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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/08/2025, n. 11761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11761 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30963/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile – appello - iscritta al n. r.g. RG 30963/2023 promossa da:
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Emmolo, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Via del Pt_1
Tempio di Giove n. 21 - attrice/appellante contro
( in persona dell'Amministratrice Unica Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1 [...]
(CF ) con sede in Roma (RM) Via della Pisana n. 1448, Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa come per mandato in atti dall'Avv. Fulvia Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fulvia Rossi in Terracina Via Arene snc (Tel. 3923511041 Fax
1782758431 indirizzo pec e mail la quale ai sensi Email_1 Email_2 dell'art. 176 secondo comma c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax e/o indirizzi di posta elettronica così indicati) – convenuta in appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 19.06.2023, la
[...]
(CF/PI ) in persona dell'Amministratrice Unica, è stata convenuta CP_3 P.IVA_1 innanzi all'intestato Tribunale, da in persona del Sindaco p.t., per richiedere la Parte_1
Pagina 1 riforma totale della sentenza n. 11657/23 del 10.05.2023, depositata il 11.05.2023, emessa dal
Giudice di Pace di Sez. VI, nella persona del Dott. Devoto, nella causa iscritta al n. Pt_1
16566/2022 di R.G.. ha chiesto in conclusioni quanto segue: “Piaccia Parte_2 all'Ill.mo Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata n.
11657/2023 (RG 16566/2022), emessa dal Giudice di Pace di per i motivi esposti in Pt_1 narrativa;
Per l'effetto, in accoglimento di tutto quanto richiesto, dedotto, ed eccepito in primo grado dall'odierna appellante, rigettare integralmente la domanda ex adverso avanzata volta ad ottenere l'annullamento dell'avviso n. 221100001/2022, siccome infondata in fatto e in diritto;
E, per l'ulteriore effetto, ritenuto valido ed efficace detto atto, dire tenuta controparte al pagamento dell'importo recato dall'avviso de quo;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio comprensive degli oneri riflessi al 23,80 % ex art. 1 comma 208 L. 266/2005”. La convenuta soc. regolarmente costituita in giudizio in data 06.03.2023, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto da e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto i motivi di impugnazione, così come formulati, non sono sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere di specificazione di cui all'art 342 c.p.c. e art. 348 bis c.p.c. e perché tardivo ex art. 345 c.p.c. con condanna ex art. 96 c.p.c.; in via principale rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza di primo grado, con condanna ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata accertare e dichiarare che l'atto impugnato n.
221100001/2022 è illegittimo e/o inesistente e/o radicalmente nullo e/o annullabile dal punto di vista sostanziale e formale per i motivi descritti in premessa, con condanna ex art. 96 c.p.c. Con condanna alle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si chiede lo stralcio dei documenti depositati solo in questo grado di giudizio”. Ai sensi dell'art. 349 bis ultimo comma c.p.c. la prima udienza è stata differita dal 15.01.2024 all'udienza del 26.03.2024 alla quale le parti si riportavano alle domande ed eccezioni di cui ai rispettivi scritti difensivi. il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 15-1-2025 per il passaggio in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.. In data 18.12.2024, in considerazione delle disposizioni impartite dal Sig.
Presidente della Sezione Seconda Civile del Tribunale di Roma sull'uso delle stanze disponibili per le udienze in presenza - in concomitanza dei lavori di manutenzione dell'edificio del Tribunale -, il
Giudice con ordinanza comunicata alle parti disponeva la sostituzione dell'udienza del 15-1-2025 con note di trattazione in forma scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti il termine di 15 giorni per il deposito delle note di trattazione in forma scritta decorrenti dal 15-1-2025
Pagina 2 quale dies a quo. Decorso il termine per il deposito delle note scritte il Giudice, viste le note scritte depositate, ha disposto il passaggio in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la sentenza appellata n. 11657/2023, resa nel giudizio R.G. n. 16566/2022, pubblicata il
11.05.2023, non notificata, il Giudice di Pace di ha accolto la domanda avanzata dalla Pt_1 [...] contro avverso l'avviso di liquidazione n. 221100001/2022. Controparte_3 Parte_1
L'appello proposto da va dichiarato inammissibile alla luce del disposto di cui Parte_1 all'art. 345 c.p.c. nella parte in cui prevede che nel giudizio d'appello non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio e nella parte in cui prevede che nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti.
Dal fascicolo di primo grado R.G. n. 16566/2022 acquisito agli atti del presente giudizio di appello emerge che si è costituita innanzi al Giudice di Pace di eccependo unicamente Parte_1 Pt_1 la competenza per materia del Tribunale, non risultando indicati documenti nella comparsa di costituzione di in primo grado. Nell'atto di appello non ha fatto Parte_1 Parte_1 alcun cenno alla questione di competenza per materia, chiedendo, invece, la riforma della sentenza appellata ed il rigetto della domanda avanzata in primo grado dalla controparte chiedendo altresì che la controparte sia dichiarata tenuta al pagamento dell'importo recato dall'avviso impugnato dalla stessa in primo grado. ha altresì esposto nell'atto di appello una serie di fatti e Parte_1 di circostanze del tutto assenti nella prospettazione della comparsa di costituzione in giudizio in primo grado, tra le quali vicende di cessione, trasferimento, subingresso nell'attività e/o nell'azienda, indicando persone e legali rappresentanti ed indicando il box n. 15 nel Mercato CP_4
. Di conseguenza la parte convenuta in appello e attrice in primo grado ha rilevato la
[...] violazione del principio del contradittorio e del diritto di difesa rispetto alle nuove circostanze ed alle nuove difese di contenute nell'atto di appello ed assenti nelle difese di cui alla Parte_1 comparsa di costituzione in giudizio di in primo grado. Nel caso di specie il Giudice Parte_1 di Pace ha formato il proprio convincimento in base alle difese ed eccezioni delle parti per cui non appare viziato il procedimento logico deduttivo che ha portato alla statuizione appellata, tenuto conto che la materia del contendere in primo grado afferiva al pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico in via Avicenna 32/42 senza alcun riferimento al box 15 nel mercato di Santa Silvia. Rispetto alla circostanza evidenziata dalla difesa di parte convenuta in appello, ovvero che la sede legale di è sita in altro luogo, ovvero Via della Pisana n. Controparte_1
1448, e che l'attività esercitata dalla convenuta in appello è di tipografia e stampa come da visura estratta dalla Camera di Commercio in locale privato e non in suolo pubblico, nonché rispetto alla
Pagina 3 circostanza per cui l'unica eccezione sollevata da in primo grado è quella di Parte_1 incompetenza per materia (non coltivata in appello), si deve dedurre che non può considerarsi illogica né avulsa dall'esame delle domande e delle eccezioni delle parti e della visura camerale citata la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui si dichiara “l'attrice estranea al procedimento sanzionatorio” e si accoglie l'opposizione per quanto dedotto da “visura camerale versata in atti”. L'art. 345 c.p.c. non consente di recuperare in appello la carenza in primo grado di prospettazione di eccezioni difensive in punto di fatto e di diritto. Tanto è sufficiente ed assorbente, secondo il criterio della ragione più liquida, per dichiarare l'appello proposto da Parte_1 inammissibile. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva espletata e dei parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014. Considerata la peculiarità del caso, nel quale sono state contestate le deduzioni ricavabili dalla visura camerale, non si ritengono sussistenti gli estremi per ulteriore condanna ex art. 96
c.p.c.,
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello proposto da e conferma, di conseguenza, la Parte_1 suddetta sentenza di primo grado appellata da Condanna in persona Parte_1 Parte_1 del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio di gravame liquidate in € 1850,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Fulvi Rossi per richiesta fattane quale antistataria.
Roma, 10-8-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile – appello - iscritta al n. r.g. RG 30963/2023 promossa da:
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Emmolo, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Via del Pt_1
Tempio di Giove n. 21 - attrice/appellante contro
( in persona dell'Amministratrice Unica Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1 [...]
(CF ) con sede in Roma (RM) Via della Pisana n. 1448, Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa come per mandato in atti dall'Avv. Fulvia Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fulvia Rossi in Terracina Via Arene snc (Tel. 3923511041 Fax
1782758431 indirizzo pec e mail la quale ai sensi Email_1 Email_2 dell'art. 176 secondo comma c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax e/o indirizzi di posta elettronica così indicati) – convenuta in appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 19.06.2023, la
[...]
(CF/PI ) in persona dell'Amministratrice Unica, è stata convenuta CP_3 P.IVA_1 innanzi all'intestato Tribunale, da in persona del Sindaco p.t., per richiedere la Parte_1
Pagina 1 riforma totale della sentenza n. 11657/23 del 10.05.2023, depositata il 11.05.2023, emessa dal
Giudice di Pace di Sez. VI, nella persona del Dott. Devoto, nella causa iscritta al n. Pt_1
16566/2022 di R.G.. ha chiesto in conclusioni quanto segue: “Piaccia Parte_2 all'Ill.mo Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata n.
11657/2023 (RG 16566/2022), emessa dal Giudice di Pace di per i motivi esposti in Pt_1 narrativa;
Per l'effetto, in accoglimento di tutto quanto richiesto, dedotto, ed eccepito in primo grado dall'odierna appellante, rigettare integralmente la domanda ex adverso avanzata volta ad ottenere l'annullamento dell'avviso n. 221100001/2022, siccome infondata in fatto e in diritto;
E, per l'ulteriore effetto, ritenuto valido ed efficace detto atto, dire tenuta controparte al pagamento dell'importo recato dall'avviso de quo;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio comprensive degli oneri riflessi al 23,80 % ex art. 1 comma 208 L. 266/2005”. La convenuta soc. regolarmente costituita in giudizio in data 06.03.2023, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto da e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia Parte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto i motivi di impugnazione, così come formulati, non sono sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere di specificazione di cui all'art 342 c.p.c. e art. 348 bis c.p.c. e perché tardivo ex art. 345 c.p.c. con condanna ex art. 96 c.p.c.; in via principale rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza di primo grado, con condanna ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata accertare e dichiarare che l'atto impugnato n.
221100001/2022 è illegittimo e/o inesistente e/o radicalmente nullo e/o annullabile dal punto di vista sostanziale e formale per i motivi descritti in premessa, con condanna ex art. 96 c.p.c. Con condanna alle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si chiede lo stralcio dei documenti depositati solo in questo grado di giudizio”. Ai sensi dell'art. 349 bis ultimo comma c.p.c. la prima udienza è stata differita dal 15.01.2024 all'udienza del 26.03.2024 alla quale le parti si riportavano alle domande ed eccezioni di cui ai rispettivi scritti difensivi. il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 15-1-2025 per il passaggio in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.. In data 18.12.2024, in considerazione delle disposizioni impartite dal Sig.
Presidente della Sezione Seconda Civile del Tribunale di Roma sull'uso delle stanze disponibili per le udienze in presenza - in concomitanza dei lavori di manutenzione dell'edificio del Tribunale -, il
Giudice con ordinanza comunicata alle parti disponeva la sostituzione dell'udienza del 15-1-2025 con note di trattazione in forma scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti il termine di 15 giorni per il deposito delle note di trattazione in forma scritta decorrenti dal 15-1-2025
Pagina 2 quale dies a quo. Decorso il termine per il deposito delle note scritte il Giudice, viste le note scritte depositate, ha disposto il passaggio in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la sentenza appellata n. 11657/2023, resa nel giudizio R.G. n. 16566/2022, pubblicata il
11.05.2023, non notificata, il Giudice di Pace di ha accolto la domanda avanzata dalla Pt_1 [...] contro avverso l'avviso di liquidazione n. 221100001/2022. Controparte_3 Parte_1
L'appello proposto da va dichiarato inammissibile alla luce del disposto di cui Parte_1 all'art. 345 c.p.c. nella parte in cui prevede che nel giudizio d'appello non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio e nella parte in cui prevede che nel giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti.
Dal fascicolo di primo grado R.G. n. 16566/2022 acquisito agli atti del presente giudizio di appello emerge che si è costituita innanzi al Giudice di Pace di eccependo unicamente Parte_1 Pt_1 la competenza per materia del Tribunale, non risultando indicati documenti nella comparsa di costituzione di in primo grado. Nell'atto di appello non ha fatto Parte_1 Parte_1 alcun cenno alla questione di competenza per materia, chiedendo, invece, la riforma della sentenza appellata ed il rigetto della domanda avanzata in primo grado dalla controparte chiedendo altresì che la controparte sia dichiarata tenuta al pagamento dell'importo recato dall'avviso impugnato dalla stessa in primo grado. ha altresì esposto nell'atto di appello una serie di fatti e Parte_1 di circostanze del tutto assenti nella prospettazione della comparsa di costituzione in giudizio in primo grado, tra le quali vicende di cessione, trasferimento, subingresso nell'attività e/o nell'azienda, indicando persone e legali rappresentanti ed indicando il box n. 15 nel Mercato CP_4
. Di conseguenza la parte convenuta in appello e attrice in primo grado ha rilevato la
[...] violazione del principio del contradittorio e del diritto di difesa rispetto alle nuove circostanze ed alle nuove difese di contenute nell'atto di appello ed assenti nelle difese di cui alla Parte_1 comparsa di costituzione in giudizio di in primo grado. Nel caso di specie il Giudice Parte_1 di Pace ha formato il proprio convincimento in base alle difese ed eccezioni delle parti per cui non appare viziato il procedimento logico deduttivo che ha portato alla statuizione appellata, tenuto conto che la materia del contendere in primo grado afferiva al pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico in via Avicenna 32/42 senza alcun riferimento al box 15 nel mercato di Santa Silvia. Rispetto alla circostanza evidenziata dalla difesa di parte convenuta in appello, ovvero che la sede legale di è sita in altro luogo, ovvero Via della Pisana n. Controparte_1
1448, e che l'attività esercitata dalla convenuta in appello è di tipografia e stampa come da visura estratta dalla Camera di Commercio in locale privato e non in suolo pubblico, nonché rispetto alla
Pagina 3 circostanza per cui l'unica eccezione sollevata da in primo grado è quella di Parte_1 incompetenza per materia (non coltivata in appello), si deve dedurre che non può considerarsi illogica né avulsa dall'esame delle domande e delle eccezioni delle parti e della visura camerale citata la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui si dichiara “l'attrice estranea al procedimento sanzionatorio” e si accoglie l'opposizione per quanto dedotto da “visura camerale versata in atti”. L'art. 345 c.p.c. non consente di recuperare in appello la carenza in primo grado di prospettazione di eccezioni difensive in punto di fatto e di diritto. Tanto è sufficiente ed assorbente, secondo il criterio della ragione più liquida, per dichiarare l'appello proposto da Parte_1 inammissibile. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva espletata e dei parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014. Considerata la peculiarità del caso, nel quale sono state contestate le deduzioni ricavabili dalla visura camerale, non si ritengono sussistenti gli estremi per ulteriore condanna ex art. 96
c.p.c.,
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello proposto da e conferma, di conseguenza, la Parte_1 suddetta sentenza di primo grado appellata da Condanna in persona Parte_1 Parte_1 del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio di gravame liquidate in € 1850,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Fulvi Rossi per richiesta fattane quale antistataria.
Roma, 10-8-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4