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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/01/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1254/2022 promossa da:
(P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Roma alla Via Sistina n. 48 (C.F. e P.IVA: , Parte_2 P.IVA_1 rappresentata ed assistita nel presente giudizio dall'Avvocato Leopoldo Di Nanna (C.F.:
) C.F._1
- opponente- CONTRO
, P. I. in persona del legale rappresentante ing. c. f. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
Presidente del CDA, con sede in Porto d'Ascoli alla via Pasubio n. 45, C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Andrea Olivieri, C. F. , e Cristiana Nico, C. C.F._3
F. , C.F._4
- opposta-
Conclusioni: Per l'opponente “Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere: nel merito: accogliere la proposta opposizione e revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, n. 292/22, su RG.
791/22, emesso dall'intestato Tribunale adito in data 25.05.2022 (Repert. 559/2022) e notificato tramite pec alla società in data 14.06.2022, per il grave vizio inerente dati essenziali Parte_1
(sede legale / legale rappresentante pro tempore) della debitrice opponente, e per ogni altro motivo di cui al presente atto ed ogni altra argomentazione e deduzione che sarà svolta in corso di causa. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dei suesposti motivi, voglia comunque disporre la riduzione secondo giustizia ed equità, del dovuto, considerando quanto la creditrice opposta ha incassato dal precedente pignoramento presso terzi effettuato nei confronti del
pagina 1 di 5 fideiussore e sulla scorta altresì della valutazione dei mezzi pignorati e di ogni Parte_3
altra somma già pagata dalla Con vittoria di spese, competenze ed onorari di Parte_1 causa”.
Per l'opposta: “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza ex art.
649 c. p. c., respingere l'opposizione promossa dalla , in quanto infondata per i Parte_1 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il DI 292/2022, condannando l'opponente a consegnare gli automezzi indicati nel predetto provvedimento alla , e al pagamento delle CP_1 spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente e tempestivamente notificato,
(in avanti KM: ndr) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 292/22, Parte_1
emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 24.05.2022, con il quale veniva ingiunto di consegnare alla odierna opposta i seguenti beni: Volvo FH500 - telaio n.
YV2AG30A7CB627917 TARGATO FK202MM; Volvo FH500 - telaio n. YV2AG30A1CB627914
TARGATO FK319MM; Volvo FH500 - telaio n. YV2AG30A7CB627710 TARGATO FK325MM oltre al pagamento delle spese di lite
A sostegno della spiegata opposizione deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, che il decreto ingiuntivo era nullo a causa della presenza di un errore su dati essenziali della debitrice (sede società e legale rappresentante). Lamentava, altresì, la sussistenza di altra azione esecutiva terminata con assegnazione di euro 27.000,00 in capo alla creditrice opposta, somma che doveva essere decurtata dall'importo richiesto, rappresentando altresì un grave pregiudizio per essa opponente.
Si costituiva in giudizio che contestava le avverse pretese perché infondate in fatto ed in CP_1
diritto.
Il procedimento, rigettata - con ordinanza del 28.12.22- l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza del 21.09.2023, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Preliminarmente va rilevato che l'errore relativo all'indicazione del nome del rappresentante legale e della sede sociale commesso nel ricorso per decreto ingiuntivo è irrilevante atteso che corretta era la denominazione sociale nonché la partita IVA della società ingiunta. Invero, tali discrasie non hanno pagina 2 di 5 impedito di individuare il soggetto nei cui confronti veniva effettivamente promosso il procedimento né di instaurare validamente il contraddittorio. A ciò si aggiunga che la variazione di sede sociale e di rappresentante legale è avvenuta successivamente all' ordine di acquisto del 22.5.18 ed al contratto di vendita del 20/07/2018, circostanza riscontrata dalla visura KM aggiornata al 23.2.21 da cui si evince che la assumeva la carica di amministratore unico nel 2019 e che la sede legale veniva Pt_2
trasferita da Pescara a Roma.
In altri termini, l'errore commesso sussisterebbe unicamente nell'erronea indicazione della sede sociale e del rappresentante legale, elementi che - nella correttezza del nome del debitore ( e Parte_1
della partita IVA ( in uno con la circostanza che il decreto ingiuntivo veniva notificato P.IVA_1 all'odierna opponente - non consentono di sostenere che si sia ingenerata confusione con altro diverso soggetto giuridico né che vi sia stata compromissione del contraddittorio.
Tanto premesso, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. In particolare, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la riconsegna di cose, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo di talché il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito. Nel caso di specie, il diritto alla riconsegna degli automezzi
è pacifico poiché non contestato nonché provato da che produceva in giudizio sia l'atto di CP_1 vendita sia l'ordine di acquisto e l'opponente - non negando l'an della pretesa - si limitava a sostenere che dal quantum andasse decurtata la somma di euro 27.000,00 già introitata dalla a mezzo CP_1
della procedura 1154/22.
Tanto premesso, nel caso di specie, il creditore opposto ha adempiuto all'onus probandi su di sé gravante, dimostrando tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente non ha fornito la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito. In particolare,
l'opponente aveva l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi. Invero, è ultroneo lamentare l'indebito arricchimento della , giacché l'opposizione ha ad oggetto esclusivamente il CP_1
decreto ingiuntivo di consegna del bene, di talché, fintanto che il bene non venga venduto o riallocato, non si può sapere se la opposta, per effetto delle somme già percepite, realizzi o meno un indebito arricchimento. In ogni caso, avendo la contestato l'esistenza del controcredito opposto in CP_1
compensazione sostenendo che la somma di euro 27.000,00 era da imputarsi a titolo di indennità (cfr. Con art. e lettera I] ordine di acquisto) e non avendo, di converso, la fornito prova dell'eziologia del pagina 3 di 5 credito, non può essere pronunciata la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, in base all'articolo 1243, comma 2, del cc, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere.
Da ciò discende che l'opposizione andrà rigettata e che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 co. 3 c.p.c. Invero, ex art 96 co 3 cpc, non è necessaria l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza di un danno, essendo semplicemente previsto che il giudice condanni la parte soccombente al pagamento di una somma di denaro, costituente non un risarcimento ma un indennizzo per la parte vincente ed una punizione, per aver appesantito inutilmente il corso della Giustizia, a carico della parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo. L'ammontare della somma è lasciato alla discrezionalità del giudice che ha, come unico parametro di legge, l'equità, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, non essendo necessaria la richiesta della parte vittoriosa a tal fine. Nel caso di specie, le carenze ed incongruenze deduttive prima ancora che probatorie dell'azione dell'opponente, congiuntamente al sostanziale abbandono dell'attività processuale manifestatosi attraverso il mancato deposito degli scritti conclusionali, configurano un'iniziativa processuale imprudente e pretestuosa ed inducono a ravvisare i presupposti per condannare la parte opponente al pagamento di una somma, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in misura pari ad euro 3.000,00.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori minimi di cui al DM 147/022 stante la non particolare complessità in fatto ed in diritto della vicenda, seguono la soccombenza dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1254/22, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede
Rigetta l' opposizione per le ragioni di cui in parte motiva
E per l'effetto
Conferma il decreto ingiuntivo n. 292/22 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 24.05.2022
Condanna , ex art 96 co 3 cpc, al pagamento di euro 3.000,00 in favore di Parte_1 CP_1
[...]
Condanna alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di , Parte_1 CP_1
spese che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.
pagina 4 di 5 Ascoli Piceno, 4 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1254/2022 promossa da:
(P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Roma alla Via Sistina n. 48 (C.F. e P.IVA: , Parte_2 P.IVA_1 rappresentata ed assistita nel presente giudizio dall'Avvocato Leopoldo Di Nanna (C.F.:
) C.F._1
- opponente- CONTRO
, P. I. in persona del legale rappresentante ing. c. f. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
Presidente del CDA, con sede in Porto d'Ascoli alla via Pasubio n. 45, C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Andrea Olivieri, C. F. , e Cristiana Nico, C. C.F._3
F. , C.F._4
- opposta-
Conclusioni: Per l'opponente “Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere: nel merito: accogliere la proposta opposizione e revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, n. 292/22, su RG.
791/22, emesso dall'intestato Tribunale adito in data 25.05.2022 (Repert. 559/2022) e notificato tramite pec alla società in data 14.06.2022, per il grave vizio inerente dati essenziali Parte_1
(sede legale / legale rappresentante pro tempore) della debitrice opponente, e per ogni altro motivo di cui al presente atto ed ogni altra argomentazione e deduzione che sarà svolta in corso di causa. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dei suesposti motivi, voglia comunque disporre la riduzione secondo giustizia ed equità, del dovuto, considerando quanto la creditrice opposta ha incassato dal precedente pignoramento presso terzi effettuato nei confronti del
pagina 1 di 5 fideiussore e sulla scorta altresì della valutazione dei mezzi pignorati e di ogni Parte_3
altra somma già pagata dalla Con vittoria di spese, competenze ed onorari di Parte_1 causa”.
Per l'opposta: “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza ex art.
649 c. p. c., respingere l'opposizione promossa dalla , in quanto infondata per i Parte_1 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il DI 292/2022, condannando l'opponente a consegnare gli automezzi indicati nel predetto provvedimento alla , e al pagamento delle CP_1 spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente e tempestivamente notificato,
(in avanti KM: ndr) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 292/22, Parte_1
emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 24.05.2022, con il quale veniva ingiunto di consegnare alla odierna opposta i seguenti beni: Volvo FH500 - telaio n.
YV2AG30A7CB627917 TARGATO FK202MM; Volvo FH500 - telaio n. YV2AG30A1CB627914
TARGATO FK319MM; Volvo FH500 - telaio n. YV2AG30A7CB627710 TARGATO FK325MM oltre al pagamento delle spese di lite
A sostegno della spiegata opposizione deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, che il decreto ingiuntivo era nullo a causa della presenza di un errore su dati essenziali della debitrice (sede società e legale rappresentante). Lamentava, altresì, la sussistenza di altra azione esecutiva terminata con assegnazione di euro 27.000,00 in capo alla creditrice opposta, somma che doveva essere decurtata dall'importo richiesto, rappresentando altresì un grave pregiudizio per essa opponente.
Si costituiva in giudizio che contestava le avverse pretese perché infondate in fatto ed in CP_1
diritto.
Il procedimento, rigettata - con ordinanza del 28.12.22- l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza del 21.09.2023, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Preliminarmente va rilevato che l'errore relativo all'indicazione del nome del rappresentante legale e della sede sociale commesso nel ricorso per decreto ingiuntivo è irrilevante atteso che corretta era la denominazione sociale nonché la partita IVA della società ingiunta. Invero, tali discrasie non hanno pagina 2 di 5 impedito di individuare il soggetto nei cui confronti veniva effettivamente promosso il procedimento né di instaurare validamente il contraddittorio. A ciò si aggiunga che la variazione di sede sociale e di rappresentante legale è avvenuta successivamente all' ordine di acquisto del 22.5.18 ed al contratto di vendita del 20/07/2018, circostanza riscontrata dalla visura KM aggiornata al 23.2.21 da cui si evince che la assumeva la carica di amministratore unico nel 2019 e che la sede legale veniva Pt_2
trasferita da Pescara a Roma.
In altri termini, l'errore commesso sussisterebbe unicamente nell'erronea indicazione della sede sociale e del rappresentante legale, elementi che - nella correttezza del nome del debitore ( e Parte_1
della partita IVA ( in uno con la circostanza che il decreto ingiuntivo veniva notificato P.IVA_1 all'odierna opponente - non consentono di sostenere che si sia ingenerata confusione con altro diverso soggetto giuridico né che vi sia stata compromissione del contraddittorio.
Tanto premesso, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. In particolare, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la riconsegna di cose, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo di talché il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito. Nel caso di specie, il diritto alla riconsegna degli automezzi
è pacifico poiché non contestato nonché provato da che produceva in giudizio sia l'atto di CP_1 vendita sia l'ordine di acquisto e l'opponente - non negando l'an della pretesa - si limitava a sostenere che dal quantum andasse decurtata la somma di euro 27.000,00 già introitata dalla a mezzo CP_1
della procedura 1154/22.
Tanto premesso, nel caso di specie, il creditore opposto ha adempiuto all'onus probandi su di sé gravante, dimostrando tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente non ha fornito la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito. In particolare,
l'opponente aveva l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi. Invero, è ultroneo lamentare l'indebito arricchimento della , giacché l'opposizione ha ad oggetto esclusivamente il CP_1
decreto ingiuntivo di consegna del bene, di talché, fintanto che il bene non venga venduto o riallocato, non si può sapere se la opposta, per effetto delle somme già percepite, realizzi o meno un indebito arricchimento. In ogni caso, avendo la contestato l'esistenza del controcredito opposto in CP_1
compensazione sostenendo che la somma di euro 27.000,00 era da imputarsi a titolo di indennità (cfr. Con art. e lettera I] ordine di acquisto) e non avendo, di converso, la fornito prova dell'eziologia del pagina 3 di 5 credito, non può essere pronunciata la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, in base all'articolo 1243, comma 2, del cc, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere.
Da ciò discende che l'opposizione andrà rigettata e che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 co. 3 c.p.c. Invero, ex art 96 co 3 cpc, non è necessaria l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza di un danno, essendo semplicemente previsto che il giudice condanni la parte soccombente al pagamento di una somma di denaro, costituente non un risarcimento ma un indennizzo per la parte vincente ed una punizione, per aver appesantito inutilmente il corso della Giustizia, a carico della parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo. L'ammontare della somma è lasciato alla discrezionalità del giudice che ha, come unico parametro di legge, l'equità, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, non essendo necessaria la richiesta della parte vittoriosa a tal fine. Nel caso di specie, le carenze ed incongruenze deduttive prima ancora che probatorie dell'azione dell'opponente, congiuntamente al sostanziale abbandono dell'attività processuale manifestatosi attraverso il mancato deposito degli scritti conclusionali, configurano un'iniziativa processuale imprudente e pretestuosa ed inducono a ravvisare i presupposti per condannare la parte opponente al pagamento di una somma, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in misura pari ad euro 3.000,00.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori minimi di cui al DM 147/022 stante la non particolare complessità in fatto ed in diritto della vicenda, seguono la soccombenza dell'opponente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1254/22, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede
Rigetta l' opposizione per le ragioni di cui in parte motiva
E per l'effetto
Conferma il decreto ingiuntivo n. 292/22 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 24.05.2022
Condanna , ex art 96 co 3 cpc, al pagamento di euro 3.000,00 in favore di Parte_1 CP_1
[...]
Condanna alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di , Parte_1 CP_1
spese che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.
pagina 4 di 5 Ascoli Piceno, 4 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
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