Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4079/2024 promosso da:
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Arianna Benni;
e
, nato il [...] a [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Arianna Benni.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con il regime dell'affidamento Per_1
condiviso e sarà collocata in maniera prevalente presso la casa coniugale, sita in Ancona Via
Poggio n. 56, che viene assegnata alla sig.ra in unione al relativo mobilio che la arreda;
Pt_1
2) In ragione della assenza dalla città di residenza della comune figlia anche per periodi prolungati da parte del Sig. quest'ultimo delega la Sig.ra per ogni Parte_2 Pt_1
incombenza scolastica extrascolastica e/o sanitaria, autorizzandola ad assumere decisioni anche a suo nome e per suo conto;
dal canto suo la sig.ra si impegna a mantenere Pt_1
costantemente informato il padre sulle questioni che attengono la comune figlia;
Per_1
- 1 -
titolo di concorso al mantenimento della figlia entro e non oltre il giorno 15 di ciascun Per_1 mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie per l'individuazione delle quali si richiama il vigente protocollo del Tribunale di Ancona;
4) La somma di € 350,00 è stata aumentata rispetto all'importo del mantenimento deciso dalle parti in sede di separazione in ragione del cospicuo lasso di tempo che il padre trascorrerà fuori regione, con conseguente maggior carico mentale ed economico a carico della figura materna;
qualora lo stesso tenga con sé la figlia per periodi prolungati, le parti concordano nel Per_1 ridurre tale importo in € 250,00;
5) Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita durante i periodi di chiusura dell'istituto scolastico della minore, per evitare che perda troppi giorni di scuola, come durante il Per_1
periodo Pasquale e quello delle feste Natalizie e un mese / un mese e mezzo durante le vacanze estive, a seconda delle espressa volontà della minore e compatibilmente con gli impegni extrascolastici della stessa;
la madre presta il consenso, previa verifica della idoneità dei luoghi ove alloggerà l'uomo, a che la figlia stia con il padre, anche fuori regione, nelle città in cui lo stesso stia svolgendo attività lavorativa;
6) I genitori si obbligano a comunicare con il dovuto preavviso ove la minore trascorrerà i pernotti in caso di soggiorno in Italia, mentre non potranno portare la minore fuori dall'Italia senza il consenso scritto, anche via whatsapp, dell'altro genitore e in ogni caso sono obbligati a comunicare dove la minore pernotterà con congruo anticipo.
7) Come già stabilito in sede di separazione, le parti, a definizione dei reciproci rapporti economico-patrimoniali maturati nel corso del matrimonio, prevedono, anche in tale sede divorzile, che l'automobile FIAT Bravo, targata DH323KX (doc.
4 - libretto auto) intestata al
Sig. , verrà utilizzata dalla Sig.ra con contestuale assunzione a carico di Parte_2 Pt_1 quest'ultima di ogni onere alla stessa collegato (a titolo meramente esemplificativo: assicurazione, tagliando, manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo auto ed eventuali sanzioni amministrative a partire dalla data del 4.05.2022);
8) Le parti hanno provveduto già con la separazione a regolare ogni pregresso rapporto economico e pertanto con il presente ricorso dichiarano, fermo l'obbligo del sig. Parte_2 di corrispondere la somma di € 1.850,00 con rate mensili di € 50,00 entro il giorno 15 di ciascuna mensilità, di rinunciare espressamente e reciprocamente a qualsiasi forma di
- 2 - mantenimento/assegno divorzile, e, di conseguenza, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro a titolo economico – patrimoniale
9) Compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio;
10) Gli assegni familiari/l'assegno unico per la comune figlia sarà percepito al 100% dalla
Sig.ra ” Pt_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 16/07/2018.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. il quale in data 15.10.2024 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 20.11.2023 il Tribunale di Ancona ha omologato gli accordi di separazione consensuale intercorsi tra i coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice delegato richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 16/07/2018 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 50, parte 1, dell'anno 2018.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
- 3 - Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
ad Ancona il 16/07/2018 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Parte_2
Ancona al n. 50, parte 1, dell'anno 2018; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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