CA
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 507/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANDRI Parte_1 C.F._1 MAURO e dell'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BUCCHI ALESSANDRA e dell'avv. FAROLFI P.IVA_1
FRANCESCO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
«Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna riformare integralmente l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Forlì, pubblicata il giorno 21/02/2023 nel procedimento RG n. 1899/2022 e, conseguentemente: IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA, stante la rilevanza ai fini della decisione della causa, ammettere prova testimoniale sui seguenti quesiti:
Cap. 1 Quale è il prezzo di ciascuno dei vaccini autorizzati ed inoculati in Italia?;
Cap. 2 Quale è il prezzo del vaccino che è stato utilizzato per affermare che fosse meno costoso del test in vitro?;
Cap. 3 Il prezzo utilizzato dalla Corte era riferito a quale numero di dosi per ciascun somministrando?;
Cap. 4 Il prezzo di ciascuna dose era invariato, o le dosi successive alla prima avevano un costo maggiore/minore?; Cap. 5 In quali date sono intervenuti i mutamenti di prezzo?;
pagina 1 di 10 Cap. 6 I costi dei vaccini assunti come riferimenti per la valutazione del loro minor costo rispetto al test in vitro hanno considerato anche il compenso del medico vaccinatore? In caso affermativo, a quanto ammontava tale compenso?;
Cap. 7 Quale era il prezzo di ciascun test in vitro utilizzato per definire tale profilassi più onerosa della vaccinazione?;
Cap. 8 Quale marca tra i 400 test disponibili è stata assunta a riferimento?;
Cap. 9 È a conoscenza del meccanismo di pricing che la Commissione Europea ha imposto agli Stati membri e può descrivere quale esso sia?; Cap. 10 È a conoscenza delle indagini dell' aventi ad oggetto la carenza di trasparenza sui CP_2 prezzi pagati dall'Unione Europea ai produttori? Si indica a teste: c/o Palazzo della Consulta Piazza Quirinale n. 41. NEL MERITO: Testimone_1
1) accertare la natura illegittima e ingiustamente discriminatoria (i) del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione e dall'Ordine oggetto di causa, (ii) della lesione dei diritti del ricorrente e (iii) del danno derivatone;
2) condannare l' al risarcimento dei seguenti importi, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 dalla data della sentenza al saldo: a. € 31.945,55, pari all'importo di € 4.165 moltiplicato per i 7,67 mesi di sospensione (dal 10 marzo 2022 al 1° novembre 2022, data di cessazione dell'obbligo vaccinale), ovvero quella somma, maggiore
o minore, che verrà ritenuta di giustizia dalla Corte;
b. € 40.000 a titolo di danno non patrimoniale, ovvero quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia dalla Corte;
3) con vittoria di spese ed onorari di giustizia per il doppio grado di giudizio».
Per l della provincia di : Controparte_1 CP_1
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata,
- in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avanzate da parte appellante per le motivazioni già dedotte in comparsa di costituzione;
- in via principale nel merito: contrariis reiectis, rigettare ogni domanda avanzata da parte appellante nei confronti del convenuto in quanto completamente infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di causa»
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il 5.7.2022 , medico specialista in medicina cinese, depositava Parte_1
ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Forlì chiedendo accertarsi la responsabilità dell della provincia di Controparte_1
per l'illegittimità della delibera n. 178/2022 con la quale, in data CP_1
10.3.2022, ella era stata sospesa, sino al termine di legge, dall'esercizio della professione per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione anti Covid-19.
Sosteneva la ricorrente che la delibera era stata adottata in violazione dell'art. 4 c. 5 del
DL 44/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia pagina 2 di 10 di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, per omessa valutazione del «certificato di avvenuta guarigione» del 15.12.2021. Segnatamente, a detta della ricorrente, il combinato disposto dell'art. 4 c. 5 ult. periodo del DL 44/21, secondo il quale «In caso di guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute», e la circolare del
Ministero della salute n. 32884 del 21 luglio 2021, secondo la quale «è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-
19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica
o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione», avrebbe imposto il vaccino dopo un anno dalla guarigione e non dopo tre mesi come richiesto invece dall'Ordine.
