Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
L'imputato che decida di affrontare il dibattimento, non richiedendo l'ammissione ad alcuno dei riti speciali e, in particolare, al giudizio abbreviato, accetta implicitamente tutte le conseguenze relative alla formazione della prova nel giudizio accusatorio, compresa la possibilità di modificazione dell'imputazione o di contestazione di reati concorrenti (nella specie, a seguito di ammissione di nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen.)
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La Costituzione prevede il diritto alla autodifesa: è lecito o è calunnia incolpare qualcun'altro per scagionarsi? (vai al pdf dell'articolo completo con note) ** L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (…), ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ins defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce una conseguenza non voluta e soltanto indiretta dell'atteggiamento difensivo prescelto dall'agente, il cui "animus difendenti", in …
Leggi di più… - 2. La calunnia e l'esercizio del diritto di difesahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 gennaio 2019
L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (..), ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ius defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli. In caso di accuse ad altri, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce infatti una conseguenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2003, n. 17368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17368 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Franco MARRONE Presidente
dott. Francesco PROVIDENTI Componente
dott. Carlo COGNETTI "
dott. Francesco NICASTRO "
dott. Giuliana FERRUA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ELNG AT nato l'[...];
EL AN nato l'[...];
EL AN nato il [...];
NN BR AN nato il [...];
EL US nato il [...];
Avverso sentenza del 18 febbraio 2002 della Corte di appello SALERNO. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere PROVIDENTI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Loreto D'AN che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di NN ed il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi i difensori per EL NG Avv. Clemente OV e Avv. Giannone Maurizio;
per NN BR Avv. Massimo Torre e Avv. Giulio Abbate;
per EL AN Avv. Francesco Saverio Fortuna e Avv. OV Aricò; per ELNG AT Avv. Giulio Abbate quale sostituto dell'Avv. Alberto Clerizia.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 18 febbraio 2002 la Corte d'Appello di Salerno in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 31 marzo 2000, confermava il giudizio di colpevolezza di EL AN, EL NG, ELNG AT in ordine al reato di cui all'articolo 416 bis aggravato a norma del comma 4, c.p., ritenuti associati e di NN BR, ritenuto concorrente esterno, al clan camorristico, aderente alla Nuova Famiglia operante nella valle del Sele, capeggiato da AL OV. Accertava in particolare la Corte che i fratelli EL, con la complicità del nipote ELNG AT e l'aiuto di NN BR, si erano associati con il clan camorristico diretto da AL OV, convenendo in un "pactum sceleris", puntualmente eseguito, che avrebbero messo a disposizione del clan AL, le aziende agricole quale copertura e base per qualsiasi attività criminosa, ricevendone in cambio rispetto, protezione ed aiuto. La Corte verificava quindi in fatto che i EL, oltre ad ottenere in virtù del patto la protezione del loro vasto territorio da aggressioni esterne di qualsiasi genere (dall'estorsione, ai furti, ai danneggiamenti etc.), erano altresì tutelati nei rapporti con i contraenti. In particolare, per quanto riguarda l'imprenditoria agroalimentare, gestita in prevalenza da EL NG, avvalendosi della forza intimidatrice dell'organizzazione camorristica, avevano ottenuto il rispetto di obbligazioni legittimamente contestate dalle controparti, in relazione a forniture non corrette di prodotti agricoli, o della zootecnia. Inoltre in relazione all'esercizio dell'attività finanziaria, svolta in prevalenza da EL AN, attraverso l'esercizio dell'impresa NG PA s.r.l., volta all'attuazione di prestiti usurai, avevano realizzato condizioni di assoggettamento delle vittime.
La Corte di merito ha accertato anche la responsabilità degli imputati EL NG, DO GO e US EL, per il reato, indicato al capo b) dell'imputazione, di cui all'articolo 629 c.p. aggravato ai sensi dell'articolo 628 n. 3, in danno dei fratelli NO, che erano stati costretti ad eseguire il contratto stipulato con EL NG, accettando nel loro caseificio per la pastorizzazione, latte non di qualità come convenuto, ma "infetto", perché sospettato di essere brucellotico, o comunque sporco, perché non filtrato bene, dovendo cedere alla pressante richiesta effettuata dal EL mediante esponenti del clan AL in forme camorristiche. EL e DO hanno ammesso le loro responsabilità, riferendo l'episodio in modo ritenuto dai giudici di merito coerente, e convergente sui punti essenziali della vicenda. La Corte di merito, decidendo sul reato contestato capo H), ha modificato l'originaria imputazione di estorsione, ed ha ritenuto provato il tentativo di estorsione posto in essere da EL AN e ELNG AT in danno di RP OV, con minacce effettuate dal ELNG avvalendosi della sua frequentazione con persone del clan AL, volte ad ottenere l'adempimento di un credito nascente da un prestito concesso dal EL al RP con interessi usurai, ed ha affermato la responsabilità di entrambi gli imputati.
