Ordinanza collegiale 19 marzo 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 09/05/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00843/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02250/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2250 del 2024, proposto da
KA AH, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l’accertamento
del silenzio-inadempimento della Prefettura di Prato nel procedimento relativo alla domanda di conversione del permesso di soggiorno stagionale del ricorrente in motivi di lavoro subordinato non stagionale presentata in data 4 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Andrea Vitucci.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che il lavoratore ricorrente si duole del silenzio-inadempimento della Prefettura di Prato nel procedimento relativo alla sua domanda di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per motivi di lavoro subordinato non stagionale, esponendo all’uopo che:
- a) in data 4 dicembre 2023 presentava allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Prato domanda di conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato non stagionale, istanza n. PO2208984010 - proc. n. P-PO/L/Q/2023/101591 (all. 2 ricorrente);
- b) non ricevendo comunicazioni, chiedeva, tramite il proprio legale, di essere aggiornato sullo stato del procedimento con p.e.c. in data 5 giugno e 17 giugno 2024, rimaste prive di riscontro, ragion per cui il successivo 22 luglio 2024 trasmetteva formale istanza di accesso agli atti (cfr. p.e.c. in all. 3 ricorrente);
- c) in occasione dell’accesso effettuato il 29 luglio 2024 (all. 4 ricorrente), veniva a conoscenza della comunicazione di preavviso di rigetto del 25 luglio 2024, motivata dalla mancata produzione di alcuni documenti (cfr. preavviso rigetto 25 luglio 2024, all. 5 ricorrente);
- d) il seguente 7 agosto 2024, trasmetteva, sempre a mezzo p.e.c. tramite il difensore, osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis Legge n. 241/90, corredate da documentazione (all. 6 ricorrente), poi integrate il 12 agosto con nota dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze attestante l’esito positivo del procedimento di rilascio del titolo di soggiorno stagionale (all. 7 ricorrente) ed ulteriormente integrate il 14 agosto con l’inoltro della certificazione d’idoneità alloggiativa dell’abitazione dello straniero (all. 8 ricorrente), ultimo documento mancante tra quelli elencati nel preavviso di rigetto;
- e) tuttavia, non ricevendo convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, si procedeva ad un primo sollecito a mezzo p.e.c. il 20 settembre 2024 (all. 9 ricorrente), seguito da un secondo il 17 ottobre 2024 (all. 10 ricorrente) e, quindi, stante il mancato riscontro dell’Amministrazione procedente, con formale diffida a provvedere alla definizione del procedimento entro sette giorni (p.e.c. 18 novembre 2024, all. 11 ricorrente), seguita da reiterati solleciti telefonici ai quali la Prefettura non dava tuttavia seguito.
2) Premesso ancora che si è costituita in giudizio l’Amministrazione e che, in esito alla camera di consiglio del 19 marzo 2025, questa Sezione emetteva ordinanza n. 505 del 19 marzo 2025, con cui la causa veniva rinviata alla camera di consiglio del 7 maggio 2025 per acquisire dalla P.A., entro 30 giorni dalla comunicazione di quella ordinanza, una relazione in cui si chiarisse lo stato di avanzamento dell’istanza del ricorrente e le eventuali ragioni che ne avessero allo stato impedito la definizione.
3) Rilevato che, in data 30 aprile 2025, parte ricorrente ha depositato nota difensiva con cui ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di lite, considerato che, solo dopo l’instaurazione del processo e dopo la suddetta ordinanza n. 505 del 19 marzo 2025, la Prefettura di Prato, in data 28 aprile 2025, ha convocato le parti per la conclusione del procedimento con la firma, in data 30 aprile 2025, del contratto di soggiorno e la consegna della modulistica per la richiesta del permesso di soggiorno (v. documentazione in atti).
4) Ritenuto, all’esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025, di:
- a) poter dichiarare, per quanto sopra rilevato, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- b) riconoscere a parte ricorrente il favore delle spese di lite, considerato il tardivo contegno satisfattivo della P.A., nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’Avv. Dario Fiorentino, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO