Ordinanza collegiale 9 marzo 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2025, proposto da
AN LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Priolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, via G. Spagnolio, n. 1H;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura Civica, in Reggio Calabria, Via Michele Barillaro (già S.Anna II Tronco), Palazzo Ce.dir.;
per l'accertamento
e la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio tenuto dall'Amministrazione resistente sull'istanza del 25/10/2024 volta al rilascio della concessione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 40 del Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 12/2021, come modificato con delibera C.C. n. 22/2024;
per l'ordine, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., all'Amministrazione intimata di provvedere sull'istanza entro un termine da fissarsi dal Tribunale, con eventuale nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.;
nonché per l'annullamento del verbale di accertamento del 09/12/2024, quale atto presupponente e illegittimo per violazione dell'obbligo di previa definizione del procedimento amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. 176 del 09/03/2026;
Visti gli artt. 32, 35, co. 1, 85, co. 9 e 117 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EP AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che:
- con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 25/11/2025 e depositato in data 19/12/2025, il ricorrente agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Reggio Calabria sull’istanza del 25/10/2024 e la condanna del medesimo Comune a provvedere tramite un provvedimento espresso nonché per l’annullamento del verbale di accertamento del 09/12/2024 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria ex art. 20 co. 1 e co. 4 del Codice della Strada;
- per resistere al ricorso si è costituito, in data 10/02/2026, il Comune di Reggio Calabria, eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, vinte le spese;
- alla camera di consiglio dell’11/02/2026, la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., come da verbale di udienza, di un probabile profilo di irricevibilità del ricorso per tardività del relativo deposito, avvenuto oltre i termini dimidiati valevoli per il rito speciale avverso il silenzio;
CONSIDERATO che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio, con ordinanza collegiale n. 176 del 09/03/2026, ha sottoposto al contraddittorio tra le parti l’ulteriore questione di giurisdizione del Giudice Amministrativo relativamente alla domanda di annullamento del verbale di accertamento del 09/12/2024 dalla Polizia Municipale della Città di Reggio Calabria ex art. 20 co. 1 co. 4 del Codice della Strada, assegnando un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione;
VISTA la memoria depositata in data 13/03/2026 da parte ricorrente, con la quale deduce che:
- « La domanda di annullamento del verbale di accertamento ex art 20 C.d.S. discende dall’originaria illegittimità della PA che è rimasta inerte sia alla domanda amministrativa di concessione di suolo pubblico, sia alla successiva richiesta di annullamento in autotutela degli atti ritenuti illegittimi » e che « le censure sono state formulate nella prospettiva di una illegittimità derivata del verbale dall’omesso esame dell’istanza di concessione di suolo pubblico, nell’ottica di una tutela unitaria del ricorrente rispetto alla complessiva vicenda amministrativa », chiedendo che sia dichiarato il difetto di giurisdizione « in ordine alla domanda di annullamento del verbale di accertamento del 09/12/2024, elevato ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada, essendo la relativa cognizione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario; con integrale compensazione delle spese di lite relative al presente segmento processuale» ;
RITENUTO che:
- considerando autonoma la domanda di annullamento del verbale di accertamento del 09/12/2024 della Polizia Municipale della Città di Reggio Calabria ex art. 20 co. 1 co. 4 del Codice della Strada, per questa parte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale, trattandosi di controversia ricompresa nella giurisdizione del Giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda alle condizioni e nei termini indicati nell’articolo 11, comma 2 c.p.a.;
- al riguardo è sufficiente rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza, l'impugnazione di un verbale di accertamento o di altro atto concernente la sanzione per la violazione al codice della strada esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, perché la situazione giuridica di cui si chiede tutela ha la consistenza di diritto soggettivo e l'esercizio dell'attività sanzionatoria di carattere afflittivo non è espressione di attività discrezionale, bensì vincolata, perché retta dal principio di legalità, sicché, ove l'Amministrazione accerti che un comportamento integri gli estremi di un illecito previsto da una norma di legge, deve applicare la sanzione, senza alcun margine di scelta; tale conclusione riguarda tutti gli atti del procedimento sanzionatorio, né rileva, in contrario, che essi non siano espressamente indicati tra gli atti impugnabili davanti al giudice ordinario, essendo espressione dello stesso potere che dà luogo alla irrogazione della sanzione, costituendone anzi il presupposto, sicché la giurisdizione non può che appartenere all'unico giudice, quello ordinario ( ex plurimis , T.A.R. Trento Trentino-Alto Adige sez. I, 10/04/2019, n. 63 e giurisprudenza ivi richiamata; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 04/02/2019, n. 312; Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 20619/2023; TAR Liguria sez. I 5/12/2025 n. 1392);
- sussiste, di contro, la giurisdizione del G.A. ex artt. 31, 117, 133 co. 1 lett. a) n. 3) (“ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: (…) 3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 ”) e 133 comma 1, lettera b) c.p.a. (trattandosi di controversia afferente la concessione di suolo pubblico) sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Reggio Calabria sull’istanza del 25/10/2024 tesa ad ottenere la concessione per l’occupazione di suolo pubblico “ in occasione della festività natalizia su viale Amendola ” per i “ giorni (dall’) 8 al 31 del mese di dicembre per la vendita di giocattoli, articoli da regalo e giochi pirici ” su un “ automarket…di metri 6 x 2 ”, e di condanna del medesimo Comune a provvedere tramite un provvedimento espresso;
RITENUTO che:
- il ricorso ex art. 117 c.p.a. sia irricevibile perché tardivamente depositato;
- ai sensi dell'art. 87, commi 2 e 3, c.p.a. nei giudizi in materia di silenzio di cui all'art. 117 c.p.a., tutti i termini processuali, compreso, quindi, il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso con modalità telematiche ex art. 45 c.p.a., sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario;
- non è applicabile l’art. 32 c.p.a. in forza del quale “ È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV ”, posto che il “cumulo” di domande connesse che rende applicabile il rito ordinario riguarda pur sempre il cumulo di domande sulle quali il giudice amministrativo è munito di giurisdizione;
- in conseguenza, è irricevibile, ai sensi dell'art. 35 comma 1, lett. a), c.p.a., il ricorso introduttivo dell'azione ex art. 117 c.p.a. depositato oltre il termine dimidiato di 15 giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione per il destinatario;
- nel caso in esame, il ricorrente ha notificato il ricorso in data 25/11/2025 e lo ha depositato il successivo 19/12/2025, e, dunque, oltre il termine decadenziale di quindici giorni;
RITENUTO che, per le ragioni sopra esposte, va, dunque, dichiarata:
- l’inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda di annullamento del verbale di accertamento del 09/12/2024 dalla Polizia Municipale della Città di Reggio Calabria;
- l'irricevibilità dell’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. per tardività del deposito del ricorso;
RITENUTO, infine, che le spese processuali possano essere compensate tra le parti, in ragione della natura in rito della decisione su profili rilevati d’ufficio;
VISTA, infine, l’istanza diretta ad ottenere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, depositata in data 19/12/2025;
RITENUTO che la stessa vada rigettata per ragioni di manifesta infondatezza (art. 122 D.P.R. 2002, n. 115), atteso l’esito in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte (quanto alla domanda di annullamento del verbale di accertamento del 09/12/2024 dalla Polizia Municipale della Città di Reggio Calabria), inammissibile per difetto di giurisdizione, ferma restando la facoltà per la parte ricorrente di riproporre la controversia innanzi al giudice ordinario nei termini e con le modalità indicati dall'art. 11 c.p.a. e, in parte (quanto all’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.) irricevibile.
Spese compensate.
Rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 11 febbraio 2026 e 25 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
IN EN, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
EP AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP AS | IN EN |
IL SEGRETARIO