. Facendo applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie, va ritenuto che sia del tutto irrilevante la circostanza allegata dalla parte convenuta in base alla quale sarebbe stata omessa la notifica della cessione.
18. Anche laddove fossero stati omessi gli adempimenti previsti dall'art. 1264 c.c. o dall'art. 58
TUB, infatti, tale rilievo non determinerebbe alcun effetto sulla validità ed efficacia della cessione né di conseguenza, sulla titolarità del credito ceduto e sulla legittimazione del cessionario.
19. L'unico effetto che ne deriverebbe riguarderebbe: (a) l'efficacia, liberatoria o meno, di eventuali pagamenti eseguiti dal debitore ceduto nei confronti del creditore cedente;
(b) la regola di giudizio in relazione alla prevalenza fra più cessioni del medesimo credito. Ciò posto, nel caso pagina 9 di 16 di specie la parte attrice non ha in alcun modo dedotto di aver eseguito pagamenti di cui occorra stabilire l'efficacia liberatoria alla luce dell'art. 1264 c.c.. Neppure vengono in rilievo più
cessioni del medesimo credito in relazione alle quali stabilire la prevalenza dell'una o dell'altra.
Ne consegue l'assoluta irrilevanza del disposto dall'art. 1264 c.c. e dall'art. 58 TUB.
20. Generica e in quanto tale non ammissibile è, infine, la doglianza relativa ad una ipotetica violazione della disciplina antiusura. Non è stato precisato dalla parte attrice, infatti, quale sarebbe il TEG dell'operazione che assume viziata né quale sia il tasso cd. “soglia” al momento della pattuizione. Qualsiasi approfondimento tecnico contabile, sul punto, avrebbe avuto carattere evidentemente esplorativo.
21. Quanto alle doglianze proposte da parte opponente solo con la comparsa di costituzione e risposta, va osservato quanto segue.
22. La contestazione proposta in relazione al mancato deposito del contratto di cessione è
inammissibile.
23. Dev'essere data continuità, sul punto, al principio di diritto in base al quale <
che agisce per ottenere l'adempimento del debitore ceduto incombe l'onere di provare la cessione del credito a meno che il debitore con il suo comportamento processuale non ammetta implicitamente l'esistenza della cessione;
in tale ultima ipotesi, il giudice dovrà ritenere accertata la cessione in base al principio della non contestazione>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
19260 del 24/09/2004 (Rv. 581221 - 01)).
24. Nel caso di specie, la parte opponente, nel costituirsi in giudizio, non ha in alcun modo contestato l'esistenza della cessione di cui, anzi, ha presupposto l'esistenza proponendo eccezioni basate sulla sua asserita omessa notificazione. Neppure alcuna contestazione risulta essere stata sollevata nelle successive difese della parte convenuta ex art. 183 c.p.c.. Come già
pagina 10 di 16 evidenziato, la contestazione è avvenuta solo in comparsa conclusionale.
25. Va ricordato a questo riguardo che <
agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva>> (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 14711 del 31/05/2025 (Rv. 674990 - 01)).
26. Peraltro, nella stessa comparsa conclusionale, la parte attrice ammette l'esistenza del contratto di cessione comprensivo del credito dell'odierna convenuta, affermando che l'omesso deposito e l'omessa trascrizione del contratto sarebbe dovuto al tentativo della società cessionaria di celarne il contenuto ed in particolare di celare il prezzo simbolico della cessione.
27. Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che la contestazione sollevata in ordine all'esistenza della cessione del credito sia evidentemente tardiva e contraddittoria. La questione non può pertanto essere esaminata e la cessione dev'essere ritenuta accertata in base al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
28. Neppure è fondata la questione sollevata in comparsa conclusionale dalla parte attrice in relazione alla mancata iscrizione della mandataria all'albo di cui all'art. 106 TUB. CP_3
pagina 11 di 16 29. Va condiviso, sul punto, il principio di diritto per il quale la disciplina invocata dall'opponente
<
amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici>> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024
(Rv. 670579 - 01)).
30. È infondata e tardiva anche la contestazione relativa all'esistenza di un valido mandato nei confronti della società La società mandataria, infatti, risulta investita con regolare CP_3
procura con cui le è stato conferito il potere di provvedere “in nome e per conto, ovvero soltanto
per conto, della Società, a compiere - anche in persona degli avvocati che verranno di volta in
volta nominati dal Procuratore quando necessario in relazione alla natura degli atti da
compiersi - ogni atto, attività, adempimento e formalità dallo stesso Procuratore ritenuti
necessari e/o útili alla amministrazione, gestione, incasso e recupero ed eventuale recupero,
anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti, nonché all'eventuale escussione delle garanzie
accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti” (doc. 8 di parte convenuta).
31. La procura si riferisce a tutti i crediti inclusi nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione efficace a decorrere dal 14 luglio 2017, con cui è stato acquistato il credito oggetto di causa.
Tanto è confermato, peraltro, dallo stesso Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con cui la società cessionaria ha reso noto, tra l'altro, di aver incaricato “di svolgere, CP_8 CP_4
in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione
pagina 12 di 16 dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformita'
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. La medesima e' stata inoltre CP_4
incaricata quale special servicer di porre in essere le attivita' relative al recupero (giudiziale e
stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione
delle relative garanzie” (doc. 7 fascicolo di parte convenuta).
32. Ritiene il Tribunale che sia del tutto priva di fondamento anche la questione posta dall'opponente in comparsa conclusionale in relazione all'affermata nullità virtuale della cessione del credito per violazione della normativa antiriciclaggio, “perché sussimibile nelle
ipotesi di reato di cui agli artt. 132 TUB, 12 quinquies, legge 356/1992, ovvero di cui agli artt.
648/bis e/o 648/ter del codice penale”, perché dissimulante una cessione effettiva nei confronti del servicer DoValue, perché espressiva di un sistema elusivo anche sotto il profilo fiscale.
33. Va osservato, al riguardo, che la prospettazione attorea si basa su una ricostruzione indimostrata del fenomeno delle cessioni in blocco dei crediti in sofferenza come di un “inqualificabile
mostruoso fenomeno economico-finanziario della attività di recupero crediti delle società
veicolo, studiato come strumento salvabanche -nell'ottica di impedire crepe nel sistema
economicobancario-finanziario nazionale - ma rivelatosi, come attentamente osservato dalla
un Sistema Bancario Ombra, del tutto sommerso e che macina enormi profitti non CP_9
tassati (se non in modestima parte), con il massacro dei debitori -spesso capitolati, sul piano
imprenditoriale, proprio perché travolti da insostenibili costi del denaro” (v. comparsa conclusionale della parte opponente).
34. Le allegazioni della parte attrice sono tardive, generiche (in quanto rivolte a contestare il sistema bancario nel suo complesso e non già gli specifici contratti sottesi all'atto di precetto) e pagina 13 di 16 del tutto prive di sostegno probatorio.
35. In ogni caso, anche laddove potessero essere qui esaminate, tali questioni non assumerebbero rilievo poiché non investono profili di validità del singolo contratto di cessione (o di mandato),
riferendosi piuttosto ad una generalizzata critica al sistema bancario e finanziario e alla denuncia di distorsioni il cui accertamento va ritenuto riservato, ancora una volta, al sistema dei controlli e dei poteri pubblicistici, anche sanzionatori, di natura amministrativa e penale (v.
esemplificativamente sulla questione del rilievo della disciplina antiriciclaggio Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 525 del 15/01/2020 (Rv. 656582 - 02)).
36. Anche le ulteriori eccezioni di nullità delle fideiussioni prestate da e CP_1 Pt_1
sono basate su allegazioni tardive e prive di sostegno probatorio. Va ricordato infatti che,
[...]
sebbene la nullità delle clausole contrattuali sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28983 del 18/10/2023 (Rv.
669320 - 01)).
37. In ogni caso, le eccezioni di nullità sollevate sono prive di fondamento ed infatti:
a. quanto alla affermata nullità delle fideiussioni prestate per violazione della disciplina antitrust, va rilevato, sotto un primo profilo, che nel caso di specie non si verte in materia di fideiussione omnibus ma di fideiussione specifica con la conseguente irrilevanza dell'eventuale conformità della fideiussione al contenuto del c.d. schema
ABI (v. sul punto Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 21841 del 02/08/2024 (Rv. 671967 - 01);
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26847 del 16/10/2024 (Rv. 672503 - 01)); inoltre, la fideiussione risulta essere stata stipulata in data 24/6/2005, dunque non nel periodo pagina 14 di 16 considerato dal provvedimento della Banca d'Italia invocato da parte attrice;
in ogni caso, la nullità, anche ove sussistente, riguarderebbe solo le specifiche clausole riproduttive dello schema oggetto di intesa vietata;
la nullità, in altri termini, non determinerebbe il venire meno della garanzia ma solo la parziale inefficacia del contratto;
l'eccezione di parte attrice, dunque, è evidentemente generica e non è
correlata a specifiche eccezioni basate sull'inefficacia delle singole, specifiche clausole di cui si predica la nullità (Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021);
b. queste ultime considerazioni devono essere ribadite anche in relazione all'eccezione di nullità delle clausole contrattuali per vessatorietà e per abusività (in applicazione della disciplina interna ed eurounitaria di tutela del consumatore). L'eccezione è del tutto generica in quanto non vengono in alcun modo esplicitate le ricadute dell'affermata nullità delle clausole ritenute vessatorie sulla fattispecie concreta;
posto che la nullità di singole clausole non determina l'invalidità dell'intero contratto e dunque di per sé non fa venir meno l'obbligazione dei garanti, era onere di questi ultimi esplicitare in che termini la nullità parziale invocata avrebbe effetti estintivi o modificativi dell'obbligazione.
38. In definitiva, l'opposizione è del tutto priva di fondamento e dev'essere respinta.
39. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in considerazione della ridotta complessità fattuale e giuridica delle questioni affrontate. Le spese vengono liquidate nei parametri intermedi tra i medi e i massimi esclusivamente in relazione alla fase decisionale in ragione del rilevantissimo ampliamento delle questioni sottese alla controversia contenuto nella comparsa conclusionale della parte attrice. Tale inammissibile ampliamento ha infatti reso necessario un impegno pagina 15 di 16 difensivo della parte convenuta, in tale fase, significativamente superiore al normale svolgimento dell'attività illustrativa normalmente riservata agli scritti conclusivi.
40. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.. La parte convenuta, infatti, non ha allegato né dimostrato di aver subito uno specifico pregiudizio a causa dell'iniziativa processuale della controparte. Inoltre, non si ritiene che nel caso di specie siano stati violati i principi della correttezza nell'esercizio delle prerogative processuali della parte soccombente, non potendosi desumere tale violazione dalla mera infondatezza delle tesi giuridiche sostenute dall'odierna attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2225/2021 promossa da
[...]
e contro la società Controparte_1 CP_1 Parte_1 [...]
e, per essa, la mandataria , disattesa ogni altra istanza, OP CP_3
eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta dalla parte attrice avverso l'atto di precetto notificato dalla società convenuta il 16.07.2021;
- condanna gli odierni attori, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte convenuta, spese che vengono liquidate in Euro 14.311,00 per compenso professionale, oltre al
15 % per spese generali, iva e cpa come per legge.
Agrigento, 13/08/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2225 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
corrente in Lampedusa e Linosa (AG), via Controparte_1
delle Grotte n° 4, C.F.: , in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Calogero La Novara, del Foro di Agrigento, (C.F.: , Fax: 0922/1836355, CodiceFiscale_1
PEC: , e Attilio Gagliano (C.F. ), elett.te dom.ta in Email_1 C.F._2
Agrigento, Viale della Vittoria, 145, presso quest'ultimo difensore;
nato a [...] il [...], C.F.: , e CP_1 CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentati e Parte_1 CodiceFiscale_4
difesi dall'Avv. Calogero La Novara, del Foro di Agrigento, (C.F.: , Fax: CodiceFiscale_1
0922/1836355, PEC: , presso il cui studio in Siculiana (AG), via Dell'Olivo Email_1
n° 14, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
pagina 1 di 16 ATTRICE
contro una società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai OP
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita IVA n. , e per essa, P.IVA_2
quale mandataria, (nuova denominazione assunta da come deliberato CP_3 CP_4
dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 Persona_1
marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di
Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona e codice fiscale P.IVA giusta procura del 20 luglio 2017 n. 60852 P.IVA_3 P.IVA_4
di rep. e n. 11359 di racc. in Notaio di Milano registrato a Milano 4 il 21 luglio 2017 Persona_2
al n. 40324 Serie 1T, in atti, in persona della Dr. nato a [...] il [...], Quadro Controparte_5
direttivo di munito dei poteri di rappresentanza e di firma, in forza di procura CP_3
autenticata nelle firme dal Notaio Dott. di Roma del 17.06.2020, Rep.n.56707, Per_3
Racc.n.16500, rappresentata e difesa dall'Avv. Dino Russo (Tel-Fax: 0925/905117; C.F.
), in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di C.F._5
quest'ultimo difensore;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “VOGLIA IL TRIBUNALE Respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, Preliminarmente, - ritenere, dichiarare e valutare se le frasi “Ma c'è di più!! Con condotta
pagina 2 di 16 temeraria finalizzata ad indurre in errore il decidente, e CHE COMUNQUE DENOTA IL
SUPERFICIALE ESAME DEL'ATTO DI PRECETTO …” (cfr. pagina 8, rigo 9 e ss.), e: “… offende
l'intelligenza di chi legge” …” (cfr. pagina 12, ultimo rigo), siano passibili di censura ex art. 89 c.p.c.
e, conseguentemente, emettere i provvedimenti ritenuti opportuni Sempre in via preliminare, - ritenere,
dichiarare e valutare se, alla luce delle spiegate domande e delle eccezioni spiegate ex adverso in
relazione alle stesse, sussistono i presupposti per attivare e disporre l'intervento ex art. 107 c.p.c. nel
presente procedimento della società cessionaria del credito che, per come dedotto da controparte,
dovrebbe essere in persona del suo l.r.p.t.. Nel merito, - Dire e dichiarare la Controparte_6
nullità insanabile dell'atto di precetto oggi opposto, per intervenuta violazione dell'art. 480 c.p.c.,
stante l'inesistenza della preventiva notificazione del titolo esecutivo;
- Dire e dichiarare la nullità
della presunta intervenuta cessione di credito per violazione del disposto normativo di cui all'art. 1264
cod. civ. e di cui all'art. 58 T.U.B., con conseguente statuizione di nullità dell'atto di precetto oggi
opposto; - Dire e dichiarare l'intervenuta applicazione e pattuizione di tassi di interessi oltre soglia
usura ex L. 108/1996, con conseguente statuizione di nullità del contratto di mutuo ipotecario e/o di
nullità della specifica clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi convenzionali e/o
moratori; - Statuire e dichiarare, all'esito e per l'effetto, che tutte le somme corrisposte ratealmente
vanno computate a deconto dell'originario capitale mutuato;
- Condannare, sempre all'esito e per
l'effetto, l'odierna parte convenuta/opposta, in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione, anche per
imputazione, delle somme tutte indebitamente introitate a titolo di interessi convenzionali e/o moratori;
- Dire e dichiarare, infine, la nullità della fidejussione che, sempre secondo la non dimostrata
prospettazione fatta da controparte, sarebbe stata prestata dai sigg.ri e CP_1 Pt_1
Condannare ex art. 96 c.p.c., parte opposta, al risarcimento dei danni nella misura che sarà
[...]
ritenuta di giustizia dal Decidente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
procedimento con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
pagina 3 di 16 Nell'interesse di parte convenuta: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE Adversis Reiectis Rigettare
tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste formulate dagli opponenti sicchè inammissibili e,
comunque, infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che non provate, per le ragioni tutte sopra esposte
e/o per quelle che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia;
Condannare gli opponenti alla refusione delle
spese di causa ed al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art.96 c.p.c., da liquidarsi
equitativamente”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28/7/2021, la società
[...]
e i fideiussori e hanno Controparte_1 CP_1 Parte_1
convenuto in giudizio la società e, per essa, la mandataria OP
, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto che era stato loro CP_3
notificato dalla società convenuta il 16.07.2021.
2. A sostegno dell'opposizione hanno dedotto:
a. che, con atto di precetto notificato in data del 16.07.2021,
[...]
e per essa, quale mandataria, avevano Controparte_7 CP_3
intimato alla società nonché, in virtù e nei Controparte_1
limiti della prestata fidejussione, ai sigg.ri e il CP_1 Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 268.618,43, di cui € 248.628,11 per capitale;
€ 19.720,32 per interessi contrattuali;
€ 270,00 per compensi professionali;
b. che la pretesa della parte convenuta originerebbe dal mutuo fondiario di originarie €
300.000,00 del 24.06.2005, Rep. n° 47957 – Racc. n° 19959, concesso dal
[...]
alla società odierna opponente Parte_2 Controparte_1
;
[...]
