Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 897
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Non applicabilità delle sanzioni

    Il Comune ha provveduto allo sgravio delle somme richieste a titolo di sanzione, dichiarando la parziale cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Non applicabilità della solidarietà all'obbligazione tributaria

    La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che in tema di debiti ereditari tributari si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., secondo cui gli eredi rispondono in proporzione alle rispettive quote ereditarie. La cartella è stata annullata per l'importo eccedente la quota ereditaria della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 897
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 897
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo