Articolo 11 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102
Articolo 10Articolo 12
Versione
7 gennaio 1972
Art. 11. (Patrimonio)

Il patrimonio antico delle comunioni e' trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attivita' agro-silvo-pastorali e connesse.
Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attivita' turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.
Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinera' limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorita' forestale della regione.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972
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