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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 905/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 136/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA e pubblicata il 06/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620240004804706000 BOLLO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il contribuente impugnava la cartella esattoriale n. 056202490004804706000 avente ad oggetto la tassa automobilistica 2021 per un importo di euro 760,56 eccependone la nullità per i seguenti motivi : 1) assenza della relata di notifica, mancata compilazione e sottoscrizione e mancata redazione da parte di un agente qualificato per la notifica. 2) difetto di notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali. 3) prescrizione e decadenza dei crediti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
4) eccessività delle pretesa tributaria a titolo di aggio, oneri e compensi di riscossione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava l'assunto del contribuente e ribadiva la legittimità della cartella esattoriale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per tardività e condannava il ricorrente alle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente denunciandone l'erroneità e chiedendo l'annullamento della stessa.
L'Agenzia Entrate Riscossione si costituisce e contesta l'appello chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La Corte esaminati gli atti e documenti di causa ritiene corretta la decisione deiprimi giudici in quanto il ricorso introduttivo é stato notificato all'Agenzia oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 comma 1
D.lgs. 546/92. Infatti a fronte della notifica al contribuente dell'atto impositivo in data 15/7/2024 a mezzo raccomandata a.r. il ricorso introduttivo é stato notificato in data 30/01/2025.
Per quanto sopra l'appello risulta infondato e andrà respinto. Spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna il contribuente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 300,00 già ridotte.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 905/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 136/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA e pubblicata il 06/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05620240004804706000 BOLLO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il contribuente impugnava la cartella esattoriale n. 056202490004804706000 avente ad oggetto la tassa automobilistica 2021 per un importo di euro 760,56 eccependone la nullità per i seguenti motivi : 1) assenza della relata di notifica, mancata compilazione e sottoscrizione e mancata redazione da parte di un agente qualificato per la notifica. 2) difetto di notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali. 3) prescrizione e decadenza dei crediti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
4) eccessività delle pretesa tributaria a titolo di aggio, oneri e compensi di riscossione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava l'assunto del contribuente e ribadiva la legittimità della cartella esattoriale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per tardività e condannava il ricorrente alle spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente denunciandone l'erroneità e chiedendo l'annullamento della stessa.
L'Agenzia Entrate Riscossione si costituisce e contesta l'appello chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La Corte esaminati gli atti e documenti di causa ritiene corretta la decisione deiprimi giudici in quanto il ricorso introduttivo é stato notificato all'Agenzia oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 comma 1
D.lgs. 546/92. Infatti a fronte della notifica al contribuente dell'atto impositivo in data 15/7/2024 a mezzo raccomandata a.r. il ricorso introduttivo é stato notificato in data 30/01/2025.
Per quanto sopra l'appello risulta infondato e andrà respinto. Spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna il contribuente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 300,00 già ridotte.