Lamentava, in ogni caso, l'incostituzionalità dell'art. 4 cit. il quale, imponendo l'obbligo vaccinale sulla base del solo ambiente lavorativo, avrebbe realizzato una discriminazione selettiva e una coercizione, comunque inidonea al raggiungimento dello scopo che astrattamente si prefiggeva, privando la ricorrente del diritto al lavoro.
Domandava pertanto il risarcimento del lucro cessante subito in ragione della forzata interruzione dell'attività professionale e del danno non patrimoniale, quantificato in euro
40.000,00, subito per essere stata «trattata come pericolosa untrice, soggetto da emarginare ogni mezzo possibile fino ad evitargli la possibilità di lavorare ed impedendole di procurarsi addirittura i mezzi di sostentamento» e per avere assistito
«all'ingiusta ed ingiustificabile disintegrazione di una intera vita professionale e personale».
Si costituiva l deducendo la legittimità Controparte_1
della delibera.
pagina 3 di 10 L'1.11.2022, nelle more del giudizio il provvedimento di sospensione veniva a cessare con l'entrata in vigore del DL 162/22.
Con ordinanza del 17.2.23 il Tribunale, affermata la propria giurisdizione, dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di annullamento o inefficacia della delibera, affermata la legittimità costituzionale dell'art. 4 DL 44/21 in conformità con la sentenza n. 14/2023 della Consulta, rigettava la domanda escludendo che l'Ordine dovesse essere ritenuto in colpa per l'adozione del provvedimento di sospensione, solo in tal caso potendo configurarsi la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 dell'ente, avente natura pubblicistica. Secondo il Tribunale «il ragionamento, che la ricorrente pone a fondamento delle proprie allegazioni, per cui dal combinato disposto del decreto legge 44 del 2021 e della circolare 21 luglio deriverebbe
l'imposizione del vaccino dopo un anno dalla guarigione, appare frutto di una interpretazione niente affatto scontata, tanto più alla luce della precedente circolare, 3 marzo 2021, dove viene menzionato il termine di tre mesi» e pertanto «a prescindere dalla interpretazione che si voglia dare ad un dettato normativo confuso e difficilmente intellegibile, detta interpretazione, in un senso o nell'altro, non può apparire frutto di errore o ignoranza inescusabili».
Avverso detta ordinanza proponeva appello la la quale insisteva per Parte_1
l'accoglimento della domanda di risarcimento («
4. Diritto della dr.ssa al Parte_1
risarcimento del danno»), reiterando le censure di illegittimità («
1. Violazione dell'art. 4
c. 5 d.l. 44/21 – omessa valutazione del certificato di guarigione della ricorrente») e di contrarietà alla costituzione, al diritto dell'UE e alla CEDU («
2. Illegittimità dell'obbligo vaccinale per contrasto con la normativa europea»; «
3. La falsa Par diagnostica rilasciata dall' di “caso confermato” a seguito del disallineamento dalle linee guida degli organismi sanitari internazionali») della delibera di sospensione.
Si costituiva l chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
pagina 4 di 10 La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, in esito all'udienza del 25.3.225 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Sono infondati i motivi di gravame afferenti alla costituzionalità e alla compatibilità con il diritto dell'UE e con la CEDU dell'obbligo vaccinale imposto al personale sanitario dall'art. 4 DL 44/21, che, per la loro natura generale, possono essere trattati per primi.
Sulla non irragionevolezza e sulla idoneità allo scopo dell'obbligo vaccinale si è già diffusamente espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, le cui puntuali considerazioni questa Corte, come già il giudice di primo grado, fa pienamente proprie.
Del pari, quanto alla compatibilità alla CEDU dell'imposizione del vaccino, basti il richiamo alla sentenza della Corte EDU del 29.8.24 n. 24622/22 nel caso e Persona_1
altri
contro
San Marino, che ha respinto per manifesta infondatezza censure sostanzialmente identiche a quelle dell'appellante, rilevando che dall'obbligo vaccinale, misura ritenuta proporzionata e giustificata per tutelare la salute pubblica in un periodo di emergenza, non è derivata nessuna discriminazione contro i medici sospesi perché inadempienti.
Quanto al diritto sovranazionale, l'appellante lamenta l'incompatibilità della normativa italiana in esame con il Regolamento UE n. 953/2021 e con le direttive 2000/43/CE,
2000/54/CE, 2000/78/CE e 2018/958/UE, nella parte in cui impongono «l'obbligo di un test di proporzionalità prima dell'adozione di nuove normative inerenti alle professioni
“regolamentate”, tra cui quella di medico». Sostiene infatti l'appellante che il «dato tecnico dei contagi» a disposizione del legislatore nazionale al momento dell'imposizione dell'obbligo vaccinale fosse errato per un «disallineamento dalle linee guida degli organismi sanitari internazionali», e che da tale «falsa diagnostica Par rilasciata dall' di “caso confermato”» sia derivata l'imposizione di una misura
(l'obbligo vaccinale) abnorme, ben potendosi raggiungere risultati equivalenti, o persino superiori, in termini di prevenzione del contagio con la semplice imposizione ai sanitari di tamponi rapidi a cadenza giornaliera.
pagina 5 di 10 A fondamento di tale tesi la ha dedotto in appello nuova prova testimoniale Parte_1
cui non può darsi ingresso. Infatti, si tratta di capitoli tutt'altro che indispensabili per la decisione ex art. 702 quater cpc;
anzi, essi sono inammissibili per indeterminatezza delle circostanze che ne sono oggetto, e in ogni caso irrilevanti perché inidonei a fornire evidenze scientifiche e fattuali tali da inficiare il giudizio di proporzionalità della misura in esame, che va invece ritenuta adeguata allo stato di emergenza affrontato dalla collettività nel periodo di vigenza della normativa speciale così come stabilito dalle più alte giurisdizioni.
3) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che l pretendendo CP_1
l'adempimento dell'obbligo vaccinale entro tre mesi dalla malattia, avrebbe errato nell'interpretare l'art. 4 c. 5 DL 44/21, poiché l'aggiornamento del 21.7.2021 della precedente circolare del Ministero della Salute del 3.3.3021, aveva imposto ai sanitari la vaccinazione non più entro tre mesi, ma entro sei mesi-un anno dalla guarigione.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Non oggetto di impugnazione l'affermazione della natura pubblica degli Ordini
Professionali, invero pacifica (v. SSUU 17118/19 e SSUU 5393/95), il Tribunale ha richiamato il principio per il quale la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2043 cc per esercizio illegittimo della funzione pubblica, si configura al verificarsi di un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità (v. fra le tante
Cass. 18539/24, 2340/22, 27800/17).
Il criterio di imputazione della responsabilità della P.A. è pertanto correlato ad una valutazione non limitata al mero rilievo dell'illegittimità, ma estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo, dunque della riferibilità dell'evento dannoso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa “in re ipsa”, connessa al mero dato obiettivo dell'adozione di un provvedimento illegittimo. In particolare, la colpa della P.A. non può essere ricondotta alla mera “inosservanza di leggi, regolamenti,
pagina 6 di 10 ordini o discipline”, ma a violazioni dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che ne regolano il funzionamento per espressa previsione costituzionale, ovvero a negligenze, omissioni o errori interpretativi di norme ritenuti non scusabili.
La non ha impugnato tale affermazione, né il rilievo del Tribunale della Parte_1
mancanza di prova dell'elemento soggettivo dell'illecito è stato oggetto di specifica censura.
Va in ogni caso escluso che si configuri una qualsiasi condotta dolosa o colposa idonea a fondare la pretesa risarcitoria ex art. 2043 cc.
Come osservato dal Tribunale va ribadita l'incertezza, alla luce delle circolari del
Ministero della Salute del 3.3.2021, del 21.7.2021 e del 29.32022, quanto al termine (di
3, 6 o 12 mesi) entro il quale riprendeva l'obbligo di vaccinazione primaria per i sanitari ammalatisi di Covid-19, incertezza che giustificò la richiesta al Ministero di chiarimenti da parte delle Federazioni degli ordini sanitari le quali, ancora nel giugno 2022, evidenziavano il contrasto fra le pronunce dei TAR (che applicavano il termine di 6 mesi) e le indicazioni del Ministero (che, in particolare, il 29.3.2022 “ribadiva” il termine di 90 giorni dall'inizio della malattia). La sospensione, applicata alla Parte_1
in data 10.3.2022, quando erano trascorsi più di 90 giorni dal 4.12.2021, data in cui ella aveva contratto il Covid-19, risulta quindi aderente alle indicazioni di natura intepretativa fornite dal Ministero.
E' in ogni caso da rilevare che l'art. 4 c. DL 44/21 nel testo allora vigente, anteriore alla modifica di cui al DL 24/22 del 24.3.2022 successivo ai fatti di causa, prevedeva che «3.
Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive
Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del
pagina 7 di 10 Presidente del Consiglio dei ministri … Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federazione nazionale competente, all'interessato… L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di
pagina 8 di 10 sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6».
Alla prima diffida del 21.12.2021 perché comprovasse la vaccinazione ai sensi dell'art. 4 DL 44/21, seguita dal sollecito del 29.12.2021, la trasmise il certificato di Parte_1
avvenuta guarigione, in data 15.12.2021, dal Covid-19 contratto il 4.12.2021; il 3.1.2022
l'Ordine comunicò alla che l'obbligo vaccinale doveva ritenersi assolto sfino Parte_1
a nuove determinazioni delle autorità competenti.
Successivamente il Ministero, rispondendo al quesito della Controparte_3
in merito all'inquadramento giuridico della situazione del sanitario il quale,
[...]
inadempiente all'obbligo vaccinale primario, avesse contratto l'infezione (quesito posto prima della modifica dell'art. 4 c5 DL 44/21 operata dal DL 24/22 che ha espressamente previsto il caso della guarigione del sanitario non vaccinato dal Covid -19), con nota del 17.2.2022 aveva affermato che l'art. 4 DL 44/21 doveva essere interpretato nel senso che la guarigione dal Covid-19 non è equiparabile al completamento del ciclo vaccinale.
Con comunicazione n. 46 la aveva quindi recepito tale indicazione, ossia CP_3
che lo status di guarito non incide sull'obbligo vaccinale, il cui inadempimento deve essere comunque accertato con le modalità telematiche tali da consentire l'aggiornamento in tempo reale della posizione dei sanitari sul sistema IMI.
Conseguentemente, il 4.3.2022 l'Ordine rappresentava alla che, secondo le Parte_1
indicazioni del Ministero e della che esso provvedeva a riportare Controparte_3
estesamente, la guarigione dall'infezione non poteva equipararsi all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, e la invitava a depositare entro cinque giorni il certificato vaccinale «ovvero l'eventuale certificazione di esenzione o differimento (redatta in formato digitale così come previsto dalla normativa attualmente vigente). In caso di mancata risposta ovvero qualora, in base alla documentazione trasmessa, dovesse essere constatato l'inadempimento all'obbligo vaccinale, si provvederà a adottare nei
pagina 9 di 10 suoi confronti il provvedimento di accertamento e conseguente sospensione dall'esercizio professionale coì come previsto dall'art. 4 DL 44/21».
L'Ordine ha dunque dato attuazione alle indicazioni del Ministero nel senso che, non essendo equiparabile la guarigione all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, esso era tenuto comunque a richiedere al sanitario la certificazione della vaccinazione;
avrebbe dovuto essere poi il medico a rappresentare la causa di differimento (quale eventualmente la malattia da Covid-19) mediante l'apposita modulistica digitale.
Poiché, dopo la comunicazione del 4.3.2022, nulla la aveva comunicato in Parte_1
merito all'avvenuta vaccinazione o all'esistenza di cause di esenzione o di differimento dall'obbligo, per ciò solo ella risultava passibile del provvedimento di sospensione, che fu quindi adottato dall'Ordine il 10.3.2022.
4) Stante il rigetto dell'appello, non rileva il tema della liquidazione del preteso danno.
5) Le spese di lite del grado, liquidate, come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del 17.2.23 del Tribunale di Forlì, nei confronti dell
[...]
della provincia di . Controparte_1 CP_1
Condanna la a rifondere all'Ordine le spese di lite del grado, che liquida in Parte_1
euro 9.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di versamento di Parte_1
ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater Dls. 115/02 e dell'art. 1 c. 17 L. 228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 15.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 507/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANDRI Parte_1 C.F._1 MAURO e dell'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BUCCHI ALESSANDRA e dell'avv. FAROLFI P.IVA_1
FRANCESCO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
«Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna riformare integralmente l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Forlì, pubblicata il giorno 21/02/2023 nel procedimento RG n. 1899/2022 e, conseguentemente: IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA, stante la rilevanza ai fini della decisione della causa, ammettere prova testimoniale sui seguenti quesiti:
Cap. 1 Quale è il prezzo di ciascuno dei vaccini autorizzati ed inoculati in Italia?;
Cap. 2 Quale è il prezzo del vaccino che è stato utilizzato per affermare che fosse meno costoso del test in vitro?;
Cap. 3 Il prezzo utilizzato dalla Corte era riferito a quale numero di dosi per ciascun somministrando?;
Cap. 4 Il prezzo di ciascuna dose era invariato, o le dosi successive alla prima avevano un costo maggiore/minore?; Cap. 5 In quali date sono intervenuti i mutamenti di prezzo?;
pagina 1 di 10 Cap. 6 I costi dei vaccini assunti come riferimenti per la valutazione del loro minor costo rispetto al test in vitro hanno considerato anche il compenso del medico vaccinatore? In caso affermativo, a quanto ammontava tale compenso?;
Cap. 7 Quale era il prezzo di ciascun test in vitro utilizzato per definire tale profilassi più onerosa della vaccinazione?;
Cap. 8 Quale marca tra i 400 test disponibili è stata assunta a riferimento?;
Cap. 9 È a conoscenza del meccanismo di pricing che la Commissione Europea ha imposto agli Stati membri e può descrivere quale esso sia?; Cap. 10 È a conoscenza delle indagini dell' aventi ad oggetto la carenza di trasparenza sui CP_2 prezzi pagati dall'Unione Europea ai produttori? Si indica a teste: c/o Palazzo della Consulta Piazza Quirinale n. 41. NEL MERITO: Testimone_1
1) accertare la natura illegittima e ingiustamente discriminatoria (i) del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione e dall'Ordine oggetto di causa, (ii) della lesione dei diritti del ricorrente e (iii) del danno derivatone;
2) condannare l' al risarcimento dei seguenti importi, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 dalla data della sentenza al saldo: a. € 31.945,55, pari all'importo di € 4.165 moltiplicato per i 7,67 mesi di sospensione (dal 10 marzo 2022 al 1° novembre 2022, data di cessazione dell'obbligo vaccinale), ovvero quella somma, maggiore
o minore, che verrà ritenuta di giustizia dalla Corte;
b. € 40.000 a titolo di danno non patrimoniale, ovvero quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia dalla Corte;
3) con vittoria di spese ed onorari di giustizia per il doppio grado di giudizio».
Per l della provincia di : Controparte_1 CP_1
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata,
- in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avanzate da parte appellante per le motivazioni già dedotte in comparsa di costituzione;
- in via principale nel merito: contrariis reiectis, rigettare ogni domanda avanzata da parte appellante nei confronti del convenuto in quanto completamente infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di causa»
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il 5.7.2022 , medico specialista in medicina cinese, depositava Parte_1
ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Forlì chiedendo accertarsi la responsabilità dell della provincia di Controparte_1
per l'illegittimità della delibera n. 178/2022 con la quale, in data CP_1
10.3.2022, ella era stata sospesa, sino al termine di legge, dall'esercizio della professione per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione anti Covid-19.
Sosteneva la ricorrente che la delibera era stata adottata in violazione dell'art. 4 c. 5 del
DL 44/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia pagina 2 di 10 di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, per omessa valutazione del «certificato di avvenuta guarigione» del 15.12.2021. Segnatamente, a detta della ricorrente, il combinato disposto dell'art. 4 c. 5 ult. periodo del DL 44/21, secondo il quale «In caso di guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute», e la circolare del
Ministero della salute n. 32884 del 21 luglio 2021, secondo la quale «è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-
19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica
o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione», avrebbe imposto il vaccino dopo un anno dalla guarigione e non dopo tre mesi come richiesto invece dall'Ordine.
