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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 348/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei Magistrati: dr. ssa Maria Grazia Federici Presidente dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(c.f. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
US AN (c.f. ), presso il cui Studio ha eletto domicilio in C.F._2
Bianco (RC), via A. Spanò n. 23, giusta procura in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f. ), in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Maria D'Ascoli (c.f.: Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle C.F._3
Milizie n. 38, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 6 “Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, previa riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda proposta in primo grado e quindi annullare l'intimazione di pagamento n. 094 2021 900 28760 74/000, limitatamente alla parte afferente le cartelle di pagamento impugnate , e, per l'effetto, disporre l'annullamento delle stesse, dell'intimazione di pagamento e di ogni atto consequenziale. In ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata : Controparte_3
“Piaccia all'ill. ma Corte di Appello di Milano: -Rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 7906/2024, R.G. 20268/2022, emessa dal Tribunale Parte_1 di Milano – Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Roberto Angelini, in data 9.9.2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nel presente atto. - Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore a norma dell'art. 93 c.p.c. che dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso onorari per l'opera prestata.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 7906/2024 del Parte_1
Tribunale di Milano, che ha parzialmente accolto l'opposizione da lui presentata avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219002876074000 notificatagli da Controparte_4
in data 3.5.2022 per il mancato pagamento dell'importo complessivo di Euro
[...]
489.840,11 a titolo di spese processuali - Cassa depositi e prestiti- Cassa ammende (cfr. estratti di ruolo di cui doc. B fascicolo di primo grado . CP_5
In particolare, aveva eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa Parte_1 creditoria di cui alla sopra menzionata intimazione di pagamento alle cartelle di pagamento nn.
09420040023382800000, 09420040037423873000, 09420050031720027000,
09420100007604630059, 09420100007604731057 e 09420100007604832043, per essere decorso dalla data di notifica delle stesse il termine di prescrizione decennale, in difetto di alcun atto interruttivo, e contemporaneamente aveva chiesto dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420219002876074000 con conseguente annullamento delle n. 6 cartelle indicate.
Si era costituita in giudizio , la quale aveva prodotto Controparte_4 documentazione che nella sua prospettazione attestava la notifica sia delle cartelle da parte dell' (cfr. doc. dal n. 1 al n. 6) sia dei successivi atti interruttivi della Controparte_6 prescrizione, costituiti da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201700001615000 del 28.1.2017 (doc. 7) e di AVI n. 09420199006812440000 notificato in data 14.12.2021 (doc. 8).
pagina 2 di 6 - con riferimento alle cartelle nn. 09420100007604630059, 09420100007604731057 e CP_5
09420100007604832043 – aveva sottolineato che, anche a prescindere dall'esistenza di successivi solleciti di pagamento, non poteva ritenersi maturata alcuna prescrizione tra la data di notifica delle cartelle e quella della notifica dell'intimazione di pagamento in data 3.5.2022 in ragione della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla legislazione emergenziale per la pandemia da Covid-19.
Il Tribunale ha ritenuto prescritte le cartelle asseritamente notificate tra il 2004 e il 2005 (nn.
094 2004 002338 2800 000, 094 2004 0037 423873 000 e 094 2005 0031 720027 000) poiché dalla documentazione prodotta da non risultava alcun atto CP_4 Controparte_4 interruttivo della prescrizione tempestivo. Ha ritenuto invece provata (sulla base dei docc. 1-8
l'intervenuta interruzione della prescrizione con riguardo alle altre cartelle (nn. 094 CP_5
2010 000760463 0059 - 094 2010 000760473 1057 e 094 2010 000760483 2043), tutte notificate nel 2010.
Il Tribunale ha ritenuto priva di pregio la prospettazione di secondo il quale i plichi Pt_1 sarebbero stati ricevuti da persone non legittimate in data nella quale la residenza anagrafica del destinatario delle cartelle era mutata. Ciò perché, in primo luogo, la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale, che è onere del contribuente comunicare all'ufficio tributario, in particolare in caso di sua variazione, per cui in difetto di tale comunicazione l'ufficio procedente è legittimato ad eseguire le notifiche nell'ultimo domicilio fiscale noto;
in secondo luogo, in ragione della fede privilegiata che caratterizza l'avviso di ricevimento della raccomandata, per cui deve essere proposta querela di falso per i vizi del procedimento di notificazione. ha censurato la sentenza per due motivi. Parte_1
A mezzo del primo motivo (“Omessa valutazione ed erroneità della pronuncia”) l'appellante lamenta la mancata motivazione del Tribunale in merito all'eccezione da lui svolta in primo grado inerente la mancata notifica degli atti prodromici l'intimazione di pagamento impugnata, dal momento che le cartelle impugnate erano state notificate a persone non legittimate in luogo differente dal domicilio fiscale e le notifiche non potevano dirsi perfezionate per irreperibilità del destinatario.
Con il secondo motivo di appello “L'erroneità della pronuncia sull'onere del contribuente di comunicare il cambio del domicilio fiscale” si duole del mancato accoglimento delle Pt_1 contestazioni svolte in sede di comparsa conclusionale, ove aveva sottolineato che ogniqualvolta intervenga un cambio di residenza il cittadino ha l'obbligo di comunicarlo solo al nuovo Comune di residenza, che inoltra tale avviso alle altre pubbliche amministrazioni, tra pagina 3 di 6 cui l' . Dunque, il cambio di residenza anagrafica non deve essere Controparte_4 comunicato dal cittadino persona fisica all' , che viene invece informata Controparte_4 dal nuovo Comune di residenza del cittadino.
Si è costituita regolarmente in giudizio l'appellata chiedendo di rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 2.12.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'appello deve essere respinto perché entrambi i motivi sono infondati.
Anzitutto, deve rilevarsi che la domanda di riforma della decisione impugnata è stata avanzata indistintamente dall'appellante con riferimento a tutte le cartelle sottese all'intimazione di pagamento n. 09420219002876074000, sebbene il Tribunale abbia già ritenuto non dovuti gli importi relativi alle cartelle nn. 09420040023382800000, 09420040037423873000,
09420050031720027000 per essere le stesse prescritte. Il principio contenuto nell'art. 100
c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare un capo della sentenza non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi sulla decisione adottata, peraltro neanche prospettata nel caso di specie, ma va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone (cfr. tra le tante, Cass. 11 dicembre 2020 n. 28307), nel caso di specie inesistente.
Quanto alle altre cartelle nn. 09420100007604630059, 09420100007604731057 e
09420100007604832043, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto valide le relative notifiche effettuate all'indirizzo di via Milano 7, Corsico (MI).
Sul punto, del tutto correttamente il Tribunale ha rilevato che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale con onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni;
il mancato adempimento di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto (cfr. ord. Cass. n. 5576 del 3.3.2025).
Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 relativa alle notificazioni di atti pagina 4 di 6 a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso i vizi del procedimento di notifica, la quale non è stata proposta avvero le notifiche in questione.
Per i crediti di cui alle cartelle 09420100007604630059, 09420100007604731057 e
09420100007604832043 non è poi maturata alcuna prescrizione (decennale) tra la data di notifica delle cartelle medesime (avvenuta per tutte in data 10.5.2010) e quella della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta il 3.5.2022 operando, nel caso di specie, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza previsti a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (termine prorogato al 31.8.21 dal successivo cd Decreto Lavoro D.L. n.99/21). Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica (anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212) l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, che prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano una sospensione anche dei termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione a favore degli Enti impositori: “1.
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (…) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …. 3. L non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_6 pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_6
Pertanto, operando nel caso in esame la sospensione della prescrizione così come previsto dalla disciplina emergenziale (dal momento che il termine di prescrizione decennale scadeva nel periodo considerato dalla legislazione emergenziale, precisamente in data 10.5.2020), si ha uno spostamento del termine finale equivalente al periodo di tempo sospeso.
Considerato che
tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 si contano 541 giorni e che quindi questi devono essere aggiunti al termine ordinario decennale operante nel caso in esame, il termine di prescrizione slitta dal pagina 5 di 6 10.5.2020 al 31.12.2023. Orbene, considerato che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 3.5.2022, è escluso che il credito fosse prescritto in tale data, e non è necessario valutare la correttezza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Contr 09476201700001615000 del 28.1.2017 (doc. 7) o di n. 09420199006812440000 del
14.12.2021 (doc. 8).