pagina 4 di 16 c. che il credito, secondo la prospettazione dell'intimante/odierna opposta, sarebbe stato ceduto alla stessa in data 14.07.2017;
d. che l'atto di precetto sarebbe nullo ex art. 480, comma 2, c.p.c. per l'omessa notifica del titolo esecutivo;
la parte intimante, odierna convenuta, avrebbe infatti deliberatamente omesso la notifica del titolo affermando l'applicabilità al caso di specie degli artt. 38 e
41 TUB che esonerano il creditore fondiario dall'onere di notificare il titolo esecutivo;
nel caso di specie, tuttavia, in base alla prospettazione degli opponenti, il titolo non sarebbe costituito da un mutuo fondiario ma da un mutuo ipotecario ed infatti le somme erogate dalla Banca non sarebbero state impiegate per l'acquisto dell'immobile ipotecato;
non sarebbe applicabile, pertanto, la disciplina invocata da parte convenuta in materia di mutuo fondiario;
e. che la parte intimante, odierna convenuta, avrebbe omesso la notificazione della cessione del credito prevista dall'art. 1264 cod. civ.; non avrebbe dimostrato neppure l'effettiva esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 58 T.U.B.;
f. che il contratto di mutuo sarebbe affetto da nullità essendo stati pattuiti interessi legali
e/o di mora ben oltre superiori al Tasso Soglia Usura ex L. 108/1996;
g. che le censure appena sintetizzate si rifletterebbero anche sulla validità delle fideiussioni prestate a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo.
3. Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha affermato l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto. Ha dedotto, in particolare, che la qualificazione del contratto come
mutuo fondiario non richiederebbe la destinazione delle somme mutuate all'acquisto del bene oggetto di ipoteca in favore del mutuante. Ha aggiunto che, nel caso di specie, le somme mutuate sarebbero state comunque impiegate dalla società debitrice per l'acquisto, dal pagina 5 di 16 precedente proprietario e terzo datore d'ipoteca, dell'immobile costituito in garanzia. La società
convenuta ha inoltre affermato che, nel caso di specie, la cessione del credito sarebbe avvenuta nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, disciplinata dalla L. n.130/1990, onde si applicherebbero le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario che stabiliscono specifici adempimenti, effettivamente posti in essere dalla cessionaria,
in luogo della notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.. Ha infine affermato la genericità e l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto per violazione della disciplina antiusura e il suo difetto di legittimazione passiva in relazione a pretese e contestazioni basate su fatti anteriori alla cessione, essendosi resa “cessionaria di crediti e non già di passività”.
4. Le parti hanno avanzato reciproche domande di condanna ex art. 96 cpc.
5. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria ed è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6. Nella comparsa conclusionale, la parte attrice, inoltre:
a. ha contestato la legittimatio ad causam del società convenuta per difetto di produzione dell'atto di cessione e, comunque, per difetto di mandato ad negotia et processum in capo alla procuratrice società , di cui ha affermato comunque il difetto di CP_3
legittimazione poiché non iscritta all'Albo ex art. 106 TUB;
b. ha eccepito la nullità del mandato conferito alla società in relazione alla CP_3
mancata iscrizione di quest'ultima società all'Albo di cui all'art. 106 TUB;
c. ha contestato l'esistenza di un valido mandato in favore della CP_3
pagina 6 di 16 d. ha eccepito la nullità della cessione del credito per violazione della normativa antiriciclaggio, “perché sussimibile nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 132 TUB, 12
quinquies, legge 356/1992, ovvero di cui agli artt. 648/bis e/o 648/ter del codice
penale”, perché dissimulante una cessione effettiva nei confronti del servicer CP_3
perché espressiva di un sistema elusivo anche sotto il profilo fiscale;
e. ha eccepito la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della disciplina antitrust,
per la vessatorietà delle clausole ivi contenute, per abusività (in applicazione della disciplina interna ed eurounitaria di tutela del consumatore).
7. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione avanzata dalla parte attrice sia infondata e debba essere respinta.
8. Quanto al primo motivo di opposizione, va ribadito il principio di diritto, che qui si condivide,
in base al quale <<[i]l mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs.
1 settembre 1993, n.385, non è mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili>> (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4792 del 26/03/2012 (Rv. 621970 - 01)).
9. Si è efficacemente affermato, con specifico riferimento al mutuo fondiario, che nessuna delle norme da cui tale istituto è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso ne' vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9511 del
2007).
10. L'art. 38 TUB stabilisce infatti che il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte pagina 7 di 16 di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su
immobili.
11. Nel caso di specie, il contratto che costituisce il titolo sotteso all'esecuzione è costituito da un contratto di mutuo concesso da una Banca, a medio-lungo termine (il periodo di ammortamento previsto era di quindici anni), garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile urbano, al piano terra, adibito in locazione ad uso commerciale, sito in Lampedusa e Linosa, nella Via
Roma, catastalmente con consistenza di mq.334 e con superficie catastale di mq.393,confinante con Via Roma, con proprietà dello stesso e con proprietà di Parte_3 [...]
; - distinto nel N.C.R.U.,al foglio 18, particella 34 sub. 8, Via Roma Parte_4
,p.T,7.C.1,cat.C/1,cl.6,cons.334, sup.cat..393, Rendita R.15.110,70 in ditta a Parte_3
(doc. 3 fascicolo di parte convenuta).
[...]
12. Ne consegue che la società creditrice ha legittimamente omesso la notifica del titolo esecutivo in conformità al disposto dell'art. 41 TUB che stabilisce che nel procedimento di
espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo
contrattuale esecutivo.
13. Non è ammissibile la questione posta dalla parte attrice solo in comparsa conclusionale in relazione all'asserita mancata “trascrizione” dell'atto di cessione che escluderebbe la natura fondiaria del credito del cessionario.
14. La questione, infatti, implica un tardivo, e dunque inammissibile, ampliamento del thema
decidendum, non è assistita da alcun elemento di prova, ed in ogni caso è priva di fondamento.
La parte attrice richiama infatti, in proposito, un precedente di legittimità del tutto estraneo alla questione della natura fondiaria del mutuo e relativo esclusivamente agli effetti della distribuzione del ricavato dalla vendita forzata (Cass., Sez. III^, 16.1.2025, n. 1027).
pagina 8 di 16 15. Quanto al secondo motivo di opposizione, in base alla prospettazione dell'opponente, la parte intimante, odierna convenuta, avrebbe omesso la notificazione della cessione del credito prevista dall'art. 1264 cod. civ. e non avrebbe dimostrato neppure l'effettiva esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 58 T.U.B..
16. Va richiamato, in merito, il consolidato principio di diritto in base al quale <[i]l disposto
dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto
quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse
del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto
al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma
non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario,
operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo
cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione
dovuta>> (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11436 del 30/04/2021 (Rv. 661194 - 01)).
17. Facendo applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie, va ritenuto che sia del tutto irrilevante la circostanza allegata dalla parte convenuta in base alla quale sarebbe stata omessa la notifica della cessione.
18. Anche laddove fossero stati omessi gli adempimenti previsti dall'art. 1264 c.c. o dall'art. 58
TUB, infatti, tale rilievo non determinerebbe alcun effetto sulla validità ed efficacia della cessione né di conseguenza, sulla titolarità del credito ceduto e sulla legittimazione del cessionario.
19. L'unico effetto che ne deriverebbe riguarderebbe: (a) l'efficacia, liberatoria o meno, di eventuali pagamenti eseguiti dal debitore ceduto nei confronti del creditore cedente;
(b) la regola di giudizio in relazione alla prevalenza fra più cessioni del medesimo credito. Ciò posto, nel caso pagina 9 di 16 di specie la parte attrice non ha in alcun modo dedotto di aver eseguito pagamenti di cui occorra stabilire l'efficacia liberatoria alla luce dell'art. 1264 c.c.. Neppure vengono in rilievo più
cessioni del medesimo credito in relazione alle quali stabilire la prevalenza dell'una o dell'altra.
Ne consegue l'assoluta irrilevanza del disposto dall'art. 1264 c.c. e dall'art. 58 TUB.
20. Generica e in quanto tale non ammissibile è, infine, la doglianza relativa ad una ipotetica violazione della disciplina antiusura. Non è stato precisato dalla parte attrice, infatti, quale sarebbe il TEG dell'operazione che assume viziata né quale sia il tasso cd. “soglia” al momento della pattuizione. Qualsiasi approfondimento tecnico contabile, sul punto, avrebbe avuto carattere evidentemente esplorativo.
21. Quanto alle doglianze proposte da parte opponente solo con la comparsa di costituzione e risposta, va osservato quanto segue.
22. La contestazione proposta in relazione al mancato deposito del contratto di cessione è
inammissibile.
23. Dev'essere data continuità, sul punto, al principio di diritto in base al quale <
che agisce per ottenere l'adempimento del debitore ceduto incombe l'onere di provare la cessione del credito a meno che il debitore con il suo comportamento processuale non ammetta implicitamente l'esistenza della cessione;
in tale ultima ipotesi, il giudice dovrà ritenere accertata la cessione in base al principio della non contestazione>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
19260 del 24/09/2004 (Rv. 581221 - 01)).
24. Nel caso di specie, la parte opponente, nel costituirsi in giudizio, non ha in alcun modo contestato l'esistenza della cessione di cui, anzi, ha presupposto l'esistenza proponendo eccezioni basate sulla sua asserita omessa notificazione. Neppure alcuna contestazione risulta essere stata sollevata nelle successive difese della parte convenuta ex art. 183 c.p.c.. Come già
pagina 10 di 16 evidenziato, la contestazione è avvenuta solo in comparsa conclusionale.
25. Va ricordato a questo riguardo che <
agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva>> (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 14711 del 31/05/2025 (Rv. 674990 - 01)).
26. Peraltro, nella stessa comparsa conclusionale, la parte attrice ammette l'esistenza del contratto di cessione comprensivo del credito dell'odierna convenuta, affermando che l'omesso deposito e l'omessa trascrizione del contratto sarebbe dovuto al tentativo della società cessionaria di celarne il contenuto ed in particolare di celare il prezzo simbolico della cessione.
27. Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che la contestazione sollevata in ordine all'esistenza della cessione del credito sia evidentemente tardiva e contraddittoria. La questione non può pertanto essere esaminata e la cessione dev'essere ritenuta accertata in base al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
28. Neppure è fondata la questione sollevata in comparsa conclusionale dalla parte attrice in relazione alla mancata iscrizione della mandataria all'albo di cui all'art. 106 TUB. CP_3
pagina 11 di 16 29. Va condiviso, sul punto, il principio di diritto per il quale la disciplina invocata dall'opponente
<
amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici>> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024
(Rv. 670579 - 01)).
30. È infondata e tardiva anche la contestazione relativa all'esistenza di un valido mandato nei confronti della società La società mandataria, infatti, risulta investita con regolare CP_3
procura con cui le è stato conferito il potere di provvedere “in nome e per conto, ovvero soltanto
per conto, della Società, a compiere - anche in persona degli avvocati che verranno di volta in
volta nominati dal Procuratore quando necessario in relazione alla natura degli atti da
compiersi - ogni atto, attività, adempimento e formalità dallo stesso Procuratore ritenuti
necessari e/o útili alla amministrazione, gestione, incasso e recupero ed eventuale recupero,
anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti, nonché all'eventuale escussione delle garanzie
accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti” (doc. 8 di parte convenuta).
31. La procura si riferisce a tutti i crediti inclusi nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione efficace a decorrere dal 14 luglio 2017, con cui è stato acquistato il credito oggetto di causa.
Tanto è confermato, peraltro, dallo stesso Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con cui la società cessionaria ha reso noto, tra l'altro, di aver incaricato “di svolgere, CP_8 CP_4
in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione
pagina 12 di 16 dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformita'
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera
(c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. La medesima e' stata inoltre CP_4
incaricata quale special servicer di porre in essere le attivita' relative al recupero (giudiziale e
stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione
delle relative garanzie” (doc. 7 fascicolo di parte convenuta).
32. Ritiene il Tribunale che sia del tutto priva di fondamento anche la questione posta dall'opponente in comparsa conclusionale in relazione all'affermata nullità virtuale della cessione del credito per violazione della normativa antiriciclaggio, “perché sussimibile nelle
ipotesi di reato di cui agli artt. 132 TUB, 12 quinquies, legge 356/1992, ovvero di cui agli artt.
648/bis e/o 648/ter del codice penale”, perché dissimulante una cessione effettiva nei confronti del servicer DoValue, perché espressiva di un sistema elusivo anche sotto il profilo fiscale.
33. Va osservato, al riguardo, che la prospettazione attorea si basa su una ricostruzione indimostrata del fenomeno delle cessioni in blocco dei crediti in sofferenza come di un “inqualificabile
mostruoso fenomeno economico-finanziario della attività di recupero crediti delle società
veicolo, studiato come strumento salvabanche -nell'ottica di impedire crepe nel sistema
economicobancario-finanziario nazionale - ma rivelatosi, come attentamente osservato dalla
un Sistema Bancario Ombra, del tutto sommerso e che macina enormi profitti non CP_9
tassati (se non in modestima parte), con il massacro dei debitori -spesso capitolati, sul piano
imprenditoriale, proprio perché travolti da insostenibili costi del denaro” (v. comparsa conclusionale della parte opponente).
34. Le allegazioni della parte attrice sono tardive, generiche (in quanto rivolte a contestare il sistema bancario nel suo complesso e non già gli specifici contratti sottesi all'atto di precetto) e pagina 13 di 16 del tutto prive di sostegno probatorio.