Lamentava, in ogni caso, l'incostituzionalità dell'art. 4 cit. il quale, imponendo l'obbligo vaccinale sulla base del solo ambiente lavorativo, avrebbe realizzato una discriminazione selettiva e una coercizione, comunque inidonea al raggiungimento dello scopo che astrattamente si prefiggeva, privando la ricorrente del diritto al lavoro.
Domandava pertanto il risarcimento del lucro cessante subito in ragione della forzata interruzione dell'attività professionale e del danno non patrimoniale, quantificato in euro
40.000,00, subito per essere stata «trattata come pericolosa untrice, soggetto da emarginare ogni mezzo possibile fino ad evitargli la possibilità di lavorare ed impedendole di procurarsi addirittura i mezzi di sostentamento» e per avere assistito
«all'ingiusta ed ingiustificabile disintegrazione di una intera vita professionale e personale».
Si costituiva l deducendo la legittimità Controparte_1
della delibera.
pagina 3 di 10 L'1.11.2022, nelle more del giudizio il provvedimento di sospensione veniva a cessare con l'entrata in vigore del DL 162/22.
Con ordinanza del 17.2.23 il Tribunale, affermata la propria giurisdizione, dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di annullamento o inefficacia della delibera, affermata la legittimità costituzionale dell'art. 4 DL 44/21 in conformità con la sentenza n. 14/2023 della Consulta, rigettava la domanda escludendo che l'Ordine dovesse essere ritenuto in colpa per l'adozione del provvedimento di sospensione, solo in tal caso potendo configurarsi la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 dell'ente, avente natura pubblicistica. Secondo il Tribunale «il ragionamento, che la ricorrente pone a fondamento delle proprie allegazioni, per cui dal combinato disposto del decreto legge 44 del 2021 e della circolare 21 luglio deriverebbe
l'imposizione del vaccino dopo un anno dalla guarigione, appare frutto di una interpretazione niente affatto scontata, tanto più alla luce della precedente circolare, 3 marzo 2021, dove viene menzionato il termine di tre mesi» e pertanto «a prescindere dalla interpretazione che si voglia dare ad un dettato normativo confuso e difficilmente intellegibile, detta interpretazione, in un senso o nell'altro, non può apparire frutto di errore o ignoranza inescusabili».
Avverso detta ordinanza proponeva appello la la quale insisteva per Parte_1
l'accoglimento della domanda di risarcimento («
4. Diritto della dr.ssa al Parte_1
risarcimento del danno»), reiterando le censure di illegittimità («
1. Violazione dell'art. 4
c. 5 d.l. 44/21 – omessa valutazione del certificato di guarigione della ricorrente») e di contrarietà alla costituzione, al diritto dell'UE e alla CEDU («
2. Illegittimità dell'obbligo vaccinale per contrasto con la normativa europea»; «
3. La falsa Par diagnostica rilasciata dall' di “caso confermato” a seguito del disallineamento dalle linee guida degli organismi sanitari internazionali») della delibera di sospensione.
Si costituiva l chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
pagina 4 di 10 La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, in esito all'udienza del 25.3.225 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2) Sono infondati i motivi di gravame afferenti alla costituzionalità e alla compatibilità con il diritto dell'UE e con la CEDU dell'obbligo vaccinale imposto al personale sanitario dall'art. 4 DL 44/21, che, per la loro natura generale, possono essere trattati per primi.
Sulla non irragionevolezza e sulla idoneità allo scopo dell'obbligo vaccinale si è già diffusamente espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, le cui puntuali considerazioni questa Corte, come già il giudice di primo grado, fa pienamente proprie.
Del pari, quanto alla compatibilità alla CEDU dell'imposizione del vaccino, basti il richiamo alla sentenza della Corte EDU del 29.8.24 n. 24622/22 nel caso e Persona_1
altri
contro
San Marino, che ha respinto per manifesta infondatezza censure sostanzialmente identiche a quelle dell'appellante, rilevando che dall'obbligo vaccinale, misura ritenuta proporzionata e giustificata per tutelare la salute pubblica in un periodo di emergenza, non è derivata nessuna discriminazione contro i medici sospesi perché inadempienti.
Quanto al diritto sovranazionale, l'appellante lamenta l'incompatibilità della normativa italiana in esame con il Regolamento UE n. 953/2021 e con le direttive 2000/43/CE,
2000/54/CE, 2000/78/CE e 2018/958/UE, nella parte in cui impongono «l'obbligo di un test di proporzionalità prima dell'adozione di nuove normative inerenti alle professioni
“regolamentate”, tra cui quella di medico». Sostiene infatti l'appellante che il «dato tecnico dei contagi» a disposizione del legislatore nazionale al momento dell'imposizione dell'obbligo vaccinale fosse errato per un «disallineamento dalle linee guida degli organismi sanitari internazionali», e che da tale «falsa diagnostica Par rilasciata dall' di “caso confermato”» sia derivata l'imposizione di una misura
(l'obbligo vaccinale) abnorme, ben potendosi raggiungere risultati equivalenti, o persino superiori, in termini di prevenzione del contagio con la semplice imposizione ai sanitari di tamponi rapidi a cadenza giornaliera.
pagina 5 di 10 A fondamento di tale tesi la ha dedotto in appello nuova prova testimoniale Parte_1
cui non può darsi ingresso. Infatti, si tratta di capitoli tutt'altro che indispensabili per la decisione ex art. 702 quater cpc;
anzi, essi sono inammissibili per indeterminatezza delle circostanze che ne sono oggetto, e in ogni caso irrilevanti perché inidonei a fornire evidenze scientifiche e fattuali tali da inficiare il giudizio di proporzionalità della misura in esame, che va invece ritenuta adeguata allo stato di emergenza affrontato dalla collettività nel periodo di vigenza della normativa speciale così come stabilito dalle più alte giurisdizioni.
3) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che l pretendendo CP_1
l'adempimento dell'obbligo vaccinale entro tre mesi dalla malattia, avrebbe errato nell'interpretare l'art. 4 c. 5 DL 44/21, poiché l'aggiornamento del 21.7.2021 della precedente circolare del Ministero della Salute del 3.3.3021, aveva imposto ai sanitari la vaccinazione non più entro tre mesi, ma entro sei mesi-un anno dalla guarigione.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Non oggetto di impugnazione l'affermazione della natura pubblica degli Ordini
Professionali, invero pacifica (v. SSUU 17118/19 e SSUU 5393/95), il Tribunale ha richiamato il principio per il quale la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2043 cc per esercizio illegittimo della funzione pubblica, si configura al verificarsi di un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità (v. fra le tante
Cass. 18539/24, 2340/22, 27800/17).
Il criterio di imputazione della responsabilità della P.A. è pertanto correlato ad una valutazione non limitata al mero rilievo dell'illegittimità, ma estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo, dunque della riferibilità dell'evento dannoso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa “in re ipsa”, connessa al mero dato obiettivo dell'adozione di un provvedimento illegittimo. In particolare, la colpa della P.A. non può essere ricondotta alla mera “inosservanza di leggi, regolamenti,
pagina 6 di 10 ordini o discipline”, ma a violazioni dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che ne regolano il funzionamento per espressa previsione costituzionale, ovvero a negligenze, omissioni o errori interpretativi di norme ritenuti non scusabili.
La non ha impugnato tale affermazione, né il rilievo del Tribunale della Parte_1
mancanza di prova dell'elemento soggettivo dell'illecito è stato oggetto di specifica censura.
Va in ogni caso escluso che si configuri una qualsiasi condotta dolosa o colposa idonea a fondare la pretesa risarcitoria ex art. 2043 cc.
Come osservato dal Tribunale va ribadita l'incertezza, alla luce delle circolari del
Ministero della Salute del 3.3.2021, del 21.7.2021 e del 29.32022, quanto al termine (di
3, 6 o 12 mesi) entro il quale riprendeva l'obbligo di vaccinazione primaria per i sanitari ammalatisi di Covid-19, incertezza che giustificò la richiesta al Ministero di chiarimenti da parte delle Federazioni degli ordini sanitari le quali, ancora nel giugno 2022, evidenziavano il contrasto fra le pronunce dei TAR (che applicavano il termine di 6 mesi) e le indicazioni del Ministero (che, in particolare, il 29.3.2022 “ribadiva” il termine di 90 giorni dall'inizio della malattia). La sospensione, applicata alla Parte_1
in data 10.3.2022, quando erano trascorsi più di 90 giorni dal 4.12.2021, data in cui ella aveva contratto il Covid-19, risulta quindi aderente alle indicazioni di natura intepretativa fornite dal Ministero.
