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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3532/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3532 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1 attore opponente, con l'avv. Antonio Roca
e in persona della procuratrice Controparte_1 CP_2 convenuta opposta, con l'avv. Marco Orizio
Conclusioni: la parte attrice concludeva come da atto introduttivo;
la parte convenuta concludeva come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1533/2014, emesso dal Tribunale di Brescia il 27 febbraio 2014, procedimento R.G. 2776/2014, notificato in data 25 marzo 2022, la Parte_2
Cont (di seguito: ingiungeva alla debitrice principale Cibigroup s.r.l. (di seguito:
[...]
Cibigroup) e al fidejussore il pagamento della somma complessiva di € 1.136.453,92, Parte_1 pagina 1 di 5 quale residuo credito di un contratto di finanziamento assistito da garanzia ipotecaria e da una fidejussione da parte del Pt_1
Avverso il decreto ingiuntivo l'odierno opponente non proponeva tempestiva opposizione, e conseguentemente veniva avviata la procedura esecutiva immobiliare n. RGEI 216/24, pendente innanzi al Tribunale di Mantova. Nell'ambito di tale procedura il Giudice dell'esecuzione assegnava alla creditrice procedente un termine di 30 giorni per notiziare il Pezzi del provvedimento e al Pezzi termine di 40 giorni dalla comunicazione per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, al solo scopo di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali relative al credito ingiunto. Nel termine assegnato proponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. Parte_1
650 c.p.c. spendendo la qualità di consumatore, al fine di far valere la prescrizione del diritto azionato in executivis e il carattere abusivo di talune clausole asseritamente vessatorie del contratto di fideiussione omnibus, ed in particolare: i) la clausola di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.
(art. 6 del contratto); ii) la clausola di reviviscenza della garanzia dopo l'estinzione del debito principale e sopravvivenza della stessa (artt. 2 e 6 del contratto); iii) la clausola di pagamento a semplice richiesta (art. 7 del contratto).
La parte opposta nella sua qualità di cessionaria in blocco dei crediti già Controparte_1
Cont facenti capo a si costituiva in giudizio, tramite la procuratrice contestando la CP_4 ricostruzione fattuale dell'attrice; in particolare confutava l'intervenuta prescrizione e la qualifica di consumatore in capo al stante la posizione soggettiva della stessa come socio unico e Pt_3 amministratore della società Cibigroup;
in ogni caso deduceva la inammissibilità delle questioni diverse dalla violazione della disciplina consumeristica, in quanto esulanti dal perimetro delle questioni in relazione alle quali il G.E. aveva consentito la eventualità di una opposizione tardiva.
Alla prima udienza di trattazione dell'8 luglio 2025 questo giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. invitava le parti a precisare le proprie conclusioni;
quindi si procedeva all'immediata discussione orale, all'esito della quale la causa veniva infine trattenuta in decisione, sulle conclusioni sopra menzionate.
2. La intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in executivis.
Secondo quanto allegato dalla parte attrice, dopo il passaggio in cosa giudicata del decreto ingiuntivo n.
1533/2014, sarebbe decorso oltre un decennio prima che l'odierna convenuta opposta abbia compiuto ulteriori atti interruttivi, e di conseguenza il diritto azionato in executivis sarebbe estinto per intervenuta prescrizione. pagina 2 di 5 Orbene, osserva preliminarmente il giudice che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la questione non è inammissibile, in quanto estranea al perimetro della opposizione tardiva, dal momento che la questione sollevata non è coperta dal giudicato, in quanto relativa ad una circostanza
(l'intervenuta prescrizione del diritto per inerzia della creditrice dopo l'emissione del decreto ingiuntivo) successiva alla formazione del giudicato medesimo.
Ciò premesso, osserva il giudice che l'eccezione è infondata;
ed invero la convenuta opposta ha fornito sin dalla comparsa di risposta di avere notificato al il precetto in data 1 ottobre 2014 (cfr. doc. 7 Pt_1 di parte convenuta); di avergli notificato nuovo atto di precetto il 19 maggio 2015; di avergli infine notificato ulteriore atto di precetto il 26 luglio 2024 – con la conseguenza che il termine prescrizionale decennale non si è compiuto.
3. La qualità di consumatore in capo all'attore opponente e la legittimazione attiva all'opposizione tardiva.
La parte attrice rivendica la propria qualità di consumatore al fine di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; invero la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte riconosce, in caso di omessa verifica del giudice in fase monitoria della vessatorietà delle clausole ai sensi della disciplina consumeristica, la legittimazione del consumatore a presentare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., al solo fine di far valere il carattere abusivo di tali clausole.
La qualità di consumatore si ravvisa ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo allorquando la persona fisica agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Sicché, nell'ambito della fidejussione, la tutela del consumatore opera soltanto laddove la persona fisica offra la garanzia fidejussoria per scopi estranei a dette attività. In particolare l'ambito di applicazione della disciplina consumeristica ai sensi della giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione europea si fonda sulla sussistenza di due requisiti alternativi: la circostanza che la persona fisica abbia agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e che non abbia alcun collegamento funzionale con la suddetta società. (CGUE. 19/11/2015,C-74/15; CGUE 14/09/2016, C-
534/15).
Orbene, nel caso di specie, la debitrice principale Cibigroup è garantita da un fidejussore, l'odierno opponente il quale all'epoca della prestazione della garanzia era amministratore unico e Parte_1 socio unico della società da lui garantita. Ne deriva che il processo motivazionale che ha indotto la parte attrice a prestare la garanzia fideiussoria alla debitrice principale non è estraneo agli scopi d'impresa che hanno contestualmente mosso la società da lui controllata a parimenti obbligarsi. pagina 3 di 5 Si esclude dunque la qualità di consumatore in capo alla parte attrice, poiché egli stipulava la fidejussione per motivi aderenti alla propria attività d'impresa o, al più, in virtù di un collegamento funzionale con la stessa, qui rappresentato dalla posizione soggettiva di amministratore unico e socio al
100 % della debitrice principale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 32225 del 13 dicembre 2018 e successive conformi) – ciò che esclude la qualità di consumatore in capo all'attore opponente.
4. La nullità parziale del contratto di fidejussione per violazione della disciplina anti-trust.
In punto di diritto, appare sufficiente richiamare la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9479/2023 del 6 aprile 2023, che ha stabilito che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, concernenti le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole (vale a dire il profilo di abusività delle clausole vessatorie nell'ambito di contratti stipulati tra un professionista e un consumatore).
Di conseguenza la sottoposizione di censure diverse da quelle sole che potrebbero fondare la proposizione di un'opposizione tardiva, deve essere dichiarata inammissibile.
5. Conclusioni.
Per le ragioni sopra esposte l'opposizione tardiva deve essere rigettata, essendo tutte le censure proposte avverso la decisione infondate ovvero inammissibile per carenza del presupposto della qualità di consumatore in capo alla parte attrice.
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attore opponente va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.001,00 a € 520.000,00, aumentati in misura prossima al
10% per ciascuno dei due scaglioni successivi, in complessivi € 27.000,00, oltre 15 % per spese generali, oltre IVA e CP.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in Parte_1 data 27 febbraio 2014 al n. 1533/2014 e lo condanna al pagamento, in favore della convenuta opposta della somma di € 27.000,00, oltre spese generali, IVA e CP, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 15 luglio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3532 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1 attore opponente, con l'avv. Antonio Roca
e in persona della procuratrice Controparte_1 CP_2 convenuta opposta, con l'avv. Marco Orizio
Conclusioni: la parte attrice concludeva come da atto introduttivo;
la parte convenuta concludeva come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1533/2014, emesso dal Tribunale di Brescia il 27 febbraio 2014, procedimento R.G. 2776/2014, notificato in data 25 marzo 2022, la Parte_2
Cont (di seguito: ingiungeva alla debitrice principale Cibigroup s.r.l. (di seguito:
[...]
Cibigroup) e al fidejussore il pagamento della somma complessiva di € 1.136.453,92, Parte_1 pagina 1 di 5 quale residuo credito di un contratto di finanziamento assistito da garanzia ipotecaria e da una fidejussione da parte del Pt_1
Avverso il decreto ingiuntivo l'odierno opponente non proponeva tempestiva opposizione, e conseguentemente veniva avviata la procedura esecutiva immobiliare n. RGEI 216/24, pendente innanzi al Tribunale di Mantova. Nell'ambito di tale procedura il Giudice dell'esecuzione assegnava alla creditrice procedente un termine di 30 giorni per notiziare il Pezzi del provvedimento e al Pezzi termine di 40 giorni dalla comunicazione per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, al solo scopo di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali relative al credito ingiunto. Nel termine assegnato proponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. Parte_1
650 c.p.c. spendendo la qualità di consumatore, al fine di far valere la prescrizione del diritto azionato in executivis e il carattere abusivo di talune clausole asseritamente vessatorie del contratto di fideiussione omnibus, ed in particolare: i) la clausola di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.
(art. 6 del contratto); ii) la clausola di reviviscenza della garanzia dopo l'estinzione del debito principale e sopravvivenza della stessa (artt. 2 e 6 del contratto); iii) la clausola di pagamento a semplice richiesta (art. 7 del contratto).
La parte opposta nella sua qualità di cessionaria in blocco dei crediti già Controparte_1
Cont facenti capo a si costituiva in giudizio, tramite la procuratrice contestando la CP_4 ricostruzione fattuale dell'attrice; in particolare confutava l'intervenuta prescrizione e la qualifica di consumatore in capo al stante la posizione soggettiva della stessa come socio unico e Pt_3 amministratore della società Cibigroup;
in ogni caso deduceva la inammissibilità delle questioni diverse dalla violazione della disciplina consumeristica, in quanto esulanti dal perimetro delle questioni in relazione alle quali il G.E. aveva consentito la eventualità di una opposizione tardiva.
Alla prima udienza di trattazione dell'8 luglio 2025 questo giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. invitava le parti a precisare le proprie conclusioni;
quindi si procedeva all'immediata discussione orale, all'esito della quale la causa veniva infine trattenuta in decisione, sulle conclusioni sopra menzionate.
2. La intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in executivis.
Secondo quanto allegato dalla parte attrice, dopo il passaggio in cosa giudicata del decreto ingiuntivo n.
1533/2014, sarebbe decorso oltre un decennio prima che l'odierna convenuta opposta abbia compiuto ulteriori atti interruttivi, e di conseguenza il diritto azionato in executivis sarebbe estinto per intervenuta prescrizione. pagina 2 di 5 Orbene, osserva preliminarmente il giudice che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la questione non è inammissibile, in quanto estranea al perimetro della opposizione tardiva, dal momento che la questione sollevata non è coperta dal giudicato, in quanto relativa ad una circostanza
(l'intervenuta prescrizione del diritto per inerzia della creditrice dopo l'emissione del decreto ingiuntivo) successiva alla formazione del giudicato medesimo.
Ciò premesso, osserva il giudice che l'eccezione è infondata;
ed invero la convenuta opposta ha fornito sin dalla comparsa di risposta di avere notificato al il precetto in data 1 ottobre 2014 (cfr. doc. 7 Pt_1 di parte convenuta); di avergli notificato nuovo atto di precetto il 19 maggio 2015; di avergli infine notificato ulteriore atto di precetto il 26 luglio 2024 – con la conseguenza che il termine prescrizionale decennale non si è compiuto.
3. La qualità di consumatore in capo all'attore opponente e la legittimazione attiva all'opposizione tardiva.
La parte attrice rivendica la propria qualità di consumatore al fine di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; invero la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte riconosce, in caso di omessa verifica del giudice in fase monitoria della vessatorietà delle clausole ai sensi della disciplina consumeristica, la legittimazione del consumatore a presentare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., al solo fine di far valere il carattere abusivo di tali clausole.
La qualità di consumatore si ravvisa ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo allorquando la persona fisica agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Sicché, nell'ambito della fidejussione, la tutela del consumatore opera soltanto laddove la persona fisica offra la garanzia fidejussoria per scopi estranei a dette attività. In particolare l'ambito di applicazione della disciplina consumeristica ai sensi della giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione europea si fonda sulla sussistenza di due requisiti alternativi: la circostanza che la persona fisica abbia agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e che non abbia alcun collegamento funzionale con la suddetta società. (CGUE. 19/11/2015,C-74/15; CGUE 14/09/2016, C-
534/15).
Orbene, nel caso di specie, la debitrice principale Cibigroup è garantita da un fidejussore, l'odierno opponente il quale all'epoca della prestazione della garanzia era amministratore unico e Parte_1 socio unico della società da lui garantita. Ne deriva che il processo motivazionale che ha indotto la parte attrice a prestare la garanzia fideiussoria alla debitrice principale non è estraneo agli scopi d'impresa che hanno contestualmente mosso la società da lui controllata a parimenti obbligarsi. pagina 3 di 5 Si esclude dunque la qualità di consumatore in capo alla parte attrice, poiché egli stipulava la fidejussione per motivi aderenti alla propria attività d'impresa o, al più, in virtù di un collegamento funzionale con la stessa, qui rappresentato dalla posizione soggettiva di amministratore unico e socio al
100 % della debitrice principale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 32225 del 13 dicembre 2018 e successive conformi) – ciò che esclude la qualità di consumatore in capo all'attore opponente.
4. La nullità parziale del contratto di fidejussione per violazione della disciplina anti-trust.
In punto di diritto, appare sufficiente richiamare la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9479/2023 del 6 aprile 2023, che ha stabilito che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, concernenti le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole (vale a dire il profilo di abusività delle clausole vessatorie nell'ambito di contratti stipulati tra un professionista e un consumatore).
Di conseguenza la sottoposizione di censure diverse da quelle sole che potrebbero fondare la proposizione di un'opposizione tardiva, deve essere dichiarata inammissibile.
5. Conclusioni.
Per le ragioni sopra esposte l'opposizione tardiva deve essere rigettata, essendo tutte le censure proposte avverso la decisione infondate ovvero inammissibile per carenza del presupposto della qualità di consumatore in capo alla parte attrice.
6. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'attore opponente va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.001,00 a € 520.000,00, aumentati in misura prossima al
10% per ciascuno dei due scaglioni successivi, in complessivi € 27.000,00, oltre 15 % per spese generali, oltre IVA e CP.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in Parte_1 data 27 febbraio 2014 al n. 1533/2014 e lo condanna al pagamento, in favore della convenuta opposta della somma di € 27.000,00, oltre spese generali, IVA e CP, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 15 luglio 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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