Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00407/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, dapprima rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Vogliotti e, poi, dall'avvocato Amedeo Rosboch, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto n. Prot. -OMISSIS-, notificato all’interessato in data 03/03/2021, mediante il quale il Sig. Prefetto della Provincia di -OMISSIS- vietava al Sig. -OMISSIS- la detenzione di qualsiasi tipo di arma o munizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, il dott. RO PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota pervenuta alla Prefettura di -OMISSIS- in data 8 giugno 2020 il Commissariato di P.S. “-OMISSIS-”, proponeva l’adozione del provvedimento interdittivo ex art. 39 T.U.L.P.S. a carico dell’odierno ricorrente, inviando nel contempo, gli atti relativi al ritiro cautelativo delle armi di proprietà di quegli, in quanto detenute presso la abitazione del padre, deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione di cui all’art. 483 c.p. e già segnalato in considerazione di dissidi esistenti con i condomini dello stabile in cui viveva.
Si instaurava il contraddittorio procedimentale, con comunicazione di avvio della Prefettura ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990.
Con provvedimento notificato in data 3 marzo 2021, alfine, il Prefetto di -OMISSIS- vietava al ricorrente la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, ingiungendogli altresì di cedere armi e munizioni a persona con lui non convivente nel termine di 150 giorni dalla notifica dell’atto, e ciò in ragione delle cennate considerazioni, per cui le armi detenute dal ricorrente erano custodite presso la abitazione del padre –con le situazioni di criticità e di “inaffidabilità” sopra prospettate- pure essendo esso ricorrente residente all’estero.
Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, ad unico mezzo di gravame essenzialmente deducendo:
- Violazione di legge con riferimento agli artt. 10, 11, e 43 del R.D. n. 773/1931; eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa; del difetto di istruttoria; violazione di legge con riferimento all’art. 3 della l. 241/1990 inerente il difetto, nonché l’illogicità, della motivazione ed il travisamento dei fatti in relazione all’art. 39 TULPS; l’Autorità prefettizia non avrebbe adeguatamente motivato circa la effettiva esistenza di elementi sintomatici di inaffidabilità del ricorrente, tali da legittimare la adozione del gravato provvedimento, tenuto conto della assenza di condotte riprovevoli direttamente ascrivibili ad esso ricorrente, che vive all’estero da anni e, indi, non convive con il padre (cui gli indici di inaffidabilità solo sarebbero riferibili).
Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame.
La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto.
Il ricorso non è fondato.
E, invero, il provvedimento gravato si fonda su di un giudizio di non affidabilità del ricorrente (nella detenzione e nell’uso dell’arma) che, prescindendo da fatti o condotte criminose, è corroborato da una serie di inoppugnabili circostanze, partitamente evidenziale nel corpo delle gravate determinazioni, id est :
- nel fatto che le armi da lui detenute si trovano nei locali ove vive il padre, soggetto avente i requisiti di criticità sopra segnalati (deferimento alla Autorità giudiziaria penale; rapporti litigiosi con i vicini);
- stretta “vicinanza” delle ridette armi alla persona del padre del ricorrente, potenzialmente rischiosa, proprio a cagione della peculiare situazione di tensione nei rapporti tra quegli e i condomini dello stabile in cui vive;
- “lontananza” del ricorrente dal luogo di custodia delle armi; è giustappunto la residenza del ricorrente all’estero –e, dunque, la sua oggettiva impossibilità di attendere in guisa diuturna agli indefettibili munera di “cistodia” e di “controllo” delle armi detenute, per contro “lasciate” nella abitazione del padre- a costituire elemento vieppiù deponente per la logicità e ragionevolezza della gravata determinazione, volta giustappunto ad evitare il protrarsi di una situazione di potenziale “rischio”, data dalla stretta vicinanza delle armi alla persona del padre, in assenza del ricorrente.
Costituisce dato ricevuto, invero, quello in forza del quale ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, ovvero del diniego di rilascio o di rinnovo di porto d’armi, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, né un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile, anche a cagione del contesto ambientale, familiare e lavorativo; pertanto, il divieto ovvero il diniego non richiede una particolare motivazione e il successivo vaglio del Giudice amministrativo deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (CdS, III, 22 agosto 2018, n. 5015; TAR Lombardia, I, 20 settembre 2018, n. 2112).
Nel caso in esame, è giustappunto l’ humus relazionale e affettivo in cui si radica la vita del ricorrente, il luogo di residenza (all’estero), la presenza delle armi nella abitazione ove vive il padre, soggetto con gli indicici di criticità e “non affidabilità sopra esposti”, ad essere ictu oculi idonei ad ingenerare nell’Autorità di pubblica sicurezza il fondato dubbio circa la effettiva opportunità di consentire il perdurare di una tale situazione, potenzialmente foriera di rischi, tenuto conto che “ gli artt. 11, 39 e 43, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, non si limitano ad individuare in modo tassativo le ragioni ostative al rilascio e alla permanenza dei titoli abilitativi, ma demandano all’Amministrazione anche lo svolgimento di valutazioni discrezionali ad ampio spettro, che diano la prevalenza alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quelle del privato sì che non possano emergere sintomi e nemmeno sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati (Cons. St., Sez. I, 13 marzo 2018, n. 617) ” (CdS, III, 16 maggio 2018, n. 2928).
Nella fattispecie de qua agitur , indi, affatto legittimo si appalesa l’operato della Amministrazione, tenuto conto che:
- il diniego, ovvero la revoca del porto d’armi, nonché il divieto di detenzione delle stesse costituiscono esplicazione di potestà connotata da ampi margini di discrezionalità (CdS, III, 9 agosto 2018, n. 4887);
- si è formata una ormai univoca giurisprudenza (CdS, III, 3502/18) con riguardo alla detenzione e al porto di armi, secondo cui, tali situazioni costituiscono “ delle eccezioni al generale divieto di cui art. 699 c.p. e all’art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110. Da tanto deriva che l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità; ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito che esercita l’Autorità non è di tipo sanzionatorio, né tantomeno punitivo, ma di natura cautelare, consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della incolumità privata e pubblica. Pertanto, ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario che sia stato accertato un determinato abuso delle armi da parte del soggetto istante, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso; ne consegue che, stante l’ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori, non è neppure necessario un particolare onere motivazionale, bastando piuttosto che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate dall’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie ” (CdS, I, 11 aprile 2018, n. 943; CdS, III, 17 maggio 2018, n. 2974);
- i fatti specifici riferibili al padre del ricorrente –presso la cui abitazione le armi sono custodite, in assenza del ricorrente che, ex professo , dichiara di vivere all’estero- depongono per la ragionevolezza delle determinazioni interdittive adottate dalla Amministrazione.
L’Amministrazione ha dato conto della concreta incidenza delle circostanze di fatto, afferenti al padre del ricorrente idonee a sostenere il giudizio di inaffidabilità de quo agitur ; ciò che solo rileva ai fini dello scrutinio in esame, è giustappunto la esistenza in allora di fatti e circostanze tali da incrinare il giudizio di affidabilità.
I fatti (2017 e 2018) valorizzati nel decreto del Prefetto, assai vicini nel tempo all’epoca di adozione del divieto diniego, hanno “peculiare” significanza ai fini della formulazione del giudizio sotteso alla gravata determinazione, sintomatico di una oggettiva “incapacità” di idoneamente custodire delle armi e di non mai consentire che di esse armi altri soggetti possano venire in possesso, ciò che assume valore peculiare, tenuto conto della mancanza di tranquillità del contesto familiare di appartenenza.
Del resto, il gravato provvedimento è per sua intrinseca natura connotato da ampi margini di discrezionalità (tra le tante, CdS, III, 9 agosto 2018, n. 4887) e, dunque, ben giustificabile allorquando –come nel caso di specie, in ragione delle cennate circostanze e all’esito di un procedimento valutativo che si appalesa ictu oculi immune da vizi di logicità e ragionevolezza- l’Amministrazione reputi non sussistente la certezza della completa affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità.
Non si rinvengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale, in forza della quale le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
MO PA Di AP, Presidente
RO PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO PA | MO PA Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.