Articolo 914 del Codice della navigazione
Articolo 913Articolo 915
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21 aprile 1942
Art. 914.
(Risoluzione di diritto del contratto).

Il contratto si risolve di diritto:
1) in caso di morte del lavoratore;
2) quando il lavoratore e' cancellato dagli albi o dal registro, ovvero sospesa o interdetto dal titolo professionale o dall'esercizio della professione aeronautica;
3) in caso di revoca, da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela, del consenso all'iscrizione del minore degli anni diciotto nel registro di cui all'articolo 735;
4) in caso di ritiro della licenza del lavoratore prevista dal regolamento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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