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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 989/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, OR
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5593/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4744/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36
e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 09720239034984508000 TRIBUTI VARI
- INTIMAZIONE n. 09720239034984508000 IRPEF-ALTRO
- INTIMAZIONE n. 09720239034984508000 IVA-ALTRO
- INTIMAZIONE n. 09720239034984508000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170027586672000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253457489000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110302637724000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120148357777000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130106504124000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130124331921000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130324594376000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130341564452000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140092759616000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140262851962000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160022370811000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160114765200000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160141634112000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170072108810000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 739/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09720239034984508000 per l'importo complessivo di € 117.469,35, limitando la sua impugnazione alle seguenti sedici cartelle esattoriali:
1. n. 09720110302637724000 pari a € 3.495,44 per il recupero dell'IRAP anno 2008, oltre interessi e sanzioni emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I
— ufficio territoriale di Roma 3 — Settebagni, asseritamente notificata in data 02/02/2012; 2. n.
09720120148357777000 pari a € 6.298,93 per il recupero dell'adeguamento IVA anno 2008, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma
3— Settebagni, asseritamente notificata in data 03/05/2012; 3. n. 09720130106504124000 pari a € 4.079,01 per il recupero delle ritenute addizionali comunali IRPEF anno 2009, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3 — Settebagni, asseritamente notificata in data 09/09/2013; 4. n. 09720130124331921000 pari a € 2.973,29 per il recupero dell'I.V.A. anno 2009, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3 — Settebagni, asseritamente notificata in data 15/07/2015; 5. n.
09720130324594376000 pari a € 9.685,01 per il recupero delle ritenute addizionali comunali IRPEF anno
2010, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3 — Settebagni, asseritamente notificata in data 05/12/2013; 6. n.
09720130341564452000 pari a € 4.274,37 per il recupero dell'IRAP anno 2009, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3 —
Settebagni, asseritamente notificata in data 02/01/2014; 7. n. 09720140092759616000 pari a € 5.285,62 per il recupero dell'adeguamento I.V.A. anno 2010, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3— Settebagni, asseritamente notificata in data 17/06/2014; 8. n. 09720140262851962000 pari a € 7.585,42 per il recupero delle ritenute addizionali regionali IRPEF anno 2011, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3— Settebagni, asseritamente notificata in data
12/11/2014; 9. n. 09720160022370811000 pari a € 7.363,19 per il recupero dell'adeguamento I.V.A. anno
2012, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3 — Settebagni, asseritamente notificata in data 09/02/2016; 10. n.
09720160114765200000 pari a € 1.190,76 per il recupero della TARI anno 2014, oltre interessi e sanzioni, emessa dall'A.M.A. S.p.A., asseritamente notificata in data 21/04/2016; 11. n. 09720160141634112000 pari a € 5.376,84 per il recupero delle ritenute addizionali comunali IRPEF anno 2012, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3—
Settebagni, asseritamente notificata in data 13/10/2016; 12. n. 09720160185608047000 pari a€ 2.722,40 per il recupero delle ritenute addizionali regionali e comunali IRPEF anno 2013 oltre ulteriori voci, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3 — Settebagni, asseritamente notificata in data 26/12/2016; 13. n. 09720170027586672000 pari a € 12.044,71 per il recupero dell'adeguamento I.V.A. anno 2013, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3— Settebagni, asseritamente notificata in data 10/07/2017; 14. n. 09720170072108810000 pari a € 175,44 per il recupero della Tassa automobilistica anno 2014, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Regione Lazio, asseritamente notificata in data 05/06/2017; 15. n. 09720170209494268000 pari a€ 172,47 per il recupero della Tassa automobilistica anno 2015, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Regione Lazio, asseritamente notificata in data 21/12/2017; 16. n. 09720170253457489000 pari a € 540,84 per il recupero dell'IRAP anno 2014, oltre interessi e sanzioni emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3 — Settebagni, asseritamente notificata in data 04/02/2018; e così per un valore complessivo di € 73.263,74.
Eccepisce la nullità e/o l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione avvenuta via pec, la mancata notifica delle cartelle, l'intervenuta prescrizione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate IS (di seguito ADER) che ha contestato quanto ex adverso dedotto, ha depositato la documentazione attestante la notifica delle cartelle e di altri atti di intimazione, chiedendo così il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, nei di cui in motivazione.
La CTP osserva quanto segue.
Quanto alla doglianza relativa all'indirizzo pec non certificato (notifica dell'atto di intimazione), l'uso dell'indirizzo Email_3 certamente riferibile all'Agenzia Entrate IS senza alcun dubbio, non comporta nessuna nullità della notifica via pec e tantomeno, per le ragioni che si esporranno in seguito, una sua inesistenza.
La normativa di settore (quella del DPR n. 68/2005) contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (che deve essere estratto da INI-PEC mentre per i soggetti non obbligati all'uso della PEC vale l'indirizzo indicato) e non su quello del mittente.
In ogni caso, si rileva che, in via generale, l'attestazione di consegna della PEC, con cui è stata effettuata una notifica telematica, è sufficiente a considerarla perfezionata, a patto che esista la certezza che detta consegna sia avvenuta a un indirizzo PEC sicuramente riferibile al destinatario della notifica stessa, come
è nel caso di specie.
Del resto, la Corte di Appello di Bologna, Sez. III, con pronuncia del 02/10/2014, così come il Tribunale di
Perugia Sez. Lavoro, sentenza n. 141/2020, in merito all'efficacia delle risultanze di INI-PEC, al fine della corretta individuazione dell'indirizzo pec a cui destinare l'atto, ne ha sancito l'irrilevanza purché l'indirizzo utilizzato sia riferibile al destinatario.
