TAR Roma, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 23712
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Decreto cautelare 20 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
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Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
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Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative alla base del meccanismo del payback

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, non violando l'art. 41 Cost. né la riserva di legge ex art. 23 Cost. Le argomentazioni valgono anche per la violazione dei principi europei.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati per retroattività della fissazione dei tetti di spesa e lesione dell'affidamento

    Il meccanismo del payback era noto fin dal 2015. Le imprese erano consapevoli del rischio di sforamento e ripiano. La fissazione del tetto regionale al 4,4% era prevedibile in quanto coincidente con il tetto nazionale. Non vi è violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati per violazione delle tempistiche normative

    Le tempistiche normative sono state rispettate, anche alla luce delle successive modifiche legislative e degli accordi intervenuti.

  • Rigettato
    Violazione dei principi europei in materia di evidenza pubblica

    Il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sulle procedure di affidamento o sui prezzi dei singoli contratti. Non altera l'esito delle gare pubbliche. La Corte Costituzionale ha escluso che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e non esprimono potere autoritativo. Si limitano a individuare l'elenco delle aziende e gli importi dovuti sulla base di norme statali. Si instaura un rapporto obbligatorio con contenuto patrimoniale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e non esprimono potere autoritativo. Si limitano a individuare l'elenco delle aziende e gli importi dovuti sulla base di norme statali. Si instaura un rapporto obbligatorio con contenuto patrimoniale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 23712
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23712
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo