Sentenza 28 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00292/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2025, proposto da
AD Italia S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Di Carlo, Giulia Fabrizi, Giuseppe Antonio Lo Monaco, con domicilio eletto presso lo studio Mario Di Carlo in Roma, piazza Cavour 17 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di San Felice Circeo, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Frosinone e Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio (Arpa), Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio (Arpa) – Sede di Latina, Ente Parco Nazionale del Circeo, Regione Lazio, Azienda Usl Latina (Ausl di Latina), non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. MIC|MIC_SABAP-LAZIO|07/05/2025|0004813-P della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, comunicato ad AD a mezzo PEC il 07.05.2025 e recante parere negativo al rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004, reso nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di una Stazione Radio Base ubicata nel Comune di San Felice Circeo, Piazza Luigi Lanzuisi 1, individuata in catasto al Foglio di mappa 38, particella 6;
nonché, per quanto occorrer possa, per l’annullamento
- della nota prot. n. 9194 del 28.03.2025, con cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Felice Circeo ha indetto la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine del rilascio degli atti di assenso per l'istanza di autorizzazione richiesta da AD;
- della nota prot. n. 5715 del 25.02.2025, nella parte in cui il Comune di San Felice Circeo - Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici ha ritenuto necessario acquisire il parere favorevole della Soprintendenza prima di esprimere formale parere positivo al rilascio dell'autorizzazione richiesta da AD;
- della nota prot. n. 34157 del 08.11.2024 dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Felice Circeo, nella parte in cui ha comunicato a AD la sospensione della pratica relativa all'istanza proposta per l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 44 e 49, D.Lgs. n. 259/2003, all'installazione di una Stazione Radio Base nel territorio comunale;
per l'accertamento e la declaratoria
- del perfezionamento per silenzio assenso del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 44, co. 10 del D.Lgs. n. 259/2003 nei confronti di AD all'installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile ubicata nel Comune di San Felice Circeo, Piazza Luigi Lanzuisi 1;
- del perfezionamento per silenzio assenso dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 nei confronti di AD all'installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile ubicata nel Comune di San Felice Circeo, Piazza Luigi Lanzuisi 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa AR LI FA IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ILIAD - operatore attivo nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche per apparati di trasmissione radio per telecomunicazioni dei gestori telefonici – ha chiesto l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza ex art. 44 CCE presentata il 27 settembre 2024 per la realizzazione di una stazione radiobase, indicando come sito di installazione una porzione di immobile noto come “Torre dei Templari”, sito nel Comune di San Felice Circeo in Piazza Luigi Lanzuisi n. 1, risultata idonea ad assicurare la migliore copertura dei pixel necessari alla riuscita del Piano PNRR 5G; e ciò sulla base del presupposto per cui il parere negativo reso dalla Soprintendenza in data 7 maggio 2925, comunicato in pari data alla ricorrente, risulterebbe tardivo e quindi inidoneo ad inibire la formazione del silenzio assenso.
2. In particolare, nel ricorso all’esame la società istante ha rappresentato che:
- in virtù dell’autorizzazione generale prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 259 del 2003 e ss.mm.ii. per l’installazione e la fornitura di reti di comunicazioni elettroniche in qualità di “Mobile Network Operator” di cui è titolare dal 2016, ha individuato un immobile comunale sito nel Comune di San Felice Circeo (LT), Piazza Luigi Lanzuisi n. 1, Foglio 38, particella 6, come sito idoneo ad assolvere ai propri obblighi di copertura per l’installazione di una SRB;
- a tal fine in data 27 settembre 2024 la ricorrente ha presentato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Felice Circeo (“Sportello” o “SUAP”) un’istanza, completa di tutti gli allegati richiesti dalla normativa in materia, volta a chiedere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 43 e ss. del d. lgs n. 259/2003, all’installazione di una SRB per rete di telefonia mobile in Piazza Luigi Lanzuisi n. 1 (doc. 3);
- in data 26 ottobre 2024, ARPA Lazio ha trasmesso a AD parere favorevole all’installazione dell’impianto in merito ai profili di propria competenza (doc. 17);
- in data 31 ottobre 2024 la ricorrente ha sollecitato via PEC il SUAP affinché procedesse con la convocazione della conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri delle amministrazioni coinvolte (doc. 18);
- con nota prot. n. 0034157 dell’8 novembre 2024 il SUAP ha richiesto al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici aggiornamenti in merito all’adozione degli atti relativi alla concessione dell’area in favore di AD; con la medesima nota ha comunicato a AD che “nelle more di acquisizione degli atti di concessione dell’area, la pratica [...] si intende sospesa” (doc. 2);
- il successivo 31 gennaio 2025, a fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione, AD ha trasmesso una seconda comunicazione di sollecito con cui avrebbe invitato il Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici ad attivarsi evidenziando il decorso del termine per l’indizione della conferenza di servizi (doc. 19);
- il Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici ha dato riscontro alla comunicazione di AD solo il 25 febbraio 2025, dichiarando che “il Comune di San Felice Circeo è d’accordo con l’installazione proposta, preferendo la soluzione ad antenne scoperte. Si sottolinea però che, prima di esprimere formale parere, la volontà dell’Ente è quella di acquisire il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio” (doc. 20);
- soltanto il mese successivo, in data 28 marzo 2025, quando era ormai decorso il termine per il perfezionamento del silenzio assenso sull’istanza presentata da AD, lo Sportello Unico ha indetto la conferenza di servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, convocando le seguenti amministrazioni: Settore Urbanistica, Edilizia e Tutela Ambientale del Comune di San Felice Circeo, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, Ente Parco Nazionale del Circeo, ARPA Lazio, Regione Lazio e Servizio SISP dell’AUSL di Latina (doc. 21);
- in data 16 aprile 2025 AD ha trasmesso a mezzo PEC al SUAP una richiesta di rettifica della Conferenza, evidenziando che la normativa regionale in materia di impianti di telecomunicazioni non contempla il rilascio di atti di assenso da parte delle ASL, essendo sufficiente il solo parere favorevole di ARPA Lazio, già rilasciato con nota prot. 0077631.U del 26 ottobre 2024 (doc. 22). Alla suddetta richiesta non è mai stato dato riscontro;
- nell’ambito della conferenza di servizi, soltanto in data 7 maggio 2025, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina ha espresso parere negativo al rilascio delle autorizzazioni richieste da AD ai sensi degli artt. 21 e 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, affermando che (doc. 1):
“ considerato che il progetto è stato redatto da professionista ingegnere senza l’apporto di professionista architetto, [asseritamente n.d.r.] necessario ai sensi dell’art. 52 del RD 2536 /1925 in quanto l’immobile è sottoposto a tutela monumentale;
considerato che la proposta, seppure provvista di misure atte a schermare le antenne, non [apparirebbe n.d.r.] compatibile con le esigenze di tutela, valorizzazione e adeguata fruizione dei beni sottoposti a tutela, in quanto gli apparati tecnologici ipotizzati [sarebbero n.d.r.] da considerarsi totalmente estranei alla natura del manufatto, risalente originariamente al XIII° secolo e costruita presumibilmente ad opera dei Cavalieri del Tempio. L’importanza di tale bene dunque, da considerarsi unico non solo per le sue peculiarità architettoniche ma anche per la sua storia, impone il rispetto accorto delle sue caratteristiche sia spaziali che materiche e costruttive;
tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene che vi [sarebbero n.d.r.] motivi ostativi all’accoglimento della domanda, e pertanto esprime parere negativo ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in quanto il progetto non [risulterebbe n.d.r.] compatibile con i valori paesaggistici del sito e le esigenze di tutela del bene culturale.”.