I giudici di merito hanno anche ritenuta provata la responsabilità di EL AN in ordine al reato ( capo 13 dell'imputazione) di tentata estorsione. La Departures s.r.l. aveva erogato alla società Ma.pi.bi. a r.l. un mutuo per lire 500.000.000; successivamente il EL, avendo appreso del fallimento della società debitrice, avrebbe preteso, personalmente da AN Romano, l'immediato pagamento, di alcuni assegni a lui rilasciati per interessi usurai. La sentenza impugnata ha confermato, inoltre, la condanna del ELNG AT per il reato contestato al capo I) dell'imputazione, di tentata estorsione, per aver gravemente minacciato CO US figlio del collaboratore di giustizia CO NE, mostrandogli i verbali delle dichiarazioni rese da quest'ultimo, e facendo riferimento alla circostanza che erano ancora liberi esponenti dell'organizzazione criminale, come PA ES, che avrebbero potuto intervenire con la loro capacità intimidatoria, al fine di indurre il CO NE a ritrattare le proprie dichiarazioni, in ordine al coinvolgimento del ELNG AT nel gruppo criminale, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
La Corte infine assolveva EL AN per il reato di tentata estorsione in danno di RR SQ, di cui al capo f) perché il fatto non sussiste, e dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per prescrizione per tutti gli episodi di usura contestatigli, dichiarava non doversi procedere nei confronti di EL AN e ELNG AT in ordine al reato di cui al capo 18) della rubrica modificata l'originaria imputazione in quella di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in danno di AN AL, per mancanza di querela. Hanno proposto ricorso gli imputati ELNG AT, NN BR, EL US, EL AN e EL NG. Il ELNG con il primo motivo ha sostenuto la violazione delle nonne che regolano la chiamata in correità, affermando che i giudici di merito hanno creduto apoditticamente ai dichiaranti, non tenendo conto del fatto che in realtà era soltanto l'autista dello zio EL AN e quindi un dipendente malpagato che si limitava a tenere i contatti con i debitori inadempienti, estraneo al sodalizio criminale. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della continuazione fra il reato associativo e quello di cui al capo h) dell'imputazione.
NN BR ha contestato il sistema di verifica delle chiamate in correità applicato dalla sentenza impugnata e nel merito ha eccepito il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto raggiunta la prova della cooperazione esterna al sodalizio criminale. Ha lamentato la mancata derubricazione del reato associativo in quello di cui agli articoli 378 e 418 c.p.. EL US ha eccepito la mancate derubricazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed il diniego ad una congrua diminuzione della pena.
EL AN ha censurato la sentenza impugnata con il primo motivo, per aver il Tribunale nel giudizio di primo grado, ammesso, più volte prima della chiusura del dibattimento nuove prove su richiesta del P.M., nonostante l'opposizione della difesa. Con il secondo motivo ha sostenuto che, attraverso l'acquisizione delle nuove prove, non indicate precedentemente si è pervenuti in dibattimento all'acquisizione di elementi valutati dal P.M. come suscettibili di nuove contestazioni, che erroneamente sarebbero state effettuate in udienza, mentre secondo il ricorrente, trattandosi di fatti assolutamente nuovi e diversi da quelli contestati, gli atti concernenti la loro notizia andavano rimessi con ordinanza al P.M. per valutarne separatamente la rilevanza penale. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione della sentenza per violazione dell'articolo 192 comma 3 e 4 c.p.p., per in parte omessa ed in parte contraddittoria motivazione in ordine ai requisiti necessari per poter fondare il convincimento del giudice sulle dichiarazioni rese con chiamate in correità. In particolare con riguardo, all'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, alla frazionabilità delle dichiarazioni, ai riscontri esterni ed a quelli individualizzanti. E nel merito ricostruiva le vicende trattate nella sentenza con una diversa lettura dei fatti (vicenda BO,, rapporti fra i fratelli EL, rapporti di interesse fra EL AN ed il sodalizio criminale) e ribadiva la tesi già sostenuta nei gradi di merito del giudizio di un "complotto" ordito dai pentiti in danno del EL. Con il quarto motivo ha contestato la condanna per tentata estorsione in danno di RP, sostenendo che non vi era stata alcuna positiva condotta minacciosa. Con il quinto motivo in ordine alla tentata estorsione in danno di AN, eccepiva l'assenza degli elementi dell'ingiustizia della richiesta non essendo stato provato il carattere usuraio della pretesa del creditore, e del requisito dello stato di bisogno del debitore, anch'esso previsto per il reato di usura. Con il sesto motivo ha censurato la decisione con la quale è stata applicata la prescrizione per tutti i reati di usura invece di adottare una formula assolutoria nel merito. Con il settimo motivo ha sostenuto che erroneamente l'associazione a delinquere è stata ritenuta armata, con riferimento al EL AN. Con l'ultimo motivo ha considerato erronea la sentenza nella parte in cui non ha applicato la continuazione fra il reato associativo ed i reati fine. EL NG ha proposto ricorso avverso la sentenza, sostenendo con il primo motivo il vizio della motivazione, per aver la Corte di merito, affermato l'esistenza del reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, recependo in maniera apodittica e senza effettuare il dovuto monitoraggio, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, attribuendo loro assoluta attendibilità, senza però fornire alcun riscontro esterno individualizzante. In particolare i giudici di merito avrebbero dovuto avvedersi del fatto, di tutta evidenza, che le dichiarazioni incrociate rese dai collaboratori erano il frutto di loro incontri in numerosi processi comuni, nel corso dei quali avevano potuto conoscere il contenuto degli atti, anche perché si erano avvalsi dell'assistenza dei medesimi difensori. Quindi con una analitica ricostruzione di tutti i fatti evidenziati nel processo, ha proposto una versione degli stessi diversa da quella ritenuta in sentenza. Ha inoltre valutato illegittimo il rigetto della richiesta subordinata proposta dalla difesa consistente nella possibilità di modificare l'imputazione, ritenendo esistenti i reati di cui agli articoli 378 e 418 c.p.. Con il secondo motivo ha contestato le affermazioni contenute in sentenza relative all'esistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione in danno dei fratelli NO, insistendo sull'idoneità del latte fornito, ed assumendo che i destinatari del latte volevano arbitrariamente pagarlo meno di quanto pattuito. In via preliminare vanno esaminate le eccezioni proposte da EL AN in ordine alla presunta violazione dell'articolo 507 c.p.p. per l'assunzione di nuove prove in dibattimento su richiesta del Pubblico Ministero, e successivamente la violazione della norma contenuta nell'articolo 517 c.p.p.. Le censure sono infondate.
La norma contenuta nell'articolo 507 c.p.p., consente al giudice di merito, su richiesta delle parti o anche d'ufficio, l'assunzione di nuove prove, ritenute assolutamente necessarie al fine primario ed ineludibile del processo penale della ricerca della verità. L'indicata regola, investe tutti i soggetti che operano all'interno del procedimento, compreso il pubblico ministero, che allorché abbia notizia dell'esistenza di nuovi elementi di prova che possano incidere in ordine alla verifica di uno dei capi di imputazione e quindi consentire una migliore conoscenza del fatto contestato, è tenuto a chiedere al giudice di avvalersi dei poteri indicati ', dall'articolo 507 c.p.p.. Il legislatore con quest'ultima norma ha voluto concedere al giudice un potere riequilibratore, atto a supplire alle carenze probatorie delle parti, ed a dare la preminenza all'accertamento del fatto storico, considerato oggetto dell'investigazione. D'altra parte l'attività istruttoria svolta in dibattimento garantisce il rispetto dei diritti delle parti, la loro parità processuale e la possibilità di controdedurre anche chiedendo l'ammissione di prove contrarie.
Nel caso in esame, con il decreto di citazione a giudizio era stato contestato a EL AN il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, dedita, fra l'altro alla realizzazione dell'usura, correttamente quindi il P.M. ha richiesto ed il giudice del dibattimento ha ammesso, prove testimoniali attinenti al reato contestato, che hanno fornito la prova dell'oggettiva esistenza del fatto attraverso le dichiarazioni testimoniali dei debitori oggetto dell'usura e della segretaria a conoscenza dei tassi praticati dal EL. Le indicate prove, emerse in epoca successiva al rinvio a giudizio, sono certamente state essenziali per l'accertamento della verità, e quindi correttamente autorizzate dal giudice in puntuale applicazione dell'articolo 507 c.p.p.. Il ricorrente EL ha inoltre censurato la sentenza impugnata perché dopo l'acquisizione delle nuove prove, il P.M. ha ritenuto di potersi avvalere della norma contenuta nell'articolo 517 c.p.p. per contestare numerosi episodi di usura (art. 644 c.p.p.), successivamente dichiarati estinti per prescrizione. La censura è infondata.
Sul punto è opportuno precisare che, costituisce un dato pacifico che il Pubblico Ministero, al momento della richiesta della chiusura delle indagini preliminari, pur avendo elementi di prova sufficienti per poter contestare ed ottenere il rinvio a giudizio degli imputati, per associazione a delinquere finalizzata fra l'altro alla realizzazione di reati di usura, non aveva acquisito prove in ordine a singoli episodi di usura. Soltanto in epoca successiva, attraverso indagini svolte in un diverso procedimento ha avuto conoscenza dell'esistenza di prove testimoniali relative all'attività di usura posta in essere dal EL, attraverso la società NG PA .
Il P.M., non ha, quindi, sottratto all'esame dell'udienza preliminare, materiale investigativo, già in suo possesso, né ha preteso di introdurre nel dibattimento atti acquisiti in altro procedimento e non sottoposti al vaglio dell'udienza preliminare. Ha invece correttamente chiesto in dibattimento l'acquisizione di nuovi mezzi di prova a norma dell'articolo 507 c.p., ed ha, così consentito la formazione della prova all'interno del processo, con l'escussione dei testi, nel dibattito fra le parti,( v. Cass. Sez. 3, 22-3-1996 n. 4912). La prova testimoniale acquisita, costituisce, quindi, fonte di prova autonoma, validamente introdotta nel processo, indipendente, rispetto a precedenti esami degli stessi testi effettuati in altri procedimenti. Il P.M. correttamente non ha fatto alcun riferimento ai verbali redatti in altro processo e non ha chiesto di avvalersene in alcuna forma.
Sul punto il EL ha sostenuto di non aver potuto dare la prova contraria perché il Tribunale di Salerno non ha ammesso la prova, richiesta dalla difesa, di escussione di 26 testimoni, che avrebbero potuto dichiarare di aver stipulato contratti di mutuo con la PA e di non aver subito interessi usurai. La censura è infondata, poiché, opportunamente i giudici di merito hanno osservato, che la prova contraria, deve fare riferimento ai casi introdotti nel procedimento attraverso la prova diretta, e successivamente indicati nell'imputazione suppletiva, non può consistere nella verifica, concettualmente irrilevante, se la società del EL applicava i tassi usurai in tutte le operazioni di credito ovvero ad una parte di esse.
Con altro argomento la difesa ha sostenuto che le nuove contestazioni di quindici nuove ipotesi di reati di usura, nonché di tre ipotesi di estorsione tentata, concorrenti con la precedente imputazione, effettuate dal P.M. all'esito dell'istruttoria dibattimentale, avvalendosi della facoltà concessagli dall'articolo 517 c.p.p., abbiano violato la legittima aspettativa dell'imputato di accedere ai riti speciali.
Anche questa censura è infondata.
Infatti, la Corte Costituzionale (v. C. Cost. 22-6-1994 n. 265) ha affermato che l'interesse dell'imputato a beneficiare dei riti speciali può trovare tutela solo in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di una sequenza procedimentale, che, evitando il dibattimento e contraendo la possibilità di appello, permetta di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione del giudizio abbreviato e più in generale dei riti speciali. In altri termini, l'imputato nel momento in cui ha affrontato il dibattimento, non richiedendo l'ammissione ad alcuno dei riti speciali, ha accettato tutte le conseguenze relative alla formazione della prova nel giudizio accusatorio, compresa la possibilità di modifica dell'imputazione o di contestazione di reati concorrenti. Infatti, nell'attuale sistema processuale penale la formazione della prova è riservata al dibattimento, mentre nella fase preliminare vengono raccolti soltanto gli elementi sufficienti per la formulazione dell'accusa e per il rinvio a giudizio. Pertanto l'imputato, scegliendo il rito, ha valutato i rischi processuali conseguenti, assumendo la possibilità che dall'istruttoria dibattimentale o dall'applicazione dell'articolo 507 c.p.p., potevano derivare contestazioni suppletive per le quali non avrebbe potuto avvalersi dei riti speciali. La limitazione nasce dal sistema processuale vigente, e dipende dalla scelta effettuata dall'imputato di avvalersi o meno dei riti speciali. E' infatti di tutta evidenza che la scelta del rito abbreviato effettuata nei termini di legge avrebbe impedito la acquisizione di nuove prove e la contestazione conseguente. Comunque si tratta di una limitazione che non influisce sull'accertamento della verità in ordine alle nuove contestazioni, essendo riconosciuto allo stesso imputato il diritto alla prova diretta e contraria sui nuovi fatti, nell'ampia estensione prevista nella fase del giudizio.
A conferma delle argomentazioni indicate può osservarsi che il legislatore ha espressamente previsto (v. art. 516 comma 1 ter c.p.p.), una ipotesi in cui la nuova contestazione può determinare il regresso del procedimento a livello dell'udienza preliminare. Si tratta però, del caso assolutamente diverso da quello per il quale si procede, in cui nel procedimento principale non si è svolta l'udienza preliminare perché per il reato contestato non era prevista, ma per effetto della modifica dell'imputazione, risulta contestato un diverso reato per il quale è prevista l'udienza preliminare. Il legislatore solo in questa ipotesi ha ritenuto la possibilità per l'imputato di eccepire l'inosservanza delle disposizioni relative alla necessità del vaglio dell'udienza preliminare ed alla possibilità di avvalersi dei riti alternativi. Il giudizio di legittimità delle contestazioni dei nuovi reati d'usura, comporta il rigetto della richiesta formulata dalla difesa di sostituire la formula di proscioglimento, per prescrizione, indicata in sentenza, con altra assolutoria nel merito. Passando all'esame delle eccezioni di merito formulate da tutti i ricorrenti, deve osservarsi che è stata contestata la partecipazione all'associazione a delinquere di stampo camorristico, con argomentazioni che comportano un giudizio sulle risultanze processuali, la cui verifica in sede di legittimità non è consentita. L'articolo 606 lettera e) c.p.p. prevede soltanto la possibilità di proporre ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. Il compito della Corte di Cassazione non è quindi, di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
La sentenza ha dato puntuale e corretta giustificazione dell'utilizzazione delle prove acquisite, in ordine alle chiamate in correità per il reato di associazione a delinquere, con puntuale osservanza dell'articolo 192 c.p.p.. In particolare, ha ricostruito le vicende che hanno determinato la nascita del "pactum sceleris" avvalendosi delle dichiarazioni rese dai collaboranti, acclarate dalla loro convergenza e sostanzialmente confermate da tutti i partecipanti all'accordo.
Le regole interpretative dell'articolo 192 comma 3 c.p.p. , che questa Corte di legittimità ha già affermato con numerose precedenti sentenze, e che ritiene di dover riconfermare in questo giudizio, sono state correttamente applicate dai giudici di merito. 1) Il primo elemento ( v. Cass. Sez. 5 18-1-2000 n. 0 4888) verificato, nell'esame delle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato o da persone imputate in un procedimento connesso è consistito nella attendibilità di tali dichiarazioni. Questo elemento è stato valutato dai giudici di merito nei due gradi di giudizio, in base a dati e circostanze attinenti direttamente alle persone dei collaboratori, quali la vita anteatta ed i rapporti con l'accusato, la genesi ed i motivi della chiamata di correo. Inoltre l'attendibilità intrinseca della chiamata di correo, è stata desunta da dati specifici e non esterni ad essa, quali la spontaneità, la verosimiglianza, la completezza della narrazione dei fatti, la logica interna delle dichiarazioni, la mancanza di interesse diretta all'accusa, l'assenza di contrasto con altre acquisizioni eclatanti o difficilmente superabili.
2) Le due sentenze di merito hanno indicato, in modo rigoroso i riscontri esterni alle dichiarazioni rese, non necessariamente consistenti in prove distinte della colpevolezza degli incolpati, essendo sufficienti elementi di fatto o logici che ne dimostrino per taluni effetti la veridicità o che integrandosi con esse, ne garantiscano l'attendibilità anche "ab estrinseco" ( v. in tal senso Cass. Sez. 1, 22-3-1999 n. 0 9531). In tal senso la partecipazione degli imputati agli incontri ed ai fatti denunciati, oggettivamente accertata, ha costituito un valido riscontro.
3) Inoltre nei casi in cui vi siano state plurime chiamate in correità provenienti dalla medesima persona nella stessa vicenda processuale non sono stati utilizzati, gli elementi di riscontro, accertati nei confronti di un imputato a conforto delle accuse rivolte anche ad altri imputati. Pertanto, a norma del terzo e quarto comma dell'art. 192 c.p.p. è stata attribuita piena attendibilità e valenza probatoria, a tutte e soltanto quelle parti delle dichiarazioni accusatorie suffragate da idonei elementi di riscontro individualizzante. (v. Cass. Sez. 2, 8-1-1997 n. 474). 4) Un altro elemento rilevante di giudizio utilizzato dai giudici di merito è stato il principio di "frazionabilità" delle dichiarazioni rese dai collaboratori, nel senso che le affermazioni accusatorie, anche se denegate per una parte del racconto per mancanza di riscontri, non sono state considerate inutilizzabili, ma hanno assunto rilevanza per quelle parti e nei confronti di quegli indagati per i quali hanno retto alla verifica giudiziale del riscontro. ( v. in tal senso Cass. Sez 1, 18-12-2000, n. 468) 5) Deve aggiungersi che le dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti diversi, rientranti nelle categorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4 CPP, sono state considerate fonte di riscontro se collimanti nei dati essenziali e nei nuclei fondamentali e nei casi di convergenza contenutistica fra di esse (convergenza del molteplice). Le contraddizioni significative tra le varie dichiarazioni sono state valutate negativamente per mancanza di riscontro, tenendo però conto che non è possibile pretendere che le medesime, per costituire riscontro l'una dell'altra e per essere qualificate convergenti,siano totalmente e perfettamente sovrapponibili. Eventuali discrasie o inesattezze, sono state considerate ininfluenti, nei casi in cui è risultato comunque, salvaguardato il nucleo essenziale di verità.
Per superare questi elementi di giudizio la difesa ha contrapposto la tesi del "complotto", che sarebbe stato organizzato dai collaboranti nel corso degli incontri in carcere e nelle pause del processo. La Corte di merito con puntuale motivazione in fatto ha però dimostrato l'impossibilità che attraverso incontri occasionali e sorvegliati, i collaboranti abbiano potuto raggiungere accordi fra di loro, ed ha evidenziato la mancanza di qualsiasi elemento di prova che comunque indichi l'esistenza dell'indicato "complotto". D'altra parte, questa Corte ritiene di dover precisare che il sindacato del giudice di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, non può né deve investire la valutazione di merito, ma limitarsi alla correttezza formale del provvedimento impugnato e quindi al riscontro del vaglio critico operato dal giudice di merito al fine di verificare l'attendibilità dei collaboratori non solo per i requisiti intrinseci che rendono di per sé credibili le dichiarazioni accusatorie, ma anche sulla base di obiettivi riscontri esterni. (v. in tal senso Cass. Sez. 2 1-3-2000 n. 1173). La logicità e la correttezza della motivazione in merito è quindi sufficiente ad esimere da ulteriori indagini la decisione impugnata. La motivazione della sentenza, fondata sulle prove accuratamente valutate, ha uno svolgimento logico, in ordine ai vari punti impugnati (vicenda BO, comportamento di NN, incontro con il clan AL, l'intervento del delegato di RI, Autorino, e la riunione plenaria presso la AS di NG EL, con la pacificazione e la stipula del "patto"). Altrettanto corretta e puntuale la motivazione in ordine ai rapporti fra i due fratelli, con interessi parzialmente separati e parzialmente convergenti, ma volti entrambi al migliore sfruttamento delle risorse avvalendosi anche della forza intimidatrice acquisita con il "patto" camorrista. AN EL, certamente più accorto del fratello NG è colui che acquisisce la collaborazione di NN, che, dapprima male accetto dalla mala vita locale, successivamente diventa il punto dì raccordo per la stipula del "patto" ed assume la funzione rilevante di concreto esecutore degli accordi, consentendo alla camorra l'utilizzazione delle masserie, così come convenuto.
Logica e saldamente provata appare anche la motivazione in ordine ai molteplici privilegi acquisiti dal clan AL, attraverso l'accordo ed ai vantaggi assunti dai fratelli EL e dal nipote ELNG AT. Il clan camorrista ha potuto utilizzare le masserie per preparare l'attività criminale, per nascondere i latitanti ed i ricercati, per costituire una base operativa e per tenere al sicuro le armi. In merito la sentenza ha precisato che non si è trattato soltanto di quelle armi trovate sepolte e parzialmente danneggiate della scavatrice, ma, come ha dichiarato lo stesso AL, di qualsiasi arma, anche detenuta per breve tempo ed in ogni occasione. I EL peraltro hanno tratto vantaggio dalla protezione, non soltanto per evitare di dover pagare ad altri "il pizzo", ma il EL NG per ottenere profitti eccedenti il dovuto nell'esercizio dei fondi agricoli ( v. episodio NO), ed il EL AN nell'esercizio dell'attività finanziaria. La difesa di EL NG con la memoria contenente motivi nuovi, ha depositato copia della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Salerno il 15-10-2002, con la quale EL NG, DO CO e NN BR, sono stati assolti irrevocabilmente per non aver commesso il fatto per l'omicidio di AL CO, avvenuto in Eboli il 25-3-1988, ed ad essi contestato in concorso fra loro e con numerosi altri aderenti al clan AL, nei cui confronti si è proceduto separatamente. La sentenza esibita non si è occupata direttamente del reato previsto dall'articolo 416 bis c.p.,ma soltanto dell'omicidio AL e dei connessi reati relativi alla detenzione al trasporto ed all'uso delle armi. E, per quanto riguarda l'omicidio ha limitato la sua cognizione soltanto alla responsabilità di EL NG, DO CO e NN BR, perché, gli altri imputati, AL OV, EL US, DE IO IE, DO GO e FA LI erano stati già giudicati e ritenuti colpevoli con sentenza di condanna pronunziata dalla Corte d'Assise di Salerno il 10-12-2001. La difesa del EL ha sottolineato la parte della motivazione della sentenza nella quale la Corte d'Assise, sulla base degli elementi acquisiti ha ritenuto non accertata l'affiliazione al clan AL da parte degli imputati NN e EL, ed ha considerato di non poter assumere a prova dei fatti la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 31-3-2000, perché non definitiva. La valutazione effettuata dalla Corte d'Assise avrebbe invece il crisma della definitivi e costituirebbe un accertamento giudiziale non controvertibile in ordine all'inesistenza di elementi sufficienti per ritenere il EL partecipe dell'associazione camorrista.
L'osservazione della difesa, anche se suggestiva è infondata. L'accertamento effettuato dal giudice penale nel corso del procedimento per l'omicidio AL, è stato effettuato incidenter tantum a norma dell'articolo 2 comma 2 c.p.p., e quindi non ha efficacia vincolante in nessun altro processo. Peraltro si tratta di un giudizio emesso sulla base degli atti acquisiti a quel processo e comunque in relazione al reato di omicidio contestato. In realtà la Corte d'Assise ha inteso chiarire che per quanto riguarda il grave reato al suo esame, la posizione di associato del EL, non è parsa sufficientemente provata e rilevante, non essendo chiaro se quest'ultimo abbia avuto modo di sapere che la sua masseria era stata utilizzata per la preparazione di quel particolare delitto, per la conservazione ed il prelievo delle armi e per le altre attività di appoggio. Il giudizio quindi è legato strettamente all'episodio oggetto del giudizio ed alla partecipazione cosciente dell'imputato. Allorché invece la sentenza, allargando la disamina dei fatti, ha affrontato più in generale il tema associativo, ha ritenuto accertato "perché su di esso sono convergenti tutti i coimputati e testi esaminati" che gli appartenenti al clan AL avevano la piena disponibilità, dei capannoni dell'imputato EL NG posti in agro di Eboli in prossimità del fiume Sele, che li utilizzavano per svariati scopi e finalità malavitose, quali partenze per commandi omicidiari, ricovero di armi e mezzi rubati da utilizzare per imprese delittuose in genere, asilo di soggetti latitanti o presunti tali, come il caso di DE IO IE che si era reso irreperibile per non essere arrestato per il duplice omicidio Malandino-Sabia.
Le osservazioni della sentenza esibita dalla difesa, non contrastano con l'analisi in fatto effettuata dalla Corte d'Appello di Salerno con la sentenza impugnata, ma vanno integrate con le osservazioni e le prove acquisite in ordine al "pactum sceleris" stipulato dai EL e fonte di tutte le utilizzazioni delle masserie da parte del clan camorristico. I ricorrenti EL NG e NN BR, hanno censurato la sentenza anche per aver omesso di considerare la possibilità di derubricazione del reato in quello di cui all'articolo 378 o 418 c.p. L'articolo 378 prevede il reato di favoreggiamento personale che consiste in una fattispecie assolutamente diversa da quella dell'associazione a delinquere. Con esso infatti è punita la condotta di chi aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Si tratta quindi di un comportamento particolare ed occasionale, non coinvolgente l'attività generale dell'associazione, anche se posto in essere a favore di un associato. Nell'associazione a delinquere, invece il soggetto opera organicamente e sistematicamente con gli associati, come elemento strutturale dell'apparato del sodalizio criminale, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività.
Nel comportamento di NN, vi è un evidente aiuto all'associazione, al suo funzionamento ed alla possibilità di continuare ad operare. Inizialmente, il NN ha aiutato BO ad estorcere EL NG, ma subito dopo si è posto accanto ad RI, al suo delegato Autorino, ed a AL OV, per la stipula del patto e per l'osservanza dello stesso garantendo al clan camorristico tutti i vantaggi convenuti. Il suo comportamento è stato essenziale, perché era colui che quotidianamente si trovava sul territorio delle masserie ed a cui i malavitosi potevano rivolgersi (v. episodio della pistola ritrovata e consegnata a DE IO). Pienamente provata quindi, deve ritenersi l'imputazione contestatagli di concorso esterno all'associazione. Altrettanto coinvolgente e con carattere generale è la posizione di EL NG, ben cosciente di essere uscito da una estorsione con un accordo vantaggioso per entrambe le parti che lo ha posto però all'interno delle finalità camorriste, non già per un occasionale aiuto ad un singolo aderente, ma per consentire l'insieme di attività necessarie per poter realizzare l'attività camorrista, rafforzandola rispetto al periodo in cui non poteva usufruire delle masserie. La concessione d'uso degli indicati beni, d'altra parte non può rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 418 c.p., poiché così come per il favoreggiamento, l'indicato reato prevede comportamenti singoli ed occasionali, a favore di singoli associati, e non già la disponibilità di beni e servizi, generalizzata a favore di tutta l'associazione e di ciascun associato in ogni evenienza e per qualsiasi motivo.
