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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 4506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4506 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
1747/2020, pubblicata il 16 luglio 2020, iscritto al n. 549/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 20 maggio 2025 e pendente
TRA
l' (c.f. ) con sede in , alla via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Unità Italiana n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Marina Ragozzino (c.f. e Daniela Lumaca (c.f. C.F._1
APPELLANTE C.F._2
E
la (c.f. ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
in , alla via Unità Italiana n. 13, in persona del legale rappresentante pro Pt_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Romano (c.f. C.F._3
APPELLATA REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE IV
(già Prima Sezione Civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la Controparte_1
chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di ordinare all'
[...] [...]
di pagare la somma di 139.687,50 €, “oltre interessi legali dalla scadenza del Pt_2
termine di pagamento al saldo”, a saldo residuo delle fatture (n. 2016 del 30.11.2007 e n. 2138 del 31.12.2007) emesse per prestazioni sanitarie rientranti nella branca di assistenza in regime di ricovero ospedaliero, eseguite nei mesi di novembre e dicembre del 2007 in virtù del contratto sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 8- quinquies del D. Lgs. 502/1992 recante il protocollo n. 10862 del 7 maggio 2007.
2. Con decreto ingiuntivo n. 1274/2009 del 4 novembre 2009 il Tribunale adito Part ordinava all' di pagare alla Casa di Cura la somma di € 139.687,50, “oltre interessi nei soli limiti legali”.
3. Con citazione in opposizione a tale decreto ingiuntivo, notificata il 18 Part dicembre 2009, l' deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria, eccependo che: con le delibere n. 189 del 7.4.2008 e n. 207 del 12.11.2008 - adottate con riferimento alle DGRC n. 6490 del 30.11.2001 e n. 4847 del 25.10.2002 ed applicando le modalità indicate nell'all.1 della DGRC n. 546/2007 - aveva invitato la ad emettere CP_1
note di credito, rispettivamente, di € 33.732,66 e € 10.831,27, per il superamento delle soglie massime di ammissibilità del numero dei ricoveri ordinari con degenze superiori ad un giorno;
non era dovuta la somma di € 98.218,36 in ragione della Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) determinata con la delibera n. 576 del 12.11.2008.
Pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
4. Con comparsa di costituzione e risposta la domandava la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo, deducendo, per quanto è d'interesse in questa sede, che: le delibere n. 189 del 7.04.2008 e n. 207 del 16.4.2008 erano tardive, in quanto Part l' era decaduta dal diritto di richiedere note di credito, in virtù della DGRC n. 6884 Part del 13.10.1998, secondo cui l' doveva esaurire l'attività di verifica e controllo nel termine tassativo di 90 giorni dalla trasmissione delle fatture;
i conteggi relativi alle c. Pag. 2 di 8 Parte_2 Controparte_1
Controparte_1 Con REPU CA ITA LIA NA
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QUINTA SEZIONE IV
(già Prima Sezione Civile bis)
suddette richieste di note di credito non erano stati esplicitati;
la non CP_1
aveva ricevuto alcuna comunicazione relativa all'avvenuto superamento del tetto di spesa e all'applicazione della regressione tariffaria.
5. Con la sentenza n. 1747/2020 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione ritenendo che: la regressione tariffaria eccepita non fosse stata “provata Part nella sua quantificazione”, in quanto l' si era limitata “ad affermare che dall'importo ingiunto vadano detratti importi pari ad € 33.732,66 e € 10.831,27 per superamento tetto ricoveri e per RTU, senza dedurre nulla di specifico sul fatto che siano state in concreto osservate le condizioni perché possa operare la regressione tariffaria contrattualmente prevista, (in particolare subordinata a verifiche compiute dal Tavolo Tecnico appositamente istituito), tantomeno indicando le modalità di calcolo, né vi è prova alcuna circa la notifica delle delibere su cui si fonderebbe la CP_ pretesa , all'opposta”; non era provata la notifica della delibera n. 576/2008 alla
; non vi era prova del superamento del tetto di spesa relativo ai CP_1 CP_1
ricoveri, “attesa l'omessa indicazione delle soglie riferibili al Centro opposto, considerato infatti che all'art. 3 del contratto, rubricato “quantità delle prestazioni” risulta indicato un fabbisogno per tutte le case di cura p.a. ubicate nel territorio Part dell' non già per la singola struttura considerata”;
Pertanto, il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo opposto e, Part compensando le spese processuali per un terzo, condannava l' al pagamento dei restanti due terzi in favore della . CP_1
Part 6. Avverso tale sentenza l' ha proposto appello, con atto di citazione notificato alla controparte il 5 febbraio 2021, sostenendo, contrariamente da quanto accertato dal primo Giudice, “l'assoluta documentabilità delle asserzione dell' in Pt_3
primo grado circa sia la RTU che l'abbattimento per il superamento delle soglie” .
In particolare, per quanto concerne la prova della regressione tariffaria, ha dedotto che: con le delibere aziendali nn. 189 del 07.04.2008 e 207 del 16.04.2008 erano state richieste all'odierna appellata l'“emissione di note di credito di € 33.732,66
e di € 10.831,27 rispettivamente per le prestazioni rese nei mesi di novembre e dicembre del 2007”; “con la delibera 576 del 12.11.2008 l' provvedeva ad Pt_3
c. Pag. 3 di 8 Parte_2 Controparte_1
Controparte_1 Con REPU CA ITA LIA NA
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(già Prima Sezione Civile bis)
applicare alle case di cura la RTU per l'anno 2007, che per la casa di Cura CP_1
veniva determinata in € 98.218,36, ai sensi del suddetto Decreto Commissariale”.
Alla luce di ciò riteneva che il Tribunale aveva errato a rilevare la mancata prova delle eccezioni poste nel giudizio di opposizione, stante “l'assoluta documentabilità delle asserzioni dell' in primo grado”. Pt_3
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha domandato a questa Corte di “accogliere
l'appello proposto in riforma dell'appellata sentenza n. 1747/2020 del Tribunale di S.
Maria C.V. e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
7. Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata il 25 maggio
2021, la ha dedotto che l'appello è inammissibile ai sensi degli artt. 348- CP_1
bis c.p.c. e 342 c.p.c., nonché infondato, deducendo che: non era stata provata la regressione tariffaria unica;
era generica e priva di prova l'eccezione relativa ai pretesi tagli per superamento delle soglie dei ricoveri superiori ad un giorno;
le delibere n. 189 Part del 7.04.2008 e n. 207 del 16.4.2008, erano tardive, in quanto l' era decaduta dal diritto di richiedere note di credito, in virtù della DGRC n. 6884 del 13.10.1998, Part secondo cui l doveva esaurire l'attività di verifica e controllo nel termine tassativo di 90 giorni dalla trasmissione delle fatture.
Pertanto, nelle sue conclusioni ha chiesto a questa Corte di: “a) In via preliminare, pronunciare per le ragioni esposte ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., o in alternativa per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti della Parte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante. b) Rigettare Controparte_1
l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare
l'impugnata sentenza. c) Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta
Società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. d) Condannare l'appellante al pagamento delle Parte_2
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Controparte_1 Co REPUBBL A NA CP_3
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spese e compensi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
8. All'udienza del 20 maggio 2025 la Corte ha introitato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Innanzitutto, va osservato che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellata, l'appello deve ritenersi rispettoso delle prescrizioni dettate, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, dall'art. 342 c.p.c., in quanto è possibile individuare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, nonché le modifiche di tale sentenza conseguentemente chieste a questa
Corte.
II. Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Part In tema di regressione tariffaria, l' nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, sosteneva che con la delibera n. 576/2008 era stata applicata alla per un importo di € 98.218,36. Controparte_5
Ebbene, secondo quanto riportato nella delibera, tale R.T.U. sarebbe stata determinata sulla base della nota metodologica e dei prospetti ad essa allegati.
Tuttavia, dall'esame di detti prospetti emerge che, per le prestazioni erogate dalla
[...]
per conto dell' , risulta indicata una R.T.U. di € 76.867,48, Controparte_6 Parte_2
nonché un fatturato di € 488.569,09 e un coefficiente pari a 0,042401, il quale, applicato al predetto fatturato, restituirebbe invece una R.T.U. di soli € 20.715,82.
Part Tali incongruenze giustificano le osservazioni del Tribunale, secondo cui l' non aveva adempiuto al suo onere probatorio di esplicitare puntualmente le modalità di calcolo della R.T.U. Inoltre, la documentazione in atti conferma la correttezza dell'accertamento del Tribunale nella parte in cui ha rilevato l'assenza di prova della Part notifica delle delibere richiamate dall'
Part Infine, l non ha neppure allegato né dimostrato di aver comunicato alla
Casa di Cura “la stima, in corso d'anno ed a consuntivo, della eventuale parte di
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fatturato di ciascuna struttura, che costituisce contributo al superamento dei limiti di spesa di cui al precedente art. 4, ai fini della applicazione della R.T.U.”, la quale, ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato tra le parti, avrebbe dovuto essere trasmessa dal Part Tavolo tecnico, per il tramite dell alle strutture private con cadenza bimestrale.
Pertanto, deve confermarsi, altresì, quanto osservato nella sentenza impugnata, Part laddove il giudice di prime cure ha rilevato che l' non aveva dedotto “nulla di specifico sul fatto che siano state in concreto osservate le condizioni perché possa operare la regressione tariffaria contrattualmente prevista”.
Sicché, per le suesposte ragioni, non può essere accolto l'appello nella parte in Part cui è stato dedotto che, contrariamente da quanto accertato dal primo Giudice, l' aveva dato prova della regressione tariffaria pari all'asserito importo di € 98.218,36.
Inoltre, per le medesime ragioni non può essere accolto l'appello neppure nella parte in cui si sostiene che sarebbe stata fornita prova dell'eccezione relativa alla non debenza della somma complessiva di € 44.563,93, asseritamente dovuta per “elevato rischio di inappropriatezza” e risultante dalle delibere n. 189 del 7.04.2008 e n. 207 del Part 16.04.2008, con le quali l' invitava la Casa di Cura a emettere note di credito, rispettivamente, per € 33.732,66 e per € 10.831,27.
Invero, rispetto al credito vantato per le prestazioni rese nei mesi di novembre Part e dicembre 2007, l' non ha chiarito che gli importi indicati nelle citate delibere dovevano essere detratti dalle fatture riferite a tale periodo, atteso che le stesse menzionavano svariate decurtazioni da applicare a fatture emesse per prestazioni svolte in trimestri precedenti.
In altre parole, le motivazioni poste a fondamento delle decurtazioni non Part risultano sufficientemente specifiche, in quanto l' avrebbe dovuto individuare e dedurre, per i mesi di novembre e dicembre del 2007: quali erano le soglie massime dei ricoveri ordinari con degenze superiori a un giorno;
da quale disposizione normativa risultavano tali soglie;
di quanto queste ultime erano state superate in ciascun mese;
a quanto ammontava l'abbattimento tariffario per le prestazioni eccedenti tali soglie.
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liquidazione CP_1 ITA LIA NA Controparte_3
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Infine, come correttamente rilevato dall'appellata, l'appellante non ha specificamente criticato la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva accertato la mancata prova dell'avvenuta notifica delle dette delibere alla , e tale fatto CP_1
non può più essere messo in discussione.
Quindi, per tutte queste ragioni, l'appello va rigettato ed ogni altra questione risulta assorbita.
III. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da 52.000,01 €
a 260.000,00 €, nel complessivo importo di 9.660,00 €, di cui 1.800,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.400,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 2.200,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e istruzione,
3.000,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo e
1.260,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti.
IV. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 1747/2020, pubblicata il 16 luglio 2020, proposto dall' , con citazione notificata alla Parte_1 [...]
il 5 febbraio 2021: Controparte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
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liquidazione CP_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 9.660,00 €, di cui 8.400,00 € per i compensi e 1.260,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellata, avv.
Ennio Romano, dichiaratosi anticipatario delle stesse;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
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