Sentenza 4 aprile 1978
Massime • 3
In tema di pensione d'invalidita, la sussistenza del requisito dell'anno di contribuzione, previsto dall'art 9 del RDL n 636 del 1939, va riscontrata con riferimento al quinquennio precedente la presentazione della domanda di pensione, anche nel caso in cui, per infermita, o aggravamenti di infermita sopravvenuti o accertati solo nel corso del giudizio, la pensione medesima debba decorrere da epoca posteriore a quella del procedimento amministrativo, e, precisamente, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'insorgenza dell'invalidita pensionabile. ( Conf 1960/77, mass n 385688).*
La norma di cui all'art 429 cod proc civ, secondo cui il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito a causa della svalutazione monetaria, non e applicabile alla somma liquidata a titolo di pensione d'invalidita dell'INPS. Infatti, mentre nei confronti di questo ente pubblico non sussiste l'esigenza - che sussiste per il datore di lavoro privato ed e alla base dell'art 429 - di porre una remora al ritardo nell'adempimento, ne l'esigenza di riequilibrare le posizioni delle parti con il recupero in favore del lavoratore dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro; d'altro canto la necessaria diversita del credito di lavoro e della pensione d'invalidita, per la sua natura compositamente assicurativa ed alimentare, esclude l'applicabilita alle controversie relative a quest'ultima del disposto risarcitorio dell'art 429 cod proc civ. ( V 202/77, mass n 383718).*
L'art 447 cod proc civ, nel nuovo testo ex legge 11 agosto 1973 n 533, prevedendo la provvisoria esecutivita delle sentenze pronunziate nelle controversie previdenziali, ha eliminato i limiti al riguardo dei poteri dell'autorita giudiziaria ordinaria. Infatti, potendo la provvisoria esecutorieta assistere soltanto sentenze suscettibili di esecuzione forzata, cioe sentenza di condanna, il legislatore con la suddetta norma ha dato per esistente il potere del giudice del lavoro di emettere sentenze di condanna a carico degli istituti previdenziali e di procedere alla liquidazione delle dovute prestazioni previdenziali, cosi per implicito superando il divieto ex art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e, che in precedenza precludeva al giudice di sostituirsi all'istituto assicuratore nella liquidazione della prestazione assicurativa.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/1978, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 4 aprile 1978 |
Testo completo
In tema di pensione d'invalidita, la sussistenza del requisito dell'anno di contribuzione, previsto dall'art 9 del RDL n 636 del 1939, va riscontrata con riferimento al quinquennio precedente la presentazione della domanda di pensione, anche nel caso in cui, per infermita, o aggravamenti di infermita sopravvenuti o accertati solo nel corso del giudizio, la pensione medesima debba decorrere da epoca posteriore a quella del procedimento amministrativo, e, precisamente, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'insorgenza dell'invalidita pensionabile. ( Conf 1960/77, mass n 385688).*