In ordine al reato associativo deve aggiungersi che appaiono palesemente infondate anche le doglianze di EL AN e ELNG AT, la cui responsabilità è stata chiaramente motivata in fatto dai giudici di merito con argomenti non suscettibili di critica. Il primo, sicuramente il più avveduto dei due fratelli aveva accettato il patto criminale e ne aveva usufruito- nell'attività creditizia portata avanti attraverso l'esercizio dell'usura come provato con i testi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, avvalendosi della forza derivante dall'accordo con il clan AL. Il secondo agiva al servizio dello zio, per il recupero dei crediti (v. episodio RP, in concorso fra i due), e talvolta si avvaleva anche personalmente delle amicizie camorriste, come nell'episodio di tentata estorsione contestatogli al capo i) dell'imputazione nei confronti di CO.
Le censure relative ai singoli episodi di estorsione o tentata estorsione riguardano tutte l'esistenza degli elementi di fatto e solo marginalmente la loro valutazione.
La ricostruzione dei fatti costitutivi dell'estorsione consumata in danno dei fratelli NO, titolari del caseificio AL non è contrastata nei suoi elementi essenziali, dal EL NG, che però ne dà una lettura diversa da quella elaborata dai giudici di merito. Sulla base degli elementi indicati in sentenza, appare però sufficientemente credibile che nel settembre 1990, dopo gli accertamenti effettuati dai Carabinieri, era stato convenuto fra il EL ed i fratelli NO la fornitura di latte di bufala "puro", ma che, non essendo stati ancora risolti i problemi all'interno dell'allevamento, che avevano determinato l'intervento repressivo, i NO constatarono che il latte della AS di EL non era di prima qualità, bensì in parte infetto per brucellosi o quantomeno "sporco", con conseguente necessità di un particolare trattamento prima della commercializzazione. Da ciò è derivata la richiesta dei fratelli NO della sospensione del contratto o di una sua revisione. Ma, dopo l'intervento minaccioso di elementi del clan AL, sollecitati dal EL, (v. dichiarazioni di EL e DO), i fratelli NO fecero rientrare velocemente ogni lamentela. Sul punto non vi sono questioni di diritto da dirimere, ma vi è soltanto da condividere, la logica e coerente ricostruzione in fatto effettuata in sentenza. L'indicato reato di estorsione è stato contestato al EL in concorso con EL US e DO GO che hanno ammesso le loro responsabilità, e con le loro dichiarazioni, ritenute veritiere dai giudici di merito hanno consentito il puntuale accertamento della verità. Il DO non ha impugnato la sentenza di secondo grado. EL ha proposto ricorso in forma generica chiedendo la derubricazione dell'estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ed una diminuzione della pena. La sentenza ha correttamente precisato che non può nel caso parlarsi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché il EL ed i suoi complici sapevano bene che la qualità del latte fornito, era diversa da quella convenuta in contratto e che quindi erano inadempienti e non potevano pretendere di ottenere il puntuale adempimento della controparte. La loro pretesa era contro legge e quindi non azionabile in sede giudiziaria.
La richiesta dell'EL di una diminuzione di pena è chiaramente inammissibile avendo i giudici di merito correttamente motivato sul punto. Passando all'esame dell'imputazione di tentata estorsione nei confronti di RP OV, deve osservarsi che tutte le censure proposte dai ricorrenti, si riferiscono all'esame del merito, e tendono ad effettuare una ricostruzione della vicenda assolutamente diversa da come è stata indicata dai giudici di merito, sottovalutando alcuni elementi di prova, ignorandone altri e valorizzando argomenti, ritenuti poco incisivi nella motivazione della sentenza.
Il ricorso sostanzialmente in fatto e, quindi, non ammissibile, va esaminato soltanto sotto il profilo dell'adempimento dell'obbligo, da parte dei giudici di merito, ad una motivazione rispettosa delle fonti di prova esistenti e logica nel suo complesso.
La sentenza impugnata ha dato credito alla persona offesa del reato, ritenendola attendibile, ed ha considerato le sue affermazioni coerenti con l'insieme delle altre risultanze processuali. In particolare, il RP ha precisato le modalità di erogazione del prestito e l'entità degli interessi pretesi e corrisposti. Per ogni erogazione consegnava alla società un proprio assegno di dieci milioni a scadenza 30 giorni e gli veniva erogata in contanti o in assegno la somma di lire 9.200.000 o 9.300.000, praticamente trattenendo preventivamente interessi per circa lire settecentomila su dieci milioni per un mese. Le modalità indicate dal RP sono anomale rispetto alle normali concessioni di mutui, ma coerenti, anzi tipiche con erogazioni usuraie, nelle quali il conteggio degli interessi viene effettuato a mese e non ad anno, ed essendo praticamente imprevedibile che il debitore possa nel breve volgere di trenta giorni pagare gli assegni, si arricchiscono di continui rinnovi in cui si perde il conteggio degli interessi, peraltro trattenuti in nero e pagati prima di ogni erogazione. D'altra parte la segretaria ON ha riferito modalità di pagamento simili a quelle indicate dal RP ed interessi per circa il 5% mensili corrispondenti al conteggio empirico riferito dalla parte offesa. Anche il ELNG AT ha riferito che la Departures era una Banca con due contabilità, di cui una in nero, che deteneva due schede per ogni mutuo, e che il tasso di interessi si aggirava intorno al 5,5- 5,3 % mensili. Anche la minaccia ingiusta è stata adeguatamente motivata. ELNG AT (addetto al recupero crediti), dopo aver più volte intimato per telefono con toni minacciosi al RP di pagare il debito, successivamente si presentò (accompagnato da un'altra persona), sotto l'abitazione del RP, e dopo averlo costretto a scendere, gli intimò di pagare o di consegnargli la Mercedes nuova che aveva comprato. RP ha chiarito di essersi reso conto, conoscendo le frequentazioni del ELNG, che il suo accompagnatore era un appartenente al clan AL, e quindi ha valutato particolarmente pericolosa la minaccia ricevuta. Lo stesso EL AN ha ammesso di aver mandato il ELNG per farsi pagare o prelevare la macchina nuova. L'apprensione della macchina non si è verificata perché il RP la possedeva in virtù di un contratto di leasing e quindi non poteva trasferirne la proprietà. Il fatto ricostruito in sentenza ha consentito logicamente di affermare la responsabilità di EL AN e ELNG AT per il delitto di estorsione rimasto a livello di tentativo. Anche la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla tentata estorsione in danno di AN Romano, appare congrua, logica e rispettosa degli elementi di prova acquisiti.
Il AN, parte offesa ritenuta attendibile dai giudici di merito, ha riferito modalità di erogazione del credito e di pagamento degli interessi molto simili a quelle indicate dal RP. Egli infatti al momento dell'erogazione del mutuo di 500.000.000, aveva dovuto pagare e si era impegnato a pagare in futuro, interessi mensili, per 29.000.000, di cui in contabilità ufficiale per lire 11.000.000, al mese con assegni emessi direttamente dalla società Ma.Pi.Bi., che aveva ricevuto il finanziamento, e per lire 18.000.000, in nero con altri assegni emessi dalla società a favore di AN e da questi girati al EL personalmente. Aveva inoltre rilasciato altri cinque assegni privi di data per l'intero ammontare del capitale prestato. È di tutta evidenza che i diciotto milioni mensili di interessi usurai sono contenuti in assegni non destinati ad entrare nella contabilità della Departures, essendo ultimo prenditore personalmente il EL, e che contenevano la coobbligazione personale del AN. L'atto ingiusto consiste proprio nell'aver preteso interessi usurai, camuffati con assegni con causa illecita . Nel mese di dicembre, non essendo stati pagati gli interessi, il EL, avendo saputo che la società debitrice era fallita, anziché far valere il suo credito al passivo fallimentare, ha più volte telefonato al AN ed alla di lui moglie pretendendo l'adempimento personale dell'obbligazione, sotto minaccia di prendersi gli appartamenti. L'azione ingiusta consiste chiaramente nella pretesa di interessi usurai, fatti valere, peraltro non già nei confronti della società alla quale era stato concesso il mutuo, ma verso il AN, che girando gli assegni, con gli interessi in nero aveva assunto la posizione di responsabile in via di regresso. Inoltre la richiesta era effettuata dal EL in quanto destinatario della girata degli indicati assegni, quindi nel proprio interesse personale e non già per conto della società Departures, che aveva erogato il mutuo. Coniugando l'indicato comportamento con la minaccia tendente ad ottenere il pronto pagamento appare evidente l'esistenza del reato contestato di tentata estorsione. Infine, ELNG AT ha solo genericamente contestato la condanna per il reato di tentata estorsione in danno CO NE, formulata al capo I) dell'imputazione, senza elaborare motivi né precisare le ragioni di censura alla motivazione della sentenza. D'altra parte i giudici di merito hanno puntualmente argomentato sulla base degli elementi acquisiti, dando ragione della decisione di ritenere provato il comportamento minaccioso ed intimidatorio tenuto dal ELNG nei confronti del figlio del collaboratore di giustizia CO, al fine di costringere quest'ultimo a ritrattare le dichiarazioni rese in ordine al coinvolgimento di esso ELNG nel clan AL.
La censura va pertanto considerata inammissibile.
Vari ricorrenti, fra i quali EL AN e ELNG AT, hanno lamentato la mancata applicazione, nella determinazione della pena, della continuazione fra reato associativo e reati fine. Anche questa censura è manifestamente infondata.
Infatti secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il programma associativo di una associazione per delinquere va tenuto distinto dal disegno criminoso, la cui unicità costituisce il presupposto essenziale per la configurabilità della continuazione fra più reati. L'unicità del disegno criminoso richiede, la rappresentazione, sin dall'inizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, e pertanto è ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato in origine, per linee generali, l'iter criminoso da percorrere ed i singoli reati attraverso i quali si snoda. Ne consegue che la partecipazione ad una associazione per delinquere non può costituire, di per sé sola, prova dell'unicità di disegno criminoso fra il reato associativo e quelli commessi per il perseguimento degli scopi dell'associazione. (v. Cass. Sez. 1, 15 11-2000 n. 3834). I reati fine commessi da EL NG, EL AN e ELNG AT, pur facendo parte del programma associativo, non possono ritenersi uniti dal vincolo di un unico disegno criminoso, essendo stati decisi ed attuati nel corso della vita dell'associazione, secondo le sopravvenute esigenze. I ricorsi pertanto vanno rigettati con conseguente condanna in solido degli imputati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, V sezione penale, rigetta i ricorsi proposti avverso la sentenza impugnata e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del procedimento.
Roma così deciso in Roma, il 4 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 APRILE 2003.