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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.559/2024
Oggi 28/01/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Alfio Paschino in sostituzione;
per l'avv. Stefano in sostituzione;
Controparte_1
per avv. Iero. CP_2
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
Parte ricorrente chiede termine per note autorizzate.
Il Giudice invita a discutere.
L'avv. Paschino rileva che controparte ha depositato avviso di ricevimento dal quale non si evince il destinatario, atteso che vi è apposta una firma indecifrabile, senza l'indicazione del soggetto a cui è stata consegnata e privo di elementi di identificazione. Rileva che l' CP_3
ha depositato atti interruttivi della prescrizione allegati ai docc. 12, 13 e
14 privi di notificazione. Eccepisce la nullità della costituzione dell avvenuta in violazione dell'art. 11 D. Lgs. Controparte_1
546/92 così come modificato dall'art. 9 c. 1 lett. d) D. Lgs. 156/2015.
Per il resto si riporta.
L'avv. Stefani si riporta agli atti e chiede il rigetto del ricorso. E chiede che la prossima udienza si svolga da remoto. Rileva che la procura agli atti è regolare.
L'avv. Iero si riporta alla memoria e fa presente che per le notifiche presso la residenza vale la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c..
Fa presente che causa analoga è stata decisa dal Tribunale di Trieste. Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura.
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 559/2024 R.L. promossa da:
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Simone Forte;
ricorrente; contro
Controparte_4
), rappresentato e difeso dagli avv. ti Luca Iero
[...] P.IVA_1
e Paolo Bonetti;
e contro
( ), Controparte_5 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Caprioli;
resistenti.
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus
3 boni iuris e periculum in mora;
- In Via Preliminare, annullare
l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici e, dunque, anche questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7
e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990; - Nel merito, dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'Intimazione di pagamento impugnata, unitamente agli atti propedeutici nn. 41420230000022843000 e
41420230000684961000, di cui in premessa, per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata a monte della relativa eventuale notifica;
- Ancora nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da parte dell'Agente per la riscossione dal diritto di riscuotere le somme pretese;
- Accertare e dichiarare la nullità dell'atto d'intimazione impugnato per violazione della Legge n. 228/2012; - Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l anche e soprattutto ai fini della interruzione Controparte_6
della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c. Il tutto con vittoria di spese e
4 compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore costituito”.
Per parte resistente : “In via cautelare - revocare il provvedimento CP_2
di sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento;
in via pregiudiziale - accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti in narrativa;
nel merito - rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto e, in ogni modo, accertare e dichiarare che
l' è creditore dell'opponente di un importo pari alla somma CP_2
ingiunta con i provvedimenti opposti , ovvero del diverso importo che sarà accertat o come dovuto in corso di causa, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento del credito accertato. Spese e compensi di lite integralmente rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15%”.
Per parte resistente “ Piaccia Controparte_7
all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, così provvedere: dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato della Agente
[...]
, per le ragioni meglio esplicitate nella presente memoria, e, Parte_2
per l'effetto, dichiarare tenuto l'Ente Impositore a garantire esso Agente della Riscossione da ogni pretesa avversa, anche per questioni attinenti il merito, ivi compresa quella relativa alle spese di causa;
in caso di accoglimento dell'opposizione per motivi riguardanti l'operato dei suindicato ente condannare quest'ultimi al pagamento delle spese di lite anche in confronto della deducente. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 15.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del lavoro di Trieste impugnando l'intimazione di pagamento n. 11420249002333168000, notificatagli in
5 data 28.10.2024 deducendo che era stata emessa in assenza della rituale notificazione degli atti ad essa prodromici. Esponeva il ricorrente che tale intimazione aveva ad oggetto, tra le altre, i seguenti avvisi di addebito mai notificati:
- n. 41420220000394759000 per € 4.488,08;
- n. 41420230000022843000 per € 2.256,06;
- n. 41420230000554357000 per € 8.266,94;
- n. 41420230000684961000 per € 5.186,61.
2. Deduceva, ancora, il ricorrente l'invalidità della suindicata intimazione di pagamento per difetto di motivazione. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co. 9 e 10 della l.
335/1995 degli avvisi di addebito n. 41420230000022843000 e
41420230000684961000 essendo decorso un quinquennio dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento. Il ricorrente eccepiva inoltre l'intervenuta decadenza dal diritto di riscuotere le somme pretese ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, evidenziando che l'avviso di addebito n. 41420220000394759000 si riferiva ad un credito del 2020; il n. 41420230000022843000 ad un credito del 2015; il n.
41420230000554357000 a crediti del 2021 e 2022; il n.
41420230000684961000 ad un credito del 2018. Deduceva ancora l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata posto che la stessa era stata emessa in seguito ad istanza di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012.
3. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' convenuto eccependo Controparte_8
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ed allegando gli avvisi di addebito debitamente notificati a mezzo
6 raccomandata a./r. nell'indirizzo di residenza anagrafica del ricorrente nonché l'infondatezza dell'eccezione di decadenza.
4. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio Controparte_7
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo i motivi di illegittimità rilevati da parte resistente attinenti al merito della debenza. Deduceva che la domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 doveva ritenersi pretestuosa e dunque non comportante l'annullamento del ruolo e l'adeguata e sufficiente motivazione degli atti impugnati dal ricorrente.
5. All'udienza del 28.01.2025 la causa veniva decisa senza adempimenti istruttori differenti dall'acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dei prodromici avvisi di addebito. Si tratterebbe degli avvisi di addebito AVA
41420220000394759000, iferito ai contributi IVS fissi per l'anno 2020,
AVA 41420230000022843000, riferito ai contributi IVS sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2015, AVA 41420230000554357000, riferito ai contributi IVS fissi per il periodo gennaio 2021 - dicembre
2022, AVA 41420230000684961000, riferito ai contributi IVS sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2018.
8. La prospettazione attorea è infondata. L'esame della documentazione allegata dall' alla memoria difensiva (docc. da 1 a 8), rende CP_2
evidente che gli avvisi di addebito sono stati notificati per raccomandata postale ordinaria, nelle date che risultano dalle ricevute versate in atti.
7 Nel corso dell'udienza di discussione parte ricorrente ha eccepito che le notifiche in questione sarebbero nulle, in quanto dall'esame dell'avviso di ricevimento non si evince il firmatario, perché la firma è indecifrabile e non reca l'indicazione del soggetto a cui è stata consegnata la raccomandata. Tuttavia si deve rammentare che quando la notifica della cartella è eseguita mediante raccomandata postale “diretta” trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cassazione n. 4820, 6820, 9989 e
12706 del 2022; n. 36403/2021) e di conseguenza, “non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico” (Cassazione nn. 17289, 20766, 35641, 36215 del 2021).
9. Sotto un secondo profilo parte ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione. Anche tale prospettazione è errata, in quanto non solo l'intimazione di pagamento contiene il dettaglio dei crediti richiesti con l'annualità cui essi si riferiscono e la rispettiva voce di credito (tipologia di contributo, sanzioni, interessi), ma si deve evidenziare che la stessa è stata preceduta dalla notifica degli avvisi di addebito nel quale sono parimenti indicati i crediti dovuti. Alcun reale pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente può essersi concretamente realizzato, vieppiù alla luce del fatto che le deduzioni attoree sono svolte con ampi rinvii all'applicazione di norme vigenti in ambito tributario, e dunque non applicabili alla fattispecie, ed in ragione della circostanza per la quale in maniera molto trasparente l'intimazione di pagamento indica quali sono gli importi richiesti a titolo di interessi, consentendo una verifica, se pure non immediata dei tassi applicati.
10. Parte resistente ha poi eccepito la prescrizione del diritto dell'ente
8 impositore a riscuotere i contributi richiesti tramite gli Avvisi di addebito nn. 41420230000022843000 e 41420230000684961000 e la decadenza ex art. 25 c. 1 D. Lgs. 46/1999 di riscuotere il credito.
11. A tal proposito, e ferma restando la circostanza già rilevata dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito sopra menzionati, va ricordato che l' ha dedotto la tardività delle eccezioni in questione, perché non CP_2
proposte con il ricorso previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24. La
Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n.4506). La Suprema Corte ha ancora precisato che
“la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. Peraltro
l'accertamento della tempestività del ricorso, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24 del d. Lgs n. 46/1999, in quanto
9 involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità delta domanda (e perciò una ipotesi di decadenza prevista ex lege ed avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione di elementi utili anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c,p.c., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto della potestas iudicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (
Cass. Civ. n. 11274/2007).
12. A fronte della mancata presentazione dell'opposizione prevista dall'art. 24 D. Lgs. 46/99 e a ben vedere, per gli aspetti formali del titolo di un'opposizione ex art. 617 c.p.c., gli avvisi di addebito in questione risultano irretrattabili e consolidati, non contestabili con eccezioni relativi al merito ed alla forma degli stessi. Devono dunque rigettarsi le eccezioni di decadenza e quella di prescrizione maturata fino alla notifica dei titoli.
13. Si è ad ogni modo ripetutamente affermato da parte della Cassazione, che la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta
10 cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. Sez. U 17/11/2016, n. 23397). In linea con il richiamato principio (che ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva: Cass 18 maggio 2018, n. 12200 e Cass. 16 marzo 2021, n. 7362), si è affermato che in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell quale nuovo Controparte_1
concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. 04/12/2018, n. 31352),
e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. 19/06/2009, n. 14301).
14. In sostanza la prescrizione quinquennale ricomincia a decorrere dopo la notifica del titolo esecutivo. Tuttavia anche sotto tale profilo l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto i titoli in questione sono stati notificati, rispettivamente in data 15.5.2023 e 23.1.2024 (docc. 3 e 4
e docc. 7 e 8).
15. Da ultimo parte ricorrente afferma di aver inviato, in data 14 novembre
2024, istanza ai sensi della Legge n. 228/2012 in relazione alla
Intimazione di pagamento impugnata.
16. Dispone l' dell'art. 1, comma 540 della Legge n. 228/2012 che “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi
11 informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”. Ai sensi della norma citata, il contribuente può vedersi annullato il debito tributario per silenzio/assenso, a seguito della mancata risposta dell'ente accertatore sull'istanza di sospensione, termine che si perfeziona decorsi 220 giorni dall'istanza stessa. Tuttavia, ed a prescindere dal fatto che l'esecuzione risulta sospesa giudizialmente e quindi si sarebbe già al di fuori dall'ambito di applicazione della norma, a fronte della presentazione dell'istanza di sospensione in data 14.11.2024 allo stato il procedimento non può dirsi perfezionato, in quanto non sono passati i 220 giorni previsti dal comma 540. Anche sotto tale profilo il ricorso dovrà essere rigettato.
17. Quanto, infine, all'eccezione relativa all'asserito difetto di legitimatio ad processum, perchè l'Ente di Riscossione si costituiva nel presente giudizio con l'Avv.to Caprioli, in violazione dell'art. 11 D. Lgs. 546/92, la stessa deve essere rigettata in quanto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l , impregiudicata Controparte_9
la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione
12 intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del
2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità CP_1
di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo CP_1
dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”
(si veda Cass. civ., S.U., 3008/2019).
18. La fattispecie per cui è causa non rientra tra i casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta con l'Avvocatura dello Stato e che la procura alle liti all'avv. Caprioli, regolarmente allegata alla memoria difensiva, risulta regolarmente conferita dal responsabile gestione del contenzioso di . Controparte_10
19. Il ricorso deve essere pertanto integralmente rigettato, e le spese di lite che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando, così decide:
13 a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.727,00 per ciascuna delle parti a titolo di compenso professionale, oltre agli accessori di legge;
Così deciso in Trieste, data 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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