CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1018
CGARS
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Qualificazione del servizio come appalto e non concessione

    Il Collegio ritiene che non sussista una fattispecie concessoria poiché, in condizioni operative normali, è garantito il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti, escludendo un reale rischio operativo in capo al privato. In particolare, non vi è rischio di concorrenza, rischio di insolvenza (essendo il pagamento a carico dell'Azienda), né rischio di squilibrio tra domanda e offerta. I costi per l'adeguamento del centro cottura sono marginali rispetto al valore complessivo del servizio, e il rischio di disponibilità non è sufficiente a caratterizzare la concessione. Pertanto, non vi è un'effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato.

  • Accolto
    Insussistenza del rischio operativo

    Il Collegio ritiene che non sussista una fattispecie concessoria poiché, in condizioni operative normali, è garantito il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti, escludendo un reale rischio operativo in capo al privato. In particolare, non vi è rischio di concorrenza, rischio di insolvenza (essendo il pagamento a carico dell'Azienda), né rischio di squilibrio tra domanda e offerta. I costi per l'adeguamento del centro cottura sono marginali rispetto al valore complessivo del servizio, e il rischio di disponibilità non è sufficiente a caratterizzare la concessione. Pertanto, non vi è un'effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato.

  • Rigettato
    Omessa impugnazione della delibera di pubblico interesse

    L'onere di immediata impugnazione della deliberazione di approvazione della proposta di project financing sussiste solo per coloro che abbiano presentato proposte concorrenti, il che non era il caso della ricorrente di primo grado. Inoltre, la delibera di indizione della gara non era immediatamente lesiva in assenza del bando.

  • Rigettato
    Vizio di ultrapetizione del TAR

    Il Collegio ha assorbito l'esame di questo motivo d'appello, procedendo direttamente all'esame del merito delle questioni sollevate in primo grado.

  • Rigettato
    Applicabilità del D.Lgs. 50/2016 anziché del D.Lgs. 36/2023

    Il Collegio ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso di primo grado, confermando la sentenza del TAR con diversa motivazione basata sull'inapplicabilità del project financing per insussistenza del rischio operativo, indipendentemente dal regime normativo applicabile.

  • Rigettato
    Irricevibilità del ricorso per tardività

    L'onere di immediata impugnazione della deliberazione di approvazione della proposta di project financing sussiste solo per coloro che abbiano presentato proposte concorrenti, il che non era il caso della ricorrente di primo grado. Inoltre, la delibera di indizione della gara non era immediatamente lesiva in assenza del bando. La pubblicazione del bando è avvenuta in data successiva, rendendo tempestivo il ricorso.

  • Rigettato
    Sindacato inammissibile sul merito della discrezionalità amministrativa

    Il Collegio ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso di primo grado, confermando la sentenza del TAR con diversa motivazione basata sull'inapplicabilità del project financing per insussistenza del rischio operativo, indipendentemente dalla discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Difetto di interesse della ricorrente di primo grado

    Qualora si contesti in radice la stessa decisione di indizione di una gara, sussiste l'interesse al ricorso in capo all'operatore economico, anche qualora quest'ultimo non partecipi alla gara in questione.

  • Rigettato
    Sussistenza del rischio operativo

    Il Collegio ritiene che non sussista una fattispecie concessoria poiché, in condizioni operative normali, è garantito il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti, escludendo un reale rischio operativo in capo al privato. In particolare, non vi è rischio di concorrenza, rischio di insolvenza (essendo il pagamento a carico dell'Azienda), né rischio di squilibrio tra domanda e offerta. I costi per l'adeguamento del centro cottura sono marginali rispetto al valore complessivo del servizio, e il rischio di disponibilità non è sufficiente a caratterizzare la concessione. Pertanto, non vi è un'effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato.

  • Inammissibile
    Terzo motivo di ricorso di primo grado (progetto definitivo anziché fattibilità)

    Il Collegio dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso di primo grado, riproposto in appello, poiché la ricorrente di primo grado, non avendo partecipato alla gara, non poteva dolersi delle singole statuizioni della lex specialis, non essendo emerse clausole escludenti.

  • Inammissibile
    Quarto motivo di ricorso di primo grado (modalità cook and chill anziché fresco-caldo)

    Il Collegio dichiara inammissibile il quarto motivo di ricorso di primo grado, riproposto in appello, poiché la ricorrente di primo grado, non avendo partecipato alla gara, non poteva dolersi delle singole statuizioni della lex specialis, non essendo emerse clausole escludenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1018
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 1018
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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