Nel ricorso la ricorrente lamenta:
1. Violazione degli artt. 2, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 17-bis e 20 della Legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 43, 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere. Carenza di potere. Formazione del silenzio assenso. Tardività e inefficacia dei pareri negativi adottati dopo la formazione del silenzio assenso.
Secondo la ricorrente il parere negativo della Soprintendenza sarebbe illegittimo, in quanto intervenuto quando era già maturato il termine per la formazione del silenzio assenso ex art. 44 CCE. La ricorrente rileva, poi che tutto il procedimento amministrativo si sarebbe svolto in violazione dei termini previsti dall’art. 44 del CCE, in quanto anche la conferenza di servizi sarebbe stata indetta tardivamente sei mesi dopo la presentazione dell’istanza e in ogni caso solo successivamente al perfezionamento del silenzio assenso.
2. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990 - Violazione degli artt. 43, 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003 - Violazione dell’art. 52 del Regio Decreto n. 2537/1925 - Eccesso di potere - Carenza di potere. Difetto di motivazione - Irragionevolezza.
Secondo la ricorrente, il parere della Sovrintendenza sarebbe illegittimo sotto un ulteriore profilo, poiché erroneamente la Sovrintendenza avrebbe espresso parere negativo sul progetto presentato da ILIAD ritenendo che detto progetto sarebbe carente dell’apporto di un ingegnere.
3. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990 - Violazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 - Violazione degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 259/2003 - Violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti.
Secondo la prospettazione della ricorrente il parere della Sovrintendenza sarebbe illegittimo in quanto non avrebbe indicato nella motivazione alcun profilo di ipotetica incompatibilità dell’intervento nel quale esso si inserirebbe.
3. Il Comune di San Felice Circeo, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura, contrastando le avverse pretese.
5. Non si sono costituite in giudizio le altre amministrazioni intimate.
6. All’udienza pubblica del 10 Marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova preliminarmente richiamare il tenore dell’art. 44 del CCE in relazione alle parti rilevanti ai fini di causa:
“6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati…il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi”.
La normativa riportata è chiara nel prevedere per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione delle SRB una procedura: i) celere; ii) scandita da termini stingenti per lo svolgimento del procedimento nonché per l’assolvimento, da parte dell’Amministrazione, dei relativi incombenti (primi fra tutti la richiesta di integrazioni documentali e la convocazione della conferenza di servizi); iii) connotata dalla formazione del silenzio assenso, nel caso di mancato intervento, nei sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, del diniego espresso o di un parere negativo di Autorità tutorie di interessi sensibili.
In relazione al surriferito quadro normativo, la giurisprudenza ha chiarito che:
- “l’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003 prevede, da un lato, che, decorsi novanta giorni [ora 60 giorni a seguito della modifica operata dall'art. 18, comma 5, lett. a), n. 2-bis del d. l. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 41/2023 - ndr] dalla data di presentazione della domanda e del relativo progetto, si intende formato il silenzio-assenso se non interviene un provvedimento di diniego, d’altro canto tipizza, quale unica causa di sospensione (e non di interruzione) del suddetto termine, la richiesta di documentazione integrativa, a patto che essa sia inoltrata all’interessato entro quindici giorni dalla ricezione della istanza” (cfr. da ultimo, Cons. St., VI, n. 898/2025);
- “il complesso sistema procedimentale delineato dall'articolo 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003 (il meccanismo del silenzio-assenso ivi recato, in evidente chiave acceleratoria) [ora disciplinato dall'art. 44 del medesimo decreto legislativo, a seguito delle modifiche di cui al d. l. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021 - ndr] non esclude la possibilità per cui, nell'inerzia dell'amministrazione locale competente, il titolo abilitativo si formi per silenzio anche nel caso in cui l'istanza non sia corredata dai necessari documenti a supporto (e nondimeno l'ente competente abbia omesso di adottare in tempo utile un provvedimento espresso di contenuto negativo)" (cfr. ex multis, si veda Cons. Stato, Sez. VII, n. 10069/2023), atteso che “Il perfezionamento di un titolo mediante silenzio assenso non richiede l'assenza di eventuali vizi o la completezza della documentazione richiesta, dal momento che tali eventuali carenze e vizi (...) possono essere tutt'al più contestati mediante l'esercizio del potere di annullamento in autotutela” (così Cons. St., VI, n. 15/2024);
- “le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia si intendono accolte per ‘silentium' qualora entro il termine di 90 giorni [ora 60 giorni a seguito della modifica operata dall'art. 18, comma 5, lett. a), n. 2-bis del d. l. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 41/2023 - ndr] non sia comunicato all'interessato un atto espresso di diniego. Nell'ambito del procedimento di formazione del silenzio-assenso, deve ricomprendersi anche la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari connessi alla realizzazione del progetto, i quali, per esigenze di semplificazione del procedimento vanno appunto verificati all'interno della fase istruttoria e non al di fuori di essa. Una volta formatosi il silenzio-assenso, l'ufficio preposto non può intervenire successivamente e pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in sede di autotutela del provvedimento di assenso in precedenza perfezionatosi…” sempre che sussistano e vengano compiutamente individuati i requisiti formali e sostanziali previsti per l’esercizio del suddetto potere, primo fra tutti l’effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, VII, n. 2450/2023; T.A.R. Puglia - Lecce, II, n. 9/2015; id., n. 1460/2023; id., III, nn. 636/2023 e 446/2023);
- “ allorché l’amministrazione comunale intenda evitare la formazione del silenzio-assenso dovrà far pervenire al soggetto istante il preavviso di rigetto in tempo utile perché l’interessato possa presentare, nei successivi dieci giorni, memorie di osservazioni, e poter poi adottare il provvedimento finale di diniego entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della istanza…” (cfr. sempre, Cons. St., VI, n. 898/2025);
- “ ai sensi dell’art. 44, comma 6, CCE il responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla ricezione della istanza può chiedere integrazioni alla documentazione prodotta, e che solo in questa ipotesi, cioè solo quando sia stata fatta una richiesta di integrazione istruttoria tempestiva, il termine di formazione del silenzio-assenso di fatto si allunga, poiché solo in questo caso “Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.”; ne consegue che le esigenze proprie dell’amministrazione procedente debbono essere valutate immediatamente dal responsabile del procedimento e fatte valere mediante richiesta di integrazione ai sensi dell’art. 44, comma 6” (cfr. da ultimo, Cons. St., VI, n. 2955/2025).
7. Applicando i suesposti principi alla fattispecie all’esame, il Collegio osserva che:
i) AD ha presentato a tutte le amministrazioni coinvolte l’istanza di autorizzazione all’installazione di una SRB il 27 settembre 2024;
ii) Il SUAP del Comune di San Felice Circeo ha indetto la conferenza di servizi solo il 28 marzo 2025;
iii) la Soprintendenza ha adottato il proprio parere negativo solo il 7 maggio 2025, ossia oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto all’art. 44, CCE e per la formazione del silenzio assenso.
Il parere della Soprintendenza adottato il 7.05.2025 è, dunque, irrimediabilmente tardivo (cfr. TAR Campania, Salerno, 16.05.2025, n. 904 in cui è stata riconosciuta la tardività di un parere negativo della Soprintendenza giacché “anche il parere di segno negativo dell'Amministrazione preposta alla tutela paesaggistica è idoneo a precludere la formazione del silenzio assenso, purché intervenga entro la scadenza del termine indicato dalla citata disposizione”).;
iv) l’autorizzazione si è quindi perfezionata per silenzio assenso in data 26 novembre 2024 e poteva essere rimossa dalla P.A. solo nell’esercizio dei poteri di autotutela.
L’intero procedimento si è svolto in violazione dei termini previsti dall’art. 44 del CCE. Infatti, nonostante ben due solleciti di AD (docc. 18 e 19 produzione ricorrente) il SUAP ha innanzitutto indetto la conferenza dei servizi ben oltre il termine di cinque giorni previsto dall’art. 44, comma 7, CCE, ossia solo il 28 marzo 2025, sei mesi dopo la presentazione dell’istanza e in ogni caso solo successivamente al perfezionamento del silenzio assenso, intervenuto in data 26 novembre 2024.A ciò si aggiunga che solo in data 25 febbraio 2025, ossia dopo cinque mesi dalla presentazione dell’istanza da patre di AD, quando si era già formato il silenzio assenso, il Comune ha dichiarato di voler attendere il parere della Soprintendenza, nonostante la stessa Soprintendenza fosse già stata destinataria dell’istanza di autorizzazione di AD del 27 settembre 2024 (docc. 1 e 1° produzione patre ricorrente), dell’istanza di autorizzazione monumentale e di tutta la documentazione necessaria per le valutazioni di competenza (come dimostra il fatto che non vi è stata nessuna richiesta di integrazione documentale) presentate dalla ricorrente cinque mesi prima.
Né il termine per la formazione del silenzio-assenso può ritenersi validamente sospeso dalla nota prot. n. 0034157 dell’8 novembre 2024 con cui il SUAP ha richiesto al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici “notizie in merito all’adozione degli atti relativi alla concessione dell’area suddetta da parte di questo Ente alla Soc. AD Italia Spa”, comunicando contestualmente che “nelle more di acquisizione degli atti di concessione dell’area, la pratica [...] si intende sospesa” (doc. 2 produzione parte ricorrente). Ciò in quanto il SUAP, piuttosto che richiedere “notizie” al Settore Lavori Pubblici sulla concessione dell’area, avrebbe dovuto indire tempestivamente la conferenza di servizi, la quale come noto, ai sensi dell’art. 44, comma 7, CCE, costituisce la sede per l’acquisizione di tutti gli atti di assenso e delle valutazioni da parte delle amministrazioni preposte alla cura e tutela degli interessi coinvolti dalla realizzazione dell’infrastruttura. Questa sarebbe stata quindi la sede per l’espressione del parere da parte del Settore Lavori Pubblici.
In ogni caso, la nota del SUAP non può in alcun modo produrre l’effetto di sospendere i termini del procedimento. La disciplina dettata dal CCE per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione delle SRB delinea una procedura celere, scandita da termini perentori, e connotata dalla formazione del silenzio assenso in caso di mancata adozione, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, di un diniego espresso. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche “tipizza, quale unica causa di sospensione (e non di interruzione) del suddetto termine, la richiesta di documentazione integrativa, a patto che essa sia inoltrata all'interessato entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza" (cfr. Cons. St., VI, n. 898/2025; TAR Latina, Sez. II, 27.06.2025, n. 575).
Non trattandosi di una richiesta di documentazione integrativa ad AD, che peraltro ha presentato tutta la documentazione richiesta a corredo dell’istanza del 27 settembre 2024, la nota sopraindicata non ha alcun effetto sospensivo dei termini per la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione all’installazione di RSB presentata dalla ricorrente in data 27 settembre 2024.
8. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento dei profili di censura non espressamente esaminati.
9. Per l’effetto, va accertata la formazione del silenzio assenso sull’istanza autorizzatoria presentata dalla ricorrente il 27 settembre 2024 e va conseguentemente dichiarata l’inefficacia ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs n. 259/2003 degli atti qui impugnati.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale del Ministero della Cultura e del Comune di San Felice Circeo, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
- accerta il silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente in data 27 settembre 2024;
- conseguentemente dichiara l’inefficacia, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs n. 259/2003, dei provvedimenti gravati col ricorso, come in epigrafe identificati;
- condanna il Ministero della Cultura e il Comune di San Felice Circeo, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad oneri come per legge e alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco AL, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
AR LI FA IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LI FA IM | Marco AL |
IL SEGRETARIO