E' in ogni caso da rilevare che l'art. 4 c. DL 44/21 nel testo allora vigente, anteriore alla modifica di cui al DL 24/22 del 24.3.2022 successivo ai fatti di causa, prevedeva che «3.
Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive
Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del
pagina 7 di 10 Presidente del Consiglio dei ministri … Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federazione nazionale competente, all'interessato… L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di
pagina 8 di 10 sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6».
Alla prima diffida del 21.12.2021 perché comprovasse la vaccinazione ai sensi dell'art. 4 DL 44/21, seguita dal sollecito del 29.12.2021, la trasmise il certificato di Parte_1
avvenuta guarigione, in data 15.12.2021, dal Covid-19 contratto il 4.12.2021; il 3.1.2022
l'Ordine comunicò alla che l'obbligo vaccinale doveva ritenersi assolto sfino Parte_1
a nuove determinazioni delle autorità competenti.
Successivamente il Ministero, rispondendo al quesito della Controparte_3
in merito all'inquadramento giuridico della situazione del sanitario il quale,
[...]
inadempiente all'obbligo vaccinale primario, avesse contratto l'infezione (quesito posto prima della modifica dell'art. 4 c5 DL 44/21 operata dal DL 24/22 che ha espressamente previsto il caso della guarigione del sanitario non vaccinato dal Covid -19), con nota del 17.2.2022 aveva affermato che l'art. 4 DL 44/21 doveva essere interpretato nel senso che la guarigione dal Covid-19 non è equiparabile al completamento del ciclo vaccinale.
Con comunicazione n. 46 la aveva quindi recepito tale indicazione, ossia CP_3
che lo status di guarito non incide sull'obbligo vaccinale, il cui inadempimento deve essere comunque accertato con le modalità telematiche tali da consentire l'aggiornamento in tempo reale della posizione dei sanitari sul sistema IMI.
Conseguentemente, il 4.3.2022 l'Ordine rappresentava alla che, secondo le Parte_1
indicazioni del Ministero e della che esso provvedeva a riportare Controparte_3
estesamente, la guarigione dall'infezione non poteva equipararsi all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, e la invitava a depositare entro cinque giorni il certificato vaccinale «ovvero l'eventuale certificazione di esenzione o differimento (redatta in formato digitale così come previsto dalla normativa attualmente vigente). In caso di mancata risposta ovvero qualora, in base alla documentazione trasmessa, dovesse essere constatato l'inadempimento all'obbligo vaccinale, si provvederà a adottare nei
pagina 9 di 10 suoi confronti il provvedimento di accertamento e conseguente sospensione dall'esercizio professionale coì come previsto dall'art. 4 DL 44/21».
L'Ordine ha dunque dato attuazione alle indicazioni del Ministero nel senso che, non essendo equiparabile la guarigione all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, esso era tenuto comunque a richiedere al sanitario la certificazione della vaccinazione;
avrebbe dovuto essere poi il medico a rappresentare la causa di differimento (quale eventualmente la malattia da Covid-19) mediante l'apposita modulistica digitale.
Poiché, dopo la comunicazione del 4.3.2022, nulla la aveva comunicato in Parte_1
merito all'avvenuta vaccinazione o all'esistenza di cause di esenzione o di differimento dall'obbligo, per ciò solo ella risultava passibile del provvedimento di sospensione, che fu quindi adottato dall'Ordine il 10.3.2022.
4) Stante il rigetto dell'appello, non rileva il tema della liquidazione del preteso danno.
5) Le spese di lite del grado, liquidate, come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del 17.2.23 del Tribunale di Forlì, nei confronti dell
[...]
della provincia di . Controparte_1 CP_1
Condanna la a rifondere all'Ordine le spese di lite del grado, che liquida in Parte_1
euro 9.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di versamento di Parte_1
ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater Dls. 115/02 e dell'art. 1 c. 17 L. 228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 15.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 10 di 10