Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 130
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità cartella esattoriale per assenza relata di notifica, mancata compilazione e sottoscrizione, e mancata redazione da parte di agente qualificato

    Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.

  • Inammissibile
    Difetto di notifica degli atti prodromici e delle cartelle esattoriali

    Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.

  • Inammissibile
    Prescrizione e decadenza dei crediti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

    Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.

  • Inammissibile
    Eccessività della pretesa tributaria a titolo di aggio, oneri e compensi di riscossione

    Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza di primo grado

    La Corte ha ritenuto corretta la decisione di primo grado poiché il ricorso introduttivo è stato notificato all'Agenzia oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21, comma 1, D.lgs. 546/92. La notifica dell'atto impositivo è avvenuta il 15/07/2024, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato il 30/01/2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 130
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 130
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo