Art. 1.
I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle societa' e degli enti morali, scadono col 31 dicembre 1955 per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e col 31 dicembre 1956 per l'accertamento in confronto dei contribuenti che non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione.
I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle societa' e degli enti morali, scadono col 31 dicembre 1955 per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e col 31 dicembre 1956 per l'accertamento in confronto dei contribuenti che non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione.