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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1412/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2858/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 119/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 1
e pubblicata il 17/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L100882 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza di primo grado prospettando i seguenti motivi di appello
A. Errata valutazione della residenza fiscale
Il contribuente, pur iscritto all'AIRE, avrebbe mantenuto in Italia il centro dei propri affari e interessi, secondo l'art. 2 TUIR, basandosi su:
- partecipazioni societarie in Italia (Società_1 s.r.l., Società_2, ecc.);
- operazioni societarie rilevanti svolte in Italia;
- proprietà e gestione di immobili in Italia (Stromboli), inclusa locazione e ristrutturazioni;
- stazionamento e manutenzione dell'imbarcazione in Italia, con dipendente italiano retribuito in Italia;
- spese sostenute sul territorio italiano.
B. Preclusione probatoria ex art. 32 DPR 600/73
Il contribuente avrebbe prodotto solo in giudizio documenti non forniti in verifica, nonostante l'invito a comparire lo avvertisse della preclusione. La sentenza di primo grado avrebbe ignorato tale eccezione.
C. Violazioni convenzione Italia–Regno Unito irrilevanti
La detrazione per imposte estere ex art. 165 TUIR non sarebbe applicabile in caso di omessa dichiarazione di redditi esteri. Secondo l'Agenzia il contribuente non ha mai realmente trasferito il centro degli interessi all'estero, risultando quindi correttamente soggetto alla worldwide taxation italiana.
Controdeduzioni dell'appellato.
A. Residenza estera effettiva dal 1994
Il contribuente documenta:
- iscrizione AIRE dal 1994;
- abitazioni e contratti di locazione in UK e Malta;
- utenze e spese regolarmente intestate all'estero;
- imbarcazione registrata nel Regno Unito;
- conti bancari e attività finanziarie all'estero;
- dichiarazioni fiscali estere regolarmente presentate dal 2013 al 2017.
B. Permanenza limitata in Italia
- Presenza in Italia solo per circa 3 mesi/anno per vacanze o visite familiari;
- l'Immobile di Stromboli utilizzato esclusivamente come casa vacanze e locato saltuariamente.
C. Partecipazioni societarie italiane irrilevanti
Quasi tutte partecipazioni di minoranza, senza ruoli gestionali, avendo avuto luogo il trasferimento ai figli nell'ambito di passaggio generazionale;
gli attii richiamati dall'Agenzia sono risalenti a molti anni prima o dopo il 2015.
D. Nessuna omissione documentale
Tutta la documentazione richiamata è stata già esibita in verifica e all'Ufficio (dimostrando l'inapplicabilità dell'art. 32 DPR 600/73).
E. Rilevanza della Convenzione Italia–Regno Unito
Se anche si ritenesse la residenza in Italia, l'Ufficio avrebbe dovuto riconoscere il credito d'imposta ex art. 24 Convenzione contro le doppie imposizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'elemento decisivo è la determinazione del domicilio fiscale, cioè la sede dei principali affari e interessi (art. 2 TUIR). La controversia si concentra pertanto su quale dei due ordinamenti sia il centro vitale degli interessi del contribuente nell'anno 2015.
Il Collegio osserva quanto segue.
1. Sulla residenza fiscale del contribuente
L'appello è fondato. Dall'esame complessivo degli elementi acquisiti emerge che, nonostante l'iscrizione
AIRE e la presenza di talune relazioni economiche all'estero, il centro degli interessi del contribuente è sempre rimasto in Italia. In particolare:
a) le partecipazioni societarie in Italia risultano non marginali nel complesso patrimoniale del contribuente, coinvolgendo società gestite dal nucleo familiare, alle quali lo stesso ha continuato a conferire rilevanza economica mediante trasferimenti, donazioni e operazioni patrimoniali;
b) l'immobile di Stromboli e le relative attività di locazione e gestione, seppur occasionali, rappresentano un bene di rilevante valore, mantenuto sotto diretto controllo patrimoniale;
c) l'imbarcazione, benché registrata nel Regno Unito, è stabilmente rimessata, manutenuta e utilizzata in
Italia, con l'impiego di personale retribuito nel territorio nazionale;
d) parte significativa delle spese sostenute dal contribuente insiste sul territorio italiano;
e) il contribuente ha mantenuto in Italia le relazioni economiche e patrimoniali più rilevanti, delegando ai familiari attività di gestione che appaiono, per continuità e vicinanza, funzionali al mantenimento del proprio patrimonio.
Tali elementi – valutati nel loro insieme – dimostrano che il contribuente, nell'anno d'imposta oggetto di accertamento, non ha reciso il legame con l'Italia, né ha trasferito all'estero la sede dei propri affari e interessi nel senso delineato dall'art. 43 c.c. e dall'art. 2 TUIR.
Ne consegue la corretta imputazione dei redditi esteri al reddito complessivo imponibile in Italia, secondo il principio della worldwide taxation.
2. Sulla preclusione ex art. 32 DPR 600/73
Il motivo di appello è fondato.
La documentazione prodotta in giudizio dal contribuente risulta in parte non esibita in sede amministrativa, nonostante l'espresso avvertimento contenuto nell'invito a comparire. La sentenza di primo grado ha omesso di valutare tale preclusione, incorrendo in vizio motivazionale.
3. Sulle altre censure
Le ulteriori argomentazioni dell'appellato, relative alla prevalenza della Convenzione Italia–Regno Unito e al credito d'imposta estero, risultano assorbite dall'accertata residenza fiscale italiana, non essendo applicabile la disciplina convenzionale invocata.
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della complessità della materia e della natura interpretativa delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2858/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 119/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 1
e pubblicata il 17/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L100882 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza di primo grado prospettando i seguenti motivi di appello
A. Errata valutazione della residenza fiscale
Il contribuente, pur iscritto all'AIRE, avrebbe mantenuto in Italia il centro dei propri affari e interessi, secondo l'art. 2 TUIR, basandosi su:
- partecipazioni societarie in Italia (Società_1 s.r.l., Società_2, ecc.);
- operazioni societarie rilevanti svolte in Italia;
- proprietà e gestione di immobili in Italia (Stromboli), inclusa locazione e ristrutturazioni;
- stazionamento e manutenzione dell'imbarcazione in Italia, con dipendente italiano retribuito in Italia;
- spese sostenute sul territorio italiano.
B. Preclusione probatoria ex art. 32 DPR 600/73
Il contribuente avrebbe prodotto solo in giudizio documenti non forniti in verifica, nonostante l'invito a comparire lo avvertisse della preclusione. La sentenza di primo grado avrebbe ignorato tale eccezione.
C. Violazioni convenzione Italia–Regno Unito irrilevanti
La detrazione per imposte estere ex art. 165 TUIR non sarebbe applicabile in caso di omessa dichiarazione di redditi esteri. Secondo l'Agenzia il contribuente non ha mai realmente trasferito il centro degli interessi all'estero, risultando quindi correttamente soggetto alla worldwide taxation italiana.
Controdeduzioni dell'appellato.
A. Residenza estera effettiva dal 1994
Il contribuente documenta:
- iscrizione AIRE dal 1994;
- abitazioni e contratti di locazione in UK e Malta;
- utenze e spese regolarmente intestate all'estero;
- imbarcazione registrata nel Regno Unito;
- conti bancari e attività finanziarie all'estero;
- dichiarazioni fiscali estere regolarmente presentate dal 2013 al 2017.
B. Permanenza limitata in Italia
- Presenza in Italia solo per circa 3 mesi/anno per vacanze o visite familiari;
- l'Immobile di Stromboli utilizzato esclusivamente come casa vacanze e locato saltuariamente.
C. Partecipazioni societarie italiane irrilevanti
Quasi tutte partecipazioni di minoranza, senza ruoli gestionali, avendo avuto luogo il trasferimento ai figli nell'ambito di passaggio generazionale;
gli attii richiamati dall'Agenzia sono risalenti a molti anni prima o dopo il 2015.
D. Nessuna omissione documentale
Tutta la documentazione richiamata è stata già esibita in verifica e all'Ufficio (dimostrando l'inapplicabilità dell'art. 32 DPR 600/73).
E. Rilevanza della Convenzione Italia–Regno Unito
Se anche si ritenesse la residenza in Italia, l'Ufficio avrebbe dovuto riconoscere il credito d'imposta ex art. 24 Convenzione contro le doppie imposizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'elemento decisivo è la determinazione del domicilio fiscale, cioè la sede dei principali affari e interessi (art. 2 TUIR). La controversia si concentra pertanto su quale dei due ordinamenti sia il centro vitale degli interessi del contribuente nell'anno 2015.
Il Collegio osserva quanto segue.
1. Sulla residenza fiscale del contribuente
L'appello è fondato. Dall'esame complessivo degli elementi acquisiti emerge che, nonostante l'iscrizione
AIRE e la presenza di talune relazioni economiche all'estero, il centro degli interessi del contribuente è sempre rimasto in Italia. In particolare:
a) le partecipazioni societarie in Italia risultano non marginali nel complesso patrimoniale del contribuente, coinvolgendo società gestite dal nucleo familiare, alle quali lo stesso ha continuato a conferire rilevanza economica mediante trasferimenti, donazioni e operazioni patrimoniali;
b) l'immobile di Stromboli e le relative attività di locazione e gestione, seppur occasionali, rappresentano un bene di rilevante valore, mantenuto sotto diretto controllo patrimoniale;
c) l'imbarcazione, benché registrata nel Regno Unito, è stabilmente rimessata, manutenuta e utilizzata in
Italia, con l'impiego di personale retribuito nel territorio nazionale;
d) parte significativa delle spese sostenute dal contribuente insiste sul territorio italiano;
e) il contribuente ha mantenuto in Italia le relazioni economiche e patrimoniali più rilevanti, delegando ai familiari attività di gestione che appaiono, per continuità e vicinanza, funzionali al mantenimento del proprio patrimonio.
Tali elementi – valutati nel loro insieme – dimostrano che il contribuente, nell'anno d'imposta oggetto di accertamento, non ha reciso il legame con l'Italia, né ha trasferito all'estero la sede dei propri affari e interessi nel senso delineato dall'art. 43 c.c. e dall'art. 2 TUIR.
Ne consegue la corretta imputazione dei redditi esteri al reddito complessivo imponibile in Italia, secondo il principio della worldwide taxation.
2. Sulla preclusione ex art. 32 DPR 600/73
Il motivo di appello è fondato.
La documentazione prodotta in giudizio dal contribuente risulta in parte non esibita in sede amministrativa, nonostante l'espresso avvertimento contenuto nell'invito a comparire. La sentenza di primo grado ha omesso di valutare tale preclusione, incorrendo in vizio motivazionale.
3. Sulle altre censure
Le ulteriori argomentazioni dell'appellato, relative alla prevalenza della Convenzione Italia–Regno Unito e al credito d'imposta estero, risultano assorbite dall'accertata residenza fiscale italiana, non essendo applicabile la disciplina convenzionale invocata.
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della complessità della materia e della natura interpretativa delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente