Articolo 3 della Legge 11 agosto 1960, n. 938
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 settembre 1960
Art. 3.
All'onere di cui alla presente legge si provvede con le disponibilita' derivanti dalla riduzione della spesa prevista dal precedente articolo 2.
Entrata in vigore il 22 settembre 1960