CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati d.ssa Laura Scarlatelli Presidente rel./est.
d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3129/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.1375/2024 pubblicata il 3.7.2024
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to D. Parte_1
Carotenuto
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il ricorrente, operaio edile dal 1980, adiva il Tribunale di Torre Annunziata per vedersi riconosciuta la malattia professionale “ipoacusia da rumore”, negata dall' CP_2 sulla base del mancato riconoscimento del nesso causale tra lavoro e malattia, e sentire condannare l' alla corresponsione in CP_1 proprio favore dell'indennizzo o della rendita nella misura invocata, o nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese. Si costituiva l' contestando la fondatezza della pretesa CP_1 attorea.
Sentiti tre testimoni ed espletata c.t.u. medico legale il Tribunale rigettava la domanda, previo rigetto delle eccezioni di nullità e prescrizione sollevate dall'istituto resistente;
non disponeva sulle spese di lite ex dichiarazione art. 152 disp. att. Cpc in atti.
Interpone gravame ripercorrendo le fasi Parte_1 processuali di primo grado e contestando la sentenza conclusiva del giudizio in quanto il giudice avrebbe erroneamente basato il proprio convincimento esclusivamente sulle risultanze peritali, inficiate da evidente vizio metodologico.
A tal proposito l'appellante contesta le risultanze peritali allegando una CTP sulla scorta della quale rileva l'errore metodologico del CTU di I° grado che non si sarebbe attenuto ad una corretta anamnesi lavorativa chiedendo, in riforma integrale della sentenza impugnata, il riconoscimento, a causa della tecnopatia contratta (ipoacusia da rumore), di postumi invalidanti in misura pari o superiori allo 06% a decorrere dal 10/03/2022 e, per l'effetto, condannarsi l' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria oltre al favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
L' , regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Pt_2 nuovo consigliere Scarlatelli;
alla odierna udienza (cui si è pervenuti ex art.82 disp. att. cpc come da decreto comunicato alle parti), come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
pag. 2/6 **********
L'appello è infondato
Svolta istruttoria con riguardo alle condizioni lavorative, il
Giudice ha conferito incarico peritale per verificare il nesso causale tra le stesse e la patologia denunciata oltre che l'entità della menomazione;
quindi ha recepito le conclusioni del C.T.U., rigettando la domanda.
Nella consulenza depositata in primo grado il c.t.u. dr. Per_1 indicava nella anamnesi che il ricorrente aveva svolto mansioni di muratore per diverse ditte con qualifica di operaio edile di I livello ed era stato esposto a rumore (martello pneumatico, flex, ecc.) in perfetta aderenza a quanto risultante dalle allegazioni in ricorso ed emerso dalla escussione dei testimoni;
indicava tutti i periodi di lavoro svolti dallo stesso e le ditte datrici di lavoro.
Nell'esporre le valutazioni medico legali il c.t.u. escludeva la correlazione della ipoacusia con il rumore cronico, in primo luogo, alla luce dell'aspetto delle curve audiometriche che mostravano un interessamento della frequenza 500 Hz che nella esposizione al rumore viene coinvolta solo molto tardivamente.
Precisava altresì “Nel caso in esame, facendo riferimento all'esame in atti ed a quello esibito in corso di consulenza, si nota un interessamento sia delle basse che medie e alte frequenze che non risulta congruo. Come si può osservare dalle curve di esempio sottostanti, sulle basse frequenze (125, 250 e 500 Hz) non si riscontrano perdite uditive neppure nei casi gravi. Poco congrua nel caso in esame anche la gravissima perdita uditiva sugli 8000 Hz che si riscontra sull'esame audiometrico eseguito in data 2/3/24, tanto che l'istante non risponde fino alle massime intensità a destra.
pag. 3/6 Tale evenienza si verifica esclusivamente nei danni gravissimi (non il caso in esame) in quanto la frequenza degli 8000 Hz viene coinvolta in modo meno rilevante rispetto alla frequenza 4000 Hz”.
Il c.t.u. riportava mediante figura estratta da manuale di otorinolaringoiatra (di cui vanta specializzazione) il tipico andamento delle curve audiometriche da esposizione cronica a rumore che presentano un aspetto in discesa e simmetriche, rilevando che quelle emergenti dagli esami del erano, al contrario, Parte_1 piatte e discretamente asimmetriche (la sinistra presentava valori di soglia migliori rispetto alla destra) non compatibili con il danno da rumore.
Aggiungeva, in secondo luogo, che l'esposizione cronica a rumore comporta un danno a livello della coclea, pressochè assente nel caso del ricorrente (non rilevabile in quanto presenti solo su una frequenza su 4 testate in ogni orecchio).
Parte appellante sulla scorta di una c.t.p. prodotta solo in questo grado e senza aver presentato osservazioni nel corso del giudizio di primo grado (limitandosi a chiedere il rinnovo della c.t.u.) contesta i risultati della consulenza su cui si fonda il rigetto da parte del Giudice di primo grado.
Tuttavia la prodotta c.p.t. non appare in grado di intaccare le condivisibili (anche in questa sede) conclusioni cui è giunto il CTU presentando osservazioni che non incidono sul fulcro del ragionamento medico esposto.
Ed infatti nella c.t.u. il giudizio di esclusione del nesso causale
è fondato sulla descrizione delle caratteristiche delle curve audiometriche (proprie della ipoacusia ma non da rumore cronico) e sulla assenza di danno alla coclea, restando irrilevante la pag. 4/6 valutazione della anamnesi lavorativa (comunque riportata dal c.t.u.) avendo il medico valutato direttamente gli oggettivi danni/lesioni all'apparato uditivo e le possibili ragioni eziologiche in aderenza alle caratteristiche del danno riscontrato.
Nella stessa c.t.p. si ammette che le curve audiometriche correlate al danno da esposizione cronica al rumore hanno generalmente un aspetto in “discesa” e vi sarebbe una componente dovuta all'invecchiamento naturale dell'organo uditivo che doveva essere scorporata dalla componente derivata dall'esposizione a rumore, senza però indicare la misura della componente ai fini del superamento delle soglia del 6% del danno biologico invocato, ma la c.t.p. è del tutto silente sull'altro aspetto evidenziato dal c.t.u. al fine di escludere la eziologia lavorativa della ipoacusia che è costituito dall'assenza di danno alla coclea, aspetto dirimente per ricollegare la ipoacusia al mero invecchiamento.
In conclusione le osservazioni del c.t.p. appaiono limitate e generiche e, come tali, non in grado di inficiare i risultati della c.t.u. né da indurre alla ripetizione delle operazioni peritali.
L'appello va quindi respinto.
Non si provvede sulle spese del grado in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. ed attesa la contumacia di parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta
pag. 5/6 integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n.
228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti – come quello di specie - pendenti a far data dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 13.10.2025 Il Presidente est.
d.ssa Laura Scarlatelli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati d.ssa Laura Scarlatelli Presidente rel./est.
d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3129/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.1375/2024 pubblicata il 3.7.2024
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to D. Parte_1
Carotenuto
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il ricorrente, operaio edile dal 1980, adiva il Tribunale di Torre Annunziata per vedersi riconosciuta la malattia professionale “ipoacusia da rumore”, negata dall' CP_2 sulla base del mancato riconoscimento del nesso causale tra lavoro e malattia, e sentire condannare l' alla corresponsione in CP_1 proprio favore dell'indennizzo o della rendita nella misura invocata, o nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese. Si costituiva l' contestando la fondatezza della pretesa CP_1 attorea.
Sentiti tre testimoni ed espletata c.t.u. medico legale il Tribunale rigettava la domanda, previo rigetto delle eccezioni di nullità e prescrizione sollevate dall'istituto resistente;
non disponeva sulle spese di lite ex dichiarazione art. 152 disp. att. Cpc in atti.
Interpone gravame ripercorrendo le fasi Parte_1 processuali di primo grado e contestando la sentenza conclusiva del giudizio in quanto il giudice avrebbe erroneamente basato il proprio convincimento esclusivamente sulle risultanze peritali, inficiate da evidente vizio metodologico.
A tal proposito l'appellante contesta le risultanze peritali allegando una CTP sulla scorta della quale rileva l'errore metodologico del CTU di I° grado che non si sarebbe attenuto ad una corretta anamnesi lavorativa chiedendo, in riforma integrale della sentenza impugnata, il riconoscimento, a causa della tecnopatia contratta (ipoacusia da rumore), di postumi invalidanti in misura pari o superiori allo 06% a decorrere dal 10/03/2022 e, per l'effetto, condannarsi l' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria oltre al favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
L' , regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Pt_2 nuovo consigliere Scarlatelli;
alla odierna udienza (cui si è pervenuti ex art.82 disp. att. cpc come da decreto comunicato alle parti), come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
pag. 2/6 **********
L'appello è infondato
Svolta istruttoria con riguardo alle condizioni lavorative, il
Giudice ha conferito incarico peritale per verificare il nesso causale tra le stesse e la patologia denunciata oltre che l'entità della menomazione;
quindi ha recepito le conclusioni del C.T.U., rigettando la domanda.
Nella consulenza depositata in primo grado il c.t.u. dr. Per_1 indicava nella anamnesi che il ricorrente aveva svolto mansioni di muratore per diverse ditte con qualifica di operaio edile di I livello ed era stato esposto a rumore (martello pneumatico, flex, ecc.) in perfetta aderenza a quanto risultante dalle allegazioni in ricorso ed emerso dalla escussione dei testimoni;
indicava tutti i periodi di lavoro svolti dallo stesso e le ditte datrici di lavoro.
Nell'esporre le valutazioni medico legali il c.t.u. escludeva la correlazione della ipoacusia con il rumore cronico, in primo luogo, alla luce dell'aspetto delle curve audiometriche che mostravano un interessamento della frequenza 500 Hz che nella esposizione al rumore viene coinvolta solo molto tardivamente.
Precisava altresì “Nel caso in esame, facendo riferimento all'esame in atti ed a quello esibito in corso di consulenza, si nota un interessamento sia delle basse che medie e alte frequenze che non risulta congruo. Come si può osservare dalle curve di esempio sottostanti, sulle basse frequenze (125, 250 e 500 Hz) non si riscontrano perdite uditive neppure nei casi gravi. Poco congrua nel caso in esame anche la gravissima perdita uditiva sugli 8000 Hz che si riscontra sull'esame audiometrico eseguito in data 2/3/24, tanto che l'istante non risponde fino alle massime intensità a destra.
pag. 3/6 Tale evenienza si verifica esclusivamente nei danni gravissimi (non il caso in esame) in quanto la frequenza degli 8000 Hz viene coinvolta in modo meno rilevante rispetto alla frequenza 4000 Hz”.
Il c.t.u. riportava mediante figura estratta da manuale di otorinolaringoiatra (di cui vanta specializzazione) il tipico andamento delle curve audiometriche da esposizione cronica a rumore che presentano un aspetto in discesa e simmetriche, rilevando che quelle emergenti dagli esami del erano, al contrario, Parte_1 piatte e discretamente asimmetriche (la sinistra presentava valori di soglia migliori rispetto alla destra) non compatibili con il danno da rumore.
Aggiungeva, in secondo luogo, che l'esposizione cronica a rumore comporta un danno a livello della coclea, pressochè assente nel caso del ricorrente (non rilevabile in quanto presenti solo su una frequenza su 4 testate in ogni orecchio).
Parte appellante sulla scorta di una c.t.p. prodotta solo in questo grado e senza aver presentato osservazioni nel corso del giudizio di primo grado (limitandosi a chiedere il rinnovo della c.t.u.) contesta i risultati della consulenza su cui si fonda il rigetto da parte del Giudice di primo grado.
Tuttavia la prodotta c.p.t. non appare in grado di intaccare le condivisibili (anche in questa sede) conclusioni cui è giunto il CTU presentando osservazioni che non incidono sul fulcro del ragionamento medico esposto.
Ed infatti nella c.t.u. il giudizio di esclusione del nesso causale
è fondato sulla descrizione delle caratteristiche delle curve audiometriche (proprie della ipoacusia ma non da rumore cronico) e sulla assenza di danno alla coclea, restando irrilevante la pag. 4/6 valutazione della anamnesi lavorativa (comunque riportata dal c.t.u.) avendo il medico valutato direttamente gli oggettivi danni/lesioni all'apparato uditivo e le possibili ragioni eziologiche in aderenza alle caratteristiche del danno riscontrato.
Nella stessa c.t.p. si ammette che le curve audiometriche correlate al danno da esposizione cronica al rumore hanno generalmente un aspetto in “discesa” e vi sarebbe una componente dovuta all'invecchiamento naturale dell'organo uditivo che doveva essere scorporata dalla componente derivata dall'esposizione a rumore, senza però indicare la misura della componente ai fini del superamento delle soglia del 6% del danno biologico invocato, ma la c.t.p. è del tutto silente sull'altro aspetto evidenziato dal c.t.u. al fine di escludere la eziologia lavorativa della ipoacusia che è costituito dall'assenza di danno alla coclea, aspetto dirimente per ricollegare la ipoacusia al mero invecchiamento.
In conclusione le osservazioni del c.t.p. appaiono limitate e generiche e, come tali, non in grado di inficiare i risultati della c.t.u. né da indurre alla ripetizione delle operazioni peritali.
L'appello va quindi respinto.
Non si provvede sulle spese del grado in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. ed attesa la contumacia di parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta
pag. 5/6 integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n.
228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti – come quello di specie - pendenti a far data dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 13.10.2025 Il Presidente est.
d.ssa Laura Scarlatelli
pag. 6/6