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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/09/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 828/2023
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 828/2023 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n.25, C.F.: , nella qualità di legale rappresentante della società C.F._1 [...] con sede legale in Avola, Via Falbo n. 62, elettivamente domiciliato in Avola, via Controparte_1
Antonello da Messina n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Amenta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
[...]
[...]
Controparte_2
, in persona del Direttore pro tempore, con sede in
[...]
, Via G. B. Perasso n. 2, codice fiscale e partita iva rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 P.IVA_1
EL LV, giusta procura in atti. Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.03.2023 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 23/2018, prot. nr. 830 del 13.02.2023, emessa dall' di Controparte_2
, notificata in data 14.02.2023, con cui il citato Ente intimava all'opponente il pagamento CP_2 dell'importo di Euro 33.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria per aver violato le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 D.L. 12/2002 modificato art. 22 comma 1, D. Lgs. 15/2015 e, in particolare, per aver impiegato lavoratori per un periodo antecedente alla successiva regolarizzazione.
Come unico motivo di opposizione deduceva la nullità del processo verbale di informazione (c.d. intervista), resa dai lavoratori agli agenti accertatori per i seguenti motivi:
1) nullità del processo verbale di informazione (c.d. intervista), resa dai lavoratori agli agenti accertatori, perché la dichiarazione rilasciata dagli stessi non è stata riletta ai singoli lavoratori, ai quali non è stata data l'opportunità di chiarire e/o specificare al meglio la dichiarazione resa ed eventualmente di correggerla nel caso fosse stata intesa e/o interpretata in senso diverso rispetto a quello il lavoratore volesse effettivamente dichiarare;
2) diniego all'accesso documentale agli atti del procedimento ispettivo posto in essere dall' di , relativo ai documenti amministrativi redatti nel corso Controparte_2 CP_2 dell'accesso ispettivo effettuato dalla Guardia di Finanza in data 15.12.2017, stante la presunta inaccessibilità di tali documenti attesa la mancata elencazione degli stessi nell'art. 24 commi 1, 2,
3, 5, e 6, Legge 241/90;
3) inefficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, atteso che l'efficacia probatoria assoluta delle dichiarazioni acquisite in sede di accertamento ispettivo è limitata alla provenienza della dichiarazione ed alla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verbalizzato, non potendo, evidentemente, estendersi all'intrinseca veridicità delle dichiarazioni e/o all'erronea interpretazione della dichiarazione trascritta, le quali, di conseguenza, non hanno una piena efficacia probatoria;
4) errata interpretazione della nozione di lavoro cd. in “nero”, atteso che, nel caso di specie, i lavoratori risultavano nel libro unico del lavoro e vi era l'Unilav di assunzione con data certa, documenti consegnati e visionati dagli stessi agenti accertatori che non hanno sollevato nessun rilievo sulla documentazione prodotta;
5) difetto di prova dell'irregolarità dei rapporti lavorativi oggetto di contestazione.
Con provvedimento del 07.04.2023, depositato in cancelleria il 11.04.2023, veniva sospesa l'esecutorietà dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l di , il quale insisteva nel rigetto del ricorso Controparte_2 CP_2 assumendo unicamente l'improcedibilità per mancata notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, inesistenza giuridica che non può essere sanata ex tunc nemmeno per effetto dell'eventuale comparizione in giudizio del resistente.
La causa veniva istruita mediante prove documentali e prova per testi.
All'udienza del 30.09.2025 la causa veniva posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata dall' Controparte_2
poiché il ricorrente ha fornito la prova della regolare notifica, sicché il contraddittorio risulta
[...] validamente instaurato.
Nel merito si osserva che dalle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio si evince che tutti i lavoratori impiegati nell'attività oggetto di accertamento ispettivo erano stati regolarmente assunti, nel rispetto di tutte le norme di legge, ivi comprese quelle di natura previdenziale, stante il regolare e continuativo versamento dei contributi previdenziali.
Il corredo documentale a supporto della legittimità del provvedimento impugnato, costituito dal verbale ispettivo versato in atti, è stato dunque ampiamente smentito dall'istruttoria del presente giudizio.
Infatti se è vero che soltanto i fatti riportati dagli ispettori fanno piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. , è altrettanto vero che le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'attività ispettiva, invece, non godono di piena prova legale ma possono essere validamente utilizzate in giudizio come elemento probatorio e possono essere valorizzate dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori, purché non vengano smentite da prova contraria.
Orbene, nel caso di specie le dichiarazioni testimoniali raccolte dall' sono state Controparte_2 smentite dalle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio, risultate e valutate come genuine, precise e concordanti tra loro, supportate anche dalla relativa documentazione cartacea.
Quindi, in presenza di prove testimoniali idonee a sovvertire le risultanze dell'accertamento ispettivo, deve dichiararsi l'illegittimità dell'operato dell' resistente, con annullamento dell'atto impugnato. CP_3 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo, tendendo conto del valore della causa, del grado di complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso.
2) Condanna l'Amministrazione resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite nella misura di Euro 2.638,00 oltre iva, spese generali e C.P.A, come per legge.
3) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 828/2023 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n.25, C.F.: , nella qualità di legale rappresentante della società C.F._1 [...] con sede legale in Avola, Via Falbo n. 62, elettivamente domiciliato in Avola, via Controparte_1
Antonello da Messina n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Amenta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
[...]
[...]
Controparte_2
, in persona del Direttore pro tempore, con sede in
[...]
, Via G. B. Perasso n. 2, codice fiscale e partita iva rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 P.IVA_1
EL LV, giusta procura in atti. Resistente
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.03.2023 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 23/2018, prot. nr. 830 del 13.02.2023, emessa dall' di Controparte_2
, notificata in data 14.02.2023, con cui il citato Ente intimava all'opponente il pagamento CP_2 dell'importo di Euro 33.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria per aver violato le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 D.L. 12/2002 modificato art. 22 comma 1, D. Lgs. 15/2015 e, in particolare, per aver impiegato lavoratori per un periodo antecedente alla successiva regolarizzazione.
Come unico motivo di opposizione deduceva la nullità del processo verbale di informazione (c.d. intervista), resa dai lavoratori agli agenti accertatori per i seguenti motivi:
1) nullità del processo verbale di informazione (c.d. intervista), resa dai lavoratori agli agenti accertatori, perché la dichiarazione rilasciata dagli stessi non è stata riletta ai singoli lavoratori, ai quali non è stata data l'opportunità di chiarire e/o specificare al meglio la dichiarazione resa ed eventualmente di correggerla nel caso fosse stata intesa e/o interpretata in senso diverso rispetto a quello il lavoratore volesse effettivamente dichiarare;
2) diniego all'accesso documentale agli atti del procedimento ispettivo posto in essere dall' di , relativo ai documenti amministrativi redatti nel corso Controparte_2 CP_2 dell'accesso ispettivo effettuato dalla Guardia di Finanza in data 15.12.2017, stante la presunta inaccessibilità di tali documenti attesa la mancata elencazione degli stessi nell'art. 24 commi 1, 2,
3, 5, e 6, Legge 241/90;
3) inefficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, atteso che l'efficacia probatoria assoluta delle dichiarazioni acquisite in sede di accertamento ispettivo è limitata alla provenienza della dichiarazione ed alla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verbalizzato, non potendo, evidentemente, estendersi all'intrinseca veridicità delle dichiarazioni e/o all'erronea interpretazione della dichiarazione trascritta, le quali, di conseguenza, non hanno una piena efficacia probatoria;
4) errata interpretazione della nozione di lavoro cd. in “nero”, atteso che, nel caso di specie, i lavoratori risultavano nel libro unico del lavoro e vi era l'Unilav di assunzione con data certa, documenti consegnati e visionati dagli stessi agenti accertatori che non hanno sollevato nessun rilievo sulla documentazione prodotta;
5) difetto di prova dell'irregolarità dei rapporti lavorativi oggetto di contestazione.
Con provvedimento del 07.04.2023, depositato in cancelleria il 11.04.2023, veniva sospesa l'esecutorietà dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l di , il quale insisteva nel rigetto del ricorso Controparte_2 CP_2 assumendo unicamente l'improcedibilità per mancata notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, inesistenza giuridica che non può essere sanata ex tunc nemmeno per effetto dell'eventuale comparizione in giudizio del resistente.
La causa veniva istruita mediante prove documentali e prova per testi.
All'udienza del 30.09.2025 la causa veniva posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata dall' Controparte_2
poiché il ricorrente ha fornito la prova della regolare notifica, sicché il contraddittorio risulta
[...] validamente instaurato.
Nel merito si osserva che dalle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio si evince che tutti i lavoratori impiegati nell'attività oggetto di accertamento ispettivo erano stati regolarmente assunti, nel rispetto di tutte le norme di legge, ivi comprese quelle di natura previdenziale, stante il regolare e continuativo versamento dei contributi previdenziali.
Il corredo documentale a supporto della legittimità del provvedimento impugnato, costituito dal verbale ispettivo versato in atti, è stato dunque ampiamente smentito dall'istruttoria del presente giudizio.
Infatti se è vero che soltanto i fatti riportati dagli ispettori fanno piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. , è altrettanto vero che le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'attività ispettiva, invece, non godono di piena prova legale ma possono essere validamente utilizzate in giudizio come elemento probatorio e possono essere valorizzate dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori, purché non vengano smentite da prova contraria.
Orbene, nel caso di specie le dichiarazioni testimoniali raccolte dall' sono state Controparte_2 smentite dalle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio, risultate e valutate come genuine, precise e concordanti tra loro, supportate anche dalla relativa documentazione cartacea.
Quindi, in presenza di prove testimoniali idonee a sovvertire le risultanze dell'accertamento ispettivo, deve dichiararsi l'illegittimità dell'operato dell' resistente, con annullamento dell'atto impugnato. CP_3 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo, tendendo conto del valore della causa, del grado di complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso.
2) Condanna l'Amministrazione resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite nella misura di Euro 2.638,00 oltre iva, spese generali e C.P.A, come per legge.
3) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco