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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1113/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14489/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259008368787000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 377/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, nata il [...] a [...] ed ivi residente nella Indirizzo_1°. 65/bis, ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Salerno, come sopra individuata, contenente il richiamo a crediti individuati da 3 cartelle di pagamento, di cui solo una avente ad oggetto crediti tributari (tassa auto.
La ricorrente ha contestato la legittimità e la validità dell'atto sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento n. 10020160027695473000 (afferenti a crediti tributari per tassa automobilistica), che costituiva il presupposto dell'intimazione, e ha lamentato la mancata allegazione della stessa all'atto impugnato.
La ricorrente ha evidenziato come tale omissione abbia violato il diritto di difesa, in quanto non le è stata data la possibilità di verificare la fondatezza della pretesa tributaria.
Ha inoltre eccepito la prescrizione triennale del credito relativo alla tassa automobilistica dell'anno 2011, sostenendo che il termine era ormai decorso e che, anche qualora la notifica fosse avvenuta, sarebbe stata comunque tardiva. Ha richiesto, quindi, la declaratoria di nullità, inefficacia e illegittimità dell'intimazione di pagamento, nonché la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al rimborso delle spese di giudizio e al risarcimento del danno.
Nella comparsa/controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite il proprio difensore, si è costituita in giudizio e ha contestato integralmente le argomentazioni della ricorrente.
Ha affermato che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione è stata regolarmente notificata a
Ricorrente_1 in data 01.04.2017 e che, successivamente, è stata notificata anche la comunicazione preventiva di fermo amministrativo richiamata in comparsa, dimostrando la piena conoscenza degli atti da parte della ricorrente.
L'Agenzia ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui ogni atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per vizi propri e non per quelli di atti precedenti ormai definitivi.
Ha inoltre sostenuto la carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di merito, precisando che la verifica della debenza delle somme spetta all'Ente Impositore. In merito alla prescrizione, ha ribadito che il termine non è maturato, essendo stato interrotto dalla notifica dell'atto e sospeso per effetto della normativa emergenziale legata alla pandemia. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia dichiara la propria incompetenza per territorio.
In forza dell'art. 4, comma 1°, proc. trib. vigente sino al 31/12/2015, in effetti, “le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione ...”. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 156/2015, a decorrere dall'1/1/2016, il testo normativo recita: “le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione ...”
La Corte di cassazione ha, sul punto, statuito che “nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma
3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi,
e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire” (Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 15829 del 2016, Rv. 640647-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 5, Sentenza n. 20671 del 2014, Rv. 632866-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7635 del 2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28064 del
2019, Rv. 655812 - 01)
La Corte ritiene di condividere tale orientamento poiché la natura “recuperatoria” dell'impugnazione dell'atto dell'agente della riscossione - volta a sindacare anche l'atto presupposto (nei limiti in cui ciò è consentito dall'art. 19, comma 3°, ult. periodo, proc.trib.) - non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è investito dell'impugnazione dell'atto notificato e, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati autonomamente impugnabili ma non notificati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione.
Solo con riguardo ai tributi degli enti locali la regola succitata non trova applicazione. Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 44 del 3/3/2016, ha dichiarato “l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 4, comma
1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ... nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché́ quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente ... [e] dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività̀ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché́ riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore”.
A fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che identifica il criterio attributivo della competenza del giudice tributario, la Corte costituzionale ha rilevato che, “poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo "spostamento" richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione ... è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di "sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione"”.
Successivamente, e conformemente alla pronuncia della Consulta, la Corte di cassazione ha statuito – in una fattispecie riguardante tributi locali – che “la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 30054 del 2018, Rv. 651610-01). Al contrario, nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973 (cd “riscossione mediante ruolo”), comprese le tasse automobilistiche (art. 67 del d.P.R. n. 43/1988), l'attribuzione della competenza territoriale alle commissioni tributarie provinciali secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost.; difatti, dagli artt. 12 («L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.»), 24 («L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce ...») e 46 («Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività̀ di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere ... ») del d.P.R. n. 602 cit. si evince che l'agente della riscossione (e, prima di questo, i privati concessionari per la riscossione) è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti con il domicilio fiscale del contribuente (sulla “competenza” dell'agente della riscossione, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8049 del
2017, Rv. 643601-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 2017; più di recente, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza
n. 33862 del 2022, Rv. 666416 – 01).
Coerentemente, la Corte di cassazione ha ripetutamente statuito che “la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell'ufficio … che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività̀ del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, s'instaura un rapporto diretto, nonché́ in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività̀ amministrativa” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 2014, Rv. 632921-01; conf., Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7996 del 2019).
Nel caso in esame, il ricorrente, che risiede in provincia di Salerno, ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia, l'intimazione di pagamento che le è stata (correttamente) notificata dall'Agente per la riscossione di Salerno, in ragione della mancata notificazione (in ipotesi) della cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto (invocando, così, l'applicazione dell'art. 19, comma 3°, proc.trib.) e, dunque, quale vizio proprio di quest'ultimo, la prescrizione della pretesa azionata, laddove, al contrario, nel processo tributario, come detto, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere (esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella) vizi propri dell'atto presupposto non notificato in precedenza, la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, proc.trib., spetta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che (ma non è questo il caso) la riscossione riguardi tributi degli enti locali (cfr., di recente, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28064 del 2019).
Ne consegue che, in applicazione del predetto principio, la competenza appartiene alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno.
Le spese di lite allo stato maturate sono integralmente compensate tra le parti, attesa la natura processuale della statuizione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio dell'adita Corte di giustizia tributaria di Napoli sussistendo la competenza per territorio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno;
fissa il termine di legge per la riassunzione;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14489/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259008368787000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 377/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, nata il [...] a [...] ed ivi residente nella Indirizzo_1°. 65/bis, ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Salerno, come sopra individuata, contenente il richiamo a crediti individuati da 3 cartelle di pagamento, di cui solo una avente ad oggetto crediti tributari (tassa auto.
La ricorrente ha contestato la legittimità e la validità dell'atto sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento n. 10020160027695473000 (afferenti a crediti tributari per tassa automobilistica), che costituiva il presupposto dell'intimazione, e ha lamentato la mancata allegazione della stessa all'atto impugnato.
La ricorrente ha evidenziato come tale omissione abbia violato il diritto di difesa, in quanto non le è stata data la possibilità di verificare la fondatezza della pretesa tributaria.
Ha inoltre eccepito la prescrizione triennale del credito relativo alla tassa automobilistica dell'anno 2011, sostenendo che il termine era ormai decorso e che, anche qualora la notifica fosse avvenuta, sarebbe stata comunque tardiva. Ha richiesto, quindi, la declaratoria di nullità, inefficacia e illegittimità dell'intimazione di pagamento, nonché la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al rimborso delle spese di giudizio e al risarcimento del danno.
Nella comparsa/controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite il proprio difensore, si è costituita in giudizio e ha contestato integralmente le argomentazioni della ricorrente.
Ha affermato che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione è stata regolarmente notificata a
Ricorrente_1 in data 01.04.2017 e che, successivamente, è stata notificata anche la comunicazione preventiva di fermo amministrativo richiamata in comparsa, dimostrando la piena conoscenza degli atti da parte della ricorrente.
L'Agenzia ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui ogni atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per vizi propri e non per quelli di atti precedenti ormai definitivi.
Ha inoltre sostenuto la carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di merito, precisando che la verifica della debenza delle somme spetta all'Ente Impositore. In merito alla prescrizione, ha ribadito che il termine non è maturato, essendo stato interrotto dalla notifica dell'atto e sospeso per effetto della normativa emergenziale legata alla pandemia. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia dichiara la propria incompetenza per territorio.
In forza dell'art. 4, comma 1°, proc. trib. vigente sino al 31/12/2015, in effetti, “le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione ...”. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 156/2015, a decorrere dall'1/1/2016, il testo normativo recita: “le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione ...”
La Corte di cassazione ha, sul punto, statuito che “nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma
3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi,
e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire” (Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 15829 del 2016, Rv. 640647-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 5, Sentenza n. 20671 del 2014, Rv. 632866-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7635 del 2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28064 del
2019, Rv. 655812 - 01)
La Corte ritiene di condividere tale orientamento poiché la natura “recuperatoria” dell'impugnazione dell'atto dell'agente della riscossione - volta a sindacare anche l'atto presupposto (nei limiti in cui ciò è consentito dall'art. 19, comma 3°, ult. periodo, proc.trib.) - non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è investito dell'impugnazione dell'atto notificato e, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati autonomamente impugnabili ma non notificati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione.
Solo con riguardo ai tributi degli enti locali la regola succitata non trova applicazione. Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 44 del 3/3/2016, ha dichiarato “l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 4, comma
1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ... nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché́ quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente ... [e] dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività̀ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché́ riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore”.
A fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che identifica il criterio attributivo della competenza del giudice tributario, la Corte costituzionale ha rilevato che, “poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo "spostamento" richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione ... è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di "sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione"”.
Successivamente, e conformemente alla pronuncia della Consulta, la Corte di cassazione ha statuito – in una fattispecie riguardante tributi locali – che “la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 30054 del 2018, Rv. 651610-01). Al contrario, nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973 (cd “riscossione mediante ruolo”), comprese le tasse automobilistiche (art. 67 del d.P.R. n. 43/1988), l'attribuzione della competenza territoriale alle commissioni tributarie provinciali secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost.; difatti, dagli artt. 12 («L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.»), 24 («L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce ...») e 46 («Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività̀ di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere ... ») del d.P.R. n. 602 cit. si evince che l'agente della riscossione (e, prima di questo, i privati concessionari per la riscossione) è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti con il domicilio fiscale del contribuente (sulla “competenza” dell'agente della riscossione, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8049 del
2017, Rv. 643601-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 2017; più di recente, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza
n. 33862 del 2022, Rv. 666416 – 01).
Coerentemente, la Corte di cassazione ha ripetutamente statuito che “la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell'ufficio … che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività̀ del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, s'instaura un rapporto diretto, nonché́ in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività̀ amministrativa” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 2014, Rv. 632921-01; conf., Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7996 del 2019).
Nel caso in esame, il ricorrente, che risiede in provincia di Salerno, ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia, l'intimazione di pagamento che le è stata (correttamente) notificata dall'Agente per la riscossione di Salerno, in ragione della mancata notificazione (in ipotesi) della cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto (invocando, così, l'applicazione dell'art. 19, comma 3°, proc.trib.) e, dunque, quale vizio proprio di quest'ultimo, la prescrizione della pretesa azionata, laddove, al contrario, nel processo tributario, come detto, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere (esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella) vizi propri dell'atto presupposto non notificato in precedenza, la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, proc.trib., spetta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che (ma non è questo il caso) la riscossione riguardi tributi degli enti locali (cfr., di recente, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28064 del 2019).
Ne consegue che, in applicazione del predetto principio, la competenza appartiene alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno.
Le spese di lite allo stato maturate sono integralmente compensate tra le parti, attesa la natura processuale della statuizione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio dell'adita Corte di giustizia tributaria di Napoli sussistendo la competenza per territorio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno;
fissa il termine di legge per la riassunzione;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)