Art. 11. (Patrimonio)
Il patrimonio antico delle comunioni e' trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attivita' agro-silvo-pastorali e connesse.
Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attivita' turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.
Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinera' limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorita' forestale della regione.
Il patrimonio antico delle comunioni e' trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attivita' agro-silvo-pastorali e connesse.
Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attivita' turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.
Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinera' limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorita' forestale della regione.