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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 5553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5553 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.12729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da:
nato a [...] il [...] ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Catania via F. Crispi 211 presso lo studio dell'Avv. GAROFALO ANNALISA RITA, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1 ANDRONE N 34 CATANIA, presso lo studio dell'avv. DE GERONIMO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 chiedendo di accertare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio sulla Controparte_1 strada meglio descritta in atti e in subordine la costituzione coattiva del diritto di servitù con condanna al risarcimento del danno.
Il convenuto si è tempestivamente costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda e chiedendone il rigetto nel merito.
All'udienza odierna la parte attrice, presente personalmente, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. Ha chiesto di disporre la compensazione delle spese di lite.
La parte convenuta ha accettato la rinuncia agli atti opponendosi alla compensazione delle spese di lite, chiedendo che le spese vengano regolate come per legge.
Ciò premesso, in punto di fatto, ai sensi dell'art.306 c.p.c. deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio, attesa la rinuncia agli atti da parte dell'attore e l'accettazione della controparte, da cui appunto
1 si evince la volontà abdicativa di entrambe le parti.
Le spese, in mancanza di diverso accordo, restano a carico del rinunciante che dovrà rimborsarle ex art.306 ult. co. c.p.c. e sono liquidate come in disposito, sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di valore della domanda ex d.m. 55/14 e succ. modif., per le fasi svolte, con riduzione ai minimi della fase istruttoria (assenza di istruttoria), tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio;
condanna il rinunciante al rimborso delle spese di lite, in favore della parte convenuta, che liquida in
€3.808,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 17/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da:
nato a [...] il [...] ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Catania via F. Crispi 211 presso lo studio dell'Avv. GAROFALO ANNALISA RITA, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1 ANDRONE N 34 CATANIA, presso lo studio dell'avv. DE GERONIMO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 chiedendo di accertare l'esistenza del diritto di servitù di passaggio sulla Controparte_1 strada meglio descritta in atti e in subordine la costituzione coattiva del diritto di servitù con condanna al risarcimento del danno.
Il convenuto si è tempestivamente costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda e chiedendone il rigetto nel merito.
All'udienza odierna la parte attrice, presente personalmente, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. Ha chiesto di disporre la compensazione delle spese di lite.
La parte convenuta ha accettato la rinuncia agli atti opponendosi alla compensazione delle spese di lite, chiedendo che le spese vengano regolate come per legge.
Ciò premesso, in punto di fatto, ai sensi dell'art.306 c.p.c. deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio, attesa la rinuncia agli atti da parte dell'attore e l'accettazione della controparte, da cui appunto
1 si evince la volontà abdicativa di entrambe le parti.
Le spese, in mancanza di diverso accordo, restano a carico del rinunciante che dovrà rimborsarle ex art.306 ult. co. c.p.c. e sono liquidate come in disposito, sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di valore della domanda ex d.m. 55/14 e succ. modif., per le fasi svolte, con riduzione ai minimi della fase istruttoria (assenza di istruttoria), tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio;
condanna il rinunciante al rimborso delle spese di lite, in favore della parte convenuta, che liquida in
€3.808,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 17/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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