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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 897/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA GIULIANO, Presidente
EM ER, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1215/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210074784863501 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210074784863501 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210074784863501 IMU 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210074784863501 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
Il Comune di Palermo e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si riportano alle proprie controdeduzioni.
Parte ricorrente, inoltre, fa presente che nelle cause analoghe proposte dai coeredi Nom._1 e Nom._2
ricorsi portanti RGR. n. 1263/24 e n. 1513/24 la Corte di Giustizia Tributaria di Palermo ha accolto la prospettazione dei ricorrenti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione obietta che trattasi di circostanza nuova finora non introdotta nella causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa a IMU anni 2013-2014-2015 e 2016 del Comune di Palermo, eccependo: a) la non applicabilità delle sanzioni;
b) la non applicabilità dell'istituto della solidarietà all'obbligazione tributaria in rassegna.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente costituita, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di Palermo, ritualmente costituito, rappresenta di avere provveduto allo sgravio delle somme richieste a titolo di sanzione e, quanto al resto, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle somme richieste a titolo di sanzione con la cartella di pagamento impugnata, avendo il Comune provveduto, come da documentazione in atti, allo sgravio delle stesse.
Fondato è, poi, il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta che con la cartella impugnata le venga richiesto il pagamento dell'intero debito tributario della di lei madre, deceduta, in solido con i coeredi.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, alle imposte comunali si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.
c., in base alla quale gli eredi rispondono in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Il ricorso deve pertanto, sul punto, essere accolto.
Stante la parziale dichiarazione di estinzione del giudizio, sussitono eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere per quanto attiene all'importo relativo alle sanzioni;
accoglie nel resto il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata per l'importo eccedente quanto dovuto in proporzione alla quota ereditaria della ricorrente. Compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA GIULIANO, Presidente
EM ER, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1215/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210074784863501 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210074784863501 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210074784863501 IMU 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210074784863501 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
Il Comune di Palermo e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si riportano alle proprie controdeduzioni.
Parte ricorrente, inoltre, fa presente che nelle cause analoghe proposte dai coeredi Nom._1 e Nom._2
ricorsi portanti RGR. n. 1263/24 e n. 1513/24 la Corte di Giustizia Tributaria di Palermo ha accolto la prospettazione dei ricorrenti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione obietta che trattasi di circostanza nuova finora non introdotta nella causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa a IMU anni 2013-2014-2015 e 2016 del Comune di Palermo, eccependo: a) la non applicabilità delle sanzioni;
b) la non applicabilità dell'istituto della solidarietà all'obbligazione tributaria in rassegna.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente costituita, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di Palermo, ritualmente costituito, rappresenta di avere provveduto allo sgravio delle somme richieste a titolo di sanzione e, quanto al resto, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle somme richieste a titolo di sanzione con la cartella di pagamento impugnata, avendo il Comune provveduto, come da documentazione in atti, allo sgravio delle stesse.
Fondato è, poi, il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta che con la cartella impugnata le venga richiesto il pagamento dell'intero debito tributario della di lei madre, deceduta, in solido con i coeredi.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, alle imposte comunali si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.
c., in base alla quale gli eredi rispondono in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Il ricorso deve pertanto, sul punto, essere accolto.
Stante la parziale dichiarazione di estinzione del giudizio, sussitono eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere per quanto attiene all'importo relativo alle sanzioni;
accoglie nel resto il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata per l'importo eccedente quanto dovuto in proporzione alla quota ereditaria della ricorrente. Compensa le spese.