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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/03/2024, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
N.5720/2023 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 5720/2023 del R.G.A.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Catino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre del Greco, via Salvator Noto n. 32, in virtù di procura speciale del
7.11.2023, sottoscritta digitalmente ed inserita nella busta telematica
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.3.2024, il difensore di parte appellante chiedeva decidersi la causa, con espressa rinuncia ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 5.2.2023, l' Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la sen-
[...] tenza n. 2760/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo autonomamente acquisito da , ed avente ad oggetto la cartella esattoriale CP_1 2
n. 071 2011 0143289081 000, veniva annullata la menzionata cartella, avendo ritenuto il primo Giudice l'intervenuta prescrizione del credito preteso, essendo maturato il relativo termine quinquennale. Parte appellante insisteva nella inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., nonché in forza dell'art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973, introdotto ex lege
215/2021, in ciò specificamente censurando la statuizione di primo grado, insistendo, al- tresì, nella regolarità della notifica della cartella esattoriale e chiedendo la riforma della sentenza anche in ordine alla regolamentazione delle spese di causa.
Benché ritualmente citati, restavano contumaci e CP_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t..
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 5.3.2024, avendo rinunciato parte appellante ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno giudizio di appello, l' , quale principale Parte_1 motivo di gravame, ha sostanzialmente censurato la statuizione di primo grado, nella parte in cui non aveva pronunciato l'inammissibilità, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'impugnativa dell'estratto di ruolo, avvenuta nelle forme di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c., pur essendo stata regolarmente notificata la cartella esattoriale n.
071 2011 0143289081 000, notificata a mani proprie di in data CP_1
22.9.2011, formulando, sul punto, specifico e circostanziato motivo impugnatorio. In proposito, rileva il Tribunale che la regolare notifica della cartella esattoriale in questio- ne, eseguita in data 22.9.2011, si ricava dalla documentazione già prodotta agli atti del giudizio di primo grado.
Dall'acquisita prova circa la regolarità della notifica della cartella di pagamento sottesa al gravato estratto di ruolo, non può che conseguirne l'inammissibilità del rimedio giuri- sdizionale sperimentato da parte attrice. Come noto, la Suprema Corte a sezioni unite (n.
19704/2015) ha da tempo sancito che“Il contribuente può impugnare la cartella di pa- gamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a cono- scenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
[...]
; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 Controparte_3 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'im- pugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato -
Proc. n. 5720/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere
l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legit- timamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può es- sere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente ne- cessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concre- to problema di reciproca limitazione.” Nel caso di specie, tuttavia, l'accertata regolare notifica della cartella esattoriale in argomento, (per come sopra ampiamente motivato), non oggetto di autonoma e tempestiva impugnazione, da parte di , nel CP_1 termine normativamente prescritto di giorni sessanta, rende inammissibile il rimedio op- positorio esperito, essendosi “consumato” il relativo potere impugnatorio, anche a mezzo del sussidiario rimedio dell'impugnazione dell'estratto di ruolo autonomamente acquisi- to. A siffatta conclusione deve pervenirsi – diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace di Gragnano - proprio in ossequio al principio sancito dalle sezioni unite della
Suprema Corte (sen. 19704/2015) che, come sopra evidenziato, ha subordinato l'ammissibilità stessa dell'impugnativa dell'estratto di ruolo all'omessa notifica della cartella esattoriale, smentita, in punto di fatto, nella fattispecie de quo agitur. Da ciò de- riva, altresì, quale ulteriore corollario del principio sancito dalla Suprema Corte, che l'invocata (e dichiarata) prescrizione del credito preteso, non avrebbe potuto comunque formare oggetto di scrutinio da parte del Giudice di Pace, attesa l'inammissibilità del ri- corso stesso per carenza di interesse ad agire (cfr. Cass. civ. 18.6.2018 n. 16098; Cass. civ.
7.3.2019 n. 6723), nulla escludendo un suo possibile ulteriore vaglio in presenza di un (eventuale e successivo) formale atto, con il quale l'Agente per la Riscossione doves- se pretenderne il pagamento della somma portata dalla cartella n. 071 2011 0143289081
000 richiamata nell'estratto di ruolo oggetto del presente giudizio. Anche sotto tale pro- filo, dunque, l'impugnata sentenza merita di essere riformata, nel senso indicato da parte appellante.
In ogni caso e, conclusivamente, lo scrivente non può non richiamare il recente inter- vento normativo – pure invocato da parte appellante - avutosi nella materia oggetto del presente gravame, vale a dire l'art. 3 bis del DL n. 146/21, inserito in sede di conversio- ne dalla l. n. 215/21, che ha novellato l'art. 12 del DPR n. 602/73, rubricato “Formazio- ne e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che
“L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma ribadendo, altresì, che “Il ruolo e la car-
Proc. n. 5720/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
tella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta im- pugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una pro- cedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regola- mento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La prima disposizione del comma 4 bis dell'art. 12 del DPR n. 602/73, è norma rico- gnitiva della natura dell'estratto di ruolo, definito quale mero elaborato informatico con- tenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto imposi- tivo e, in quanto tale, annoverato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: su tale distinzione, come noto, si sono soffermate le sezioni unite con la già citata sen- tenza n. 19704/15, né constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del
Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). Quel che s'impugna, quindi, è l'atto imposi- tivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo, di tal che deve reputarsi inammissibi- le l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (ex multis, Cass. civ. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, dunque, nel regolare specifici casi di azione
“diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé biso- gno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del si- stema di garanzie già delineato dal diritto vivente, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione, infatti, ha natura “dinamica”, che rifugge da considerazioni stati- che allo stato degli atti (ex multis, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assume- re una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché inci- de sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come con- formato dal legislatore, debba essere dimostrato: “Sarebbe in contrasto con la funzione
Proc. n. 5720/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4 5
del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire
l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica” (Corte cost. n.
113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che sono intervenute, come noto, le sezioni unite della Suprema Corte (19.7.2022 n. 22798) che hanno enunciato il seguente principio di diritto “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col qua- le, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notifi- cata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della nor- ma, in riferimento agli artt. 3,24,101,dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, te- stè enunciati e 104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.”
In applicazione dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, testé enunciati e tenuto conto che non ha provato né tantomeno allegato i possibili pregiudizi che CP_1 potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale, non può che ulte- riormente derivare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo, con integrale riforma della gravata sentenza.
L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nella materia in esame, costituisce motivo per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza del primo Giudice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Fran- cesco Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_3
nei confronti di e di con atto di
[...] CP_1 Controparte_2 citazione in appello regolarmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzio- ne disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
b) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 5.3.2024.
Proc. n. 5720/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 5 6
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 5720/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 5720/2023 del R.G.A.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Catino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre del Greco, via Salvator Noto n. 32, in virtù di procura speciale del
7.11.2023, sottoscritta digitalmente ed inserita nella busta telematica
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.3.2024, il difensore di parte appellante chiedeva decidersi la causa, con espressa rinuncia ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 5.2.2023, l' Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la sen-
[...] tenza n. 2760/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo autonomamente acquisito da , ed avente ad oggetto la cartella esattoriale CP_1 2
n. 071 2011 0143289081 000, veniva annullata la menzionata cartella, avendo ritenuto il primo Giudice l'intervenuta prescrizione del credito preteso, essendo maturato il relativo termine quinquennale. Parte appellante insisteva nella inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., nonché in forza dell'art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973, introdotto ex lege
215/2021, in ciò specificamente censurando la statuizione di primo grado, insistendo, al- tresì, nella regolarità della notifica della cartella esattoriale e chiedendo la riforma della sentenza anche in ordine alla regolamentazione delle spese di causa.
Benché ritualmente citati, restavano contumaci e CP_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t..
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 5.3.2024, avendo rinunciato parte appellante ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno giudizio di appello, l' , quale principale Parte_1 motivo di gravame, ha sostanzialmente censurato la statuizione di primo grado, nella parte in cui non aveva pronunciato l'inammissibilità, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'impugnativa dell'estratto di ruolo, avvenuta nelle forme di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c., pur essendo stata regolarmente notificata la cartella esattoriale n.
071 2011 0143289081 000, notificata a mani proprie di in data CP_1
22.9.2011, formulando, sul punto, specifico e circostanziato motivo impugnatorio. In proposito, rileva il Tribunale che la regolare notifica della cartella esattoriale in questio- ne, eseguita in data 22.9.2011, si ricava dalla documentazione già prodotta agli atti del giudizio di primo grado.
Dall'acquisita prova circa la regolarità della notifica della cartella di pagamento sottesa al gravato estratto di ruolo, non può che conseguirne l'inammissibilità del rimedio giuri- sdizionale sperimentato da parte attrice. Come noto, la Suprema Corte a sezioni unite (n.
19704/2015) ha da tempo sancito che“Il contribuente può impugnare la cartella di pa- gamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a cono- scenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
[...]
; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 Controparte_3 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'im- pugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato -
Proc. n. 5720/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere
l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legit- timamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può es- sere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente ne- cessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concre- to problema di reciproca limitazione.” Nel caso di specie, tuttavia, l'accertata regolare notifica della cartella esattoriale in argomento, (per come sopra ampiamente motivato), non oggetto di autonoma e tempestiva impugnazione, da parte di , nel CP_1 termine normativamente prescritto di giorni sessanta, rende inammissibile il rimedio op- positorio esperito, essendosi “consumato” il relativo potere impugnatorio, anche a mezzo del sussidiario rimedio dell'impugnazione dell'estratto di ruolo autonomamente acquisi- to. A siffatta conclusione deve pervenirsi – diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace di Gragnano - proprio in ossequio al principio sancito dalle sezioni unite della
Suprema Corte (sen. 19704/2015) che, come sopra evidenziato, ha subordinato l'ammissibilità stessa dell'impugnativa dell'estratto di ruolo all'omessa notifica della cartella esattoriale, smentita, in punto di fatto, nella fattispecie de quo agitur. Da ciò de- riva, altresì, quale ulteriore corollario del principio sancito dalla Suprema Corte, che l'invocata (e dichiarata) prescrizione del credito preteso, non avrebbe potuto comunque formare oggetto di scrutinio da parte del Giudice di Pace, attesa l'inammissibilità del ri- corso stesso per carenza di interesse ad agire (cfr. Cass. civ. 18.6.2018 n. 16098; Cass. civ.
7.3.2019 n. 6723), nulla escludendo un suo possibile ulteriore vaglio in presenza di un (eventuale e successivo) formale atto, con il quale l'Agente per la Riscossione doves- se pretenderne il pagamento della somma portata dalla cartella n. 071 2011 0143289081
000 richiamata nell'estratto di ruolo oggetto del presente giudizio. Anche sotto tale pro- filo, dunque, l'impugnata sentenza merita di essere riformata, nel senso indicato da parte appellante.
In ogni caso e, conclusivamente, lo scrivente non può non richiamare il recente inter- vento normativo – pure invocato da parte appellante - avutosi nella materia oggetto del presente gravame, vale a dire l'art. 3 bis del DL n. 146/21, inserito in sede di conversio- ne dalla l. n. 215/21, che ha novellato l'art. 12 del DPR n. 602/73, rubricato “Formazio- ne e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis, stabilendo non soltanto che
“L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma ribadendo, altresì, che “Il ruolo e la car-
Proc. n. 5720/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
tella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta im- pugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una pro- cedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regola- mento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La prima disposizione del comma 4 bis dell'art. 12 del DPR n. 602/73, è norma rico- gnitiva della natura dell'estratto di ruolo, definito quale mero elaborato informatico con- tenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto imposi- tivo e, in quanto tale, annoverato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: su tale distinzione, come noto, si sono soffermate le sezioni unite con la già citata sen- tenza n. 19704/15, né constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del
Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). Quel che s'impugna, quindi, è l'atto imposi- tivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo, di tal che deve reputarsi inammissibi- le l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (ex multis, Cass. civ. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, dunque, nel regolare specifici casi di azione
“diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé biso- gno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del si- stema di garanzie già delineato dal diritto vivente, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione, infatti, ha natura “dinamica”, che rifugge da considerazioni stati- che allo stato degli atti (ex multis, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assume- re una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché inci- de sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come con- formato dal legislatore, debba essere dimostrato: “Sarebbe in contrasto con la funzione
Proc. n. 5720/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4 5
del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire
l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica” (Corte cost. n.
113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che sono intervenute, come noto, le sezioni unite della Suprema Corte (19.7.2022 n. 22798) che hanno enunciato il seguente principio di diritto “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col qua- le, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notifi- cata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della nor- ma, in riferimento agli artt. 3,24,101,dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, te- stè enunciati e 104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.”
In applicazione dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, testé enunciati e tenuto conto che non ha provato né tantomeno allegato i possibili pregiudizi che CP_1 potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale, non può che ulte- riormente derivare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo, con integrale riforma della gravata sentenza.
L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nella materia in esame, costituisce motivo per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza del primo Giudice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Fran- cesco Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_3
nei confronti di e di con atto di
[...] CP_1 Controparte_2 citazione in appello regolarmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzio- ne disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
b) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 5.3.2024.
Proc. n. 5720/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 5 6
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 5720/2023 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 6