35. In ogni caso, anche laddove potessero essere qui esaminate, tali questioni non assumerebbero rilievo poiché non investono profili di validità del singolo contratto di cessione (o di mandato),
riferendosi piuttosto ad una generalizzata critica al sistema bancario e finanziario e alla denuncia di distorsioni il cui accertamento va ritenuto riservato, ancora una volta, al sistema dei controlli e dei poteri pubblicistici, anche sanzionatori, di natura amministrativa e penale (v.
esemplificativamente sulla questione del rilievo della disciplina antiriciclaggio Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 525 del 15/01/2020 (Rv. 656582 - 02)).
36. Anche le ulteriori eccezioni di nullità delle fideiussioni prestate da e CP_1 Pt_1
sono basate su allegazioni tardive e prive di sostegno probatorio. Va ricordato infatti che,
[...]
sebbene la nullità delle clausole contrattuali sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28983 del 18/10/2023 (Rv.
669320 - 01)).
37. In ogni caso, le eccezioni di nullità sollevate sono prive di fondamento ed infatti:
a. quanto alla affermata nullità delle fideiussioni prestate per violazione della disciplina antitrust, va rilevato, sotto un primo profilo, che nel caso di specie non si verte in materia di fideiussione omnibus ma di fideiussione specifica con la conseguente irrilevanza dell'eventuale conformità della fideiussione al contenuto del c.d. schema
ABI (v. sul punto Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 21841 del 02/08/2024 (Rv. 671967 - 01);
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26847 del 16/10/2024 (Rv. 672503 - 01)); inoltre, la fideiussione risulta essere stata stipulata in data 24/6/2005, dunque non nel periodo pagina 14 di 16 considerato dal provvedimento della Banca d'Italia invocato da parte attrice;
in ogni caso, la nullità, anche ove sussistente, riguarderebbe solo le specifiche clausole riproduttive dello schema oggetto di intesa vietata;
la nullità, in altri termini, non determinerebbe il venire meno della garanzia ma solo la parziale inefficacia del contratto;
l'eccezione di parte attrice, dunque, è evidentemente generica e non è
correlata a specifiche eccezioni basate sull'inefficacia delle singole, specifiche clausole di cui si predica la nullità (Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021);
b. queste ultime considerazioni devono essere ribadite anche in relazione all'eccezione di nullità delle clausole contrattuali per vessatorietà e per abusività (in applicazione della disciplina interna ed eurounitaria di tutela del consumatore). L'eccezione è del tutto generica in quanto non vengono in alcun modo esplicitate le ricadute dell'affermata nullità delle clausole ritenute vessatorie sulla fattispecie concreta;
posto che la nullità di singole clausole non determina l'invalidità dell'intero contratto e dunque di per sé non fa venir meno l'obbligazione dei garanti, era onere di questi ultimi esplicitare in che termini la nullità parziale invocata avrebbe effetti estintivi o modificativi dell'obbligazione.
38. In definitiva, l'opposizione è del tutto priva di fondamento e dev'essere respinta.
39. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in considerazione della ridotta complessità fattuale e giuridica delle questioni affrontate. Le spese vengono liquidate nei parametri intermedi tra i medi e i massimi esclusivamente in relazione alla fase decisionale in ragione del rilevantissimo ampliamento delle questioni sottese alla controversia contenuto nella comparsa conclusionale della parte attrice. Tale inammissibile ampliamento ha infatti reso necessario un impegno pagina 15 di 16 difensivo della parte convenuta, in tale fase, significativamente superiore al normale svolgimento dell'attività illustrativa normalmente riservata agli scritti conclusivi.
40. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.. La parte convenuta, infatti, non ha allegato né dimostrato di aver subito uno specifico pregiudizio a causa dell'iniziativa processuale della controparte. Inoltre, non si ritiene che nel caso di specie siano stati violati i principi della correttezza nell'esercizio delle prerogative processuali della parte soccombente, non potendosi desumere tale violazione dalla mera infondatezza delle tesi giuridiche sostenute dall'odierna attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2225/2021 promossa da
[...]
e contro la società Controparte_1 CP_1 Parte_1 [...]
e, per essa, la mandataria , disattesa ogni altra istanza, OP CP_3
eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta dalla parte attrice avverso l'atto di precetto notificato dalla società convenuta il 16.07.2021;
- condanna gli odierni attori, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte convenuta, spese che vengono liquidate in Euro 14.311,00 per compenso professionale, oltre al
15 % per spese generali, iva e cpa come per legge.
Agrigento, 13/08/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
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