Pertanto, va confermata la sussistenza del credito di di cui alle Controparte_8 cartelle nn. 09420100007604630059, 09420100007604731057 e 09420100007604832043 ed il conseguente diritto di di procedere per queste ad esecuzione forzata sulla base CP_5 dell'intimazione di pagamento n. 09420219002876074000.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore dell'Avv. D'Ascoli dichiaratosi antistatario come in dispositivo sulla base dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistita nella sola udienza di comparizione, ma da liquidarsi necessariamente: Cass. n. 30219/23, e per la fase decisionale) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 7906/2024;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 difensore di Avv. Emilia Maria D'Ascoli, dichiaratosi Controparte_1 antistatario, liquidate in complessivi Euro 17.179,00 (di cui Euro 4.389,00 per la fase di studio,
Euro 2.552,00 per la fase introduttiva, Euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed Euro 7.298,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nonché oneri fiscali secondo legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR n.115/02 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 9.12.2025
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. ssa Maria Grazia Federici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei Magistrati: dr. ssa Maria Grazia Federici Presidente dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(c.f. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
US AN (c.f. ), presso il cui Studio ha eletto domicilio in C.F._2
Bianco (RC), via A. Spanò n. 23, giusta procura in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f. ), in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Maria D'Ascoli (c.f.: Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle C.F._3
Milizie n. 38, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 6 “Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, previa riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda proposta in primo grado e quindi annullare l'intimazione di pagamento n. 094 2021 900 28760 74/000, limitatamente alla parte afferente le cartelle di pagamento impugnate , e, per l'effetto, disporre l'annullamento delle stesse, dell'intimazione di pagamento e di ogni atto consequenziale. In ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata : Controparte_3
“Piaccia all'ill. ma Corte di Appello di Milano: -Rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 7906/2024, R.G. 20268/2022, emessa dal Tribunale Parte_1 di Milano – Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Roberto Angelini, in data 9.9.2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nel presente atto. - Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore a norma dell'art. 93 c.p.c. che dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso onorari per l'opera prestata.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 7906/2024 del Parte_1
Tribunale di Milano, che ha parzialmente accolto l'opposizione da lui presentata avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219002876074000 notificatagli da Controparte_4
in data 3.5.2022 per il mancato pagamento dell'importo complessivo di Euro
[...]
489.840,11 a titolo di spese processuali - Cassa depositi e prestiti- Cassa ammende (cfr. estratti di ruolo di cui doc. B fascicolo di primo grado . CP_5
In particolare, aveva eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa Parte_1 creditoria di cui alla sopra menzionata intimazione di pagamento alle cartelle di pagamento nn.
09420040023382800000, 09420040037423873000, 09420050031720027000,
09420100007604630059, 09420100007604731057 e 09420100007604832043, per essere decorso dalla data di notifica delle stesse il termine di prescrizione decennale, in difetto di alcun atto interruttivo, e contemporaneamente aveva chiesto dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420219002876074000 con conseguente annullamento delle n. 6 cartelle indicate.
Si era costituita in giudizio , la quale aveva prodotto Controparte_4 documentazione che nella sua prospettazione attestava la notifica sia delle cartelle da parte dell' (cfr. doc. dal n. 1 al n. 6) sia dei successivi atti interruttivi della Controparte_6 prescrizione, costituiti da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201700001615000 del 28.1.2017 (doc. 7) e di AVI n. 09420199006812440000 notificato in data 14.12.2021 (doc. 8).
pagina 2 di 6 - con riferimento alle cartelle nn. 09420100007604630059, 09420100007604731057 e CP_5
09420100007604832043 – aveva sottolineato che, anche a prescindere dall'esistenza di successivi solleciti di pagamento, non poteva ritenersi maturata alcuna prescrizione tra la data di notifica delle cartelle e quella della notifica dell'intimazione di pagamento in data 3.5.2022 in ragione della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla legislazione emergenziale per la pandemia da Covid-19.
Il Tribunale ha ritenuto prescritte le cartelle asseritamente notificate tra il 2004 e il 2005 (nn.
094 2004 002338 2800 000, 094 2004 0037 423873 000 e 094 2005 0031 720027 000) poiché dalla documentazione prodotta da non risultava alcun atto CP_4 Controparte_4 interruttivo della prescrizione tempestivo. Ha ritenuto invece provata (sulla base dei docc. 1-8
l'intervenuta interruzione della prescrizione con riguardo alle altre cartelle (nn. 094 CP_5
2010 000760463 0059 - 094 2010 000760473 1057 e 094 2010 000760483 2043), tutte notificate nel 2010.
Il Tribunale ha ritenuto priva di pregio la prospettazione di secondo il quale i plichi Pt_1 sarebbero stati ricevuti da persone non legittimate in data nella quale la residenza anagrafica del destinatario delle cartelle era mutata. Ciò perché, in primo luogo, la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale, che è onere del contribuente comunicare all'ufficio tributario, in particolare in caso di sua variazione, per cui in difetto di tale comunicazione l'ufficio procedente è legittimato ad eseguire le notifiche nell'ultimo domicilio fiscale noto;
in secondo luogo, in ragione della fede privilegiata che caratterizza l'avviso di ricevimento della raccomandata, per cui deve essere proposta querela di falso per i vizi del procedimento di notificazione. ha censurato la sentenza per due motivi. Parte_1
A mezzo del primo motivo (“Omessa valutazione ed erroneità della pronuncia”) l'appellante lamenta la mancata motivazione del Tribunale in merito all'eccezione da lui svolta in primo grado inerente la mancata notifica degli atti prodromici l'intimazione di pagamento impugnata, dal momento che le cartelle impugnate erano state notificate a persone non legittimate in luogo differente dal domicilio fiscale e le notifiche non potevano dirsi perfezionate per irreperibilità del destinatario.