Invero in materia di notifica di atti civili, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17346/19 (e con le altre sentenze di legittimità richiamate in ricorso e da parte della giurisprudenza di merito favorevole alle tesi di parte ricorrente), ha osservato che, a mente dell'art.
3-bis, Legge n. 53/94, la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata se il notificante utilizza un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi.
In effetti, tale norma dispone che "1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi".
Tale norma, tuttavia, è inserita in un provvedimento specifico, a carattere agevolativo e diretto ad una specifica categoria di soggetti, per disciplinare la "Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali".
Si tratta, quindi, di una norma il cui perimetro di applicazione, e i soggetti destinatari, sono ben indicati dall'art. 1, ovvero: "L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo
7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente".
Materia e fattispecie— evidentemente - per nulla assimilabili agli atti o agli incombenti dell'ente di riscossione, non fosse altro perché: a) la materia fiscale non ammette interpretazioni di tipo analogico, quindi la L 53/94 non è estensibile all'ente della riscossione;
b) le precise condizioni di notifica da parte degli avvocati e procuratori impone l'indicazione e oggettivizzazione dell'indirizzo pec del mittente.
Le sentenze di merito di contenuto favorevole alla tesi di parte ricorrente in genere si limitano a richiamare le predette sentenze di Cassazione, senza rendersi conto che dette sentenze hanno ad oggetto unicamente le notifiche eseguite dagli avvocati (e, per inciso, non rispondono al vero le affermazioni contenute in alcune sentenze di merito della stessa CTP di Roma: né l'affermazione che l'art. 60 DPR n. 600/73 richiami l'art.
3- bis, Legge n. 53/94; né l'affermazione che la ratio della norma di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 68/2005 sarebbe quella di tutelare il cittadino-contribuente, il quale riesce a capire la provenienza solo se riconducibile ad un indirizzo inserito in un pubblico elenco e non se proveniente da un semplice dominio privato, posto che l'art. 14 si limita invece a disporre che il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo).
Non sussiste un obbligo di iscrizione negli elenchi previsti dalla legge per l'indirizzo di posta elettronica del mittente. Né tale obbligo appare disciplinato dalle norme richiamate e contenute nel DPR n. 68/2005
(Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.)
Con il successivo art. 7 quater del decreto fiscale n. 193/2016 (Definizione agevolata delle cartelle esattoriali), il legislatore è poi intervenuto sull'articolo 60 del DPR 600/1973 che disciplina le modalità di notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente, risolvendo i dubbi e le incertezze sorti in ordine alla validità della notifica a mezzo pec degli atti tributari diversi da quelli esecutivi /precettivi.
Dispone tale norma: "6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli awisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile".
Anche in tale norma non si ravvisa una specifica disciplina che imponga l'utilizzo, da parte del soggetto che effettua la notifica, di un indirizzo pec specifico, provvedendo la norma unicamente a disciplinare l'identificazione dell'indirizzo pec del soggetto destinatario della notifica.
Quindi, se è vero che un avvocato che intende procedere ad una notifica diretta a mezzo pec è tenuto ad utilizzare, ai sensi della specifica norma contenuta nell'art.
3-bis della Legge n. 53/94, un indirizzo inserito in un pubblico elenco, lo stesso obbligo non incombe sull'Amministrazione AN (o di riscossione o ente locale) che procede alla trasmissione degli atti ai destinatari a mezzo pec, non essendo questa destinataria della norma contenuta nel richiamato art.
3-bis della Legge n. 53/94.
L'unico obbligo che incombe sulla stessa è quello di utilizzare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, atteso che tale utilizzo garantirà che la comunicazione proviene esattamente dal soggetto che l'ha trasmessa.
Per contro, e sotto il profilo della individuazione della casella pec del destinatario della comunicazione, questa certamente dovrà essere inserita nei pubblici elenchi previsti dalla normativa.
Vi è da aggiungere anche che, vertendosi, a tutto concedere, in un'ipotesi di nullità della notifica (per quanto si dirà in prosieguo), non vi è dubbio che da essa non può derivare la nullità dell'atto impugnato.
La notificazione, infatti, è un procedimento tipico, formale e complesso con il quale l'atto viene portato a legale conoscenza del destinatario. Poiché la notifica è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, essa non attiene alla sua validità bensì, appunto, alla sua efficacia (si vedano ex multis, Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 917/16 e Sezioni Unite, sentenza n. 19704/15). Dunque, l'eventuale vizio di notifica avrebbe solo l'unica conseguenza di rimettere in termini la parte ricorrente per l'impugnazione dell'atto ma non comporta mai la nullità dell'atto cui si riferisce, laddove non si sia eccepita anche la prescrizione o la decadenza o qualsiasi altro fatto estintivo della pretesa fiscale.
Peraltro, a dirimere ogni dubbio sulla validità della notifica, l'avvenuta proposizione del ricorso, con il deposito in atti dell'atto impugnato, sana qualsiasi eventuale nullità della notifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli
160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia certo — come nel caso di specie — che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre
2014, n. 27089).
In tal senso, si è espressa anche a Suprema Corte, a Sezioni unite, che, con la sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, ha chiarito che "...il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario".
Nella specie, d'altronde, parte ricorrente non adduce alcuno specifico e concreto pregiudizio al diritto di difesa, né concreti elementi che possano deporre nel senso di una difformità tra il testo recapitato e quello depositato agli atti.
E', peraltro, inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. Per contro, può dirsi, si ribadisce, che l'avvenuta proposizione del gravame che ne occupa ha avuto l'indubbio effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica dell'atto impositivo.
Peraltro, è ormai principio giurisprudenziale consolidato che pure l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. Sez. Un. n. 7665/2016, conformi n. 20625/2017, n. 23620/2018, n. 24568/2018, n.6417/2019,
n.20214/2021).
D'altra parte, poiché il dominio di provenienza della notifica in questione è pec.agenziariscossione.gov.it, il contribuente può comprendere agevolmente che lo stesso corrisponde esattamente al solo indirizzo governativo dell'Agenzia delle Entrate IS registrato, e che si differenzia da questo soltanto per l'username, corrispondente invece all'articolazione organizzativa/territoriale competente, e che le comunicazioni certificate provenienti da indirizzi con quello specifico dominio non possono provenire da soggetti diversi con altre finalità, sorgendo comunque un onere a carico del ricevente, in considerazione della specificità e della tipicità formale dell'atto notificato, di accertarsi della fondatezza del suo contenuto. L'indirizzo di provenienza in contestazione — Email_3 — compare sul sito di ADER nell'elenco degli indirizzi PEC utilizzati per la notifica di documenti da parte della Direzione
Regionale Lazio. Ciò esclude ulteriormente che il destinatario possa essere incorso in equivoci sulla provenienza dell'atto, come peraltro conferma la regolare notifica del ricorso introduttivo, a riprova di come la relativa provenienza sia stata ben compresa.
Tale orientamento è stato riconfermato anche molto recentemente, addirittura dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che occupandosi della notificazione di atti giudiziari, ma con argomentazioni pienamente estensibili alla fattispecie in esame, hanno affermato il principio per cui "In tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente" (S.U. sentenza n.15979/2022, Rv. 664909); sentenza ripresa anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (n. 23/2023 del 09 gennaio 2023).
Infine, ancora la Cassazione ha ribadito più volte che "risulta assorbente il rilievo che il combinato disposto di cui agli artt. 3 bis e 11 della I. n. 53 del 1994— la cui applicabilità viene invocata a sostegno della fondatezza del ricorso — sancisce con la nullità (e non già con l'inesistenza) la violazione delle disposizioni prescritte in tema di notifica telematica eseguita dal difensore, fra le quale si rinviene, per l'appunto, l'indicazione che il messaggio PEC provenga da indirizzo censito in pubblici elenchi (art. 3 bis, comma 1, secondo periodo,
della I. n. 53 del 1994: «La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Ne consegue che non può predicarsi l'inesistenza, bensì la nullità dell'atto eventualmente compiuto in difformità dallo schema normativo di cui al citato art. 3 bis, con conseguente possibilità di ritenere la nullità sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ." (Cfr. Cassazione n. 1702/2023 del 19.01.2023; n. 982/2023; n. 6015/2023).
In ultimo, il Collegio deve chiarire come mai, nel caso di specie, non si possa comunque proprio sostenere che ci si trovi davanti ad una fattispecie di inesistenza della notifica.
Per effetto della più recente giurisprudenza della Cassazione, la nozione di inesistenza della notificazione di un atto giudiziario e/o impositivo è ormai una categoria residuale, configurabile nei casi di totale mancanza materiale dell'atto, nonché nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato e dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass. sentenza n. 28573 del 18 ottobre 2021; SS.UU. n. 14916 del 2016, n. 29729 del 2019).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'attività di trasmissione sia stata eseguita da un soggetto, Agenzia
Entrate IS, qualificato e dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; d'altro canto, la fase di consegna è regolarmente avvenuta, tanto è vero che parte ricorrente ha potuto leggere, esaminare, depositare in atti e contestare l'atto impositivo.
Per il resto, il ricorso è fondato solo in minima parte. La documentazione depositata dell ADER a prova della notifica delle cartelle è del tutto corretta e regolare ad eccezione di quelle n. 09720170027586672000, n.
09720170209494268000 e n. 09720170253457489000.
Per la cartella n. 09720170027586672000 e per quella n. 09720170253457489000, aventi ad oggetto tributi erariali anni 2013 e 2014, risultano, quindi, prescritte sanzioni ed interessi (prescrizione quinquennale) ma non il tributo soggetto a prescrizione decennale;
per la cartella n. 09720170209494268000, avente ad oggetto bollo auto anno 2015, la prescrizione investe l'intera pretesa fiscale.
Inoltre, ADER ha dimostrato la corretta notifica anche delle intimazioni n. 097201600993078000 e n.
09720229025370345000 che hanno confermato la debenza delle pretese fiscali delle cartelle a cui sono riferite e che si può evincere dalle copie integrali delle stesse depositate in giudizio (anche laddove vi siano irregolarità nella notifica delle cartelle, posto che tali intimazioni non sono state tempestivamente impugnate).
Pertanto, il ricorso può essere accolto solo in parte con riferimento alle cartelle sopra indicate e respinto per il resto.
Appella la Società ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-IS chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'appello deve essere rigettato.
Con riferimento alla lamentata irregolarità della notifica a mezzo PEC, Il giudice di primo grado opera una ricostruzione della fattispecie, evidenziando cartella per cartella di pagamento le date di notifica di ciascuna, concludendo per la loro regolarità.
Ta le conclusione è condivisa da questa Corte di Giustizia.
In particolare, con riguardo all'indirizzo pec non certificato (notifica dell'atto di intimazione), l'uso dell'indirizzo
Email_3 certamente riferibile all'Agenzia Entrate IS senza alcun dubbio, per cui non sussiste alcuna nullità della notifica.
Tra l'altro, la normativa di settore (quella del DPR n. 68/2005) contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (che deve essere estratto da INI-PEC mentre per i soggetti non obbligati all'uso della PEC vale l'indirizzo indicato) e non quello del mittente.
Invero in materia di notifica di atti civili, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17346/19 (e con le altre sentenze di legittimità richiamate in ricorso e da parte della giurisprudenza di merito favorevole alle tesi di parte ricorrente), ha osservato che, a mente dell'art.
3-bis, Legge n. 53/94, la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata se il notificante utilizza un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi.
Come risulta dalla sentenza impugnata, l'art.
3-bis, Legge n. 53/94 se inserito in un provvedimento specifico,
a carattere agevolativo e diretto ad una specifica categoria di soggetti, per disciplinare la "Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali". Si tratta, quindi, di una norma il cui perimetro di applicazione, e i soggetti destinatari, sono ben indicati dall'art. 1, ovvero: "L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo
7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente".
Come rilevato dal Collegio di primo grado, detta materia e fattispecie non sono per nulla assimilabili agli atti o agli incombenti dell'ente di riscossione, non fosse altro perché: a) la materia fiscale non ammette interpretazioni di tipo analogico, quindi la L 53/94 non è estensibile all'ente della riscossione;
b) le precise condizioni di notifica da parte degli avvocati e procuratori impone l'indicazione e oggettivizzazione dell'indirizzo pec del mittente.
Come rilevato anche dalla CTP di Roma, le sentenze di merito di contenuto favorevole alla tesi di parte ricorrente in genere si limitano a richiamare le predette sentenze di Cassazione, senza rendersi conto che dette sentenze hanno ad oggetto unicamente le notifiche eseguite dagli avvocati.
Non si ravvisa una specifica disciplina che imponga l'utilizzo, da parte del soggetto che effettua la notifica, di un indirizzo pec specifico, provvedendo la norma unicamente a disciplinare l'identificazione dell'indirizzo pec del soggetto destinatario della notifica.
Quindi, se è vero che un avvocato che intende procedere ad una notifica diretta a mezzo pec è tenuto ad utilizzare, ai sensi della specifica norma contenuta nell'art.
3-bis della Legge n. 53/94, un indirizzo inserito in un pubblico elenco, lo stesso obbligo non incombe sull'Amministrazione AN (o di riscossione o ente locale) che procede alla trasmissione degli atti ai destinatari a mezzo pec, non essendo questa destinataria della norma contenuta nel richiamato art.
3-bis della Legge n. 53/94.
Peraltro, come puntualizzato dal giudice di primo grado, statuizione condivisa da questa Corte di Giustizia
Tributaria, a dirimere ogni dubbio sulla validità della notifica, si segnala che l'avvenuta proposizione del ricorso, con il deposito in atti dell'atto impugnato, sana qualsiasi eventuale nullità della notifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia certo — come nel caso di specie
— che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio
2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
In tal senso, si è espressa anche a Suprema Corte, a Sezioni unite, che, con la sentenza n. 7665 del 2016, ha chiarito che "...il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario".
Nella specie, d'altronde, parte ricorrente non adduce alcuno specifico e concreto pregiudizio al diritto di difesa, né concreti elementi che possano deporre nel senso di una difformità tra il testo recapitato e quello depositato agli atti.
E', peraltro, inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. Per contro, può dirsi, si ribadisce, che l'avvenuta proposizione del gravame che ne occupa ha avuto l'indubbio effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica dell'atto impositivo.
Come risulta dagli atti di causa, nel caso di specie, non vi è dubbio che l'attività di trasmissione sia stata eseguita da un soggetto, Agenzia Entrate IS, qualificato e dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; d'altro canto, la fase di consegna è regolarmente avvenuta, tanto è vero che parte ricorrente ha potuto leggere, esaminare, depositare in atti e contestare l'atto impositivo.
Per il resto, il ricorso è fondato solo in minima parte. La documentazione depositata dell ADER a prova della notifica delle cartelle è del tutto corretta e regolare ad eccezione di quelle n. 09720170027586672000, n.
09720170209494268000 e n. 09720170253457489000.
Per la cartella n. 09720170027586672000 e per quella n. 09720170253457489000, aventi ad oggetto tributi erariali anni 2013 e 2014, risultano, quindi, prescritte sanzioni ed interessi (prescrizione quinquennale) ma non il tributo soggetto a prescrizione decennale;
per la cartella n. 09720170209494268000, avente ad oggetto bollo auto anno 2015, la prescrizione investe l'intera pretesa fiscale.
Inoltre, ADER ha dimostrato la corretta notifica anche delle intimazioni n. 097201600993078000 e n.
09720229025370345000 che hanno confermato la debenza delle pretese fiscali delle cartelle a cui sono riferite e che si può evincere dalle copie integrali delle stesse depositate in giudizio (anche laddove vi siano irregolarità nella notifica delle cartelle, posto che tali intimazioni non sono state tempestivamente impugnate).
Pertanto, il Collegio ritiene che il ricorso può essere accolto solo in parte con riferimento alle cartelle sopra indicate e respinto per il resto, in sintonia con quanto già deciso dal giudice di primo grado.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello della ricorrente e la condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate IS, che liquida in € 6.000,00, oltre oneri accessori se dovuti. Così deciso in Roma l'11.2.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, OR
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5593/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4744/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36
e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 09720239034984508000 TRIBUTI VARI
- INTIMAZIONE n. 09720239034984508000 IRPEF-ALTRO
- INTIMAZIONE n. 09720239034984508000 IVA-ALTRO
- INTIMAZIONE n. 09720239034984508000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170027586672000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170253457489000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110302637724000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120148357777000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130106504124000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130124331921000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130324594376000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130341564452000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140092759616000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140262851962000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160022370811000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160114765200000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160141634112000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170072108810000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 739/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09720239034984508000 per l'importo complessivo di € 117.469,35, limitando la sua impugnazione alle seguenti sedici cartelle esattoriali:
1. n. 09720110302637724000 pari a € 3.495,44 per il recupero dell'IRAP anno 2008, oltre interessi e sanzioni emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I
— ufficio territoriale di Roma 3 — Settebagni, asseritamente notificata in data 02/02/2012; 2. n.
09720120148357777000 pari a € 6.298,93 per il recupero dell'adeguamento IVA anno 2008, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma
3— Settebagni, asseritamente notificata in data 03/05/2012; 3. n. 09720130106504124000 pari a € 4.079,01 per il recupero delle ritenute addizionali comunali IRPEF anno 2009, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3 — Settebagni, asseritamente notificata in data 09/09/2013; 4. n. 09720130124331921000 pari a € 2.973,29 per il recupero dell'I.V.A. anno 2009, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3 — Settebagni, asseritamente notificata in data 15/07/2015; 5. n.
09720130324594376000 pari a € 9.685,01 per il recupero delle ritenute addizionali comunali IRPEF anno
2010, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3 — Settebagni, asseritamente notificata in data 05/12/2013; 6. n.
09720130341564452000 pari a € 4.274,37 per il recupero dell'IRAP anno 2009, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3 —
Settebagni, asseritamente notificata in data 02/01/2014; 7. n. 09720140092759616000 pari a € 5.285,62 per il recupero dell'adeguamento I.V.A. anno 2010, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3— Settebagni, asseritamente notificata in data 17/06/2014; 8. n. 09720140262851962000 pari a € 7.585,42 per il recupero delle ritenute addizionali regionali IRPEF anno 2011, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3— Settebagni, asseritamente notificata in data
12/11/2014; 9. n. 09720160022370811000 pari a € 7.363,19 per il recupero dell'adeguamento I.V.A. anno
2012, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3 — Settebagni, asseritamente notificata in data 09/02/2016; 10. n.
09720160114765200000 pari a € 1.190,76 per il recupero della TARI anno 2014, oltre interessi e sanzioni, emessa dall'A.M.A. S.p.A., asseritamente notificata in data 21/04/2016; 11. n. 09720160141634112000 pari a € 5.376,84 per il recupero delle ritenute addizionali comunali IRPEF anno 2012, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3—
Settebagni, asseritamente notificata in data 13/10/2016; 12. n. 09720160185608047000 pari a€ 2.722,40 per il recupero delle ritenute addizionali regionali e comunali IRPEF anno 2013 oltre ulteriori voci, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3 — Settebagni, asseritamente notificata in data 26/12/2016; 13. n. 09720170027586672000 pari a € 12.044,71 per il recupero dell'adeguamento I.V.A. anno 2013, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3— Settebagni, asseritamente notificata in data 10/07/2017; 14. n. 09720170072108810000 pari a € 175,44 per il recupero della Tassa automobilistica anno 2014, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Regione Lazio, asseritamente notificata in data 05/06/2017; 15. n. 09720170209494268000 pari a€ 172,47 per il recupero della Tassa automobilistica anno 2015, oltre interessi e sanzioni, emessa dalla Regione Lazio, asseritamente notificata in data 21/12/2017; 16. n. 09720170253457489000 pari a € 540,84 per il recupero dell'IRAP anno 2014, oltre interessi e sanzioni emessa dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I — ufficio territoriale di Roma 3 — Settebagni, asseritamente notificata in data 04/02/2018; e così per un valore complessivo di € 73.263,74.
Eccepisce la nullità e/o l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione avvenuta via pec, la mancata notifica delle cartelle, l'intervenuta prescrizione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate IS (di seguito ADER) che ha contestato quanto ex adverso dedotto, ha depositato la documentazione attestante la notifica delle cartelle e di altri atti di intimazione, chiedendo così il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, nei di cui in motivazione.
La CTP osserva quanto segue.
Quanto alla doglianza relativa all'indirizzo pec non certificato (notifica dell'atto di intimazione), l'uso dell'indirizzo Email_3 certamente riferibile all'Agenzia Entrate IS senza alcun dubbio, non comporta nessuna nullità della notifica via pec e tantomeno, per le ragioni che si esporranno in seguito, una sua inesistenza.
La normativa di settore (quella del DPR n. 68/2005) contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (che deve essere estratto da INI-PEC mentre per i soggetti non obbligati all'uso della PEC vale l'indirizzo indicato) e non su quello del mittente.
In ogni caso, si rileva che, in via generale, l'attestazione di consegna della PEC, con cui è stata effettuata una notifica telematica, è sufficiente a considerarla perfezionata, a patto che esista la certezza che detta consegna sia avvenuta a un indirizzo PEC sicuramente riferibile al destinatario della notifica stessa, come
è nel caso di specie.
Del resto, la Corte di Appello di Bologna, Sez. III, con pronuncia del 02/10/2014, così come il Tribunale di
Perugia Sez. Lavoro, sentenza n. 141/2020, in merito all'efficacia delle risultanze di INI-PEC, al fine della corretta individuazione dell'indirizzo pec a cui destinare l'atto, ne ha sancito l'irrilevanza purché l'indirizzo utilizzato sia riferibile al destinatario.
Invero in materia di notifica di atti civili, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17346/19 (e con le altre sentenze di legittimità richiamate in ricorso e da parte della giurisprudenza di merito favorevole alle tesi di parte ricorrente), ha osservato che, a mente dell'art.
3-bis, Legge n. 53/94, la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata se il notificante utilizza un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi.
In effetti, tale norma dispone che "1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi".
Tale norma, tuttavia, è inserita in un provvedimento specifico, a carattere agevolativo e diretto ad una specifica categoria di soggetti, per disciplinare la "Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali".
Si tratta, quindi, di una norma il cui perimetro di applicazione, e i soggetti destinatari, sono ben indicati dall'art. 1, ovvero: "L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo
7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente".
Materia e fattispecie— evidentemente - per nulla assimilabili agli atti o agli incombenti dell'ente di riscossione, non fosse altro perché: a) la materia fiscale non ammette interpretazioni di tipo analogico, quindi la L 53/94 non è estensibile all'ente della riscossione;
b) le precise condizioni di notifica da parte degli avvocati e procuratori impone l'indicazione e oggettivizzazione dell'indirizzo pec del mittente.
Le sentenze di merito di contenuto favorevole alla tesi di parte ricorrente in genere si limitano a richiamare le predette sentenze di Cassazione, senza rendersi conto che dette sentenze hanno ad oggetto unicamente le notifiche eseguite dagli avvocati (e, per inciso, non rispondono al vero le affermazioni contenute in alcune sentenze di merito della stessa CTP di Roma: né l'affermazione che l'art. 60 DPR n. 600/73 richiami l'art.
3- bis, Legge n. 53/94; né l'affermazione che la ratio della norma di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 68/2005 sarebbe quella di tutelare il cittadino-contribuente, il quale riesce a capire la provenienza solo se riconducibile ad un indirizzo inserito in un pubblico elenco e non se proveniente da un semplice dominio privato, posto che l'art. 14 si limita invece a disporre che il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo).
Non sussiste un obbligo di iscrizione negli elenchi previsti dalla legge per l'indirizzo di posta elettronica del mittente. Né tale obbligo appare disciplinato dalle norme richiamate e contenute nel DPR n. 68/2005
(Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.)
Con il successivo art. 7 quater del decreto fiscale n. 193/2016 (Definizione agevolata delle cartelle esattoriali), il legislatore è poi intervenuto sull'articolo 60 del DPR 600/1973 che disciplina le modalità di notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente, risolvendo i dubbi e le incertezze sorti in ordine alla validità della notifica a mezzo pec degli atti tributari diversi da quelli esecutivi /precettivi.
Dispone tale norma: "6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli awisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile".
Anche in tale norma non si ravvisa una specifica disciplina che imponga l'utilizzo, da parte del soggetto che effettua la notifica, di un indirizzo pec specifico, provvedendo la norma unicamente a disciplinare l'identificazione dell'indirizzo pec del soggetto destinatario della notifica.
Quindi, se è vero che un avvocato che intende procedere ad una notifica diretta a mezzo pec è tenuto ad utilizzare, ai sensi della specifica norma contenuta nell'art.
3-bis della Legge n. 53/94, un indirizzo inserito in un pubblico elenco, lo stesso obbligo non incombe sull'Amministrazione AN (o di riscossione o ente locale) che procede alla trasmissione degli atti ai destinatari a mezzo pec, non essendo questa destinataria della norma contenuta nel richiamato art.
3-bis della Legge n. 53/94.
L'unico obbligo che incombe sulla stessa è quello di utilizzare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, atteso che tale utilizzo garantirà che la comunicazione proviene esattamente dal soggetto che l'ha trasmessa.
Per contro, e sotto il profilo della individuazione della casella pec del destinatario della comunicazione, questa certamente dovrà essere inserita nei pubblici elenchi previsti dalla normativa.
Vi è da aggiungere anche che, vertendosi, a tutto concedere, in un'ipotesi di nullità della notifica (per quanto si dirà in prosieguo), non vi è dubbio che da essa non può derivare la nullità dell'atto impugnato.
La notificazione, infatti, è un procedimento tipico, formale e complesso con il quale l'atto viene portato a legale conoscenza del destinatario. Poiché la notifica è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, essa non attiene alla sua validità bensì, appunto, alla sua efficacia (si vedano ex multis, Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 917/16 e Sezioni Unite, sentenza n. 19704/15). Dunque, l'eventuale vizio di notifica avrebbe solo l'unica conseguenza di rimettere in termini la parte ricorrente per l'impugnazione dell'atto ma non comporta mai la nullità dell'atto cui si riferisce, laddove non si sia eccepita anche la prescrizione o la decadenza o qualsiasi altro fatto estintivo della pretesa fiscale.
Peraltro, a dirimere ogni dubbio sulla validità della notifica, l'avvenuta proposizione del ricorso, con il deposito in atti dell'atto impugnato, sana qualsiasi eventuale nullità della notifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli
160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia certo — come nel caso di specie — che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre
2014, n. 27089).
In tal senso, si è espressa anche a Suprema Corte, a Sezioni unite, che, con la sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, ha chiarito che "...il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario".
Nella specie, d'altronde, parte ricorrente non adduce alcuno specifico e concreto pregiudizio al diritto di difesa, né concreti elementi che possano deporre nel senso di una difformità tra il testo recapitato e quello depositato agli atti.
E', peraltro, inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. Per contro, può dirsi, si ribadisce, che l'avvenuta proposizione del gravame che ne occupa ha avuto l'indubbio effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica dell'atto impositivo.
Peraltro, è ormai principio giurisprudenziale consolidato che pure l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. Sez. Un. n. 7665/2016, conformi n. 20625/2017, n. 23620/2018, n. 24568/2018, n.6417/2019,
n.20214/2021).
D'altra parte, poiché il dominio di provenienza della notifica in questione è pec.agenziariscossione.gov.it, il contribuente può comprendere agevolmente che lo stesso corrisponde esattamente al solo indirizzo governativo dell'Agenzia delle Entrate IS registrato, e che si differenzia da questo soltanto per l'username, corrispondente invece all'articolazione organizzativa/territoriale competente, e che le comunicazioni certificate provenienti da indirizzi con quello specifico dominio non possono provenire da soggetti diversi con altre finalità, sorgendo comunque un onere a carico del ricevente, in considerazione della specificità e della tipicità formale dell'atto notificato, di accertarsi della fondatezza del suo contenuto. L'indirizzo di provenienza in contestazione — Email_3 — compare sul sito di ADER nell'elenco degli indirizzi PEC utilizzati per la notifica di documenti da parte della Direzione
Regionale Lazio. Ciò esclude ulteriormente che il destinatario possa essere incorso in equivoci sulla provenienza dell'atto, come peraltro conferma la regolare notifica del ricorso introduttivo, a riprova di come la relativa provenienza sia stata ben compresa.
Tale orientamento è stato riconfermato anche molto recentemente, addirittura dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che occupandosi della notificazione di atti giudiziari, ma con argomentazioni pienamente estensibili alla fattispecie in esame, hanno affermato il principio per cui "In tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente" (S.U. sentenza n.15979/2022, Rv. 664909); sentenza ripresa anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (n. 23/2023 del 09 gennaio 2023).
Infine, ancora la Cassazione ha ribadito più volte che "risulta assorbente il rilievo che il combinato disposto di cui agli artt. 3 bis e 11 della I. n. 53 del 1994— la cui applicabilità viene invocata a sostegno della fondatezza del ricorso — sancisce con la nullità (e non già con l'inesistenza) la violazione delle disposizioni prescritte in tema di notifica telematica eseguita dal difensore, fra le quale si rinviene, per l'appunto, l'indicazione che il messaggio PEC provenga da indirizzo censito in pubblici elenchi (art. 3 bis, comma 1, secondo periodo,
della I. n. 53 del 1994: «La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Ne consegue che non può predicarsi l'inesistenza, bensì la nullità dell'atto eventualmente compiuto in difformità dallo schema normativo di cui al citato art. 3 bis, con conseguente possibilità di ritenere la nullità sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ." (Cfr. Cassazione n. 1702/2023 del 19.01.2023; n. 982/2023; n. 6015/2023).
In ultimo, il Collegio deve chiarire come mai, nel caso di specie, non si possa comunque proprio sostenere che ci si trovi davanti ad una fattispecie di inesistenza della notifica.
Per effetto della più recente giurisprudenza della Cassazione, la nozione di inesistenza della notificazione di un atto giudiziario e/o impositivo è ormai una categoria residuale, configurabile nei casi di totale mancanza materiale dell'atto, nonché nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato e dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass. sentenza n. 28573 del 18 ottobre 2021; SS.UU. n. 14916 del 2016, n. 29729 del 2019).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'attività di trasmissione sia stata eseguita da un soggetto, Agenzia
Entrate IS, qualificato e dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; d'altro canto, la fase di consegna è regolarmente avvenuta, tanto è vero che parte ricorrente ha potuto leggere, esaminare, depositare in atti e contestare l'atto impositivo.
Per il resto, il ricorso è fondato solo in minima parte. La documentazione depositata dell ADER a prova della notifica delle cartelle è del tutto corretta e regolare ad eccezione di quelle n. 09720170027586672000, n.
09720170209494268000 e n. 09720170253457489000.
Per la cartella n. 09720170027586672000 e per quella n. 09720170253457489000, aventi ad oggetto tributi erariali anni 2013 e 2014, risultano, quindi, prescritte sanzioni ed interessi (prescrizione quinquennale) ma non il tributo soggetto a prescrizione decennale;
per la cartella n. 09720170209494268000, avente ad oggetto bollo auto anno 2015, la prescrizione investe l'intera pretesa fiscale.
Inoltre, ADER ha dimostrato la corretta notifica anche delle intimazioni n. 097201600993078000 e n.
09720229025370345000 che hanno confermato la debenza delle pretese fiscali delle cartelle a cui sono riferite e che si può evincere dalle copie integrali delle stesse depositate in giudizio (anche laddove vi siano irregolarità nella notifica delle cartelle, posto che tali intimazioni non sono state tempestivamente impugnate).
Pertanto, il ricorso può essere accolto solo in parte con riferimento alle cartelle sopra indicate e respinto per il resto.
Appella la Società ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-IS chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'appello deve essere rigettato.
Con riferimento alla lamentata irregolarità della notifica a mezzo PEC, Il giudice di primo grado opera una ricostruzione della fattispecie, evidenziando cartella per cartella di pagamento le date di notifica di ciascuna, concludendo per la loro regolarità.
Ta le conclusione è condivisa da questa Corte di Giustizia.
In particolare, con riguardo all'indirizzo pec non certificato (notifica dell'atto di intimazione), l'uso dell'indirizzo
Email_3 certamente riferibile all'Agenzia Entrate IS senza alcun dubbio, per cui non sussiste alcuna nullità della notifica.
Tra l'altro, la normativa di settore (quella del DPR n. 68/2005) contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (che deve essere estratto da INI-PEC mentre per i soggetti non obbligati all'uso della PEC vale l'indirizzo indicato) e non quello del mittente.
Invero in materia di notifica di atti civili, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17346/19 (e con le altre sentenze di legittimità richiamate in ricorso e da parte della giurisprudenza di merito favorevole alle tesi di parte ricorrente), ha osservato che, a mente dell'art.
3-bis, Legge n. 53/94, la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata se il notificante utilizza un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi.
Come risulta dalla sentenza impugnata, l'art.
3-bis, Legge n. 53/94 se inserito in un provvedimento specifico,
a carattere agevolativo e diretto ad una specifica categoria di soggetti, per disciplinare la "Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali". Si tratta, quindi, di una norma il cui perimetro di applicazione, e i soggetti destinatari, sono ben indicati dall'art. 1, ovvero: "L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo
7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente".
Come rilevato dal Collegio di primo grado, detta materia e fattispecie non sono per nulla assimilabili agli atti o agli incombenti dell'ente di riscossione, non fosse altro perché: a) la materia fiscale non ammette interpretazioni di tipo analogico, quindi la L 53/94 non è estensibile all'ente della riscossione;
b) le precise condizioni di notifica da parte degli avvocati e procuratori impone l'indicazione e oggettivizzazione dell'indirizzo pec del mittente.
Come rilevato anche dalla CTP di Roma, le sentenze di merito di contenuto favorevole alla tesi di parte ricorrente in genere si limitano a richiamare le predette sentenze di Cassazione, senza rendersi conto che dette sentenze hanno ad oggetto unicamente le notifiche eseguite dagli avvocati.
Non si ravvisa una specifica disciplina che imponga l'utilizzo, da parte del soggetto che effettua la notifica, di un indirizzo pec specifico, provvedendo la norma unicamente a disciplinare l'identificazione dell'indirizzo pec del soggetto destinatario della notifica.
Quindi, se è vero che un avvocato che intende procedere ad una notifica diretta a mezzo pec è tenuto ad utilizzare, ai sensi della specifica norma contenuta nell'art.
3-bis della Legge n. 53/94, un indirizzo inserito in un pubblico elenco, lo stesso obbligo non incombe sull'Amministrazione AN (o di riscossione o ente locale) che procede alla trasmissione degli atti ai destinatari a mezzo pec, non essendo questa destinataria della norma contenuta nel richiamato art.
3-bis della Legge n. 53/94.
Peraltro, come puntualizzato dal giudice di primo grado, statuizione condivisa da questa Corte di Giustizia
Tributaria, a dirimere ogni dubbio sulla validità della notifica, si segnala che l'avvenuta proposizione del ricorso, con il deposito in atti dell'atto impugnato, sana qualsiasi eventuale nullità della notifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia certo — come nel caso di specie
— che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio
2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
In tal senso, si è espressa anche a Suprema Corte, a Sezioni unite, che, con la sentenza n. 7665 del 2016, ha chiarito che "...il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario".
Nella specie, d'altronde, parte ricorrente non adduce alcuno specifico e concreto pregiudizio al diritto di difesa, né concreti elementi che possano deporre nel senso di una difformità tra il testo recapitato e quello depositato agli atti.
E', peraltro, inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. Per contro, può dirsi, si ribadisce, che l'avvenuta proposizione del gravame che ne occupa ha avuto l'indubbio effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica dell'atto impositivo.
Come risulta dagli atti di causa, nel caso di specie, non vi è dubbio che l'attività di trasmissione sia stata eseguita da un soggetto, Agenzia Entrate IS, qualificato e dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; d'altro canto, la fase di consegna è regolarmente avvenuta, tanto è vero che parte ricorrente ha potuto leggere, esaminare, depositare in atti e contestare l'atto impositivo.
Per il resto, il ricorso è fondato solo in minima parte. La documentazione depositata dell ADER a prova della notifica delle cartelle è del tutto corretta e regolare ad eccezione di quelle n. 09720170027586672000, n.
09720170209494268000 e n. 09720170253457489000.
Per la cartella n. 09720170027586672000 e per quella n. 09720170253457489000, aventi ad oggetto tributi erariali anni 2013 e 2014, risultano, quindi, prescritte sanzioni ed interessi (prescrizione quinquennale) ma non il tributo soggetto a prescrizione decennale;
per la cartella n. 09720170209494268000, avente ad oggetto bollo auto anno 2015, la prescrizione investe l'intera pretesa fiscale.
Inoltre, ADER ha dimostrato la corretta notifica anche delle intimazioni n. 097201600993078000 e n.
09720229025370345000 che hanno confermato la debenza delle pretese fiscali delle cartelle a cui sono riferite e che si può evincere dalle copie integrali delle stesse depositate in giudizio (anche laddove vi siano irregolarità nella notifica delle cartelle, posto che tali intimazioni non sono state tempestivamente impugnate).
Pertanto, il Collegio ritiene che il ricorso può essere accolto solo in parte con riferimento alle cartelle sopra indicate e respinto per il resto, in sintonia con quanto già deciso dal giudice di primo grado.
P.Q.M.
La CGT di 2^ grado del Lazio, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello della ricorrente e la condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate IS, che liquida in € 6.000,00, oltre oneri accessori se dovuti. Così deciso in Roma l'11.2.2026