Con il secondo motivo di appello “L'erroneità della pronuncia sull'onere del contribuente di comunicare il cambio del domicilio fiscale” si duole del mancato accoglimento delle Pt_1 contestazioni svolte in sede di comparsa conclusionale, ove aveva sottolineato che ogniqualvolta intervenga un cambio di residenza il cittadino ha l'obbligo di comunicarlo solo al nuovo Comune di residenza, che inoltra tale avviso alle altre pubbliche amministrazioni, tra pagina 3 di 6 cui l' . Dunque, il cambio di residenza anagrafica non deve essere Controparte_4 comunicato dal cittadino persona fisica all' , che viene invece informata Controparte_4 dal nuovo Comune di residenza del cittadino.
Si è costituita regolarmente in giudizio l'appellata chiedendo di rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 2.12.2025, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'appello deve essere respinto perché entrambi i motivi sono infondati.
Anzitutto, deve rilevarsi che la domanda di riforma della decisione impugnata è stata avanzata indistintamente dall'appellante con riferimento a tutte le cartelle sottese all'intimazione di pagamento n. 09420219002876074000, sebbene il Tribunale abbia già ritenuto non dovuti gli importi relativi alle cartelle nn. 09420040023382800000, 09420040037423873000,
09420050031720027000 per essere le stesse prescritte. Il principio contenuto nell'art. 100
c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare un capo della sentenza non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi sulla decisione adottata, peraltro neanche prospettata nel caso di specie, ma va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone (cfr. tra le tante, Cass. 11 dicembre 2020 n. 28307), nel caso di specie inesistente.
Quanto alle altre cartelle nn. 09420100007604630059, 09420100007604731057 e
09420100007604832043, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto valide le relative notifiche effettuate all'indirizzo di via Milano 7, Corsico (MI).
Sul punto, del tutto correttamente il Tribunale ha rilevato che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale con onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'Ufficio tributario e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni;
il mancato adempimento di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto (cfr. ord. Cass. n. 5576 del 3.3.2025).
Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 relativa alle notificazioni di atti pagina 4 di 6 a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso i vizi del procedimento di notifica, la quale non è stata proposta avvero le notifiche in questione.
Per i crediti di cui alle cartelle 09420100007604630059, 09420100007604731057 e
09420100007604832043 non è poi maturata alcuna prescrizione (decennale) tra la data di notifica delle cartelle medesime (avvenuta per tutte in data 10.5.2010) e quella della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta il 3.5.2022 operando, nel caso di specie, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza previsti a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (termine prorogato al 31.8.21 dal successivo cd Decreto Lavoro D.L. n.99/21). Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica (anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212) l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, che prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano una sospensione anche dei termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione a favore degli Enti impositori: “1.
Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (…) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …. 3. L non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_6 pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_6
Pertanto, operando nel caso in esame la sospensione della prescrizione così come previsto dalla disciplina emergenziale (dal momento che il termine di prescrizione decennale scadeva nel periodo considerato dalla legislazione emergenziale, precisamente in data 10.5.2020), si ha uno spostamento del termine finale equivalente al periodo di tempo sospeso.
Considerato che
tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 si contano 541 giorni e che quindi questi devono essere aggiunti al termine ordinario decennale operante nel caso in esame, il termine di prescrizione slitta dal pagina 5 di 6 10.5.2020 al 31.12.2023. Orbene, considerato che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta il 3.5.2022, è escluso che il credito fosse prescritto in tale data, e non è necessario valutare la correttezza della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Contr 09476201700001615000 del 28.1.2017 (doc. 7) o di n. 09420199006812440000 del
14.12.2021 (doc. 8).
Pertanto, va confermata la sussistenza del credito di di cui alle Controparte_8 cartelle nn. 09420100007604630059, 09420100007604731057 e 09420100007604832043 ed il conseguente diritto di di procedere per queste ad esecuzione forzata sulla base CP_5 dell'intimazione di pagamento n. 09420219002876074000.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore dell'Avv. D'Ascoli dichiaratosi antistatario come in dispositivo sulla base dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistita nella sola udienza di comparizione, ma da liquidarsi necessariamente: Cass. n. 30219/23, e per la fase decisionale) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 7906/2024;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 difensore di Avv. Emilia Maria D'Ascoli, dichiaratosi Controparte_1 antistatario, liquidate in complessivi Euro 17.179,00 (di cui Euro 4.389,00 per la fase di studio,
Euro 2.552,00 per la fase introduttiva, Euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed Euro 7.298,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nonché oneri fiscali secondo legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti ex art.13, I co. quater DPR n.115/02 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Milano il 9.12.2025
Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr. ssa Maria Grazia Federici
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